mutui ipotecari a privati a tasso indicizzato con surrogazione nella

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mutui ipotecari a privati a tasso indicizzato con surrogazione nella
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)
FOGLIO INFORMATIVO
Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
MUTUI IPOTECARI A PRIVATI A TASSO INDICIZZATO
CON SURROGAZIONE NELLA GARANZIA IPOTECARIA
EROGATI IN CONVENZIONE CON ALTACHIARA ITALIA
Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
Società per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale: 20121 MILANO, Via della Moscova 33
Indirizzo telematico: www.bpci.it
Codice ABI n. 05048.4
Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5560
Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03910420961
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Patrimonio al 31 dicembre 2008: Capitale sociale euro 682.500.000,00 – Riserve euro 143.969.552,74
Sezione II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
Il mutuo è un finanziamento a medio lungo termine finalizzato al pagamento integrale di un debito nei confronti di altra Banca
derivante da finanziamento garantito da ipoteca, con surrogazione nella medesima garanzia. Il debitore rimborserà il mutuo
mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile indicizzato.
In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del mutuo può essere richiesto, se previsto in contratto, un
compenso.
PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
– la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente
previsto;
– la possibilità di variazione del tasso di interesse, in aumento rispetto al tasso di partenza, in quanto il mutuo è a tasso
variabile.
Sezione III - CONDIZIONI ECONOMICHE
○ T asso annuo (tasso d'ingresso):
parametro di riferimento:
- ultimo valore assunto (*)
EURIBOR (360) a 3 mesi (media mensile)
1,250%
(arrotondato ai 5 centesimi superiori)
- data decorrenza
01/07/2009
max.
nominale max.
effettivo max.
spread
ammontare del tasso attuale (**)
3,00
p.p.
4,250%
4,3338%
(*) Rilevato il terz'ultimo giorno lavorativo del mese (giorni di apertura mercato target) e pubblicato da "Il Sole 24 Ore" il penultimo giorno lavorativo del mese.
(**) Dato esemplificativo, in base alla somma delle valorizzazioni dei dati di cui sopra.
○ Durata mesi (compreso eventuale preammortamento min. 3 max. 24 mesi)
○ Modalità ammortamento
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max.
600
alla francese (rata costante a parità di tassi, con quote capitale crescenti)
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mensile/trimestrale/semestrale
○ Periodicità di scadenza delle rate
anno civile
○ Calcolo degli interessi
data scadenza rata
○ Valuta per imputazione interessi a debito
tasso contrattuale + 2,00 punti percentuali
○ Tasso annuo di mora
non dovuta
○ Imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni
○ INDICIZZAZIONE DEL TASSO
–
Indicizzato all' EURIBOR:
–
Periodicità di revisione
il tasso d'interesse indicato in contratto (tasso d'ingresso) è oggetto di
revisione:
– per i mutui con rimborso a rate mensili e trimestrali, alle date del 01/01, 01/04,
01/07 e 01/10 di ogni anno, esclusa, limitatamente a mutui con periodicità
mensile, la prima data di revisione successiva alla stipula del contratto
– per i mutui con rimborso a rate semestrali, due volte all'anno con le seguenti
cadenze:
01/01 - 01/07 per mutui stipulati nel primo o nel terzo trimestre solare
01/04 - 01/10 per mutui stipulati nel secondo o nel quarto trimestre solare
La revisione del tasso ha effetto a partire dalla rata successiva a quella in corso
alla data di revisione
–
Criterio di indicizzazione
il tasso da applicare al finanziamento viene determinato maggiorando dello
spread stabilito contrattualmente il parametro di riferimento. Il parametro di
riferimento è determinato dalla media aritmetica semplice dei valori medi
mensili del parametro di riferimento relativi ai tre mesi immediatamente
precedenti ai mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre
○ Penale per estinzione anticipata
esente
euro
○ Spese per ogni invio di comunicazioni
1,70
○ Spese istruttoria pratica
esente
○ Commissione per variazione piano d'ammortamento
esente
a carico Banca
○ Spese di perizia (per singolo immobile)
○ Commissione di frazionamento (recuperata in sede di frazionamento)
min.
euro
1,00‰
516,46
○ Commissione incasso rata
esente
○ Commissione per riduzione finanziamento
esente
○ Spese per sostituzione, rinnovo o cancellazione dell'ipoteca:
– sostituzione dell'oggetto della garanzia
euro
103,29
escluse spese ed onorari notarili
– rinnovo
max.
1,00%
min.
euro
390,00
calcolate sull'ammontare dell'iscrizione ipotecaria e comprensive di spese ed onorari notarili
– cancellazione totale o cancellazione parziale a fronte
di operazioni di frazionamento
esente
○ Commissione per accolli, per svincolo parziale ipoteca, espromissioni, subentri e
variazioni dell'intestazione del mutuo
euro
103,29
escluse eventuali spese ed onorari notarili
○ Commissione per ogni certificazione, attestazione e dichiarazione rilasciata
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euro
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○ ISC (Indicatore Sintetico di Costo, calcolato applicando le condizioni economiche massime riportate nella sezione III CONDIZIONI ECONOMICHE del presente Foglio Informativo ad un esempio di operazione tipica media per durata pari a
mesi 240 ed importo pari ad euro
150.000,00 )
4,334%138.220
○ TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della Legge sull'Usura n. 108/96)
3,390% ###
AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, il TEGM su esposto deve essere
aumentato della metà
NOTE
○ Per la documentazione necessaria da presentare all'atto della richiesta del mutuo e per giungere, successivamente, alla
stipula del rogito, nonché per i tempi medi di risposta della Banca alla richiesta del finanziamento e per quelli per la
materiale disponibilità del credito accordato, vedasi il Foglio 640.030.
Sezione IV - PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Tra le clausole contrattuali che regolano il finanziamento, evidenziamo le seguenti:
Tempi e modalità di erogazione delle somme
La somma mutuata verrà erogata contestualmente alla firma del contratto e dovrà essere destinata al pagamento del debito
derivante da un finanziamento ipotecario stipulato precedentemente con altra Banca (c.d. Parte creditrice). Quest’ultima è
tenuta a rilasciare quietanza – con sottoscrizione autenticata – di avvenuto pagamento integrale del debito dichiarando
espressamente la provenienza dal contratto di mutuo della somma utilizzata per il pagamento.
Surrogazione per volontà del mutuatario
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1202 c.c. e 8 del D. L. n. 7/2007, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 40/2007, il Mutuatario – impiegando la somma mutuata per il pagamento del debito e contro rilascio di idonea
quietanza da Parte creditrice nei termini indicati in contratto – dichiara espressamente la volontà di surrogare la Banca nei
diritti derivanti dall’iscrizione ipotecaria e ciò anche, per gli effetti di cui all’art. 1204 c.c., nei confronti degli eventuali terzi che
hanno prestato garanzia. A seguito del pagamento effettuato, le parti si danno espressamente atto che il debito è stato
anticipatamente ed integralmente adempiuto con conseguente estinzione di tutti i diritti, le azioni, gli accessori e le garanzie
derivanti dal mutuo originario, ad eccezione della garanzia ipotecaria oggetto di surroga, e rinunciano in ogni caso ad
opporre alla Banca qualsiasi eventuale relativa eccezione in merito. La Banca subentra in tutti i diritti e le azioni già spettanti
alla Parte creditrice in relazione all’ipoteca e quindi a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni a carico
del Mutuatario derivanti dal mutuo e in particolare a garanzia del pagamento: dell'importo capitale del mutuo, di un triennio di
interessi nella misura contrattuale, di eventuali interessi di mora nella misura stabilita dal relativo articolo, delle spese di
qualunque genere sia giudiziali sia stragiudiziali che la Banca dovesse sostenere per il realizzo e la conservazione del
proprio credito e delle garanzie che lo assistono e per qualsiasi altra somma dovuta a termini del contratto.
Obblighi principali relativi agli immobili oggetto della garanzia
Il Mutuatario ed il datore di ipoteca (se diverso dal Mutuatario) consentono l’annotazione della dichiarazione di surrogazione
per volontà del Mutuatario a favore della Banca nella garanzia ipotecaria, di cui devono essere consegnati i documenti
probatori, su richiesta di chiunque ed a margine dell’originaria iscrizione e che la Banca, nel caso in cui la durata del
finanziamento sia superiore a venti anni, proceda al rinnovo dell'ipoteca stessa con oneri e spese a carico del Mutuatario. Si
impegnano inoltre a conservare gli immobili ipotecati in buono stato di manutenzione e conservazione.
Il Mutuatario si obbliga a mantenere gli immobili ipotecati liberi da vincoli e gravami tali da pregiudicare il valore degli
immobili, da privilegi, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli e da ogni altro onere, ad eccezione di quelli eventualmente
indicati nel contratto; nel caso in cui si verifichino le predette circostanze anteriormente all’annotazione della dichiarazione di
surroga, la Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., con l’obbligo del
Mutuatario di restituire immediatamente il capitale, gli interessi e gli accessori.
Il Mutuatario ed il datore di ipoteca (se diverso dal Mutuatario) si obbligano a mantenere assicurati – con primaria
Compagnia assicurativa di gradimento della Banca – gli immobili ipotecati per tutta la durata e fino alla concorrenza
dell’importo del mutuo, contro i rischi dell’incendio sino all’estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, con
vincolo a favore della Banca perché non si faccia luogo, in caso di sinistro, a liquidazione di danni ed a versamento di
indennità senza il consenso scritto della Banca stessa; si impegnano altresì ad esibire alla Banca, ogni qual volta venga da
questa richiesto, le ricevute dei premi di assicurazione pagati.
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Recesso del mutuatario - rimborsi anticipati del capitale
Il Mutuatario può recedere dal contratto ed in tal caso la liquidazione del rapporto, derivante dallo scioglimento anticipato del
contratto, avverrà alle condizioni economiche in vigore alla data del suo verificarsi. Il Mutuatario può inoltre effettuare
rimborsi parziali e anticipati del capitale, anche in momenti diversi rispetto alle scadenze delle singole rate; tali rimborsi
parziali anticipati comporteranno la riduzione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero e le scadenze delle
stesse.
Nessun compenso né altra prestazione a favore della Banca saranno dovuti dal Mutuatario in caso di recesso o di rimborso
parziale e anticipato del capitale, inclusa l’ipotesi di surrogazione per volontà del Mutuatario stesso.
Spese, imposte ed altri oneri
Sono a carico del Mutuatario le eventuali spese di annotamento per il rinnovo dell'ipoteca, per lo svincolo o la cancellazione
della stessa al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies del citato D.L. n. 7/2007, convertito
con modificazioni nella Legge n. 40/2007, le commissioni per variazioni del piano di ammortamento, per il frazionamento,
accollo, subentro e/o variazioni dell'intestazione del mutuo, le commissioni per ogni certificazione, attestazione e
dichiarazione, nella misura in vigore al momento della richiesta.
Nessun importo può essere addebitato al Mutuatario con riferimento alla predisposizione, produzione, spedizione od altre
spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 7 (estinzione anticipata), 8 (portabilità del mutuo –
surrogazione) e 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies (estinzione dell’ipoteca) del D.L. n. 7/2007, convertito con modifiche
nella Legge n. 40/2007.
Modifica delle condizioni economiche
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo unico bancario) e successive modifiche e
integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato
motivo, ogni condizione economica del contratto, ad eccezione del tasso di interesse che potrà variare solo con le modalità
ed in base al parametro eventualmente ivi previsti. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca
mediante lettera semplice al Mutuatario ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata.
Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del precedente comma, il Mutuatario avrà diritto di
recedere dal medesimo contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, con l’applicazione,
in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate, senza penalità né spese di chiusura.
Qualora il Mutuatario non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si
intenderanno approvate dallo stesso con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle
parti (es. euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse
valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate ed indicate al Mutuatario nell’ambito
delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Interessi di mora
Ferma la facoltà per la Banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa, nel caso di ritardato o mancato pagamento
anche di una sola rata e comunque su ogni somma contrattualmente dovuta dal Mutuatario, anche in conseguenza di
risoluzione o decadenza dal beneficio del termine, matureranno a carico del Mutuatario stesso, a decorrere dalla data di
scadenza e fino al momento del pagamento, gli interessi di mora nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo,
maggiorato di due punti percentuali, fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o
comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996, n.
108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. Su
questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine
Il verificarsi di ognuna delle seguenti ipotesi determinerà la decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine ai sensi
dell'art. 1186 cod. civ., nonché la risoluzione di diritto del contratto:
a) il mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso del finanziamento come previsto dall'art. 1819 cod. civ.;
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b) qualora, verificandosi un'oggettiva diminuzione di valore o comunque della capacità cauzionale dell'immobile ipotecato
per effetto di un generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per altra causa, compresi eventi umani o
naturali riconducibili anche a caso fortuito, oppure verificandosi svalutazioni dell'euro rispetto alla diversa valuta nella
quale sia eventualmente espresso il finanziamento, il Mutuatario non adempia all'obbligo, che assume, di fornire entro
trenta giorni dalla richiesta scritta della Banca un congruo supplemento di ipoteca o altra garanzia idonea, in modo tale
da ripristinare l'originario rapporto tra l'importo del credito ed il valore delle garanzie;
c) rilevazione a carico del Mutuatario o dei Garanti di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito
quali, a titolo esemplificativo, protesti, sequestri, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie;
d) verificarsi di un deterioramento della situazione giuridica, patrimoniale, economica e finanziaria tale da mettere in
pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca, anche a seguito di operazioni societarie di fusione o
incorporazione o di mutamenti nella compagine sociale;
e) rilevazione a carico del Mutuatario o dei Garanti dell'apertura di procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione
controllata, ovvero della presentazione di domande di ammissione alle procedure suddette;
f) la presentazione da parte del Mutuatario o dei Garanti di proposte di cessione dei beni ai creditori o di ristrutturazione o
di moratoria globale dei debiti o di concordato stragiudiziale in genere;
g) sussistenza sugli immobili di debiti sottaciuti per imposte, tributi o prestazioni aventi prelazioni sul credito della Banca
ovvero l'esistenza di altri vincoli diminutivi della garanzia.
Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo la Banca avrà il diritto di richiedere l'immediato rimborso dell'intero suo credito
per capitale, interessi ed accessori.
Il verificarsi di ognuna delle seguenti ipotesi determinerà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1353
del cod. civ.:
a) destinazione totale o parziale del finanziamento a scopo diverso, se esplicitamente previsto, da quello indicato nel
contratto stesso;
b) il verificarsi del mancato o ritardato pagamento, anche in parte, di una qualsiasi somma dovuta in relazione al
finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori;
c) il caso in cui la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;
d) la messa in liquidazione della società o la cessazione dell'attività;
e) l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi stabiliti nel contratto.
Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo la Banca avrà facoltà di risolvere il contratto dandone comunicazione scritta,
anche a mezzo di telegramma o telefax. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Mutuatario un termine non inferiore
a giorni quindici.
Legge regolatrice del contratto, Foro competente ed organi di composizione stragiudiziale delle controversie
Il contratto è regolato dalla legge italiana e per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto è
competente, a scelta della Banca, in via esclusiva il Foro di Milano o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale della
Banca presso la quale si è costituito il rapporto, a scelta della Banca, ad eccezione del caso in cui il Mutuatario rivesta la
qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui
circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Mutuatario.
Nel caso in cui il Mutuatario rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, sarà competente il
Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Mutuatario.
Il Mutuatario ha la facoltà di ricorrere al Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove
l’attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui agli articoli 38, 39 e 40 del D.Lgs. 5/2003, sia
attraverso l’organismo collegiale denominato “Ombudsman-Giurì Bancario” alle condizioni e secondo le procedure definite
nei relativi regolamenti, disponibili presso tutte le Filiali della Banca.
Limitatamente a mutui con garanzia fideiussoria evidenziamo le seguenti clausole:
Norme della fideiussione
La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di mutuo è regolata, tra le altre, dalle seguenti condizioni:
 i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Mutuatario,
senza che essa sia tenuta ad escutere il Mutuatario o il Fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante
entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato;
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
il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del
Mutuatario, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel
pagamento, il Fideiussore è tenuto a pagare alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni
previste a carico del Mutuatario.
L'eventuale decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al Fideiussore.
Compresenza di più garanzie
La fideiussione e la garanzia ipotecaria hanno pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, o
altro diritto esistente o che sorgesse in seguito a favore della Banca in assistenza ai debiti garantiti, e conserveranno pieno
effetto anche qualora tali garanzie e/o diritti dovessero diminuire o venire a cessare, anche per fatto del creditore, e ciò in
espressa deroga agli articoli 1955 e 2869 del cod. civ..
Qualora il Fideiussore avesse in precedenza prestato da solo o unitamente a terzi soggetti altra fideiussione nell'interesse
del Mutuatario, la fideiussione concessa nel contratto di mutuo non sostituisce né annulla quella precedentemente prestata,
la quale pertanto conserverà piena validità dovendosi intendere che la fideiussione viene rilasciata in aumento e cumulo di
quella precedente senza alcun effetto novativo.
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LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO
Ammortamento
È il piano di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate.
Commissione di istruttoria
Spese per l'analisi di concedibilità.
ISC
È un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale
sull'ammontare del mutuo concesso.
Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi:
– il rimborso del capitale;
– il pagamento degli interessi;
– le spese di istruttoria;
– le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal
creditore);
– il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per
l'ottenimento del credito);
– ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di mutuo.
Preammortamento
Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota
interessi.
Rata
Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo,
secondo scadenze stabilite contrattualmente.
La rata è composta da:
– una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);
– una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Spese di perizia
Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.
Tasso annuo di mora
Tasso utilizzato per la determinazione dei maggiori interessi dovuti per il periodo di
ritardato pagamento delle rate.
Tasso d'ingresso
Tasso applicato fino alla prima data di revisione.
Tasso variabile
Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento del parametro di
indicizzazione specificamente indicato nel contratto di mutuo.
TEGM
Il Tasso Effettivo Globale Medio indica il valore medio del tasso effettivamente
applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni
creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring,
mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della Legge il calcolo del
tasso tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. I tassi rilevati
sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Il Tasso Effettivo Globale Medio
risultante dall’ultima rilevazione e relativamente alla categoria di operazioni in cui il
credito è compreso, aumentato della metà, determina la soglia oltre la quale gli
interessi sono sempre usurari sulla base della Legge n. 108/96.
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