ordinanza sindacale n. 17 del 24 luglio 2013

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ordinanza sindacale n. 17 del 24 luglio 2013
Comune di CASTELLABATE
Provincia di Salcrno
Piazza Lucia - fraz. S. Maria - 84048 Castellante (SA)
U f f i c i o del S i n d a c o
tei. 0974.962302 - fax 0974961188 - s i n J a e o («i e o m u n e . e a s r i- H a b a t e . s a . i t
sede: P.x?,a Lucia f r a z . S. Maria
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ORDINANZA SINDACALE NR. A+
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Oggetto: disciplina in materia di esposizione della mercé.
IL SINDACO
Premesso che:
•
con delibera di C.C. nr. 21 del 18.07.2012 venivano apportate modifiche e/o integrazioni al
regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico con arredi mobili
approvato con delibera di C.C. n.22 del 16.05.2003, al fine di meglio tutelare e garantire le
condizioni di vivibilità e decoro nei centri urbani e contrastare l'abusivismo commerciale;
che le seguenti modifiche riguardavano gli artt.8 e 10 che venivano cosi modificati:
•
art.8
*7. Nelle aree pedonati anche temporanee (aree pedonali istituite solo per determinati giorni o orati) l'esposizione della
mercé da parte degli eserciti di manata è consentita unicamente nell'ambito della superficie interna dì vendita del locale con
altresì divieto di esporre, mediante appoggio su suolo pubblico o suolo privato asservito ad uso pubblico o mediante
sospensione a tende, tendoni, sballi di balconi soprastanti, o mediante l'uso di espositori, ecc. ogni tipo dì mercé (articoli da
spiala, giocattoli, abbigliamento ecc.). Inoltre, è melato accantonare all'esterno dei negozi casse, banchi, casse di frutta
vuote, cartoni, come pure è vietato attaccare sui muri all'esterno dei negozi, mercé manifesti pubblici/ari, prepari ecc. È
melato esporre, altresì, prodotti
per la casa (detersivi, secchi, ecc.) o catture. In ogni caso il divieto di esposizione dì mercé, si applica in ogni tempo per
l'intera giornata anche se trattasi di area pedonale temporanea".
2. Per le restanti aree non ricadenti nelle aree pedonali anche temporanee, e consentita /'esposizione dì merci limitatamente
ad una profondità dì 50 cm dai muri esterni del locale nel quale si svolge l'attività e per una lunghezza massima di 1,5
mt ai lati della porta di accesso del locale solo mediante t'utifàygp dì appositi espositori che rispettino il decoro dei luoghi
con espresso divieto di esporre, mediante sospensione a tende, tendoni, sballi di balconi soprastanti., inoltre, è vietato
accantonare all'esterno dei negozi casse, banchi, casse di frutta vuote, cartoni, come pure è vietato attaccare sui muri
all'esterno dei negozi, mercé, manifesti pubbliàtari, prepari ecc.
3. H ' altresì, sempre instato su tutto il territorio comunale esporre o vendere al di fuori degli esercizi (^ vendita e su suolo
pubblico, o suolo privato assentito ad uso pubblico, prodotti alimentari ove non sia prcmsto da espressa disposizione di
legge.
4. Ne/le aree pedonali sìa innanzi alle entrate degli edifìci privati che innanzi alle entrate delle attività commerciati, il
proprietario o il titolare dell'attività commerciale può chiedere di disporre fioriere su suolo pubblico nel numero massimo dì
due con posizionamento ai due lali d'ingresso.
5. Per le caratteristiche delle fioriere si rinvia a quanto previsto nel presente regolamento, in ogni caso le stesse e le piante o
fiorì in esse contenute devono esser mantenute in buono stato di conservazione e con perfetta cura pena la loro rimozione.
Le fioriere non devono creare intralcio alla circolazione e devono esser poste in stretta aderenza al muro del fabbricato
attinente la proprietà privata o commerciale, lì comando polizia municipale può disporre le opportune prescrizioni o la loro
rimozione ".
art.10 "1. Tutti gli esercìzi dì vicinato dovranno adeguarsi alle prescrizioni dell'orario nel termine dì centottanta giorni dell'
entrata in vigore dei presente regolamento, termine di centottanta giorni è individuato quale periodo transitorio. Se il
rinnovo cade prima dei decorso dei centottanta giorni l'adeguamento dovrà avvenire in sede dello stesso rinnovo precisando,
i
per l'effetto, che gli eserciti dì vicinato devono adeguarsi a quanto previsto dai nove/lato art. 8. In mancanza le occupazioni
verranno considerate a tutti gli effetti abusive.
2. Patte salve le disposizioni di cui al D.M. 05.08.2008 e di cui all'ari. 3 comma 16 della L. 15 luglio 2009, nr. 94, è
fatto, altresì, salvo il potere dei sindaco di adottare, anche in corso di perìodo transitorio, ordinante alfine di assicurare la
tutela del decoro
urbano, per una migliore qualificatone dell'ambiente urbano e per un utilizo ragionale ed armonico del suolo pubblico al
Jìne dì evitare /orme di abusivismo commerciale.
3. Con l'entrata in vigore delle indicate modifiche, e dunque della nuova previsione regolamentare, cessano pertanto di .^
avere efficacia e di produrre effetti tutte le norme incompatibili con il presente nuovo regolamento.
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4. Le modifiche ed integrazioni ai regolamento per ia disciplina delle occupazioni di suolo pubblico con arredi monili'; >'
approvato con delibera di C.C. nr. 22 del 16 maggio 2003 entrano in vigore dalia data di esecutività della delìbera\$ I
approvazione, "
Considerate le osservazioni prodotte "dai commercianti interessati alle modifiche ed integrazioni s " &^ M
apportate al regolamento di cui sopra;
Visto che con nota prot. nr. 3155 del 07.02.2013 il sindaco convocava tutti i titolari degli esercizi
commerciali interessati al fine di addivenire ad una soluzione della problematica emersa;
Visto che nella predetta riunione è stato trovato un accordo con gli operatori commerciali circa le
modalità riguardanti l'occupazione di suolo pubblico con arredi mobili;
Ritenuto quindi opportuno prendere atto di quanto concordato con gli operatori commerciali;
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. come sostituito dalTart. 6 del D.L. 23 maggio
2008, n. 92, convcrtito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 125;
Visto l'allegato A che disciplina forma, dimensioni, posizionamento e materiale costruttivo (ferro
battuto) degli espositori da utilizzare e che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
con decorrenza immediata
ORDINA
1. Nelle arce pedonali anche temporanee (arce pedonali istituite solo per determinati giorni o orari),
nelle vie adiacenti e nelle aree private e/o asservite ad uso pubblico, è consentita l'esposizione di
merci di prodotti non alimentari, limitatamente ad una profondità di 50 e m dai muri esterni del
locale nel quale si svolge l'attività e per una lunghezza massima di 1,5 mt. ai lati della porta di
accesso del locale solo mediante l'utilizzo di appositi espositori, dì cui all'allegato A, che rispettino
il decoro dei luoghi con espresso divieto di esporre mercé, mediante sospensione a tende, tendoni,
sbalzi di balconi soprastanti, come pure è vietato attaccare sui muri all'esterno dei negozi, mercé,
manifesti pubblicitari, prczzari ccc.
2. Nelle restanti aree non ricadenti nelle aree pedonali anche temporanee, nelle vie adiacenti e nelle
aree private e/o asservite ad uso pubblico è consentita l'esposizione di prodotti non alimentari, che
rispettino il decoro dei luoghi, mediante l'utilizzo degli espositori di cui all'allegato A, con espresso
divieto di esporre, mediante sospensione a tende, tendoni, sbalzi di balconi soprastanti, come pure
è vietato attaccare sui muri all'esterno dei negozi, mercé, manifesti pubblicitari, prezzari ecc..
3. È fatto obbligo agli operatori commerciali che faranno richiesta di autorizzazione occupazione di
suolo pubblico, di delimitare, a titolo di abbellimento, il suolo pubblico richiesto con apposite
fioriere in terracotta decorata e sempre che le stesse non siano di intralcio alla circolazione strada
o pedonale.
4. Inoltre, è consentita l'esposizione di prodotti ortofrutticoli, limitatamente ad una profondità di 51
cm dai muri esterni del locale nel quale si svolge l'attività e per una lunghezza massima di 1,5 mt,a\
lati della porta di accesso del locale solo mediante l'utilizzo di appositi espositori in legno (che noh^
siano le cassette di frutta), fermo restando l'osservanza delle norme di igiene. Gli stessi dovraniìe0;
essere poggiati su apposita struttura in ferro o acciaio, igienicamente idonea a venire in contatto
con gli alimenti che sono offerti in vendita, ne sia assicurata la stabilità e devono avere piani rialzati
da terra per un altezza non inferiore a int.l. Dovranno in ogni caso esser utilizzati tutti gli
accorgimenti per garantire l'igienicità e la freschezza del prodotto.
5. È fatto obbligo a tutti Ì titolari di concessione di suolo pubblico di adeguarsi, entro centottanta
giorni dall'adozione del presente provvedimento, all'obbligo di utilizzare, ai fini della esposizione
della mercé, la tipologia di espositori di cui all'allegato A del presente provvedimento sia ìn ordine
alla forma, dimensioni, posizionamento e materiale costruttivo (ferro battuto). In caso di mancato
adeguamento a quanto indicato nell'allegato A il concessionario verrà considerato abusivo con
l'obbligo di rimuovere la mercé esposta su suolo pubblico.
AVVERTE
Che in caso di occupazione abusiva, i trasgressori incorreranno nelle sanzioni pecuniarie ed accessorie
previste dal Codice della Strada.
he in caso di violazioni da parte dei conccssionari, i trasgressori saranno sanzionati con un ammenda
m uà euro 200,00 ad euro 1000,00.
he in caso di reiterazione, la concessione di suolo pubblico sarà revocata.
COMUNICA
Che le autorizzazioni saranno rilasciate dal Responsabile Ufficio Cosap, Ìn deroga, senza la necessità di
acquisire il parere da parte della giunta comunale cosi come previsto dal vigente regolamento Cosap.
Che la presente ordinanza è immediatamente efficace e se ne dispone la pxibblicazionc all'Albo Pretorio
dell' tìnte, ai sensi della L. 69/2009 e nell'apposita sezione "ordinanze" del sito istituzionale dell'Ente.
Che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Responsabile dell' Area IX.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni e al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line
Se ne dispone la trasmissione a:
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al Comando Polizia Municipale - sede - ;
al Comando Stazione Carabinieri di S. Maria di Castellabate;
•
alla Compagnia Guardia di Innati/a dì Agropoli.
Castellabate, 12.07.2013
II Respo
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ibile Area IX
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Rapp. 1:25
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VISTA FRONTALE
VISTA LATERALE