Intervento Degano - Bonus Mobili
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Intervento Degano - Bonus Mobili
L’energia La riqualificazione e l’efficienza energetica: perobiettivi uscire dalla crisi: ambientali e obblighi di legge le opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici Claudio Degano Regione Friuli Venezia Giulia IL BONUS MOBILI È consentita detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di intervento 10 rate annuali spesa pari al costo della “ristrutturazione” con tetto a 10.000 euro LA STORIA IL BONUS MOBILI NON E’ UNA NOVITA’ L’iniziativa è simile a quanto introdotto con la misura antirecessione disposta dal D.L. n. 5/2009 per l’acquisto di mobili, con detrazione del 20% LA FONTE NORMATIVA 2103 la norma nella formulazione originaria recitava: “ai contribuenti che fruiscono della detrazione … è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione” LA FONTE NORMATIVA 2014 la norma nella formulazione della legge finanziaria per l’anno 2014 (legge n. 147/2013) sostituisce il comma 2 dell’art. 16 della legge 90/2013 (conversione del dl 63/2013) e recita: “ai contribuenti che fruiscono della detrazione … è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”. La detrazione di cui al presente comma… spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1” ALTI E BASSI introduzione bonus mobili (max 10.000 euro) con dl 63/2013 (convertito con legge 90/2013) modifica (spesa ≤ ristrutturazioni con max 10.000 euro) legge 147/2013 eliminazione spesa ≤ ristrutturazioni con dl 151/2013 (salva Roma) mancata conversione dl 151/2013 → si ritorna alla legge 147/2013 (spesa ≤ ristrutturazioni con max 10.000 euro) …c’è da chiedersi: è retroattiva??? PERICOLI La nuova formulazione (legge 147/2013) si riferisce alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (quindi anche già sostenute con importo superiore alla ristrutturazione) ma potrebbe essere retroattiva interpretativa NON poiché ha portata innovativa e non E perché le istruzioni al modello 730 e Unico 2014 non riportano il tetto di spesa E perché la guida al bonus mobili dell’Ag. Entrate si riferisce agli acquisti dal 1° gennaio 2014 … basterà per sentirsi sicuri??? CHI PUO’ FRUIRE DEL BONUS I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono individuati indirettamente dalla normativa mediante riconoscimento della detrazione “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1”, ossia ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del T.U.I.R. con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili POSSIBILI DUBBI “ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione” vi è stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del bonus non sono limitati alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali (circ. Ag. Ent. n. 35/E 2009) I MOBILI “COMUNI” in caso di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117 del codice civile possono essere acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo della propria unità immobiliare INTERVENTI PER IL BONUS la detrazione è collegata agli interventi: - di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale; - di manutenzione straordinaria; - di restauro e di risanamento conservativo; - di ristrutturazione edilizia; - di ricostruzione o ripristino per eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; - di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla vendita dell’immobile AVVIO DEGLI INTERVENTI la norma non individua la data di inizio degli interventi di ristrutturazione, né quella a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi per l’Agenzia delle Entrate si tratta di lavori in corso o comunque terminati da un tempo sufficientemente contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella delle spese per l’acquisto di mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione DOCUMENTI D’AVVIO La data di avvio potrà essere comprovata da: - abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legge edilizia in relazione ai lavori da realizzare; - comunicazione preventiva con la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di interventi per cui non servano comunicazioni o titoli abitativi; BENI AGEVOLABILI - mobili - grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica N.B.: sono agevolati solo gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi per stimolare il settore produttivo di riferimento MOBILI - INTERVENTI si tiene conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi ARREDI ACQUISTABILI rientrano tra i “mobili” agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione sono ammesse a detrazione anche le spese di trasporto e montaggio non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad es. parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo GLI ELETTRODOMESTICI si tratta di apparecchiature dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. elenco grandi elettrodomestici (allegato 1B decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151): frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. PIU’ INTERVENTI = PIU’ BONUS Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. L’importo massimo di euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. ADEMPIMENTI beneficiare della detrazione per interventi edilizi eseguire i pagamenti mediante: bonifici bancari o postali indicando causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. per semplificazione è possibile pagare anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta e non nel giorno di addebito Non è consentito pagare mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento DOCUMENTAZIONE dev’essere conservata: - la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) - le fatture di acquisto dei beni con specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquisiti RINGRAZIO I PARTECIPANTI PER L’ATTENZIONE