Domanda N. 1 Un`impresa ha chiesto, al fine di poter
Transcript
Domanda N. 1 Un`impresa ha chiesto, al fine di poter
FAQ Domanda N. 1 Un'impresa ha chiesto, al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, "se l’effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da un delegato (non dipendente dell’impresa) od anche da persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell’impresa)." Risposta N. 1: L’art. 106, comma 2 del D.P.R. 207/2010 così recita: “L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. Nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'AVCP (ora ANAC), è previsto che "Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito." Poiché il disciplinare di gara prevede ai punti 5.7, 5.8 e 5.9 quanto segue: 5.7. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 5.8. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. 5.9. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori, l'effettuazione del sopralluogo non può essere eseguita da un delegato non dipendente dall'impresa o da persona in possesso di procura notarile non dipendente dall'impresa. Vittorio Veneto, 24.06.2015 Domanda N. 2 Un'impresa ha posto il seguente quesito: Il sopralluogo può essere effettuato anche da un procuratore speciale munito di delega notarile non dipendente dell’azienda? Risposta N. 2: Per le motivazioni illustrate nella risposta n. 1, che qui si richiama integralmente, si precisa che il sopralluogo non può essere effettuato da un procuratore speciale munito di delega notarile non dipendente dall'Azienda. Domanda N. 3 Un’impresa ha chiesto “se il sopralluogo inerente gara di cui CIG in oggetto può essere effettuato da un ns. collaboratore esterno munito di regolare procura notarile. Alla luce del principio del favor partecipationis riportiamo quanto ribadito dal parere ANAC n.104 del 09/06/2011: "...la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi..." Risposta N. 3: Si evidenzia che il comma precedente a quello citato dall’impresa nel parere dell'A.V.C.P. 104/2011 così recita: “Al limite, per evitare che tale accertamento tecnico sia ridotto ad un mero adempimento burocratico, la stazione appaltante può sempre prescrivere nel bando che la visita dei luoghi venga effettuata da soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell’impresa concorrente, secondo la relativa disciplina codicistica.” per poi continuare: Del resto, e con specifico riferimento al caso di specie, va considerato che la disciplina vigente non preclude al ‘procuratore speciale’, se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l’impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l’offerta e firmando il contratto d’appalto.” La più recente determinazione n. 4/2012 dell'A.V.C.P. specifica che: “Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito.", in ossequio all’art. 106 del D.P.R. 2017/2010 come peraltro riportato già nella risposta n. 1. Quindi vi deve essere un rapporto di dipendenza con il concorrente. Domanda N. 4 Un'impresa ha posto i seguenti quesiti: a) chiediamo conferma di presentazione di cauzione provvisoria digitale come da Codice dell’Amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n.82 del 2005 (cauzione contenente tutte le clausole previste dal bando ma firmata digitalmente sia dal fideiussore che dall’impresa e presentata su supporto informatico CD-ROM); b) se la cauzione deve essere maggiorata della sanzione pecuniaria di cui all’art.38 c.2bis, c) se la cauzione deve essere autenticata da notaio, d) in caso di costituenda ATI la cauzione deve essere intestata a tutti gli operatori economici del RTI costituendo, deve essere anche firmata da entrambe oppure sufficiente sottoscrizione di Capogruppo? e) se possibile reperire elaborati di progetto. Risposta N. 4: a) Il punto 7.7. del disciplinare della gara così recita: “Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).” L’utilizzo della firma digitale nel rilascio di polizze fideiussorie è ammesso, nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare la sottoscrizione deve essere: - connessa in maniera unica al firmatario; - idonea ad identificare il firmatario; - creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo; - collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva dei dati. - controllata e convalidata da un Ente certificatore esterno che opera secondo procedure rigorose, a loro volta “certificate”. Solo se ricorrono tali requisiti la firma “digitale” o quella “elettronica qualificata”, che sostanzialmente tendono a coincidere, possono esplicare la medesima efficacia di quella autografa e perciò rendere i documenti validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. La semplice “firma elettronica”, a differenza di quella “digitale” e di quella “elettronica qualificata”, non può essere equiparata alla firma autografa e non è idonea a rendere i documenti validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, priva com’è di un Ente certificatore esterno e qualificato. Essa può essere usata in ambiti ristretti, quando due o più soggetti si accordano sul valore da dare a tale firma al fine di accettare specifici documenti ( ad esempio all’interno di società, o banche). Ne consegue che i documenti con semplice “firma elettronica”, trasmessi generalmente via e-mail in formato pdf e firmati dall’assicuratore con la firma in formato jpeg, non hanno alcuna validità giuridica ai fini della partecipazione a gare di appalto pubbliche né tanto meno nello specifico della convalida delle polizze fideiussorie emesse a tale scopo; tutto ciò comporta il grave rischio per l’impresa di essere esclusa dalla gara o peggio essere esclusa anche dopo essersi aggiudicata la stessa. Solo le polizze fidejussorie emesse e trasmesse con firma “digitale” o “elettronica qualificata” sono giuridicamente legittimate per la validità di polizze fideiussorie da prestare nell’ambito delle procedura per l’aggiudicazione di appalti pubblici (per la cauzione provvisoria e quella definitiva). Per completezza, si precisa che “ai fini della legittima partecipazione ad una pubblica gara per l’affidamento di un appalto delle due l’una: o la polizza contenente la cauzione provvisoria generata in via informatica viene prodotta in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 d.lgs. n. 82/2005, ovvero essa deve essere prodotta su supporto cartaceo con la previa attestazione di un pubblico ufficiale all’uopo autorizzato della sua conformità all’originale (art. 23, c. 2 bis, d.lgs. n. 82/2005)”, come si legge nella sentenza n. 4935 del 12 aprile 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo. E’ pertanto ammessa la presentazione di cauzione provvisoria sotto forma di fidejussione con le clausole previste nel disciplinare di gara (punto 12.3), firmata digitalmente sia dal fideiussore che dall’impresa e presentata su supporto informatico CD-ROM, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. b) Il punto 8.3 del disciplinare di gara così recita: “La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis del Codice è pari alla misura minima di euro 1.225,56 (milleduecentoventicinque virgola cinquantasei) e si ritiene dovuta in maniera omnicomprensiva in sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate (integrazione e regolarizzazione delle relative omissioni e/o carenze). Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Qualora il concorrente non provveda al pagamento diretto, la Stazione Appaltante procederà all’escussione parziale della succitata cauzione pari al corrispettivo della sanzione. In questo caso il concorrente avrà l’obbligo di reintegrare la stessa pena l’esclusione.” Quindi, la cauzione provvisoria, pari a € 24.511,12 (euro ventiquattromilacinquecentoundici virgola dodici) dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 1.225.556,20, costituisce garanzia del versamento della sanzione, tanto è vero che la stazione appaltante procederà all’escussione parziale della succitata cauzione pari al corrispettivo della sanzione, fermo l’obbligo per il concorrente di reintegro della stessa pena esclusione. La cauzione non deve essere pertanto maggiorata della sanzione pecuniaria di cui all’art.38 comma 2bis del Codice. c) Si veda la risposta al punto a). d) Il punto 12.3.4 del disciplinare di gara così recita: “Qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.” Pertanto, nel caso di R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti/GEIE da costituire, la fidejussione dovrà essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo. e) Su bando di gara, il punto 14. Documentazione relativa alla gara così recita: “Il progetto esecutivo validato ed approvato con Delibera G.C. 72/2014 è in visione presso l’Ufficio Tecnico, condominio Quadrilatero, in piazza del Popolo, 114, previo appuntamento telefonico (0438/569236) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalla ore 10.00 alle ore 12.00, escluso il mercoledì, oppure scaricabile a questo indirizzo internet: http://www.comunevittorioveneto.it/vvff” Domanda N. 5 Un impresa ha chiesto: “Premettendo che intendiamo partecipare in ATI Verticale da costituire con impresa in possesso di categoria OG11, Le sottopongo i seguenti quesiti: a) - L'intestazione delle due buste interne (documentazione e offerta economica) deve essere fatta seguendo le indicazioni del bando o del disciplinare? le specifiche si differenziano per alcuni dettagli. b) - Nei moduli facenti parte della documentazione di gara non trovo riferimento del punto 17.14 del disciplinare di gara che recita "dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice". Tale dichiarazione è presente solo nel modulo dell'offerta economica, deve essere redatto un documento a cura del soggetto partecipante? c) - Nei moduli facenti parte della documentazione di gara non trovo riferimento del punto 17.26, lettera b. del disciplinare di gara riguardante i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti che recita "l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE". Deve essere redatta una dichiarazione a cura del soggetto partecipante? d) - Deve essere redatto un impegno alla costituzione di ATI Verticale da parte dei partecipanti, che indichi le categorie di lavorazione effettuate dai partecipanti, la quota di partecipazione ed altri elementi utili alla specificazione del raggruppamento?” Risposta N. 5 a) Nel bando è scritto: Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “1 – Documentazione” e “2 – Offerta economica”. Nel disciplinare di gara è scritto: 15.4. ►Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 15.4.1 “A - Documentazione amministrativa”; 15.4.2 “ B - Offerta economica”. Le due intestazioni sono equivalenti (“1 - Documentazione” è equivalente a “A Documentazione amministrativa”, come pure “2 - Offerta economica” è equivalente a “B Offerta economica”). b) Il punto è il 17.12 e non 17.14 indicato; non deve essere redatto alcun altro documento a cura del partecipante, poiché tale dichiarazione è contenuta in chiusura del modulo dell’offerta economica, dove il concorrente DICHIARA infine, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. c) Nell’Allegato_Sub_B1 pdf si trova scritto: “5) completare solo se imprese mandanti di R.T.I./consorzi di concorrenti/G.E.I.E. da costituire: d’impegnarsi a costituire R.T.I. sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli operatori che partecipano all’associazione temporanea o al consorzio e, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo denominata.” Suddetta dichiarazione si ritiene inclusiva del fatto che, in caso di aggiudicazione la R.T.I. verrà costituita uniformandosi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE. c) Nell’Allegato_Sub_B1 pdf si trova scritto: “8) completare solo se R.T.I./consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/2006/G.E.I.E già costituiti o da costituire: che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al ____________%; Suddetta dichiarazione appare sufficiente. Domanda N. 6 Un’impresa ha chiesto: “In riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla documentazione di gara indicata nella premessa del disciplinare dalla lettera c) alla lettera k), e che al punto 5.1 del disciplinare comunicate essere disponibile nel sito internet del Comune di Vittorio Veneto. Riscontriamo però che dopo vari accessi al sito la documentazione risulta tutt’oggi mancante. Verrà resa disponibile nel sito prima di effettuare sopralluogo?” Risposta N. 6 Sul bando di gara, di cui il disciplinare costituisce allegato, il punto 14. Documentazione relativa alla gara così recita: “Il progetto esecutivo validato ed approvato con Delibera G.C. 72/2014 è in visione presso l’Ufficio Tecnico, condominio Quadrilatero, in piazza del Popolo, 114, previo appuntamento telefonico (0438/569236) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalla ore 10.00 alle ore 12.00, escluso il mercoledì, oppure scaricabile a questo indirizzo internet: http://www.comunevittorioveneto.it/vvff” Vittorio Veneto, 1.07.2015 Domanda N. 7 Un’impresa scrive: “Siamo a chiedere con la presente se la polizza provvisoria per la partecipazione alla gara di appalto va intestata al comune di Vittorio Veneto oppure al Ministero dell’interno (sul bando di gara segnato come stazione appaltante).” Risposta N. 7 La cauzione provvisoria va intestata al Comune di Vittorio Veneto, stazione appaltante per conto del Ministero dell’Interno, giusta convenzione reg. scritt. priv. 7323 del 9.12.2010, allegato_sub_A del bando. Domanda N. 8 In riferimento alla gara di cui al CIG: 5619786A1B, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo: rappresentante legale, direttore tecnico, soggetto diverso, purché dipendente dell'Impresa, si comunica che: è stata rilasciata procura speciale a persona di fiducia, avente rapporto di lavoro d'opera professionale con l'impresa, incaricato direttamente dal legale rappresentante di rappresentarlo ai sensi degli artt. 1388, 1389,1392 e 1393 del c.c. munito di procura notarile speciale. Si fa presente che, nell'ordinamento civile italiano, la procura è l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce direttamente il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso, pertanto in quanto atto di rappresentanza diretta, rientra in quanto previsto dal Dpr 207/2010 (Regolamento Appalti) Art. 106 comma 2 che recita: L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente..ecc. La dichiarazione di cui sopra è comunque autonoma rispetto all'attestato di sopralluogo rilasciato dall'ente appaltante e moltissimi enti stanno consentendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del procuratore speciale delle imprese. Tra gli altri il Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Umbria, la ASL di Milano, il Provv. OO.PP. Lombardia-Liguria ed il Consiglio Regionale d'Abruzzo che in risposta a preciso quesito, comunicano: “Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale od in sua vece da un procuratore speciale" "Il sopralluogo non può essere effettuato da persona che non risulti alle dipendenze del concorrente, salvo il caso di rilascio – da parte del legale rappresentante del concorrente medesimo – di apposita procura con cui al procuratore venga concessa la legale rappresentanza della società ai fini dell’effettuazione del sopralluogo" ; "Il sopralluogo potrà essere effettuato da procuratore speciale munito di apposita procura notarile." "I Procuratori speciali sono configurabili come rappresentanti dell’impresa e pertanto possono eseguire il sopralluogo" Inoltre, alla luce del principio del favor partecipationis, si riporta quanto ribadito anche dal Parere ANAC n.104 del 09/06/2011, per cui " ..la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto". Ciò premesso, si richiede di far intervenire al previsto sopralluogo, con la Procura Notarile, un rappresentante legalmente riconosciuto dal titolare/legale rappresentante, evitando cosi i danni derivanti dall'impossibilità di partecipare alla gara su citata per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche. Risposta N. 8 Richiamato il contenuto della risposta N. 3, si evidenzia che il bando prevede al punto 5.7 che: “Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente”, in conformità al parere dell'A.V.C.P. 104/2011 così recita: “Al limite, per evitare che tale accertamento tecnico sia ridotto ad un mero adempimento burocratico, la stazione appaltante può sempre prescrivere nel bando che la visita dei luoghi venga effettuata da soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell’impresa concorrente, secondo la relativa disciplina codicistica. Del resto, e con specifico riferimento al caso di specie, va considerato che la disciplina vigente non preclude al ‘procuratore speciale’, se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l’impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l’offerta e firmando il contratto d’appalto.” Vittorio Veneto, 2.07.2015 Domanda N. 9 Un’impresa scrive: abbiamo effettuato il sopralluogo come capogruppo di costituenda ATI, all’atto dello stesso è stata da Voi acquisita la documentazione di delega della mandante, ma nel certificato rilasciato è riportato solo il nominativo della capogruppo. E’ corretta come procedura o doveva essere indicata anche la mandante nel certificato rilasciato? Risposta N. 9 Sono corretti e sufficienti per la partecipazione alla gara i certificati di presa visione dei luoghi rilasciati dalla stazione appaltante in data 1 luglio 2015 agli incaricati dei concorrenti, siano essi operatore economico singolo o operatori economici raggruppati (anche se nel certificato è stato indicata solo la capogruppo o la mandante). Domanda N. 10 Un’impresa scrive: AI SENSI DELL’ART. 79 COMMA 16 DEL D.P.R. 207/2010 E AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO, IL REQUISITO DI CUI ALLA CATEGORIA SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE OG11 CLASSIFICA II^ (IMPORTO € 505.076,24) PUO’ ESSERE SODDISFATTO ANCHE DALL’OPERATORE ECONOMICO (O DAGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI R.T.I.) QUALIFICATO SINGOLARMENTE PER LE CATEGORIE SPECIALIZZATE OS3 – OS28 – OS30 , PER IMPORTI ADEGUATI A QUELLI DESUMIBILI DALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI INDICATE NEGLI ELABORATI PROGETTUALI APPROVATI (ES. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e C.S.A. ART. 1.6)? Risposta N. 10 La categoria generale “OG 11: Impianti tecnologici” riguarda, nei limiti specificati all’ articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (Impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi). La categoria OG11 può quindi dirsi equivalente alle singole specializzate dalle quali è composta ai sensi dell’art. 79, comma 16, del DPR n. 207/2010. L’art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 così recita: “Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40%; - categoria OS 28: 70%; - categoria OS 30: 70%.” Pertanto essendo richiesta, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, la classifica II (fino ad €. 516.000), si ha pertanto che l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate, almeno il seguente livello di importo: - categoria OS 3: €. 206.400 (= 40% x €. 516.000); - categoria OS 28: €. 361.200 (= 70% x €. 516.000); - categoria OS 30: €. 361.200 (= 70% x €. 516.000) Domanda N. 11 Un’impresa scrive: 1. Per quanto concerne la cauzione provvisoria, in caso di presentazione in formato digitale, (ovvero originale cartaceo firmato digitalmente solo dalla agenzia assicuratrice, con allegato il cd contenente il file della cauzione firmata) si chiede chiarimento sulla seguente frase riscontrata nella Risposta n. 4 delle FAQ “…ovvero essa deve essere prodotta su supporto cartaceo con la previa attestazione di un pubblico ufficiale all’uopo autorizzato della sua conformità all’originale (art. 23, c. 2 bis, D.Lgs. n. 82/2005), vale a dire che tale polizza necessita di autentica notarile? 2. Con riferimento alla pag. 27 del disciplinare si chiede cosa si intenda per “documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 13” , non trovando tra l’altro il riscontro di tale paragrafo 13 sul predetto disciplinare. 3. Si chiede inoltre se le giustificazioni di cui all’art. 87 c. 2 del Codice, da inserire sulla Busta economica, sono facoltative in tale fase di procedura. Risposta N. 11 1. Il comma 2 dell’art. 23-bis. “Duplicati e copie informatiche di documenti informatici” del D.Lgs. n. 82/2005 così recita: “Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.” La polizza pertanto potrà essere prodotta su supporto cartaceo previa autentica notarile, che costituisce attestazione di un pubblico ufficiale. Si veda in tal senso la Sentenza 23/09/2011 n. 7527 del TAR Lazio: “L’obbligo a carico dei partecipanti di autenticare la sottoscrizione della polizza fideiussoria è finalizzato a garantire l'Ente aggiudicatore circa la provenienza della fideiussione. Pertanto, la produzione in sede di gara della copia per immagine su supporto informatico della fideiussione e dell’autentica notarile rilasciata per atto pubblico, è atta a fornire all’Ente aggiudicatore tutti gli elementi necessari a garantire l'autenticità della sottoscrizione.” 2. Trattasi di evidente refuso, essendo indicati al paragrafo 14 (e non al paragrafo 13, come erroneamente indicato) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 3. Il punto 18.5 del disciplinare così recita: “All’interno della busta “B–offerta Economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura “Realizzazione di immobile da destinarsi a delegazioni comunali in via Pascoli – Terzo stralcio: distaccamento Vigili del Fuoco – Giustificazioni”. Pertanto le giustificazioni di cui all’art. 87 comma 2 del Codice, da inserire sulla Busta economica, non sono obbligatorie, ma sono facoltative in tale fase di procedura. Domanda N. 12 Un’impresa scrive: In riferimento alla gara in oggetto poniamo i seguenti quesiti: a) relativamente al punto 17.22 del disciplinare, l’atto costitutivo, lo statuto e l’elenco delle ditte associate, possono essere forniti in copie dichiarate conformi agli originali o devono necessariamente essere copie autentiche?; b) mi confermate che le ditte esecutrici di un Consorzio devono produrre solo gli allegati Sub B1, sub B2 e sub B3? c) al punto 17.34 si fa riferimento al paragrafo 13 del disciplinare. E’ un errore? La parte relativa ai requisiti è il paragrafo 14. Risposta N. 12 a) Possono essere forniti in copie dichiarate conformi agli originali; infatti, se l'autentica viene richiesta da una pubblica amministrazione, il cittadino può dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la copia in suo possesso è conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva d'atto notorio) presentandola con la fotocopia di un documento d'identità. b) Si conferma. c) Trattasi di evidente refuso, essendo indicati al paragrafo 14 (e non al paragrafo 13, come erroneamente indicato) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Domanda N. 13 Un’impresa scrive: devono essere indicati nell’offerta economica gli oneri della sicurezza “interni”? Risposta N. 13 Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015) ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”. Pertanto, l’offerta economica, a pena di esclusione, va corredata dalla dichiarazione dell’ammontare dei costi interni per la sicurezza del lavoro. A tal fine segue modello di dichiarazione, da inserire nella Busta “B -Offerta Economica”. Qualora l’operatore economico abbia già presentato offerta, può integrare la stessa entro i termini previsti dal bando (entro le ore 12.00 del giorno 20 luglio 2015). Vittorio Veneto, 14.07.2015 Allegato alla FAQ n. 13 FAC-SIMILE DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA ECONOMICA COSTI SICUREZZA AZIENDALI Spett.le COMUNE DI VITTORIO VENETO Piazza del Popolo n. 14 31029 Vittorio Veneto (TV) OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE A DELEGAZIONI COMUNALI IN VIA PASCOLI – TERZO STRALCIO: DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO. DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA ECONOMICA: COSTI SICUREZZA AZIENDALI CUP H18D14000010001 CIG 5619786A1B Il sottoscritto ______________________________________________ nato il ____________ a ________________________________________ residente in _______________________________Via ____________ n ____________ in qualità di ________________________________________________________________________ dell’ impresa _________________________________________________________ con sede in __________________________________Via ____________ n ____________ C.F. e P.IVA n ____________________ Tel ____________ - Fax ____________ E-mail ____________ - PEC ____________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR medesimo per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti, sotto la propria responsabilità DICHIARA ai sensi degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, di aver tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, dei costi di sicurezza aziendali, non derivanti da interferenze, specificatamente connessi con la propria attività e organizzazione il cui onere specifico ammonta ad €. _________________ (diconsi euro _________________________________________). ___________ (____), lì ______________ L’impresa ___________________________________ Allega copia fotostatica di un proprio documento di identità