Informazioni sulla Società Informazioni sul soggetto

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Informazioni sulla Società Informazioni sul soggetto
FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO GARANTITO DA PEGNO SU QUOTE DI
EMOLUMENTI
Informazioni sulla Società
Bieffe5 S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa Via Jacopo da Diacceto, 48 – 50123 Firenze – I - Capitale Sociale 12.500.000 Euro i.v.- R.E.A.567556 C.F./P.I. e R.I. di FI N.0569110486 – Iscritta nell’Elenco Generale ex art 106 D. Lgs. 385/93 con N.39245 - e nell’Elenco Speciale ex art 107 D. Lgs.
385/93 con codice 33360.9 - Appartenente a “Findomestic Gruppo” iscritto all’Albo Gruppi Bancari al N. 3115.3 - Socio Unico Findomestic Banca S.p.A.
- Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Personal Finance S.A. – Parigi (Gruppo BNP Paribas) - Albo degli
Intermediari Assicurativi presso ISVAP Sezione “D” N. 000201540 - Sito internet www.findomestic.it - Sezione cessione del quinto - Indirizzo di posta
elettronica [email protected] - Telefono 02-63242555 (costo in base al piano tariffario del cliente).
Informazioni sul soggetto che procede all’offerta
Ragione Sociale
Indirizzo/Sede
Cod. Fiscale/P.IVA
Qualifica del Soggetto Incaricato
Nr. Iscrizione Albo
EUROFIN SAS di Verdelli Cristina & C.
Via Piero della Francesca 37 - AREZZO
02019600515
Incaricato vendita
A82513
Che cos’è il finanziamento garantito da pegno
Il finanziamento garantito da pegno è un prestito personale con cui viene erogata dalla Mutuante una somma al Mutuatario, che si impegna a restituirla
secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da
garanzie.
Il Mutuatario prende atto della facoltà di costituire in pegno, quote mensili dei propri emolumenti per un importo pari alle rate del finanziamento. Qualora
il Mutuatario non effettui il pagamento delle rate dandone evidenza al terzo obbligato (Datore di Lavoro), questo, ai sensi dell’art. 2803 Cod. Civ., dovrà
corrispondere mensilmente gli importi oggetto di pegno. Per effetto della predetta costituzione in pegno, il Mutuatario delega irrevocabilmente il terzo
obbligato, in caso di mancato pagamento della rata, a prelevare mensilmente dai propri emolumenti la somma equivalente alla rata oggetto del pegno
ed a versare tale somma alla Mutuante, senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito, entro il giorno 10 del mese successivo a
quello in cui è stato prelevato detto importo, a decorrere dal mese di notifica del contratto, con le modalità che verranno indicate dalla Mutuante con
specifica comunicazione. La costituzione in pegno non pregiudica le azioni dirette a far valere eventuali altri diritti vantati dalla Mutuante sia verso il
Mutuatario, sia verso gli eventuali coobbligati ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, qualunque ne sia la natura e il titolo, da
chiunque rilasciata. La liberazione del Mutuatario avverrà solo quando la Mutuante avrà effettivamente riscosso le singole rate oggetto del
finanziamento.
Rischi collegati - Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dalla impossibilità di beneficiare delle eventuali
fluttuazioni dei tassi al ribasso. Possono inoltre manifestarsi incrementi di commissioni e/o spese a carico del Mutuatario non imposte dalla Mutuante, a
fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.
Reti esterne - I contratti possono essere conclusi mediante l’intervento di Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziarie o Società Finanziarie abilitate.
Si precisa che tali soggetti, ad eccezione dell’Agente in Attività Finanziaria, non agiscono né tantomeno rappresentano l’Intermediario; debbono, in ogni
caso, compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Si evidenzia, inoltre, che gli Intermediari che entrano
in contatto con la Società vengono remunerati anche per conto del Mutuatario all’esito della conclusione del contratto, per cui nessun ulteriore
corrispettivo deve essere direttamente loro versato in relazione ai contratti stipulati.
Principali condizioni economiche della Delegazione
Quanto può costare la Delegazione
TAN Massimo
12%
TAEG /Isc al netto
delle spese
assicurative
TAEG /Isc al lordo delle spese
assicurative*
18,50%
18,50%
* dato puramente indicativo
Costi
Spese per la gestione del rapporto
Voci
Commissioni intermediario incaricato per istruttoria pratica
Massimo 13% sul capitale lordo mutuato
Polizza vita
Massimo 28% sul capitale lordo mutuato
Polizza Rischio impiego
Massimo 20 % sul capitale lordo mutuato
Commissione di istruttoria pratica
Massimo 20% del capitale lordo mutuato
Commissione di gestione pratica
Massimo 12% del capitale lordo mutuato
Imposta di bollo per comunicazioni periodiche
€ 1,81
Imposta di bollo sul contratto (assolta in modo virtuale)
€ 14,62
Richiesta documentazione relativa ad operazioni perfezionate
€ 25,00
BF 0016 – Edizione Ottobre 2010
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Costi in caso
di
inadempienze
FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO GARANTITO DA PEGNO SU QUOTE DI
EMOLUMENTI
Interessi di mora
12% su base annua
Servizi accessori
-
A maggior garanzia del debito contratto il Mutuatario riconosce che saranno mantenute in essere per tutta la durata del
contratto, a beneficio della Mutuante e con una Società di gradimento di quest’ultima, polizze assicurative a copertura dei
rischi di morte e di perdite pecuniarie e/o del rischio di credito o equivalente malleveria, a premio unico, per l’ammontare
complessivo delle quote cedute e con durata pari al periodo di ammortamento del prestito.
-
Il Mutuatario può richiedere quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni dell’Intermediario,
un acconto.
Assicurazione
Acconto
Estinzione anticipata, e recesso
Estinzione anticipata - Il Mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito verso Bieffe5 facendo pervenire, in unica
soluzione, un importo corrispondente al residuo capitale risultante a suo debito, aumentato di un compenso dell’1% nonchè le eventuali rate
scadute e non pagate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, Bieffe5 restituisce, per la quota parte non ancora maturata, i costi relativi a:
interessi, polizza vita, polizza rischio impiego, commissione di gestione pratica.
Recesso dal contratto in caso di vendita a distanza - In caso di servizio finanziario commercializzato mediante tecniche di comunicazione a
distanza, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto il mutuatario ha facoltà di recedere senza penali, previa restituzione degli importi
a qualsiasi titolo già erogati, mediante una comunicazione scritta da inviare con raccomandata con avviso di ricevimento alla mutuante.
Tempi massimi di chiusura del rapporto - Massimo 30 giorni dalla ricezione da parte di Bieffe5 del saldo, per quanto di propria competenza.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo all’ufficio Gestione Reclami inviando una raccomandata A/R, all’indirizzo seguente: via Jacopo da Diacceto, 48 –
50123 - Firenze o mediante posta elettronica all’indirizzo: [email protected]. L’ufficio provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento dello
stesso. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio
2007, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla
presentazione del reclamo a Bieffe5. Indicazioni su come rivolgersi all’ABF sono riportate nel documento “Principali diritti del Cliente” e nella
specifica “Guida Pratica per l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario” disponibili sui siti internet e presso i centri nei quali viene promosso e
collocato il prodotto di Bieffe5.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di Banca d’Italia;
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Bieffe5, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che
consiste nel tentativo di raggiungere un accordo, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile
rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle
Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito Internet www.conciliatorebancario.it
Resta in ogni caso fermo il diritto del Cliente di rivolgersi in qualsiasi momento alla Autorità Giudiziaria e/o ad ogni organismo competente in materia.
Legenda
Indennità per estinzione
anticipata
Compenso aggiuntivo eventualmente chiesto al debitore per l’estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa
sul credito al consumo non superiore all’1% del capitale residuo
Interessi di mora
Tasso di interesse aggiuntivo applicato al Mutuatario in caso di ritardo nel rimborso del debito rispetto ai termini pattuiti
ISC
E’ l’Indicatore Sintetico di Costo, che analogamente al TAEG, indica il valore percentuale degli interessi e di tutti i costi
necessari per l’attivazione del contratto di finanziamento
Mutuante
L’ente che eroga il finanziamento
Mutuatario
il Mutuatario richiedente il prestito personale.
TAEG
(Tasso Annuo Effettivo Globale): indice del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, con due cifre
decimali e su base annua. A differenza del TAN, comprende anche gli oneri e le spese accessorie quali le spese di istruttoria e
di gestione della pratica e tiene conto della periodicità dei pagamenti
TAN
BF 0016 – Edizione Ottobre 2010
(Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti
finanziari all’importo oggetto del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare la quota di interessi che il debitore dovrà
corrispondere al finanziatore. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.
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