PUAD Normativa - Comune di Castellabate

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PUAD Normativa - Comune di Castellabate
COMUNE DI
CASTELLABATE
(Provincia Di Salerno)
Piano utilizzazione delle Aree
Demaniali Marittime
( Seconda Modifica)
Adeguamento alle norme di attuazione e prescrizioni
del vigente PSEC approvato dall’ Autorità di Bacino
Regionale Sinistra Sele
NORMATIVA
Ufficio Tecnico Comunale
Anno 2011
Comune di Castellabate - Provincia di Salerno
Area Tecnica – Servizio Demanio
ART. 1
CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime , disciplina , in attuazione della
delega conferita con D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e con D.Lgs. 30.11.1999 n. 96 il rilascio
delle concessioni demaniali nelle aree del demanio marittimo individuate negli stralci di
mappa trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. DEM2A-1311
nonché le foci dei fiumi e dei corsi d’acqua che sboccano in mare ed il mare territoriale.
Le aree demaniali marittime sono suddivise in sette zone indicate con le lettere A, B, C,
D, E, F e G.
Il Piano degli arenili regola altresì ai sensi dell’art. 30 del Codice della Navigazione
l’uso da parte dell’ Amministrazione Comunale , del demanio marittimo.
ART. 2
UTILIZZAZIONE
La utilizzazione delle aree demaniali può avvenire o:
-
mediante uso generale;
-
mediante uso particolare, al quale
sono abilitati coloro i quali abbiano ottenuto o
otterranno un provvedimento di concessione o di autorizzazione , comunque definite,
per le attività individuate dall’art. 1 del D.Lgs. 05.10.1993 n .400 convertito con
modificazioni in legge 04.12.1993 n. 494 che, di seguito , vengono indicate:
1- servizi pubblici,
2- attività produttive,
3- gestione di stabilimenti balneari;
4- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio,
5- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere,
6- gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive,
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7- esercizi commerciali,
8- servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo compatibilmente
con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione,
e per le attività di salvaguardia, assistenza e salvataggio.
Rientra nella definizione di servizi pubblici la utilizzazione di parti dell’arenile da parte
dell’amministrazione comunale per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio anche attraverso
l’affidamento della gestione a terzi che dovranno applicare un prezzo definito dalla
pubblica amministrazione che dovrà tener conto delle sole spese di ammortamento dei
beni, di utilizzo del personale, di pagamento di tasse ed oneri vari; la utilizzazione avrà
lo scopo principale di garantire la pulizia degli arenili, la sicurezza e la salvaguardia degli
utenti ed un uso ordinato del demanio marittimo.
ART.3
RICHIESTE CONCORRENTI.
In caso di richieste concorrenti, anche parziali, sarà preferito, ai sensi dell’art. 37 del
Codice della Navigazione, il richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che risponda
ad un più rilevante interesse pubblico.
Si stabilisce , secondo l’ ordine di priorità di seguito indicato, che il richiedente che offre
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e che si avvale della stessa
per un uso che risponde ad un più rilevante interesse pubblico è/sono:
-
il legale rappresentante di un Ente Pubblico;
-
i titolari di attività turistiche o balneari esistenti nel caso in cui la richiesta risulti
intestata a due o più titolari;
-
il titolare di una attività turistica (ricettiva ed extraricettiva di tipo imprenditoriale)
esistente;
-
i richiedenti nel caso in cui la richiesta risulti intestata a due o più soggetti;
-
i rappresentanti di cooperative, consorzi o associazioni che prevedano, nel loro atto
costitutivo e nel loro statuto, l’esercizio di una delle attività indicate
al precedente
articolo n. 2 .
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Non potranno essere presentate dallo stesso soggetto richieste di nuove concessioni che
interessino più di uno dei nuovi lotti individuati dal piano , fatta eccezioni per i lotti
destinati ad attività di salvaguardi, assistenza e salvataggio.
Per i lotti destinati ad attività di salvaguardia, assistenza e salvataggio in caso di richieste
concorrenti saranno preferiti i soggetti in possesso di titoli specifici e/o che abbiano
seguito corsi di specializzazione nel settore.
Nel caso di
richieste concorrenti, anche parziali, che si trovino in parità di condizioni, si
procederà all’affidamento mediante licitazione privata.
A tal fine il periodo di pubblicazione entro il quale è possibile presentare osservazioni
viene fissato in quindici giorni.
Le strutture ricettive, extraricettive e balneari dovranno, anche nel caso di richieste non
concorrenti, essere rispondenti ai criteri stabiliti, per l’esercizio delle stesse attività, dalle
regioni e alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed
igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici .
ART. 4
LICITAZIONE PRIVATA
Nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate all’articolo precedente , il responsabile del
servizio determina la superficie oggetto della concessione ed il canone relativo al periodo
di sei anni ed invita,
con lettera raccomandata, tutti coloro i quali hanno presentato
domande anche parzialmente concorrenti
a presentare , secondo le modalità indicate
nell’invito stesso ed entro un termine fissato tra i dieci ed i quindici giorni dalla
trasmissione degli inviti , una offerta in aumento rispetto al canone determinato.
Nello stesso invito saranno fissati l’ora ed il giorno nel quale si procederà all’apertura delle
offerte regolarmente inviate.
ART. 5
PULIZIA E IGIENE
La pulizia delle aree del demanio marittimo non affidate in concessione è a cura del
Comune.
Le aree del demanio marittimo in concessione saranno pulite a cura e spese dei
concessionari.
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Per pulizia s’intende la rimozione di tutti i rifiuti ed i materiali, compreso le alghe morte,
posti all’interno dell’aree individuate dalla concessione .
E’ carico del concessionario il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata delle alghe morte
rimosse.
ART. 6
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO
Le aree del demanio marittimo vengono classificate dal presente Piano nelle zone di
seguito indicate.
A – SPIAGGE
Le spiagge sono le parti del demanio marittimo a contatto del mare che si estendono
verso l’interno caratterizzate dalla presenza di sabbia .
Le spiagge vengono divise a loro volta in :
A1 – Spiagge attrezzate
Le spiagge attrezzate sono le parti del demanio marittimo sulle quali è consentito,
fatte salve le concessioni in corso di validità, l’ uso particolare per l’esercizio delle seguenti
attività:
-
servizi pubblici,
-
gestione di stabilimenti balneari;
-
occupazione di arenili per la posa di sedie a sdraio, ombrelloni, natanti e/o simili;
Per l’esercizio delle attività sopra indicate è obbligatoria, fatta eccezione per le attività
esistenti che abbiano realizzato o realizzino i manufatti ed i servizi ritenuti indispensabili
anche in area non demaniale comunque prossima a quella di cui si chiede la concessione,
la realizzazione di servizi minimi essenziali da realizzare nel rispetto dei parametri indicati
negli
articoli
seguenti
o secondo
il progetto
tipo
che verrà redatto a cura
dell’Amministrazione Comunale.
I servizi minimi ritenuti essenziali sono i seguenti:
-
n. 1 Ambiente bar-ristoro/direzione
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-
n. 2 Cabine spogliatoi
-
n. 2 servizi igienici
Nelle spiagge comprese all’interno del centro abitato di S.Maria i servizi minimi essenziali
previsti nei lotti individuati nelle tavole di piano non comprendono la destinazione a barristoro.
Le spiagge attrezzate sono a loro volta suddivise in due categorie:
A1.1 Spiagge attrezzate nelle quali non risultano rilasciate concessioni demaniali , nelle
quali la dimensione , la ubicazione e la destinazione dei lotti da assegnare in concessione
viene individuata con precisione sulle tavole di Piano.
A1.2 Spiagge attrezzate caratterizzate dalla presenza di concessione demaniali per le quali
non è possibile definire con precisazione la configurazione delle eventuali superfici da
assegnare.
In queste aree è possibile rilasciare soltanto ampliamenti alle concessioni edilizie in corso
di validità.
In particolare la individuazione degli ampliamenti dovrà tener conto della possibilità dei
titolari delle concessioni , che non raggiungono la superficie minima consentita, di
richiedere l’ ampliamento della stessa superficie e della norma contenuta nel Regolamento
per la Gestione delle aree demaniali, approvato con delibera di C.C. n. 4/2002, che
garantisce il libero accesso al demanio marittimo almeno ogni tre concessioni contigue .
Il rilascio delle concessioni demaniali è sottoposto al parere vincolante della Giunta
Comunale.
In caso di richieste concorrenti anche parziali saranno preferite quelle che prevedono un
ampliamento delle aree che interressi le zone a monte ed a valle dell’ area in concessione.
A2 – Spiagge non attrezzate
Le spiagge non attrezzate sono le parti del demanio marittimo sulle quali è consentito
l’uso particolare per l’esercizio delle seguenti attività:
-noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
-attività ricreative e sportive ;
-attività di salvaguardia, assistenza e salvataggio.
Le spiagge non attrezzate sono a loro volta suddivise in due categorie:
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A2.1 Spiagge non attrezzate nelle quali sono consentite le attività ricreative e sportive.
A2.2 Spiagge non attrezzate nelle quali sono consentite le attività di noleggio di
imbarcazioni e natanti in genere e di salvaguardia, assistenza e salvataggio.
Lo svolgimento di attività ricreative e di manifestazioni sportive che abbiano la durata
complessiva inferiore a trenta giorni è subordinata al rilascio di autorizzazione
amministrativa ed agli oneri connessi alla pulizia dell’area .
Per le attività indicate al primo comma la dimensione , la ubicazione e la destinazione dei
lotti da assegnare in concessione viene individuata con precisione sulle tavole di Piano.
Per le aree destinate ad attività di salvaguardia, assistenza e salvataggio la realizzazione di
eventuali manufatti dovrà essere conforme a quella prevista nel progetto tipo che verrà
redatto a cura dell’Amministrazione Comunale .
B – SPIAGGE LIBERE
Le spiagge libere sono le aree demaniali marittime
in cui è ammesso il libero
utilizzo delle stesse.
L’utilizzo è disciplinato da apposite ordinanze emesse nell’ambito delle rispettive
competenze dagli uffici marittimi competenti e dal responsabile comunale del servizio
demanio.
Nelle spiagge libere è consentito il rilascio di concessioni demaniali per servizi pubblici .
Il rilascio della concessione è comunque subordinato all ‘acquisizione del parere vincolante
della Giunta Comunale.
C – FASCE DI RISPETTO
Le aree demaniali marittime individuate come fasce di rispetto sono quelle in cui , fatte
salve le concessioni in corso di validità, non sono consentite le attività indicate nelle
aree A e B.
Nelle fasce di rispetto è compresa la fascia dunale.
D – AREE PORTUALI
Le aree portuali sono quelle che non rientrano nella competenze comunali.
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E- SCOGLIERE NATURALI ED ARTIFICIALI
Le scogliere naturali sono le aree demaniali marittime caratterizzate dalla presenza di
rocce nude ; le scogliere artificiali sono le opere oggetto di interventi pubblici costituite
per la maggior parte da blocchi di pietra e/o cemento.
In queste aree è consentita la realizzazione dei manufatti a carattere stagionale costituiti
da passerelle, solarium e pedane realizzate in materiali di facile rimozione ed al servizio di
attività produttive esistenti.
Il rilascio delle concessioni demaniali è comunque sottoposto al parere vincolante della
Giunta Comunale.
F- AREE DEMANIALI COMPROMESSE
Sono le aree del demanio marittimo sulle quali sono state realizzate opere e lavori che ne
hanno mutato sostanzialmente la originaria natura.
In queste aree sono consentiti soltanto gli interventi che non mutano sostanzialmente la
destinazione delle opere esistenti ed il rilascio di concessioni di aree demaniali che siano
al servizio di esercizi di ristorazione , somministrazione di bevande, cibi precotti e generi
di monopolio, o di attività commerciali.
In queste aree è consentita la installazione di chioschi preferibilmente in ghisa in ghisa di
superficie massima pari a mq. 25,00 destinati ad esercizi pubblici o commerciali; per le
attività commerciali è prescritta la distanza minia di 100 metri da altre attività commerciali
esistenti.
Per le aree destinate dai piani del traffico o dagli atti di regolamentazione della circolazione
al traffico veicolare o pedonale il rilascio delle concessioni è subordinato all’acquisizione del
parere del comando VV.UU..
Il rilascio delle concessioni demaniali è sottoposto al parere vincolante della Giunta
Comunale.
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G- MARE TERRITORIALE
Il rilascio delle concessioni demaniali relative a specchi d’acqua, gavitelli o altre attività
comunque consentite è sottoposto al parere vincolante della Giunta Comunale.
Le zone A-B-C-D-E-F e G , sono indicate nelle Tavole di Piano.
Nelle aree appositamente indicate nelle tavole di Piano è consentito per i soli residenti l’
alaggio di piccole imbarcazioni da pesca e di imbarcazioni da diporto fino a m. 6.00
Nelle spiagge che presentino una linea di battigia inferiore ai 500 metri lineari non è
consentito rilasciare concessioni demaniali o ampliamenti di concessioni demaniali esistenti
che complessivamente occupino una superficie maggiore al 50%.
ART. 7
PARAMETRI-INDICI-LIMITAZIONI
Nelle aree individuate dal piano di utilizzo del demanio marittimo, i manufatti , con
esclusione delle pedane, connessi all’esercizio delle attività consentite dovranno essere
realizzati nel rispetto delle norme indicate agli articoli precedenti e nel rispetto dei seguenti
parametri:
a) rapporto di copertura : 0,30 mq/mq fino ad un massimo di 300 mq;
b) indice fondiario 0,50 mc/mq con un massimo di 500 mc;
c) l’altezza massima misurata dal piano di calpestio degli stessi non potrà superare alla
linea di gronda la misura di ml. 2,70 ed al colmo quella di ml. 3,50; nel calcolo dell’altezza
e del volume consentito non si terrà conto della struttura posta al di sotto del piano di
calpestio , struttura che , in ogni caso, non potrà presentare una altezza media maggiore
di un metro rispetto alle quote dell’area demaniale interessata.
Le richieste di nuove concessioni
relative ad ampliamenti di concessioni in corso di
validità, non potranno essere assentite per superfici complessive inferiori a mq. 500 e
superiori a mq. 800, nelle spiagge ubicate nei centri abitati ( Marina Piccola, S.Marco,
Ogliastro Marina), ed a 1000 mq. nelle altre spiagge, fatta eccezione per quelle oggetto di
precise indicazioni contenute nel PUAD ; nella superficie complessiva va considerata
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anche la superficie in concessione;
il limite minimo di mq. 500
potrà motivatamente
essere derogato:
1) nel caso di strutture alberghiere che presentino un numero di
camere di numero inferiore a 21;
2) in caso di manufatti al servizio di strutture esistenti;
3) nel caso in cui la conformazione dell’area demaniale marittima o la
presenza di altre aree utilizzate per uso particolare, non consente il
rilascio di ampliamenti con superfici minime pari a mq. 500.
Nella realizzazione dei manufatti è assolutamente vietato l’uso di cemento armato e di
calcestruzzo.
Le strutture di sostegno dovranno essere realizzate con pali semplicemente infissi nel
suolo.
E’ altresì vietata la posa in opera di elementi che possano configurare una alterazione
sostanziale degli arenili.
Per le sole zone ricadenti all’interno della perimetrazione del Piano Territoriale
Paesistico gli scarichi dei servizi dovranno essere realizzati con tubazioni immettenti in
vasche a tenuta a svuotamento periodico .
A tal fine prima del rilascio della concessione demaniale gli interessati dovranno esibire
idoneo contratto stipulato con ditta specializzata nell’espurgo di vasche a tenuta.
La mancata presentazione di tale contratto nel termine perentorio indicato dal
responsabile del servizio , termine che non potrà essere inferiore a quindici giorni,
costituirà formale dichiarazione di rinuncia al rilascio della concessione demaniale da
parte dell’interessato.
ART. 8
TIPOLOGIA DEI MANUFATTI
I manufatti previsti nei lotti dovranno essere conformi a quelli approvati
contestualmente alla prima versione del PUAD ; in caso di richieste di modifiche ella
forma e delle dimensioni dei manufatti le modifiche dovranno essere conformi alla
nuova soluzione architettonica allegata alla presente normativa.
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Per le sole concessioni demaniali oggetto di spostamenti è consentita la
realizzazione dei manufatti individuati nelle concessioni demaniali rilasciate.
I manufatti devono essere realizzati in tutte le loro strutture in legno , eccezione
fatta per le vasche a tenuta di cui all’articolo precedente.
Le superfici trasparenti devono essere realizzate con materiale tipo plexiglas e/o vetro
antisfondamento .
I soli elementi di protezione e di chiusura dei manufatti potranno essere realizzati in
ferro.
Il rilascio delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni edilizie è atto contestuale al
rilascio della concessione demaniale.
ART. 9
DECADENZA DELLE CONCESSIONI
Le concessioni demaniali sono dichiarate decadute:
A - per mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione entro il
termine di un anno dal rilascio della stessa o per mancato inizio della gestione nei termini
eventualmente assegnati nell’atto di concessione;
B - per uso non continuato durante il periodo fissato a questo effetto nella
concessione
C- per cattivo uso ; rientrano nei casi di cattivo uso :
la realizzazione di opere in assenza o in totale difformità dalle autorizzazioni e dalle
concessioni rilasciate,
il mancato rispetto di tutte le ordinanze emesse dagli Enti competente in materia
qualora lo stesso riguardi l’utilizzazione dell’area demaniale concessa;
D - per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo per il quale è stata fatta
la concessione ( si intende per mutamento sostanziale l’utilizzo anche parziale del bene
demaniale per una attività diversa a quella autorizzata);
E - per omesso pagamento del canone nei termini indicati dal responsabile
dell’ufficio;
F- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
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G- nel caso in cui il mancato rispetto delle norme igieniche e sanitarie imposte da
norme di legge o regolamentari comporti la sospensione o la chiusura dell’ attività;
H- nel caso in cui vengano meno i requisiti in possesso dei richiedenti al
momento della richiesta di concessione demaniale relativa ai nuovi
lotti indicati nel PUAD , requisiti che avevano consentito il rilascio
della stessa concessione demaniale ; la revoca della concessione
comporta la rinnovazione del procedimento di assegnazione secondo le
procedure indicate nella presente normativa.
La decadenza viene dichiarata dal responsabile del servizio, secondo le procedure
indicate dalla legge 241/90.
ART. 10
NORME FINALI E TRANSITORIE - DEROGHE
E’ sempre possibile mediante la presentazione di regolare istanza l’ampliamento e la
diminuzione del periodo di effettiva utilizzazione delle concessione in corso di validità e la
modifica dello scopo della stessa a condizione che vengano rispettate le destinazioni
indicate all’art. 2.
Il rilascio delle concessioni in sanatoria è comunque subordinato all’acquisizione del parere
vincolante della Giunta Comunale.
Tutte le concessioni in corso di validità
dovranno adeguarsi alle norme indicate dal
secondo comma paragrafo A1 dell’articolo 6 del presente Piano ed alle normative in
materia di superamento delle barriere architettoniche , entro il termine di 12 mesi dalla
entrata in vigore dello stesso.
Il mancato adeguamento comporta la revoca della concessione secondo le procedure
indicate dall’art. 9.
Tutte le richieste di concessione demaniale presentate prima dell’adozione della modifica
al PUAD , per le quali risulta avviata la procedura di pubblicazione, saranno istruite
secondo le indicazioni del vigente Piano e della normativa in esso contenuta.
E’ esclusa la possibilità di rilasciare concessioni demaniali in deroga.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rinvia al
Codice della
Navigazione ed al relativo Regolamento di attuazione, nonché alle specifiche norme di
legge e regolamentari in materia.
ART.11 NORMATIVA DI RICHIAMO
Nelle aree demaniali individuate dal PUAD valgono le norme di attuazione e le prescrizioni
del vigente PSEC approvato dall’Autorità di Bacino Sinistra Sele ed in particolare quelle
indicate dal Titolo VI – Piani Spiaggia e Concessioni demaniali che espressamente
prevedono che :
1. Gli interventi sulle spiagge sono disciplinati dai piani particolareggiati (Piani Spiaggia),
da redigersi a cura del Comune competente, nel rispetto delle normative vigenti e con
particolare attenzione alle presenti norme e a quelle sulla tutela del paesaggio e
dell'ambiente, dell'accessibilità e visitabilità degli arenili ed a quelle sui diversamente abili.
2. Le concessioni demaniali sono rilasciate e rinnovate dagli Enti territoriali competenti in
conformità e nel rispetto del presente Piano.
Nel PUAD pertanto è applicabile la normativa di seguito riportata stralciata dalle norme di
attuazione e prescrizioni del vigente PSEC:
TITOLO II – AREE A PERICOLO EROSIONE COSTIERA
CAPO I - PRESCRIZIONI COMUNI ALLE AREE DI PERICOLO EROSIONE COSTIERA
Articolo 9 – Aree a pericolo erosione costiera.
1. Le disposizioni del presente Titolo II contengono prescrizioni generali e specifiche volte ad assicurare la prevenzione
dai pericoli di erosione della costa e ad impedire il crearsi di nuove situazioni di rischio superiori alla soglia di rischio
accettabile di cui all’articolo 2, a carico di elementi vulnerabili.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle porzioni di territorio individuate nelle cartografie di Piano, in scala
1:5.000, esposte a pericolo erosione costiera, indipendentemente dal fatto che esse siano perimetrate come aree a
rischio.
3. Le aree a pericolo erosione costiera sono delimitate e classificate negli elaborati tecnici di Piano elencati nell’articolo
4, punto E, E.5.
Articolo 10 - Disposizioni generali.
1. Nelle aree esposte al pericolo erosione costiera continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti
alla data di adozione del Piano, osservando le cautele, le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle presenti norme.
2. Nelle aree individuate e perimetrate dal presente Piano , le prescrizioni relative alle aree a pericolo e a rischio si
applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva specifica finalità. Le
disposizioni più restrittive, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
3. Nelle aree a pericolo erosione costiera, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le opere previsti al presente
Titolo II, nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e speciale, subordinatamente all’emissione, da parte
dell’Autorità di Bacino, di preventivo parere favorevole sullo studio di compatibilità meteomarina e/o geologica di cui
all’articolo 31, ove previsto ai sensi delle presenti norme.
4. Tutte le nuove attività, opere, sistemazioni nonché tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a pericolo devono
essere conformi alle leggi di settore, segnatamente alle norme di realizzazione delle opere pubbliche, alle norme di
tutela ambientale, alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti.
5. Tutto il consentito nelle aree a pericolo di cui al precedente comma, deve inoltre soddisfare i seguenti presupposti:
a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di pericolosità e rischio;
b. non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause di pericolo
esistenti;
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c. non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione e dalla programmazione di bacino o dagli
strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
d. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili in modo che i lavori si svolgano
senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolo e/o di rischio;
e. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, adottando, ovunque possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentite nelle aree a pericolo erosione costiera per le quali non è
previsto il parere dell’Autorità di Bacino, i soggetti preposti al rilascio degli atti assentivi previsti per legge, verificano
che non vengano create nuove situazioni di rischio, incompatibili con il livello di rischio accettabile di cui all’articolo 2 del
presente Piano.
7. Le linee guida per la progettazione degli interventi di difesa dall’erosione costiera, ammissibili nelle aree a
pericolosità sono indicate nell’Allegato B delle presenti norme.
8. In tutte le aree a pericolosità da costa bassa è vietato detenere, nei locali interrati, sostanze tossiche o nocive e
materiali d'uso potenzialmente inquinanti.
9. Fino all’entrata in vigore dei piani di protezione civile, ai sensi della L. 225/1992, l’uso e la fruizione dei predetti locali
è comunque subordinata all’adozione di sistemi di monitoraggio e preallertamento.
CAPO II – PERICOLO EROSIONE COSTIERA ELEVATO (P3)
Articolo 11 - Disposizioni speciali.
1. Le costruzioni ed i complessi ricettivi all'aperto, che siano ubicati nelle aree a pericolo elevato (P3) potranno essere
utilizzati solamente a seguito della realizzazione di interventi che ne conseguano la messa in sicurezza.
2. Nelle aree a pericolo elevato (P3) della costa bassa, in ipotesi di mancata realizzazione di interventi di cui al comma
1, le strutture stagionali, amovibili e temporanee ad uso turistico e/o balneare potranno essere utilizzate, dal mese di
maggio ad ottobre, subordinatamente all’attivazione di un idoneo sistema di monitoraggio e preallertamento. Nel
residuo periodo dell’anno tali strutture dovranno essere rimosse.
Articolo 12 – Interventi consentiti sulle opere esistenti nelle aree a pericolo elevato (P3).
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 10, nelle aree a pericolosità elevata (P3) sono consentite la
manutenzione e/o la ristrutturazione delle opere marittime esistenti, compatibilmente con le prescrizioni del presente
Titolo II, tali da non aumentare il pericolo e il rischio derivante dall’azione, dirette o indirette, del moto ondoso e da non
pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, devono essere attuati senza aumento del carico antropico e del
livello di danno, così come definito dal D.P.C.M. del 29.09.1998.
3. Nelle aree perimetrate a pericolo erosione costiera elevato (P3) sono consentiti, in relazione al patrimonio edilizio
esistente, gli interventi:
a. finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio e a ridurre il valore degli elementi esposti al rischio di
danno, ivi incluso quello legato al numero di abitanti e/o utenti;
b. di demolizione senza ricostruzione salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo;
c. di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d. di restauro e di risanamento conservativo;
e. di ristrutturazione edilizia previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale a regionale,
purché non comportino aumento dei livelli di rischio al di sopra della soglia di rischio accettabile di cui all’articolo 2 delle
presenti norme;
f. interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, purché diretti all’osservanza di obblighi sanitari stabiliti da
leggi;
g. l’installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell’Autorità competente;
h. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti;
i. i mutamenti di destinazione d’uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del valore esposto e della
vulnerabilità;
j. l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di
sicurezza sul lavoro.
4. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito, ai sensi della legge n. 219/1981 e s.m.i., di edilizia pubblica
e privata, solo se già autorizzati alla data di adozione del presente Piano.
5. Lo studio di compatibilità di cui all’articolo 31 delle presenti norme, è obbligatoriamente richiesto per gli interventi di
cui ai commi 1 e 3 lettera a. In ogni caso, in sede di istruttoria del progetto, l’Autorità di Bacino potrà richiedere, anche
per le altre ipotesi previste dal comma 3, lo studio di compatibilità, in relazione alle caratteristiche e alla caratura
dell’intervento.
6. Gli interventi consentiti sono soggetti a parere preventivo obbligatorio dell’Autorità di Bacino.
Articolo 13 – Interventi consentiti in materie di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree a
pericolo elevato (P3).
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, nelle aree a pericolo elevato (P3) sono consentiti gli interventi
volti alla protezione dei litorali e la realizzazione di strutture marittime, compatibilmente con le prescrizioni del presente
Titolo II, tali da non aumentare il pericolo derivante dall’azione, dirette o indirette, del moto ondoso e da non
pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
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2. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, tutti i nuovi impianti, opere e infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico ammissibili sono assoggettati alla presentazione dello studio di compatibilità ai sensi dell'articolo 31
delle presenti norme, salve le specifiche eccezioni ivi stabilite.
3. Nelle aree a pericolosità elevata (P3) sono consentiti esclusivamente:
a. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di infrastrutture, a rete o puntuali,
pubbliche e di interesse pubblico;
b. la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse
pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto
all’approvazione dell’Autorità competente dimostri l’assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili. Il
tutto sempre a condizione che vi sia coerenza con in i piani di protezione civile e che siano realizzate preventivamente o
contestualmente idonee opere che contengano il rischio entro il limite accettabile di cui all’articolo 2 del presente piano.
In ogni caso, l’agibilità delle strutture realizzate di cui al presente comma è strettamente subordinata al collaudo delle
opere di mitigazione del rischio, nonché alla riclassificazione e riperimetrazione delle aree interessate, così come previsto
dal Titolo VII delle presenti norme;
c. gli interventi edilizi nell’ambito del perimetro degli impianti cimiteriali esistenti, a condizione che siano realizzati in
spazi interclusi e nelle porzioni libere degli stessi;
d. gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque, tesi anche all’adeguamento delle condizioni di
sicurezza e/o igienico-sanitarie di esercizio, purché corredati da interventi finalizzati alla riduzione della pericolosità;
e. la realizzazione di sottoservizi a rete da porre in essere su tracciati stradali esistenti. In tale ipotesi, i relativi studi di
compatibilità devono essere predisposti solo nei casi in cui sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e/o
contenimento;
f. l’esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
4. Gli interventi consentiti dal presente articolo devono comunque essere coerenti con i piani di protezione civile.
5. Gli interventi consentiti sono in ogni caso soggetti a parere obbligatorio dell’Autorità di Bacino.
6. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del presente
Piano.
CAPO III – PERICOLO EROSIONE COSTIERA MEDIO (P2) E MODERATO (P1)
Articolo 14 - Interventi consentiti nelle aree a pericolo erosione costiera medio (P2).
1. Nelle aree a pericolo medio (P2) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a pericolo elevato
(P3), alle medesime condizioni di cui agli articoli 10 e 11.
2. Nelle aree a pericolo medio (P2) sono inoltre consentiti, a condizione che il livello di rischio determinato dai nuovi
interventi ed opere non sia superiore alla soglia del rischio accettabile di cui all’articolo 2:
a. le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati;
b. le nuove costruzioni isolate;
c. i nuovi insediamenti produttivi;
d. gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque;
e. gli interventi edilizi cimiteriali.
3. Tutti gli interventi consentiti ai precedenti commi sono soggetti alla presentazione dello studio di compatibilità di cui
all’articolo 31 delle presenti norme.
4. Gli interventi consentiti sono comunque soggetti a parere preventivo obbligatorio dell’Autorità di Bacino.
5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del Piano.
Articolo 15 - Interventi consentiti nelle aree a pericolo erosione costiera moderato (P1).
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, e, in generale dalle disposizioni del presente Titolo II, nelle aree
a pericolo moderato (P1), sono consentiti, oltre agli interventi e le attività possibili nelle aree a pericolo elevato (P3) e
medio (P2), anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi di
nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico in
conformità con gli strumenti urbanistici, i piani di settore vigenti nonchè dalla normativa statale e regionale.
TITOLO III – AREE A RISCHIO EROSIONE COSTIERA
CAPO I – PRESCRIZIONI COMUNI PER LE AREE A RISCHIO EROSIONE COSTIERA
Articolo 16 - Aree a rischio erosione costiera.
1. Le disposizioni del presente Titolo III contengono prescrizioni generali e specifiche volte ad assicurare la prevenzione
dal rischio di erosione della costa e ad impedire il crearsi di nuove situazioni di rischio superiori alla soglia di rischio
accettabile di cui all’articolo 2, a carico di elementi vulnerabili.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle porzioni di territorio, individuate nelle cartografie di Piano, in scala
1:5.000, esposte al rischio erosione costiera, indipendentemente dal fatto che esse siano perimetrate come aree a
pericolo.
3. Le aree a rischio erosione costiera sono delimitate e classificate negli elaborati tecnici di Piano elencati nell’articolo 4,
punto E, E.6.
Articolo 17 - Disposizioni generali.
1. Nelle aree esposte a rischio erosione costiera continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla
data di adozione del Piano, osservando le cautele, le prescrizioni ed i vincoli contenuti nelle presenti norme.
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2. Nelle aree individuate e perimetrate dal presente Piano , le prescrizioni relative alle aree a pericolo e a rischio si
applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva specifica finalità. Le
disposizioni più restrittive, prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
3. Nelle aree a rischio erosione costiera, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le opere previsti al presente
Titolo III, nel rispetto delle prescrizioni di carattere generale e speciale, subordinatamente alla emissione, da parte
dell’Autorità di Bacino, di preventivo parere favorevole sullo studio di compatibilità meteomarina e/o geologica di cui
all’articolo 31, ove previsto ai sensi delle presenti norme.
4. Tutte le nuove attività, opere, sistemazioni nonché tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio devono essere
conformi alle leggi di settore, segnatamente alle norme di realizzazione delle opere pubbliche, alle norme di tutela
ambientale, alle disposizioni degli strumenti urbanistici adottati o vigenti.
5. Tutto il consentito nelle aree a rischio di cui al precedente comma, deve inoltre soddisfare i seguenti presupposti:
a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di pericolosità e rischio;
b. non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause di rischio esistente;
c. non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione e dalla programmazione di bacino o dagli
strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
d. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili in modo che i lavori si svolgano
senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello del pericolo e/o del rischio;
e. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, adottando, ovunque possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Per tutti i nuovi interventi e le nuove opere consentite nelle aree a rischio erosione costiera per le quali non è previsto
il parere dell’Autorità di Bacino, i soggetti preposti al rilascio degli atti assentivi previsti per legge, verificano che non
vengano create nuove situazioni di rischio, incompatibili con il livello di rischio accettabile di cui all’articolo 2 del presente
piano.
7. Le linee guida per la progettazione degli interventi di difesa dall’erosione costiera, ammissibili nelle aree a rischio,
sono indicati nell’Allegato B delle presenti norme.
8. In tutte le aree a rischio da costa bassa è vietato detenere, nei locali interrati, sostanze tossiche o nocive e materiali
d'uso potenzialmente inquinanti.
9. Fino all’entrata in vigore dei piani di protezione civile, ai sensi della L. 225/1992, l’uso e la fruizione dei predetti locali è
comunque subordinata all’adozione di sistemi di monitoraggio e preallertamento.
Articolo 18 - Interventi per la mitigazione del rischio erosione costiera.
1. Nelle aree perimetrate a rischio erosione sono ammessi:
a. gli interventi e le opere per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l’eliminazione del rischio;
b. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, finalizzati a ridurre il rischio erosione costiera, che
favoriscano la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali nonchè la ricostituzione della vegetazione spontanea
autoctona;
c. gli interventi urgenti ed indifferibili delle Autorità di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni,
a fronte di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali.
CAPO II – RISCHIO EROSIONE MOLTO ELEVATO (R4) ED ELEVATO (R3)
Articolo 19 - Disposizioni speciali.
1. Le costruzioni ed i complessi ricettivi all'aperto, che siano ubicati nelle aree a rischio molto elevato (R4) e elevato (R3)
potranno essere utilizzate solamente a seguito della realizzazione di interventi che ne conseguano la messa in sicurezza.
2. Nelle aree a rischio molto elevato (R4) e elevato (R3) della costa bassa, in ipotesi di mancata realizzazione di
interventi di cui al comma 1, le strutture stagionali, amovibili e temporanee ad uso turistico e/o balneare potranno essere
utilizzate, dal mese di maggio ad ottobre, subordinatamente all’attivazione di un idoneo sistema di monitoraggio e
preallertamento. Nel residuo periodo dell’anno tali strutture dovranno essere rimosse.
Articolo 20 - Interventi consentiti sulle opere esistenti nelle aree a rischio molto elevato (R4).
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 17, nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti la
manutenzione e la ristrutturazione delle opere marittime esistenti, compatibilmente con le prescrizioni del presente Titolo
III, tali da non aumentare il pericolo ed il rischio derivante dall’azione, diretta o indiretta, del moto ondoso e da non
pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere attuati senza aumenti di superficie e di volume,
entro e fuori terra, senza aumento del carico antropico e del livello di danno, come definito dal D.P.C.M. del 29.09.1998.
3. Nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti esclusivamente, in relazione al patrimonio edilizio esistente, gli
interventi:
a. finalizzati a mitigare la vulnerabilità del patrimonio edilizio e a ridurre il valore degli elementi esposti al rischio di danno
ivi incluso quello legato al numero di abitanti e/o utenti;
b. di demolizione senza ricostruzione salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
c. di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d. di restauro e di risanamento conservativo;
e. interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, purché diretti all’osservanza di obblighi sanitari stabiliti da
leggi;
f. l’installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell’Autorità competente;
g. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti;
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h. i mutamenti di destinazione d’uso, a condizione che gli stessi non comportino aumento del valore esposto e della
vulnerabilità;
i. l’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di
sicurezza sul lavoro.
4. Sono altresì ammessi gli interventi di ricostruzione in sito, ai sensi della legge n. 219/1981 e s.m.i., di edilizia pubblica
e privata, solo se già autorizzati alla data di adozione del presente Piano.
5. Lo studio di compatibilità di cui all’articolo 31 delle presenti norme, è obbligatoriamente richiesto per gli interventi di
cui ai commi 1 e 3 lettera a. In ogni caso, in sede di istruttoria del progetto, l’Autorità di Bacino potrà richiedere, anche
per le altre ipotesi previste dal comma 3 del presente articolo, lo studio di compatibilità, in relazione alle caratteristiche e
alla caratura dell’intervento.
6. Gli interventi consentiti sono soggetti a parere preventivo obbligatorio dell’Autorità di Bacino.
Articolo 21 - Interventi consentiti sulle opere esistenti nelle aree a rischio elevato (R3).
1. Nelle aree a rischio elevato (R3) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto
elevato (R4), alle medesime condizioni di cui agli articoli 17 e 19.
2. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere attuati senza aumento del carico antropico e del
livello di danno, come definito dal D.P.C.M. del 29.09.1998.
3. Nelle aree a rischio elevato (R3) sono altresì consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente, gli interventi:
a. di ristrutturazione edilizia, previsti dagli strumenti urbanistici, dai piani di settore e dalla normativa statale e regionale;
b. gli ampliamenti di edifici esistenti solo per motivate necessità di adeguamento igienicosanitario, valutate e certificate
espressamente nei provvedimenti assentivi;
c. le realizzazioni di manufatti pertinenziali non qualificabili come volumi edilizi nei casi in cui non sia richiesta la
concessione edilizia, con esclusione dell’ammissibilità dei piani interrati.
4. All'interno dei soli perimetri dei centri edificati, come individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971, la
ricostruzione di edifici demoliti è possibile esclusivamente in ipotesi di preventivo parere favorevole espresso dall’Autorità
di Bacino sulla compatibilità dell’opera, documentata dallo studio di compatibilità di cui all’articolo 31 delle presenti
norme.
5. Quest’ultimo studio è richiesto per gli interventi di cui ai commi 3 lettere b e c. In ogni caso, in sede di istruttoria del
progetto, l’Autorità di Bacino potrà richiedere, anche per le altre ipotesi previste dal comma 3 del presente articolo, lo
studio di compatibilità, in relazione alle caratteristiche e alla caratura dell’intervento.
6. Gli interventi consentiti sono soggetti a parere preventivo obbligatorio dell’Autorità di Bacino.
Articolo 22 - Interventi consentiti in materie di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nelle aree a
rischio molto elevato (R4).
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 19, nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti gli
interventi volti alla protezione dei litorali e la realizzazione di strutture marittime, compatibilmente con le prescrizioni del
presente Titolo III, tali da non aumentare il pericolo e il rischio derivante dall’azione, diretta o indiretta, del moto ondoso
e da non pregiudicare la stabilità dei litorali adiacenti.
2. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 19, tutti i nuovi impianti, opere e infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico ammissibili, sono assoggettati alla presentazione dello studio di compatibilità ai sensi dell'articolo 31
delle presenti norme, salve le specifiche eccezioni ivi stabilite.
3. Nelle aree a rischio molto elevato (R4) sono consentiti esclusivamente:
a. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e di infrastrutture, a rete o puntuali,
pubbliche e di interesse pubblico;
b. la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse
pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto
all’approvazione dell’Autorità competente dimostri l’assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili. Il
tutto sempre a condizione che vi sia coerenza con la pianificazione degli interventi di protezione civile e che siano
realizzate preventivamente o contestualmente idonee opere che contengano il rischio entro il limite accettabile di cui
all’articolo 2 delle presenti norme.
In ogni caso, l’agibilità delle strutture realizzate di cui al presente comma è strettamente subordinata al collaudo delle
opere di mitigazione del rischio, nonché alla riclassificazione e riperimetrazione delle aree interessate, così come previsto
dal Titolo VII delle presenti norme;
c. gli interventi edilizi nell’ambito del perimetro degli impianti cimiteriali esistenti, a condizione che siano realizzati in
spazi interclusi e nelle porzioni libere degli stessi;
d. gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque, tesi anche all’adeguamento delle condizioni di
sicurezza e/o igienico-sanitarie di esercizio, purché corredati da interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità e/o
pericolosità;
e. la realizzazione di sottoservizi a rete da porre in essere su tracciati stradali esistenti. In tale ipotesi, i relativi studi di
compatibilità devono essere predisposti solo nei casi in cui sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e/o
contenimento;
f. l’esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali.
4. Gli interventi consentiti dal presente articolo devono essere coerenti con i piani di protezione civile.
5. Gli interventi consentiti sono comunque soggetti a parere obbligatorio dell’Autorità di Bacino.
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6. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del presente
Piano.
CAPO III – RISCHIO EROSIONE COSTIERA MEDIO (R2) E MODERATO (R1)
Articolo 23 - Interventi consentiti nelle aree a rischio medio (R2).
1. Nelle aree a rischio medio (R2) sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato
(R4) ed elevato (R3), alle medesime condizioni di cui agli articoli 17 e 19.
2. Nelle aree a rischio medio (R2) sono inoltre consentiti, a condizione che il livello di rischio determinato dai nuovi
interventi e opere non sia superiore alla soglia del rischio accettabile di cui all’articolo 2:
a. le nuove costruzioni edilizie e gli ampliamenti previsti dagli strumenti urbanistici nei centri abitati;
b. le nuove costruzioni isolate;
c. i nuovi insediamenti produttivi;
d. gli interventi sugli impianti esistenti di depurazione delle acque;
e. gli interventi edilizi cimiteriali.
3. Tutti gli interventi consentiti ai precedenti commi sono soggetti alla presentazione dello studio di compatibilità di cui
all’articolo 31.
4. Gli interventi consentiti sono comunque soggetti a parere preventivo obbligatorio dell’Autorità di Bacino.
5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle opere già autorizzate alla data di adozione del Piano.
Articolo 24 - Interventi consentiti nelle aree a rischio moderato (R1)
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 17 e 19, e, in generale dalle disposizioni del presente Titolo III, nelle
aree a rischio moderato (R1), sono consentiti, oltre agli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato
(R4), elevato (R3) e medio (R2), anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cambiamenti di destinazione
d'uso, gli interventi di nuova costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, opere e infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico in conformità con gli strumenti urbanistici, i piani di settore vigenti nonché dalla normativa
statale e regionale.
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