garanzie ricevute - Cassa di Risparmio di Saluzzo
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garanzie ricevute - Cassa di Risparmio di Saluzzo
FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE AGGIORNATO AL 15/12/2016 Sede legale: C.so Italia 86 Saluzzo – Tel 01752441 – Fax 017547150 -E-mail: [email protected] - Codice ABI: 6295 – N. iscrizione Albo Banca d’Italia: 5107 in data 24/12/91 – N.iscrizione Registro delle imprese di Cuneo: 00243830049 - Capitale sociale: € 33.280.000,00 - Riserve al 31/12/2015: € 37.192.196 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, societarie e finanziarie (ADR) e all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Redazione ai sensi delle norme contenute nel titolo VI-Capo I del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 – Testo Unico Bancario e delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia -. Si ha diritto ad asportare liberamente la presente copia od a chiederla al personale della Banca. GARANZIE RICEVUTE Caratteristiche e rischi tipici La Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa, in presenza di richiedenti - siano essi Imprese o Privati - di aperture di credito, e finanziamenti rateali di cassa o di firma, che presentano una base garante non sufficientemente capiente, può subordinare la concessione al rilascio di adeguate garanzie, reali o personali, che potranno essere concesse dagli stessi richiedenti oppure da terze persone. FIDEJUSSIONE Con il rilascio di fidejussioni omnibus il Fidejussore garantisce la Banca, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca stessa dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la Banca, e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della Banca stessa nell’interesse di altre persone. Con il rilascio di fidejussioni specifiche il Fidejussore garantisce la Banca, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per l’adempimento di specifiche obbligazioni indicate sull’atto di garanzia assunte verso la Banca stessa dal debitore garantito, o di chi dovesse subentrare nel suo rapporto con la Banca. La fidejussione può essere anche rilasciata pro-quota; in tal caso i fidejussori garantiscono insieme l’intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. La Banca, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi ad uno solo dei Fidejussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente. Principali rischi • Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest’ultimo; • Possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa dovesse restituire a seguito di annullamento o revoca per inefficacia dei pagamenti effettuati dal debitore garantito (cosiddetta reviviscenza della garanzia). • In presenza di garanzie prestate da Confidi (Consorzi di garanzia collettiva fidi) a favore dello stesso soggetto, in genere il Consorzio si riserva il diritto di rivalersi sugli altri fidejussori. GARANZIE DIRETTE (a prima richiesta) DI FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (legge 662/96) ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA (legge 147/2013) Il Fondo di Garanzia per le Pmi, istituito in base all’art.2 comma 100 lettera a) della Legge 662/96 dal Ministero delle Attività Produttive, alimentato con risorse pubbliche, garantisce o contro-garantisce operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese ad eccezione di quelle operanti in agricoltura o in determinati altri settori (trasporti, cantieristica, navale, industria automobilistica). Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in “garanzie dirette” a fronte di esposizioni di banche e intermediari e in “contro-garanzie” a fronte delle garanzie rilasciate dai Confidi. FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 2 di 14 GARANZIE RICEVUTE Le imprese clienti della Banca hanno la possibilità di richiedere l’intervento di garanzia del Fondo il quale valuta l’ammissibilità della richiesta. Per la concessione della garanzia da parte del fondo è dovuta in genere una commissione diversificata. Per maggiori informazioni si rimanda al regolamento reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e del gestore MCC http://www.fondidigaranzia.it/ . Sulla quota di finanziamento non garantita dal fondo, ad insindacabile giudizio della Banca, possono essere richieste garanzie reali entro precisi limiti previsti dal regolamento del fondo L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è un ente pubblico che, sulla base dell’art.17 c. 2,3 e 4 del D.Lgs n. 102 del 29 marzo 2004, svolge e gestisce un’attività finanziaria a sostegno del credito agrario mediante la concessione di fidejussioni a favore delle imprese agricole e della pesca e di controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con i Confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati. Per la concessione della garanzia da parte di ISMEA è dovuta in genere una commissione diversificata. Il Fondo di garanzia per la Prima Casa è regolato dall’art. 1, comma 48 lettera c della legge 147/2013 ed è destinato a garantire direttamente i mutui ipotecari per la Prima Casa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui erogati per l’acquisto, anche con accollo da frazionamento, e per interventi di ristrutturazione edilizia e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari ubicate nel territorio nazionale da adibire ad abitazione principale (prima casa) da parte del mutuatario. Per accedere alla garanzia, i richiedenti devono compilare l’apposito modello di domanda che viene inoltrato dalla Banca per via telematica alla CONSAP SpA che è il gestore del Fondo di garanzia. I richiedenti all’atto della presentazione della domanda non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo ad eccezione di quelli acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. Principali rischi E’ possibile che la garanzia risulti inefficace qualora la Banca o i Confidi non rispettino le regole operative fissate. FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 3 di 14 GARANZIE RICEVUTE GARANZIE CONSORTILI La Banca stipula specifici accordi con i vari Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) utili al rilascio nei confronti dei rispettivi associati di garanzie di vario tipo (a prima richiesta, sussidiarie, anti usura ecc…), in percentuale variabile sul capitale finanziato. Le garanzie possono coprire in genere finanziamenti a breve, medio e lungo termine. Attualmente la Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA ha in essere convenzioni con i seguenti Confidi: - Eurofidi Unionfidi Piemonte Cogart CNA Confartigianato fidi Piemonte e Nord Ovest Ascomfidi Piemonte Italia Comfidi Cooperativa C.T.S. Cuneo Confartigianato Fidi Cuneo Creditagri Italia Per il regolamento di accesso alle garanzie occorre rivolgersi agli sportelli dei singoli Confidi. Principali rischi E’ possibile che la garanzia risulti inefficace qualora la Banca non rispetti le regole operative previste dalle singole convenzioni. E’ possibile, in presenza di garanzia sussidiaria, che i fondi destinati dai singoli Confidi non risultino capienti a coprire la richiesta di pagamento effettuata dalla Banca. LETTERA DI PATRONAGE La lettera di patronage o lettera di gradimento è un documento emesso da una Società al fine di facilitare la concessione, il mantenimento o la proroga di un credito a favore di un’altra Società. Ha la funzione di rafforzare nella Banca, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinante è sicuro dell’affidabilità del debitore. L’emittente della lettera è solitamente la Società controllante o l’Azionista maggioritario della società di cui si assicura l’affidabilità. Esistono dichiarazioni di patronage forti (impegnative) e deboli (non impegnative). Lettera di patronage “debole” (mera comunicazione). Qualora le dichiarazioni presentino un contenuto esclusivamente informativo l’eventuale responsabilità del “patronnant” potrà essere solo quella afferente la responsabilità pre-contrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.). Lettera di patronage “forte” (lettera con assicurazione di solvibilità) In questo caso l’emittente non si limita a “comunicare” la propria posizione ma assume anche degli impegni nei confronti della Banca. Nella fattispecie si impegna a non disporre della partecipazione senza aver preventivamente informato la Banca e aver provveduto all’estinzione degli affidamenti concessi alla società controllata. FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 4 di 14 GARANZIE RICEVUTE Principali rischi Lettera di patronage “forte” (impegnativa): in caso di inadempimento del debitore principale, la società emittente può essere eventualmente chiamata al pagamento di quanto dovuto alla Banca dalla società controllata. PEGNO Con questa garanzia, che può avere ad oggetto beni mobili o crediti, il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili (titoli cartacei/valori), si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (cosiddetto spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati e non, in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Regolam. adottato da Banca d’Italia e da Consob con provvedimento del 22/02/2008 e Testo Unico finanza). Principali rischi Tra i principali rischi va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia. VINCOLO SU POLIZZA ASSICURATIVA Garantisce l'affidamento mediante le somme che l'Assicuratore dovrà pagare al verificarsi di determinati eventi previsti dalla polizza (es. morte dell'assicurato o permanenza in vita alla scadenza del contratto nel caso di "polizze vita"). La valenza economica è strettamente correlata all'effettivo pagamento dei premi da parte dell'assicurato e quindi è certa, fin dal momento dell'acquisizione, solo nel caso di polizza con premio unico anticipato; La realizzazione è subordinata al verificarsi degli eventi previsti in polizza e quindi non è possibile in corso di contratto. Detta garanzia può essere acquisita nella forma di pegno avente per oggetto le somme che l'assicuratore dovrà pagare, ovvero indicando la Banca quale beneficiaria delle somme stesse. Principali rischi Tra i principali rischi va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il vincolo, la Banca può riscattare la polizza trattenendosi l’importo dovuto e restituendo al debitore l’eventuale eccedenza. FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 5 di 14 GARANZIE RICEVUTE VINCOLO SU POLIZZA TITOLI (MANDATO A VENDERE) CONTO CORRENTE O LIBRETTO DI DEPOSITO (PATTO COMPENSATIVO) Con esso il titolare di un conto corrente (o di un libretto di deposito o di un deposito amministrazione titoli) autorizza la Banca ad operare in qualsiasi momento la compensazione dei saldi creditori di sua pertinenza con il debito in capo a se stesso ovvero in capo ad un terzo affidato, garantendo nel contempo la presenza sul conto corrente (o libretto di deposito o deposito amministrazione titoli) la giacenza prestabilita. Consente al vincolante di operare sui titoli o sulle somme depositate, ferma restando la giacenza prestabilita. Principali rischi Tra i principali rischi va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il mandato a vendere o col patto compensativo, la Banca può far vendere i titoli o compensare le somme vincolate a garanzia. IPOTECA Questa garanzia viene iscritta, con rogito notarile, solo su beni immobili ed ha una durata massima di 20 anni indipendentemente dalla durata del debito garantito. Trascorso il termine dei vent’anni, se sussiste ancora il debito garantito, è necessario provvedere alla rinnovazione dell’ipoteca mediante un nuovo annotamento a margine dell’iscrizione ipotecaria. Ai sensi degli artt. 40bis e 161 comma 7bis del Testo Unico Bancario, all’estinzione del debito garantito da ipoteca la Banca provvede d’ufficio ad inviare all’Agenzia delle Entrate, dove è registrata l’ipoteca, la comunicazione dell’avvenuta estinzione del debito. Nei casi residuali, con l’autorizzazione da parte della banca, l’ipoteca può essere cancellata con il concorso del notaio anche prima della scadenza ventennale. Alla scadenza del ventesimo anno dalla data di iscrizione l’ipoteca cessa di avere efficacia. L’ipoteca viene iscritta per un valore, di norma, doppio rispetto al debito originario da garantire; ciò al fine di fornire adeguata copertura a insolvenze e maggiori spese. Chi concede l’iscrizione ipotecaria può essere persona diversa dal debitore; in questo caso assume la figura di terzo datore d’ipoteca. L’ipoteca può essere di valore diverso rispetto al grado di iscrizione. Su uno stesso bene immobile possono essere iscritte anche più ipoteche; esse assumeranno un grado susseguente rispetto alla data di iscrizione delle stesse. Naturalmente il creditore dell’ipoteca con data d’iscrizione precedente (ipoteca di 1° grado) ha titolo di privilegio nell’escussione rispetto ai creditori con date di iscrizione susseguenti. In presenza di insolvenza del debito garantito la Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa può escutere l’ipoteca e rivalersi del proprio credito. L’escussione dell’ipoteca si ha mediante la vendita coatta del bene immobile ipotecato. L’importo derivante dalla vendita del bene immobile ipotecato, dedotto il totale credito oltre a spese di competenza della Cassa di Risparmio di Saluzzo Spa, viene messo a disposizione del proprietario del bene venduto. Principali rischi • In caso di deperimento del bene dato in garanzia, la Banca può richiedere un’integrazione della garanzia stessa. • In caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con ipoteca, la Banca può far vendere il bene dato in garanzia FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 6 di 14 GARANZIE RICEVUTE PRIVILEGIO I privilegi si distinguono in: • privilegi generali, quando si esercitano su tutti i beni mobili del debitore; • privilegi speciali, quando si esercitano solo su determinati beni mobili o immobili. L’art. 46 del Testo Unico Bancario stabilisce che la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio si sostanzia in una maggiore tutela che la legge assicura a determinati crediti, con conseguente diritto del creditore di farsi pagare con prelazione sui beni oggetto del privilegio stesso. Il privilegio può avere a oggetto: • impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; • materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; • beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; • crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. Il suddetto privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto e l'opponibilità a terzi è subordinata alla trascrizione in apposti registri (art. 1524 c.c.). Principali rischi In caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con prilegio, la Banca può far vendere il bene dato in garanzia CAMBIALE La cambiale, pur non assicurando alcun diritto di prelazione, rappresenta un titolo di credito esecutivo e pertanto consente di richiedere immediatamente il pignoramento, agevolando quindi l'escussione del debitore. Viene emessa a favore della Banca allo scopo di garantire un credito (affidamento) diverso da quello astrattamente rappresentato dalla cambiale stessa. Al fine di aumentarne l'efficacia di garanzia, la cambiale può essere sottoscritta, oltre che dall'emittente (affidato), anche da altri soggetti in veste di avallanti, e cioè di garanti del pagamento dell'importo della cambiale. Principali rischi In caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con cambiale, la Banca può attivare le azioni esecutive sul patrimonio del garante FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 7 di 14 GARANZIE RICEVUTE AVALLO L'avallo è regolato dalla "Legge Cambiaria" e rappresenta l'obbligazione con cui un terzo garantisce in tutto o in parte il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari (art. 35 L.C.). L'avallo consente di procedere all’immediata esecuzione nei confronti del garante obbligato. L’acquisizione di tale forma di garanzia si concretizza mediante apposizione, sulla cambiale da garantire, della formula "per avallo" od altra equivalente debitamente sottoscritta. Principali rischi In caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con cambiale, la Banca può attivare le azioni esecutive sul patrimonio del garante CESSIONE DEL CREDITO E’ utilizzata allo scopo di garantire un credito (affidamento) mediante il trasferimento al creditore (Banca cessionaria) del credito vantato dal debitore (affidato cedente) nei confronti di un terzo (debitore ceduto). Si costituisce mediante un atto formale di cessione, notificato al terzo o da questi accettato. La suddetta notifica può avvenire con diverse modalità (ad es. notifica a mezzo ufficiale giudiziario, invio di raccomandata A.R., ecc.). Ulteriori formalità (es. cessione effettuata con atto pubblico, accettazione dell’ente debitore ceduto, ecc.) sono richieste nel caso di cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Qualora i crediti siano rappresentati da effetti cambiari presentati allo sconto la cessione si realizza mediante la “girata piena” a favore della Banca. La cessione del credito a scopo di garanzia deve essere effettuata pro solvendo, e cioè senza liberazione del cedente (affidato) se non dopo il pagamento da parte del terzo. La cessione pro soluto, e cioè con liberazione del cedente indipendentemente dall'avvenuto pagamento del terzo non costituisce una garanzia ma una forma di adempimento da parte del cedente, con rischio a carico del cessionario. Principali rischi Non si ravvisano particolari rischi per questa tipologia. FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 8 di 14 GARANZIE RICEVUTE Clausole contrattuali che riguardano il diritto di recesso, il realizzo del pegno, il vincolo su denaro in conto corrente o libretto di deposito e su deposito amministrazione titoli FIDEJUSSIONE Fidejussione omnibus Recesso Il Fidejussore può recedere dalla fidejussione, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata A.R.. La dichiarazione di recesso avrà effetto nei confronti della Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi almeno tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento. In caso di recesso il Fidejussore risponde delle obbligazioni del Debitore in essere al momento di efficacia del recesso, ivi compreso l’ammontare degli assegni da lui emessi prima di tale data e ancora in circolazione, ovvero di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato. Fidejussione specifica Recesso Se l’Operazione è a tempo determinato ciascun Fidejussore non può recedere dalla fidejussione e la stessa fidejussione rimarrà valida ed efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite, anche dopo la loro scadenza. Il Fidejussore può recedere dalla fidejussione, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata A.R., soltanto se l’Operazione è a tempo indeterminato. La dichiarazione di recesso avrà effetto nei confronti della Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi almeno tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento. In caso di recesso il Fidejussore risponde, in proporzione alla propria quota, delle obbligazioni del Debitore in essere al momento di efficacia del recesso, ivi compreso l’ammontare degli assegni da lui emessi prima di tale data e ancora in circolazione. PEGNO Realizzo del pegno In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, senza pregiudizi per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di 5 giorni - in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario. FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 9 di 14 GARANZIE RICEVUTE VINCOLO SU CONTO CORRENTE O LIBRETTO DI DEPOSITO (PATTO COMPENSATIVO) “… con la presente vi autorizziamo sin d’ora irrevocabilmente a compensare in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso o di messa in mora ed altra formalità, ogni vostra esposizione in ogni momento esistente … per capitale, interessi ed accessori tutti, con il saldo creditore risultante nel conto corrente (o libretto di deposito) a noi intestato, anche qualora le partite compensate non fossero, all’atto dell’operazione, liquide e/o esigibili. Vi precisiamo inoltre che ci obblighiamo a mantenere, nel citato conto corrente (o libretto di deposito), giacenze in nessun caso inferiori a … Tali giacenze sono da considerare per noi indisponibili in quanto vincolate a Vostro favore ai fini del presente atto. Pertanto vi autorizziamo – esonerandovi da ogni responsabilità al riguardo – a rifiutare ogni disposizione nostra o di terzi ed ogni altra operazione tendente a diminuire il valore della garanzia”. VINCOLO SU POLIZZA TITOLI (MANDATO A VENDERE) Compensazione volontaria La Banca è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio il prezzo di realizzo dei valori descritti o di quelli che vi fossero successivamente subentrati per decurtare o estinguere ogni suo credito per capitale, interessi ed accessori tutti, intendendosi in tale caso operata una compensazione volontaria anche qualora le partite compensate non fossero, all’atto dell’operazione, liquide o esigibili. FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 10 di 14 GARANZIE RICEVUTE RECLAMI Il cliente può presentare un reclamo presso la Funzione Affari Generali della banca, anche per lettera raccomandata A/R all’indirizzo Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA – Funzione Affari Generali – c.so Italia 86 – 12037 Saluzzo/CN o per via telematica e-mail [email protected] o consegnandolo allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. La banca deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Conciliatore BancarioFinanziario–Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (A.D.R.) FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 11 di 14 GARANZIE RICEVUTE Legenda delle principali nozioni dell’operazione FIDEJUSSIONE Garante : è la persona fisica o giuridica che rilascia la fidejussione a favore della Banca. Debitore principale: è la persona di cui si garantisce l’adempimento in favore della Banca. Importo massimo garantito: è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il Fidejussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale. Escussione: richiesta di pagamento che la Banca rivolge al Garante. Reviviscenza della garanzia: consiste nel ripristino di efficacia della fidejussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati; Fedjussione omnibus Con questa garanzia la singola persona che dà fidejussione omnibus s’impegna a garantire l’adempimento delle obbligazioni del soggetto garantito (ivi comprese le garanzie che il soggetto garantito abbia rilasciato in favore della Banca) verso la Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato. Fedjussione specifica Con questa garanzia la singola persona che dà fidejussione specifica s’impegna a garantire l’adempimento delle obbligazioni del soggetto garantito rivenienti esclusivamente da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia. Fedjussione pro-quota Con questa garanzia le persone che danno fidejussione s’impegnano a garantire l’adempimento delle obbligazioni del soggetto garantito (nella forma omnibus o specifica) limitatamente alle quote assegnate a ciascuno e indicate nell’atto di garanzia. Solidarietà fra i fidejussori: è il vincolo che per legge si stabilisce fra i garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta a ciascuno di essi per pretendere il pagamento dell’intero debito in capo al debitore. Nel caso di fidejussioni pro-quota la solidarietà, secondo i casi, può essere applicata oppure non. Regresso: è il potere del Fidejussore di agire nei confronti del debitore e degli altri garanti cofidejussori, ad esclusione dei Confidi, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fidejussione rilasciata alla Banca. Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) I Confidi sono associazioni di tipo consortile, promosse da organizzazioni professionali di categoria, che prevedono il rilascio di garanzie a favore dei propri iscritti, che abbiano versato le quote associative previste. Tali garanzie sono in genere limitate ad una quota del capitale finanziato da parte delle Banche con cui i Confidi hanno sottoscritto apposite convenzioni. FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 12 di 14 GARANZIE RICEVUTE Tra i Confidi ve ne sono di vigilati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico Bancario (ex art. 107), che hanno l’obbligo di iscriversi nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia. Vi sono poi Confidi di minore importanza non vigilati (previsti dall’art. 112 del Testo Unico Bancario) che non sono iscritti all’albo citato. Fondo di Garanzia per le Pmi / Legge 662/96: fondo patrimoniale costituito dallo Stato italiano e gestito da Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale (MCC), e fornisce garanzie dirette escutibili a prima richiesta, controgaranzie ovvero cogaranzie al fine di agevolare l’accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese economicamente e finanziariamente sane. Le finalità cui possono essere destinati i finanziamenti sono diverse (esempio: investimenti, scorte, liquidità ecc…) Garanzia diretta (o a prima richiesta): si tratta di una garanzia specifica riferita ad una singola linea di credito incondizionata e irrevocabile rilasciata dai Confidi o dal Fondo di Garanzia per le Pmi / Legge 662/96, riferita ad una singola linea di credito. Garanzia sussidiaria: si tratta di una garanzia rilasciata dai Confidi riferita ad una singola linea di credito, in cui la Banca, prima di procedere alla richiesta di pagamento ai Confidi, escute prioritariamente gli altri eventuali garanti. Garanzia anti usura: si tratta di una garanzia rilasciata dai Confidi sulla base di fondi pubblici previsti dalla legge 108/96, in favore di soggetti privati e imprese che risultano essere possibili vittime di fenomeni usurari. Controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le Pmi / Legge 662/96 a favore dei Confidi. Cogaranzia: garanzia prestata direttamente a favore della Banca e congiuntamente ad altri Fidejussori. cofinanziati PEGNO Gestione accentrata: modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate. Strumenti finanziari: azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interessi, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti e di titoli indicati in precedenza. Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili. FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 13 di 14 GARANZIE RICEVUTE Condizioni economiche CONDIZIONI GENERALI Imposta di bollo a carico del debitore garantito Valore previsto tempo per tempo dalla normativa fiscale FOGLIO INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO 15/12/2016 Pag. 14 di 14