OGGETTO: Tetto al bonus mobili

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OGGETTO: Tetto al bonus mobili
Ai signori Clienti
Loro sedi
Circolare n. 18/2014
OGGETTO: Tetto al bonus mobili
Con la presente Vi informiamo che la detrazione Irpef del 50% riconosciuta per le spese
sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare ad arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione nel 2014 è soggetta ad un doppio limite: le spese, infatti, non
devono superare quanto sostenuto per l’intervento di ristrutturazione, fermo restando
il limite massimo di € 10.000.
Decreto energia
Come noto, l’art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”, prevede, in
capo ai soggetti che beneficiano della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per
l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di
grandi elettrodomestici di cui alle categorie A+ (A per i forni).
L’agevolazione spetta(va) per le spese sostenute dal 6.6 al 31.12.2013 ed è calcolata su
un ammontare non superiore a € 10.000.
L’importo massimo agevolabile di € 10.000 si aggiunge al limite di € 96.000 previsto per gli
interventi di recupero edilizio.
Finanziaria 2014
L’art. 1, comma 139, n. 3), Finanziaria 2014 ha previsto:
 la proroga della detrazione in esame al 31.12.2014;
 l’introduzione di un ulteriore limite della spesa agevolabile, rappresentato da quanto
sostenuto per i connessi lavori di ristrutturazione dell’immobile.
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Decreto “Salva Roma bis”
L’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 151/2013, Decreto c.d. “Salva Roma–bis”, dispone(va)
l’abrogazione della predetta limitazione contenuta nella Finanziaria 2014.
Tale previsione è tuttavia decaduta, a seguito della mancata conversione del citato D.L. n.
151/2013, con conseguente riviviscenza del “doppio limite” introdotto dalla Finanziaria 2014
ovvero:
1. limite massimo di spesa agevolabile pari a € 10.000;
2. limite massimo agevolabile del bonus arredo parametrato alle spese di ristrutturazione
sostenute.
Decreto “Casa”
Nell’ambito del D.L. n. 47/2014, Decreto c.d. “Casa”, non è contenuta l’annunciata
riproposizione della soppressione della predetta limitazione.
Nell’ambito
del
Comunicato
stampa
12.3.2014,
il
Governo
aveva,
infatti,
auspicato
l’eliminazione del limite delle spese di ristrutturazione con riferimento al bonus arredo.
Di conseguenza, in mancanza della predetta soppressione, il bonus mobili trova non
soltanto il limite di spesa di € 10.000 ma anche quello delle spese dei lavori di
recupero effettuati sull’immobile.
Soggetti beneficiari
La detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF “maggiorata” del
50% per le spese sostenute:
 dal 26.6.2012 al 31.12.2014;
 in relazione a determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, non si può usufruire del “bonus arredamento”:
 se non ricorrono le condizioni per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50%
relativa agli interventi edilizi (es. per mancato pagamento delle relative spese con
bonifico).
Destinazione all’arredo dell’immobile ristrutturato
Per poter beneficiare della nuova detrazione del 50%, i mobili e gli elettrodomestici acquistati
devono essere "finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione".
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Non possono ottenere l'agevolazione, quindi, coloro che:
 rinnovano solo i mobili o gli elettrodomestici senza aver eseguito interventi di recupero
edilizio;
 acquistano mobili o elettrodomestici per arredare un'abitazione di nuova costruzione.
Mobili agevolabili
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione
agli acquisti di mobili, quali:
 letti e materassi;
 armadi, credenze, cassettiere e comodini;
 librerie e scrivanie;
 tavoli e sedie;
 divani e poltrone;
 apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo
dell'immobile.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di:
 porte;
 pavimentazioni (es. il parquet);
 tende e tendaggi;
 altri complementi di arredo.
Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Elettrodomestici agevolabili
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione
agli acquisti di grandi elettrodomestici:
 di classe energetica non inferiore alla "A+", ovvero classe "A" per i forni, in relazione
alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica;
 oppure per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.
Rientrano
nei
"grandi
elettrodomestici",
ad
esempio,
frigoriferi,
congelatori,
lavatrici,
asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche,
forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici,
apparecchi per il condizionamento.
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OGGETTO: Ape e contratti di locazione
Decreto energia
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 ad opera del D.L. n.
63/2013, convertito dalla Legge n. 90/2013, a decorrere dal 4.8.2013, l’attestato di
certificazione energetica (ACE) degli edifici è stato sostituito dall’attestato di prestazione
energetica (APE), avente un contenuto più ampio del primo.
Va innanzitutto evidenziato che in base al comma 1 del citato art. 6, l’APE va rilasciato
per gli edifici/unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo conduttore. Gli edifici di
nuova costruzione e quelli “sottoposti a ristrutturazioni importanti”, devono essere dotati
dell’APE prima del rilascio del certificato di agibilità. Per gli edifici nuovi l’APE è prodotto a cura
del costruttore mentre per quelli già esistenti l’attestato è prodotto dal proprietario.
In particolare il Decreto stabiliva, in caso di vendita, trasferimento di immobili a titolo
gratuito ovvero di nuova locazione di edifici/singole unità immobiliari:
 l’obbligo, in capo al proprietario dell’immobile, di produrre l’APE;
 l’inserimento di un’apposita clausola con la quale l’acquirente / conduttore
devono dare atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione
comprensiva dell’APE con riferimento alla prestazione energetica dell’edificio
(comma 3);
 l’allegazione dell’APE a pena di nullità del contratto (comma 3-bis).
Sulla base delle citate disposizioni l’APE doveva essere allegato:
 ai contratti di compravendita;
 agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, donazione);
 ai nuovi contratti di locazione;
 a pena di nullità degli stessi.
Destinazione Italia
Il citato art. 6 è stato oggetto di ulteriori modifiche da parte del D.L. n. 145/2013, che ha
sostituito, a decorrere dal 24.12.2013, i commi 3 e 3-bis con il nuovo comma 3 nel quale sono
state inserite le seguenti novità:

eliminazione dell’obbligo di allegare l’APE relativamente:
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 agli “atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito”.
L’immobile donato / trasferito mortis causa deve essere comunque dotato di APE
ma il donatario/erede non è tenuto a dichiarare di aver ricevuto le informazioni e
la
documentazione
comprensiva
dell’APE
con
riferimento
alla
prestazione
energetica dell’edificio;
 ai contratti di locazione “di singole unità immobiliari”.
L’unità immobiliare deve essere comunque dotata di APE e il conduttore è tenuto a
dichiarare di averlo ricevuto nonché di aver ottenuto le prescritte informazioni
sulla prestazione energetica dell’edificio. A tal fine è necessario inserire una
specifica clausola nel contratto;

trasformazione, in caso di mancata allegazione dell’APE, della nullità del
contratto in sanzione pecuniaria.
Il comma 3 del citato art. 6 prevede l’obbligo di inserire nel contratto un’apposita clausola con
la quale l’acquirente o il conduttore devono dare atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione comprensiva dell’APE.
Come precisato dal Notariato nel citato Studio n. 657-2013/C, le “informazioni” dovranno
essere “specifiche, concernenti in particolare la prestazione energetica dell’edificio trasferito o
locato”, così come desumibili dall’APE stesso di cui l’edificio risulta dotato.
Viceversa nel contratto sarà sufficiente “riportare la dichiarazione dell’interessato che ha
ricevuto le informazioni”, senza cioè esplicitare in dettaglio il tipo e le informazioni ricevute.
Conversione del “Destinazione Italia”
A seguito della conversione del citato D.L. n. 145/2013, ad opera della Legge n. 9/2014,
l’obbligo di allegazione dell’APE è confermato esclusivamente per i seguenti casi:
 contratti di compravendita immobiliare;
 atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
 nuovi contratti di locazione di edifici.
Sono quindi esclusi dal predetto obbligo i contratti di trasferimento di immobili a titolo gratuito
(ad esempio, donazioni o successioni) nonché i contratti di locazione di singole unità
immobiliari.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, vi porgiamo cordiali saluti.
Studio+Com
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