I prestiti sindacati: tematiche giuridiche e modelli operativi nella
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I prestiti sindacati: tematiche giuridiche e modelli operativi nella
I prestiti sindacati: tematiche giuridiche e modelli operativi nella prassi nazionale e internazionale Milano, 17 maggio 2014 A cura di Mario Lisanti Norton Rose Fulbright Studio Legale Sommario Che cosa sono i prestiti sindacati e quali sono le ragioni del successo di questo strumento I prestiti sindacati nella prassi internazionale Le peculiarità “domestiche” dei prestiti sindacati Le strutture di “parallel debt” ed il loro problematico utilizzo nelle operazioni italiane Case study Lo sviluppo dei prestiti sindacati Primo prestito sindacato di diritto inglese: 1968 Crisi petrolifera 1973 + necessità di finanziare le economie emergenti: rapida diffusione dello strumento, soprattutto grazie all’attivismo delle grandi banche d’affari internazionali Oggi: solo per la regione EMEA, nel primo trimestre 2014, il controvalore complessivo dei prestiti sindacati è pari a circa 140 miliardi di USD (in diminuzione di circa il 37% rispetto allo stesso periodo del 2013) Il mercato attuale (EMEA, Q1 2014) Numero dei loans: 191 (contro i 305 del Q1 2013) Taglia media: circa 733 milioni di USD Settori principali: Consumer (Non-cyclical), Finanziario, Energia, Consumer (Cyclical), Comunicazioni, Industriale Operazione principale: Revolving/TL credit facility di quasi 6 miliardi di USD a beneficio di Ziggo BV (gennaio 2014) Banche più attive: BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole, HSBC e Barclays Ma perché i prestiti sindacati sono un buon affare? Massimizzano il profilo di rendimento degli assets della banca (return on assets) Esempio numerico - Banca sottoscrive loan di 100m Euro con 1% di underwriting fee - Banca sindaca 80% del finanziamento, vendendo 1 ticket da 20m Euro (con 0.75% di participation fee), 4 da 10m Euro (con 0.50% di p.f.) e 4 da 5m Euro (con 0.25% di p.f.) Benefici dei prestiti sindacati Risultato finale: la Banca arranger avrà a bilancio un loan di soli 20m Euro a fronte del quale ha percepito commissioni per 600.000 Euro, il che equivale ad un rendimento (return on assets) del 3% (invece dell’1%), peraltro a fronte di una esposizione inferiore La esasperata ricerca della massimizzazione del RoA, soprattutto nel settore dei leveraged loans, è stata una delle cause della crisi finanziaria del 2008 (una lezione da tenere a mente!) Altri vantaggi per l’arranger Rispettare i requisiti di vigilanza/patrimoniali (capital-adequacy requirements) Rispettare i requisiti di diversificazione del rischio, riducendo l’esposizione verso una determinata impresa (o gruppo di imprese) ovvero in un particolare Paese, area geografica, settore o valuta Visibilità e prestigio sul mercato Evitare eventuali rischi o conseguenze di tipo fiscale Vantaggi per le banche “acquirenti” Partecipare ad operazioni prestigiose e complesse, oltre che redditizie Entrare in contatto con borrowers di alto standing, ai quali eventualmente offrire altri tipi di servizi/assistenza Diversificazione del rischio Allocazione efficiente del capitale Conservare la relazione commerciale con un borrower cliente “storico” della banca Vantaggi per il borrower Raccogliere ingenti risorse da utilizzare per l’attività di impresa classica o altre operazioni “straordinarie” (acquisizioni, investimenti, ecc.) Stabilizzare le fonti di capitale di debito dell’impresa (i prestiti sindacati sono linee di credito “committed”) Gestione più agevole/coordinata di scenari negativi sia congiunturali che specifici del borrower (differenza con linee bilaterali/bonds) I protagonisti del syndicated loan Arranger Bookrunner Underwriter Facility Agent Security Agent (o Security Trustee) Existing Lender/New Lender Hedging Bank Borrower Guarantor Gli standard contrattuali Lingua del contratto: inglese Legge del contratto: English law Foro: Courts of England Modelli contrattuali standard: elaborati dalla Loan Market Association (LMA) di Londra Quando avviene la sindacazione? Modello classico (1): sindacazione prima della firma del contratto di finanziamento Struttura “ibrida” (2): sindacazione dopo la firma del contratto ma prima dell’erogazione del finanziamento Modello “atipico” (3): sindacazione dopo l’erogazione del finanziamento Sindacazione “classica” Documento fondamentale: lettera di mandato fra Arranger e Borrower (a volte integrata da una syndication letter) Tutele dell’Arranger: Market Flex, Clear Market, No MAC, Info Memo Tutele del Borrower: Underwriting (secco o condizionato, su base “best efforts”, ecc.) Durata della sindacazione: di solito si intende conclusa quando l’Arranger raggiunge la sua quota “attesa” di finanziamento (final take) Sindacazione post-loan agreement Tre metodi principali - Novation - Assignment - Sub-participation Novation Consente di trasferire al New Lender sia i crediti che, soprattutto, le obbligazioni (e dunque gli obblighi di erogazione non ancora eseguiti, commitments) dell’Existing Lender verso il Borrower ai sensi del contratto di finanziamento Per questa ragione, si è ritenuto che la novation sia l’unico modo per sindacare (in modo diretto): - revolving credit facilities; e - term loan facilities non interamente erogate Requisiti soggettivi del New Lender Chi può subentrare all’Existing Lender, acquisendone, in tutto o in parte, le situazioni giuridiche soggettive di finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento: “another bank or financial institution or a trust, fund or other entity which is regularly engaged in or established for the purpose of making, purchasing or investing in loans, securities or other financial assets” (the “New Lender”) – clausola 24.1 dell’LMA form of loan agreement Altre condizioni della novation Per effettuare il trasferimento al New Lender, è richiesto il consenso del Borrower, salvo che il New Lender non sia parte del medesimo gruppo al quale appartiene l’Existing Lender o il trasferimento avvenga in pendenza di un Event of Default (clausola 24.2(a) del citato form) Ma il Borrower non può né ritardare né negare il proprio consenso in modo irragionevole E se il subentro del New Lender comporta oneri aggiuntivi a carico del Borrower per l’effetto di clausole di indennizzo a protezione delle banche? Come opera un transfer by novation Existing Lender e New Lender firmano un Tranfer Certificate secondo il modello accluso al contratto di finanziamento, indicando, inter alia, il perimetro della cessione e la data di efficacia della stessa Il Facility Agent verifica il soddisfacimento di tutte le condizioni per la cessione e che il Transfer Certificate sia stato sottoscritto in conformità al contratto di finanziamento, e in caso positivo contro-firma il Transfer Certificate e ne invia una copia al Borrower Assignment Trasferisce al New Lender solo i crediti (e non anche gli obblighi di erogazione non ancora adempiuti) dell’Existing Lender verso il Borrower ai sensi del contratto di finanziamento Per questa ragione, si è ritenuto che l’assignment non possa essere usato per sindacare (in modo diretto): - revolving credit facilities; e - term loan facilities non interamente erogate (a meno che l’assignment non sia limitato alla sola porzione erogata della linea di credito) Elementi principali dell’assignment Requisiti soggettivi del New Lender: stesse regole della novation Consenso del Borrower alla cessione: richiesto per espressa previsione contrattuale (normalmente non sarebbe richiesto) e soggetto alle stesse regole della novation Modalità operative: simili alla novation, con la differenza che in tal caso il form da usare si chiama Assignment Agreement Ed il security package? La novation, per il diritto inglese, comporta l’estinzione del rapporto ceduto e la nascita di un nuovo rapporto contrattuale fra New Lender e Borrower Al fine di evitare che simili effetti si producano alle garanzie che accedono al rapporto di credito oggetto di trasferimento, è prassi costituire tutte le garanzie a favore del Security Trustee, il quale le conserverà per tutta la durata dell’operazione in nome e per conto di chi di volta in volta sarà Lender ai sensi del contratto di finanziamento E se il trust non può essere usato? Se le garanzie sono soggette alle leggi di Paesi nei quali il meccanismo del trust non può essere usato per questi scopi (per es. in ragione del principio di accessorietà o di altre norme o principi inderogabili), si dovranno usare tecniche di sindacazione differenti dalla novation, come l’assignment per esempio Ma se fra le linee di credito da sindacare vi sono anche revolving credit facilities o term loans non interamente erogati, come può l’assignment consentire anche il trasferimento dei relativi commitments? Assignment + release/assumption Soluzione pragmatica: nell’Assignment Agreement (LMA standard form) si prevede non solo la cessione dei crediti erogati ma anche (i) la liberazione dell’Existing Lender dagli obblighi di erogazione che ricadono nel perimetro della cessione e (ii) il contemporaneo accollo di tali obblighi da parte del New Lender Funziona (forse) per il diritto inglese; ma per il (diverso) diritto del Paese al quale sono soggette le garanzie? La verifica di questo punto è consigliata dalla nota 46 in calce al form di Assignment Agreement Sub-participation La sindacazione avviene in modo indiretto o “virtuale”, in quanto il rapporto di credito resta immutato fra Lender e Borrower, ma il Lender trasferisce ad un terzo (Subparticipant) tutto o parte del rischio di credito connesso al finanziamento Regolata in un contratto diverso dal contratto di finanziamento, del quale sono parti il Lender ed il Subparticipant (non è necessario che fra le parti vi sia anche il Borrower) Standard contrattuali: elaborati dall’LMA Altri aspetti della subparticipation La garanzia del Subparticipant può essere supportata da un cash collateral (funded subparticipation) oppure no (risk subparticipation) Doppio insolvency risk per il Subparticipant: quello del Borrower e quello del Lender Non comporta rischi o particolari conseguenze per le garanzie accessorie al credito “sindacato” Strutture cosiddette “fronting” o IBLOR Tecniche domestiche di sindacazione Cessione della posizione contrattuale di soggetto finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento (art. 1406 e seguenti c.c.) Cessione del credito derivante dall’erogazione del finanziamento (art. 1260 e seguenti c.c.) Cartolarizzazione del suddetto credito ex Legge 130/1999 Tecniche domestiche di sindacazione Deposito con funzione di garanzia/pegno ex Decreto 170/2004 Cessione di rapporti giuridici ex art. 58 TUB Cessione del contratto Art. 1406 c.c.: “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta” Che cosa si cede: tutte le situazioni giuridiche soggettive (diritti, obbligazioni, facoltà, poteri, ecc.) facenti capo al cedente e capaci di trasferimento in capo al cessionario Dottrina e giurisprudenza copiose sul tema generale della cessione del contratto, ma assenti sullo specifico argomento oggetto della nostra analisi Aspetti critici della fattispecie Quali finanziamenti possono essere sindacati attraverso la cessione del contratto? - Mutuo - Apertura di credito Può essere ceduta in questo modo una linea di credito interamente erogata? E’ possibile la cessione parziale di un finanziamento o di una linea di credito o di una singola tranche? Il consenso preventivo alla cessione da parte del borrower deve rispettare alcuni limiti? Standard contrattuali “Anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1406 e seguenti del codice civile, il Beneficiario e ciascuna Parte Finanziaria prestano sin d'ora il proprio consenso irrevocabile a che una Banca (il “Cedente”) ceda, in tutto o in parte, la propria posizione contrattuale di finanziatore ai sensi del presente Contratto ad altra banca o soggetto autorizzato ad effettuare operazioni di finanziamento (la “Nuova Banca”)” “La Nuova Banca subentrerà pro-quota al Cedente nel presente Contratto, acquisendo tutte le situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, rientranti nel perimetro della cessione, e con liberazione pro-quota del Cedente, senza peraltro che ciò costituisca novazione del presente Contratto o di alcuna delle obbligazioni previste dallo stesso” Profili operativi Cessione effettuata ai sensi di un Atto di Cessione sottoscritto fra cedente e cessionario sulla base di un modello allegato al contratto di finanziamento (simile al Transfer Certificate) La Banca Agente (Facility Agent) sottoscrive l’Atto di Cessione in nome e per conto delle altre banche coinvolte nell’operazione e – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407, 1° comma c.c. - ne invia una copia al borrower Per loans multi-borrowers, è consigliabile nominare un mandatario dei borrowers per questa comunicazione (obligors’ agent) Clausole da considerare Acquisire una espressa dichiarazione liberatoria del cedente da parte borrower, per le obbligazioni (i.e. commitments) in cui è subentrato il cessionario, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1408, 2° comma c.c. Chiarire che il consenso preventivo alla cessione, prestato dal borrower, è pieno ed incondizionato e non sottoposto ad alcuna riserva, inclusa quella ex art. 1409 c.c. sulle eccezioni opponibili da parte del borrower al cessionario Chiarire che il cedente non presta alcuna garanzia sul contratto ceduto ex art. 1410 c.c. Cessione del credito Art. 1260 c.c.: “1. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. 2. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione” Che cosa si cede: credito relativo al rimborso del finanziamento e ad incassare tutti gli accessori del medesimo (interessi, commissioni, ecc.) Standard contrattuali “Resta inteso che la Banca ha piena facoltà e diritto di cedere a terzi, in tutto o in parte, uno o più crediti di cui è o sarà titolare ai sensi del presente Contratto, incluso, a titolo di esempio, il credito relativo al rimborso del Finanziamento ed a percepire tutti gli accessori del medesimo” Principio generale: libera circolazione dei crediti, inclusi, ed anzi soprattutto, i crediti pecuniari Clausola di stile, utile a evitare equivoci sulla legittimità della cessione Profili operativi Cessione effettuata ai sensi di un Atto di Cessione sottoscritto fra cedente e cessionario sulla base di un modello allegato al contratto di finanziamento (simile all’Assignment Agreement) La Banca Agente (Facility Agent) invia una copia dell’Atto di Cessione – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264, 1° comma c.c. – al borrower Consegna dei documenti probatori del credito o – nel caso di cessione parziale – di una copia autentica degli stessi (art. 1262 c.c.) Clausole da considerare Escludere la garanzia della esistenza del credito, da parte del cedente, ex art. 1266, 1° comma c.c. Escludere la garanzia della solvenza del borrower, da parte del cedente, ex art. 1267, 1° comma c.c. Se il borrower è anche costituente pegno, acquisire preventivamente suo consenso al trasferimento della cosa data in pegno al cessionario, ex art. 1263, 2° comma c.c. Accettazione del borrower ai sensi e per gli effetti dell’art. 1248 c.c. E gli accessori del credito? Art. 1263, 1° comma c.c.: “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori” NB: questa norma si applica – ovviamente – anche alla sindacazione effettuata per il tramite di cessione di contratto Espressione della massima accessorium sequitur principale Principio connesso al sopra citato principio generale della libera cedibilità dei crediti Il credito e gli accessori “trasferiti” Credito senior è trasferito con la sua seniority (cfr., in dottrina, Piepoli) Privilegi: incluso il privilegio speciale ex art. 46 TUB Garanzie personali: fideiussione e garanzie atipiche, come la patronage e la garanzia autonoma (cfr., in dottrina, Piepoli, e recentemente, in giurisprudenza, Trib. Verona 14 novembre 2012) Garanzie reali: pegno ed ipoteca (ma erga omnes è necessario dare corso ad alcuni adempimenti, ad es. ex art. 2843 c.c.) Aspetti non chiarissimi Il cessionario acquista anche il beneficio di eventuali clausole penali (in assenza di cessione del contratto)? E le clausole di indennizzo, così frequenti nella prassi bancaria, sono anch’esse incluse fra gli accessori trasferiti al cessionario? E le azioni legali connesse alla fonte del credito ceduto? Tutti questi dubbi fanno propendere, ove possibile, per la sindacazione con cessione (eventualmente parziale) di contratto Banca Agente Banca Agente: è nominata mandatario con rappresentanza delle banche finanziatrici con lo specifico compito di gestire l’operazione di credito ed eventualmente anche le garanzie in nome e per conto del pool Banca Agente può essere anche banca finanziatrice: in ogni caso, inserire testo per proteggere la Banca Agente da limiti/possibili censure ex articoli 1394 e 1395 c.c. App. Milano, 14 luglio 2000: pronuncia favorevole alla Banca Agente (interessante!) Altri aspetti dei prestiti sindacati Il principio “democratico” secondo il quale la decisione della Maggioranza delle Banche Finanziatrici (i.e. 66.6% dei commitments) vincola tutte le banche finanziatrici Materie sulle quali è richiesta l’unanimità delle banche Clausole “Yank the Bank” Clausole “Snooze and Lose” Aspetti fiscali (la sindacazione è “coperta” dall’imposta sostitutiva ex DPR 601/1973?) Strutture di “parallel debt” Strutture contrattuali utilizzate per evitare di dover aggiornare l’intestazione delle garanzie ogni volta che il credito garantito viene ceduto in fase di sindacazione o comunque sul mercato secondario Adoperate sia per prestiti sindacati che per emissioni di titoli di debito (es. high yield notes) Legge applicabile: diritto inglese o quello dello Stato di New York, ma di recente (ed in misura crescente) anche diritto tedesco o olandese Elementi chiave del parallel debt (1) Each Obligor irrevocably and unconditionally undertakes to pay the Security Agent amounts equal to any amounts owing by such Obligor to each Finance Party under the Finance Documents as and when the same fall due for payment there under (this debt is defined as the "Parallel Debt Undertaking“) The Security Agent has the right to demand performance by the relevant Obligor of the Parallel Debt Undertaking in its own name and not as an agent acting on behalf of a Finance Party The aggregate amount outstanding under the Parallel Debt Undertaking cannot exceed the aggregate amount outstanding under the Obligors' payment obligations to the Finance Parties pursuant to the other terms of the Finance Documents (these obligations are defined as the "Principal Obligations") Elementi chiave del parallel debt (2) An amount paid by an Obligor to the Security Agent in respect of the Parallel Debt Undertaking will discharge the liability of that Obligor under the Principal Obligations in an equal amount An amount paid by an Obligor to a Finance Party in respect of the Principal Obligations will discharge the liability of that Obligor under the Parallel Debt Undertaking in an equal amount Security is granted in favour of the Security Agent only, in its capacity as sole creditor of the Parallel Debt Undertaking Riqualificazione per il diritto italiano (1) Promessa di pagamento o ricognizione di debito (art. 1988 c.c.) (2) Solidarietà attiva (art. 1292 c.c.) Profili di diritto internazionale privato: art. 58 della Legge 218/1995 nel primo caso, ovvero art. 57 della medesima legge nel secondo caso, con conseguente richiamo al Reg. (CE) n. 593/2008, alla Convenzione di Roma del 1980 o alle altre convenzioni internazionali applicabili Art. 58, Legge 218/1995: si applica la legge del Paese in cui la promessa unilaterale è stata manifestata Ci sono limiti all’applicazione della legge straniera? Ordine pubblico (art. 16, Legge 218/1995): dubbia applicazione, essendo la materia di natura negoziale e comunque disponibile Norme di applicazione necessaria (art. 17, Legge 218/1995, o art. 9, Reg. (CE) n. 593/2008): stessi dubbi per ragioni simili Norme imperative (art. 3, 3° comma Reg. (CE) n. 593/2008, o articoli 3, 3° comma, o 7 della Convenzione di Roma del 1980): più verosimile, e fondabile, ad esempio, sulla possibile nullità della fattispecie per mancanza di causa o oggetto (art. 1325 c.c.) Altre norme da considerare Art. 4, 2° comma, lett. m) del Reg. (CE) n. 1346/2000 Art. 2901 c.c. Art. 64 e seguenti della Legge Fallimentare Art. 13 del Reg. (CE) n. 1346/2000 Il caso Belvedere (Francia) Decisione della Corte di Cassazione francese del 13.9.2011 (che conferma quanto deciso dalla Corte d’Appello di Digione il 21.9.2010) Riconosciuta la irrilevanza del diritto francese al fine di valutare la validità dei contratti dove era disciplinato il parallel debt (tali contratti erano retti dalla legge dello Stato di New York) Riconosciuta la compatibilità della struttura di parallel debt con il diritto francese e con i principi di ordine pubblico, interno ed internazionale, vigenti in Francia (anche in virtù della similitudine con la solidarité active) Case Study Finanziamento in pool, interamente erogato, di circa 175 milioni di euro Finanziamento regolato dal diritto italiano, ed assistito da un pacchetto completo di garanzie, incluse alcune ipoteche su beni immobili La banca maggiormente esposta intende sindacare una quota della sua esposizione La banca vi contatta e vi chiede come può dar corso alla prospettata sindacazione, specificando che, per ragioni di tipo commerciale, non vuole che il borrower sappia della cessione Punti da considerare Quali strumenti di sindacazione sono astrattamente disponibili in tale scenario? Come si può evitare la conoscenza del borrower? Ci sono altri temi da considerare al di là dei profili strettamente legali? La soluzione è ……. Domande? [email protected] Tel. 02 8635 941 Mob. 335 5782435