Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese per i membri
Transcript
Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese per i membri
Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese per i membri del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore, relative a missioni istituzionali Art.1 – Oggetto del regolamento 1.Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni dei membri del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco in relazione al disposto dell’art.84 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con dlgs. 18 agosto 2000, n 267, così come integralmente sostituito dall’art. 2, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Art.2 – Missioni che danno diritto al rimborso 1.Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, i membri del Consiglio Direttivo di questo Ente che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall’ambito territoriale della Comunita’ dell’Ente Parco nel quale svolgono l’attività per la quale sono stati eletti. Art.3 – Autorizzazioni 1.Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente. 2.Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Presidente. Art.4 – Individuazione delle missioni 1. Ai soli fini dell’applicazione del presente regolamento, le missioni dei membri del Consiglio Direttivo si distinguono in: a)missioni nell’ambito del territorio nazionale; b)missioni all’estero. 2.Costituisce missione, che sia stata preventivamente autorizzata, qualunque attività svolta dai membri del Consiglio Direttivo al di fuori del territorio direttamente e rigorosamente connessa all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l’attività dell’Amministrazione del Parco e con le eventuali deleghe amministrative conferite. 3.Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo quali rappresentanti del Parco alle riunioni degli organi di associazioni internazionali, nazionali e regionali . Art.5 – Trattamento di missione in ambito nazionale 1. Ai membri del Consiglio Direttivo che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del territorio della Comunita’ del Parco è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, 2.La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio. Art.6 – Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio 1. Per la liquidazione delle missioni di cui agli articoli precedenti, i soggetti aventi titolo dovranno produrre idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute, secondo le seguenti modalità: a. le spese di alloggio, rimborsabili solo per missioni di durata superiore alle 12 ore, per il pernottamento in albergo fino a quattro stelle, dovranno essere documentate mediante presentazione di idonea documentazione contabile; b. le spese di vitto dovranno essere documentate da idonea documentazione, sia per uno o due pasti giornalieri, a seconda che la missione si esplichi in coincidenza con gli orari del pranzo e/o della cena, sia per colazione o altri momenti di ristoro entro i limiti di spesa previsti dalla normativa per il personale dirigente di cui al C.C.N.L. Regioni Enti Locali; c. le spese sostenute per l’uso di telefono, fax, telegrafo, solo se l’uso stesso risulta effettuato per ragioni di servizio sulla base di adeguata documentazione. Art. 7 - Spese di viaggio 1. L’uso del mezzo aereo è consentito qualora sia l’unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di missione ovvero, quando vi siano più mezzi alternativi, se la sua utilizzazione è giustificata dalla necessità di raggiungere rapidamente il luogo di missione. 2. Il rimborso delle spese aeree avverrà nel limite del costo del biglietto di viaggio della classe economica. 3. L’uso del mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite del costo di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni per la prima classe. 4. L’uso dell’autovettura di proprietà è consentito e dà diritto all’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso dalla sede di servizio alla sede di missione. Sono altresì rimborsabili le spese per i pedaggi autostradali se debitamente documentate. 5. L’uso del servizio taxi è consentito solo nella località di missione e solo nei casi di comprovata necessità, ove non sia possibile, per esigenze di rapidità, utilizzare i mezzi di trasporto di linea urbana ed extraurbana, riconoscendosi il rimborso della relativa spesa su presentazione di apposita documentazione. Art. 8 - Spese non documentate Le spese non documentate non daranno diritto ad alcun rimborso. Art. 9 – Modalità di liquidazione delle spese 1.La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Responsabile del Servizio Contabilita’ e Finanze, su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. Art. 10 - Anticipazioni all’Economo 1. Per le missioni di cui gli articoli del presente Regolamento, l’Economo è autorizzato ad anticipare un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle ulteriori spese presunte. 2. Entro dieci giorni dalla fine della missione, sarà cura dell’interessato trasmettere all’Economo il rendiconto della somma anticipata e rimborsare la parte eventualmente eccedente quella dovuta per missione e rimborso spese. 3. Per la gestione delle anticipazioni saranno osservate le norme del Regolamento del Servizio Economato. 4. Qualora trascorsi dieci giorni dal compimento della missione con un’anticipazione di spesa l’interessato non abbia presentato il rendiconto, il Presidente del Parco solleciterà l’Amministratore a produrre la documentazione di cui all’articolo precedente entro i successivi dieci giorni, ovvero a rimborsare l’anticipazione ricevuta. Ove l’Amministratore persista nella mancata esibizione della documentazione delle spese effettivamente sostenute, il Presidente del Parco dispone il recupero dei fondi anticipati detraendoli da quanto maturato a favore dell’interessato per indennità di carica . Art.11 - Svolgimento delle funzioni presso la sede dell’ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 1 Ai membri del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore non spetta alcun rimborso per le spese sostenute in occasione di missioni all’interno del territorio della Comunita’ del Parco. 2. I membri del Consiglio Direttivo, che risiedono fuori del comune nel quale hanno luogo le sedute di Consiglio Direttivo, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo del Parco. Il rimborso per le spese di viaggio si intende dal luogo della residenza del Consigliere alla sede del Parco e viceversa. Art.12 – Entrata in vigore 1.Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.