Intervento Degano - Bonus Mobili

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Intervento Degano - Bonus Mobili
L’energia
La riqualificazione e l’efficienza energetica:
perobiettivi
uscire
dalla
crisi:
ambientali e obblighi di legge
le opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici
Claudio Degano
Regione Friuli Venezia Giulia
IL BONUS MOBILI
È consentita detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 50% delle ulteriori spese
documentate per l'acquisto di mobili finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di intervento
10 rate annuali
spesa pari al costo della “ristrutturazione”
con tetto a 10.000 euro
LA STORIA
IL BONUS MOBILI
NON E’ UNA NOVITA’
L’iniziativa è simile a quanto introdotto
con la misura antirecessione disposta
dal D.L. n. 5/2009 per l’acquisto di
mobili, con detrazione del 20%
LA FONTE NORMATIVA 2103
la norma nella formulazione originaria recitava:
“ai contribuenti che fruiscono della detrazione … è
altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura
del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e
sostenute dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,
nonché A per i forni, per le apparecchiature per le
quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”
LA FONTE NORMATIVA 2014
la norma nella formulazione della legge finanziaria per l’anno
2014 (legge n. 147/2013) sostituisce il comma 2 dell’art. 16 della
legge 90/2013 (conversione del dl 63/2013) e recita:
“ai contribuenti che fruiscono della detrazione … è altresì
riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese
documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione”. La detrazione di cui al presente comma… spetta
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese
di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle
sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1”
ALTI E BASSI
introduzione bonus mobili (max 10.000 euro) con dl
63/2013 (convertito con legge 90/2013)
modifica (spesa ≤ ristrutturazioni con max 10.000
euro) legge 147/2013
eliminazione spesa ≤ ristrutturazioni con dl 151/2013
(salva Roma)
mancata conversione dl 151/2013 → si ritorna alla
legge 147/2013 (spesa ≤ ristrutturazioni con max
10.000 euro)
…c’è da chiedersi: è retroattiva???
PERICOLI
La nuova formulazione (legge 147/2013) si riferisce alle spese
sostenute dal 6 giugno 2013 (quindi anche già sostenute con
importo superiore alla ristrutturazione) ma potrebbe
essere retroattiva
interpretativa
NON
poiché ha portata
innovativa
e
non
E
perché le istruzioni al modello 730 e Unico 2014 non riportano il
tetto di spesa
E
perché la guida al bonus mobili dell’Ag. Entrate si riferisce agli
acquisti dal 1° gennaio 2014
… basterà per sentirsi sicuri???
CHI PUO’ FRUIRE DEL BONUS
I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale
sono individuati indirettamente dalla normativa
mediante riconoscimento della detrazione “Ai
contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al
comma 1”, ossia ai contribuenti che fruiscono della
detrazione per interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 16-bis del T.U.I.R. con la
maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di
96.000 euro di spese ammissibili
POSSIBILI DUBBI
“ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili
e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione”
vi è stretta correlazione tra l’incentivo a favore del
settore del mobile e quello a favore del settore edile
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che
costituiscono presupposto del bonus non sono limitati
alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma
comprendono anche la manutenzione straordinaria, il
restauro e il risanamento conservativo di singole
unità immobiliari residenziali (circ. Ag. Ent. n. 35/E 2009)
I MOBILI “COMUNI”
in caso di interventi edilizi su parti comuni di edifici
residenziali di cui all’art. 1117 del codice civile
possono essere acquisti dei beni agevolati finalizzati
all’arredo, rispettivamente, delle singole unità
immobiliari e delle parti comuni (ad esempio,
guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a
riunioni condominiali, lavatoi, ecc.)
i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni
condominiali non consente ai condomini, che
fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di
acquistare mobili e grandi elettrodomestici per
l’arredo della propria unità immobiliare
INTERVENTI PER IL BONUS
la detrazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di
edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria;
- di restauro e di risanamento conservativo;
- di ristrutturazione edilizia;
- di ricostruzione o ripristino per eventi calamitosi,
sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza;
- di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti
da imprese che provvedano entro sei mesi dal
termine dei lavori alla vendita dell’immobile
AVVIO DEGLI INTERVENTI
la norma non individua la data di inizio degli interventi
di ristrutturazione, né quella a decorrere dalla quale
devono essere sostenute le spese per detti interventi
per l’Agenzia delle Entrate si tratta di lavori in corso o
comunque terminati da un tempo sufficientemente
contenuto, tale da presumere che l’acquisto sia
diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su
cui i lavori sono stati effettuati
la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella
delle spese per l’acquisto di mobili, ma non è
necessario che le spese di ristrutturazione siano
sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione
DOCUMENTI D’AVVIO
La data di avvio potrà essere comprovata da:
- abilitazioni
amministrative
o
comunicazioni
richieste dalla legge edilizia in relazione ai lavori da
realizzare;
- comunicazione preventiva con la data di inizio dei
lavori all’Azienda sanitaria;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso
di interventi per cui non servano comunicazioni o
titoli abitativi;
BENI AGEVOLABILI
- mobili
- grandi elettrodomestici di classe energetica non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta
energetica
N.B.: sono agevolati solo gli acquisti di mobili o
grandi elettrodomestici nuovi per stimolare il settore
produttivo di riferimento
MOBILI - INTERVENTI
si tiene conto dell’immobile nel suo complesso e non
del singolo ambiente dell’immobile stesso
l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è
agevolabile anche se detti beni siano destinati
all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di
interventi edilizi
ARREDI ACQUISTABILI
rientrano tra i “mobili” agevolabili: letti, armadi,
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
divani, poltrone, credenze, materassi e gli apparecchi
di illuminazione che costituiscono completamento
dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
sono ammesse a detrazione anche le spese di
trasporto e montaggio
non sono agevolabili gli acquisti di porte, di
pavimentazioni (ad es. parquet), di tende e tendaggi,
nonché di altri complementi di arredo
GLI ELETTRODOMESTICI
si tratta di apparecchiature dotate di etichetta
energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per
i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta
energetica.
elenco grandi elettrodomestici (allegato 1B decreto
legislativo 25 luglio 2005 n. 151):
frigoriferi,
congelatori,
lavatrici,
asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche,
piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde,
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il
condizionamento.
PIU’ INTERVENTI = PIU’ BONUS
Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione
su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà
essere riconosciuto più volte. L’importo massimo di
euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità
abitativa oggetto di ristrutturazione.
ADEMPIMENTI
beneficiare della detrazione per interventi edilizi
eseguire i pagamenti mediante:
bonifici bancari o postali indicando causale, codice
fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA
del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
per semplificazione è possibile pagare anche
mediante carte di credito o carte di debito. In questo
caso la data di pagamento è individuata nel giorno di
utilizzo della carta e non nel giorno di addebito
Non è consentito pagare mediante assegni bancari,
contanti o altri mezzi di pagamento
DOCUMENTAZIONE
dev’essere conservata:
- la documentazione attestante l’effettivo pagamento
(ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta
transazione per i pagamenti mediante carte di credito
o di debito, documentazione di addebito sul conto
corrente)
- le fatture di acquisto dei beni con specificazione
della natura, qualità e quantità dei beni acquisiti
RINGRAZIO I PARTECIPANTI
PER L’ATTENZIONE