QUI_Fondo solidarieta mutui prima casa

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FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (AI SENSI
DELL’ART. 2 COMMA 475 E SS. DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244)
Ti informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 18/08/2010 è stato pubblicato il decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 132 del 21/06/2010, contenente le norme di attuazione del “Fondo di solidarietà per
i mutui per l’acquisto della prima casa”, istituito dall’art. 2, commi 475 e segg., della Legge n. 244 del 24/12/2007.
Ti ricordiamo che la L. 244/2007 (c.d. “Finanziaria 2008”) era intervenuta per agevolare i debitori in difficoltà con il
pagamento regolare delle rate di mutuo in scadenza, prevedendo, tra l’altro:
•
per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del
mutuatario, la possibilità per il Cliente, ricorrendo determinati presupposti, di chiedere la sospensione del
pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi
nel corso della durata del mutuo;
•
l’istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze del citato “Fondo di solidarietà per i mutui per
l’acquisto della prima casa”, attivabile su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di
sospensione, al fine di provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli eventuali onorari
notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo;
•
che la sospensione può essere richiesta se il mutuatario dimostra di non essere in grado di provvedere al
pagamento delle rate del mutuo e degli oneri di rinegoziazione e prima che sia iniziato un procedimento
esecutivo per l’escussione delle garanzie.
L’avvio dei termini per la presentazione delle domande è stato fissato per la data del 15 novembre 2010.
L’intervento previsto dal Fondo di Solidarietà si sostanzia nel rimborsare le Banche:
a.
dei costi sostenuti dal beneficiario per gli eventuali onorari notarili anticipati dalla Banca stessa;
b.
degli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da
parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui (al netto, quindi, dello spread) e segnatamente:
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per i mutui regolati a tasso variabile, l’Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in
mancanza di parametrizzazione dei tassi all’Euribor, l’Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento
delle rate;
per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di
durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della richiesta della sospensione
dell’ammortamento. Nel caso in cui non sia disponibile la quotazione dell’IRS di pari durata alla vita residua
del mutuo, sarà presa a riferimento la quotazione disponibile per la durata successiva;
per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile) il parametro di indicizzazione corrisponde a
quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione.
Al termine del periodo di sospensione del pagamento delle rate, la banca addebiterà al mutuatario, secondo le
modalità preventivamente concordate, il differenziale tra la quota di interessi maturata in tale periodo e
l’ammontare rimborsato dal Fondo.
REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
I beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisisti soggettivi:
a.
titolo di proprietà sull'immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo. L'immobile non
deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso
e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.
b.
titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000,00 euro, in ammortamento da almeno un anno;
c.
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000,00 euro, riferito al nucleo
famigliare del richiedente.
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Al riguardo, si precisa che tutti i requisiti in elenco devono sussistere alla data di presentazione della domanda per
poter accedere alle agevolazioni. Ne consegue che la persona del mutuatario deve coincidere con quella del
proprietario dell’immobile e deve al tempo stesso essere percettore di un reddito non superiore a quanto indicato al
punto c);
L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data
di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al
pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:
•
perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato
o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro. Tale requisito riguarda sia
l’evento di licenziamento (anche per giusta causa) sia la cessazione del rapporto di lavoro (anche per scadenza
del contratto), avvenuto successivamente alla stipula del contratto di mutuo, purché alla data di richiesta della
sospensione il mutuatario si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
•
morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in
cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo
dell’intero nucleo familiare, domiciliato nell'abitazione del beneficiario;
•
pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000
euro annui. Le spese in questione devono interessare il mutuatario e/o i soggetti fiscalmente a carico del
beneficiario e devono essere state sostenute nei dodici mesi antecedenti la data di richiesta della sospensione;
•
spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del
mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili, per un importo direttamente gravante sul nucleo
familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro;
•
aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, calcolato alla data di scadenza immediatamente
precedente la presentazione della domanda, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di
almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili/trimestrali.
Per maggiori chiarimenti, potrai rivolgerti al tuo Referente in Filiale; il Modulo di richiesta può essere scaricato
direttamente dal sito ritornando alla pagina dedicata all’iniziativa “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della
prima casa” ovvero dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro):
www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa.
Il modulo di domanda, predisposto in forma di autocertificazione, riporta per ciascuno degli eventi che conferiscono in
capo al mutuatario il diritto all’agevolazione, la documentazione in copia semplice che il mutuatario è tenuto ad
allegare all’istanza, per attestare di trovarsi in una delle condizioni per le quali è prevista la sospensione del
pagamento delle rate.
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