OGGETTO: Tetto al bonus mobili
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OGGETTO: Tetto al bonus mobili
Ai signori Clienti Loro sedi Circolare n. 18/2014 OGGETTO: Tetto al bonus mobili Con la presente Vi informiamo che la detrazione Irpef del 50% riconosciuta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare ad arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nel 2014 è soggetta ad un doppio limite: le spese, infatti, non devono superare quanto sostenuto per l’intervento di ristrutturazione, fermo restando il limite massimo di € 10.000. Decreto energia Come noto, l’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”, prevede, in capo ai soggetti che beneficiano della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici di cui alle categorie A+ (A per i forni). L’agevolazione spetta(va) per le spese sostenute dal 6.6 al 31.12.2013 ed è calcolata su un ammontare non superiore a € 10.000. L’importo massimo agevolabile di € 10.000 si aggiunge al limite di € 96.000 previsto per gli interventi di recupero edilizio. Finanziaria 2014 L’art. 1, comma 139, n. 3), Finanziaria 2014 ha previsto: la proroga della detrazione in esame al 31.12.2014; l’introduzione di un ulteriore limite della spesa agevolabile, rappresentato da quanto sostenuto per i connessi lavori di ristrutturazione dell’immobile. Studio+com segue pagina 2 Decreto “Salva Roma bis” L’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 151/2013, Decreto c.d. “Salva Roma–bis”, dispone(va) l’abrogazione della predetta limitazione contenuta nella Finanziaria 2014. Tale previsione è tuttavia decaduta, a seguito della mancata conversione del citato D.L. n. 151/2013, con conseguente riviviscenza del “doppio limite” introdotto dalla Finanziaria 2014 ovvero: 1. limite massimo di spesa agevolabile pari a € 10.000; 2. limite massimo agevolabile del bonus arredo parametrato alle spese di ristrutturazione sostenute. Decreto “Casa” Nell’ambito del D.L. n. 47/2014, Decreto c.d. “Casa”, non è contenuta l’annunciata riproposizione della soppressione della predetta limitazione. Nell’ambito del Comunicato stampa 12.3.2014, il Governo aveva, infatti, auspicato l’eliminazione del limite delle spese di ristrutturazione con riferimento al bonus arredo. Di conseguenza, in mancanza della predetta soppressione, il bonus mobili trova non soltanto il limite di spesa di € 10.000 ma anche quello delle spese dei lavori di recupero effettuati sull’immobile. Soggetti beneficiari La detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF “maggiorata” del 50% per le spese sostenute: dal 26.6.2012 al 31.12.2014; in relazione a determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, non si può usufruire del “bonus arredamento”: se non ricorrono le condizioni per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% relativa agli interventi edilizi (es. per mancato pagamento delle relative spese con bonifico). Destinazione all’arredo dell’immobile ristrutturato Per poter beneficiare della nuova detrazione del 50%, i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere "finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione". Studio+com segue pagina 3 Non possono ottenere l'agevolazione, quindi, coloro che: rinnovano solo i mobili o gli elettrodomestici senza aver eseguito interventi di recupero edilizio; acquistano mobili o elettrodomestici per arredare un'abitazione di nuova costruzione. Mobili agevolabili Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di mobili, quali: letti e materassi; armadi, credenze, cassettiere e comodini; librerie e scrivanie; tavoli e sedie; divani e poltrone; apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di: porte; pavimentazioni (es. il parquet); tende e tendaggi; altri complementi di arredo. Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Elettrodomestici agevolabili Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di grandi elettrodomestici: di classe energetica non inferiore alla "A+", ovvero classe "A" per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica; oppure per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei "grandi elettrodomestici", ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Studio+com segue pagina 4 OGGETTO: Ape e contratti di locazione Decreto energia Per effetto delle modifiche apportate all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 ad opera del D.L. n. 63/2013, convertito dalla Legge n. 90/2013, a decorrere dal 4.8.2013, l’attestato di certificazione energetica (ACE) degli edifici è stato sostituito dall’attestato di prestazione energetica (APE), avente un contenuto più ampio del primo. Va innanzitutto evidenziato che in base al comma 1 del citato art. 6, l’APE va rilasciato per gli edifici/unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo conduttore. Gli edifici di nuova costruzione e quelli “sottoposti a ristrutturazioni importanti”, devono essere dotati dell’APE prima del rilascio del certificato di agibilità. Per gli edifici nuovi l’APE è prodotto a cura del costruttore mentre per quelli già esistenti l’attestato è prodotto dal proprietario. In particolare il Decreto stabiliva, in caso di vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito ovvero di nuova locazione di edifici/singole unità immobiliari: l’obbligo, in capo al proprietario dell’immobile, di produrre l’APE; l’inserimento di un’apposita clausola con la quale l’acquirente / conduttore devono dare atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’APE con riferimento alla prestazione energetica dell’edificio (comma 3); l’allegazione dell’APE a pena di nullità del contratto (comma 3-bis). Sulla base delle citate disposizioni l’APE doveva essere allegato: ai contratti di compravendita; agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, donazione); ai nuovi contratti di locazione; a pena di nullità degli stessi. Destinazione Italia Il citato art. 6 è stato oggetto di ulteriori modifiche da parte del D.L. n. 145/2013, che ha sostituito, a decorrere dal 24.12.2013, i commi 3 e 3-bis con il nuovo comma 3 nel quale sono state inserite le seguenti novità: eliminazione dell’obbligo di allegare l’APE relativamente: Studio+com segue pagina 5 agli “atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito”. L’immobile donato / trasferito mortis causa deve essere comunque dotato di APE ma il donatario/erede non è tenuto a dichiarare di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’APE con riferimento alla prestazione energetica dell’edificio; ai contratti di locazione “di singole unità immobiliari”. L’unità immobiliare deve essere comunque dotata di APE e il conduttore è tenuto a dichiarare di averlo ricevuto nonché di aver ottenuto le prescritte informazioni sulla prestazione energetica dell’edificio. A tal fine è necessario inserire una specifica clausola nel contratto; trasformazione, in caso di mancata allegazione dell’APE, della nullità del contratto in sanzione pecuniaria. Il comma 3 del citato art. 6 prevede l’obbligo di inserire nel contratto un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore devono dare atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’APE. Come precisato dal Notariato nel citato Studio n. 657-2013/C, le “informazioni” dovranno essere “specifiche, concernenti in particolare la prestazione energetica dell’edificio trasferito o locato”, così come desumibili dall’APE stesso di cui l’edificio risulta dotato. Viceversa nel contratto sarà sufficiente “riportare la dichiarazione dell’interessato che ha ricevuto le informazioni”, senza cioè esplicitare in dettaglio il tipo e le informazioni ricevute. Conversione del “Destinazione Italia” A seguito della conversione del citato D.L. n. 145/2013, ad opera della Legge n. 9/2014, l’obbligo di allegazione dell’APE è confermato esclusivamente per i seguenti casi: contratti di compravendita immobiliare; atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso; nuovi contratti di locazione di edifici. Sono quindi esclusi dal predetto obbligo i contratti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, donazioni o successioni) nonché i contratti di locazione di singole unità immobiliari. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, vi porgiamo cordiali saluti. Studio+Com COMMERCIALISTI ASSOCIATI