atto G.C. 051 del 10/4/2010

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atto G.C. 051 del 10/4/2010
Oggetto: Vincolo non aedificandi sig. Mazzini Achille; assenso a spostamento e riduzione
estensione; precisazione interpretativa.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la L.R. 93/80 “Norme in materia di edificazione nelle zone agricole” artt. 2 e 3:
Art. 2.
1. In tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola sono ammesse esclusivamente le opere
realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti
dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la
lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dal successivo art. 3.
2. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
a) mc 0,06 per mq su terreni a coltura orticolo o floricola specializzata;
b) mc 0,01 per mq per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a
pascolo o a prato-pascolo permanente;
c) mc 0,03 per mq sugli altri terreni agricoli.
3. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al primo
comma del presente articolo, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il
rapporto di copertura del 10% dell'intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può
superare il 40% della predetta superficie.
4. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda,
compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.
5. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di «non edificazione» debitamente trascritto presso i
registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.
...
Art. 3.
1. In tutte le aree previste dagli strumenti urbanistici generali come zone agricole, la concessione edilizia può essere
rilasciata esclusivamente:
a) all'imprenditore agricolo singolo o associato, [iscritto all'albo di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18,] (leggasi
"in possesso di attestazione di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di operatore agrituristico,
rilasciata dal Sindaco - n.d.r.) per tutti gli interventi di cui al precedente articolo 2, I comma, a titolo gratuito ai sensi
dell'articolo 9, lettera a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture
produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di concessione;
c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, ai
soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e all'articolo 8, punto 4) della legge
regionale sopracitata, subordinatamente al pagamento dei contributi di concessione, per tutti gli interventi di cui al
precedente articolo 2, primo comma.
2. La concessione è tuttavia subordinata:
a) alla presentazione al sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al
servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale
vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti
urbanistici generali;
b) all'accertamento da parte del sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente I comma, anche alla presentazione al sindaco,
contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale
agricoltura foreste e alimentazione competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie
connesse alla conduzione dell'impresa.
3. Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento
di concessione.
4. Il sindaco deve rilasciare, contestualmente all'atto di concessione, un'attestazione relativa alle aree su cui deve
essere costituito il vincolo di «non edificazione» di cui al precedente articolo 2, quinto comma.
- la Concessione Edilizia n° 45/1984, per costruzione nuova stalla bovini;
- la Concessione Edilizia n° 65/1986, rilasciata dal Comune di Sospiro in data 08.05.1986;
- la Concessione Edilizia n° 92/1986, rilasciata dal Comune di Sospiro in data 15.07.1986, per sala
mungitura e attesa, corsia alimentazione e ricovero;
- la Concessione Edilizia n° 104/1991, rilasciata dal Comune di Sospiro in data 23.03.1992, per
silos a trincea e vasca per letamaia;
- la L.R. 12/2005, artt. 59 e 60, che riprende e riscrive, senza modificarli sostanzialmente, gli
articoli citati in tema di edificazione nella aree destinate all’agricoltura;
- l’atto di vincolo di non edificazione ex art. 3 della L.R. 93/1980, redatto dal dott. Cesare
Pettenazzi, Notaio in Soresina (CR), per l’Azienda Agricola Mazzini, sul terreno identificato al Fg.
19, mapp. 18 del Catasto del Comune di Sospiro, fuori dal centro abitato della frazione Tidolo, Rep.
n° 66.407 in data 05.02.1985;
- la richiesta del sig. Mazzini Achille (in qualità di proprietario dell’Azienda Agricola omonima)
prot. n° 1679 del 31 MAR 2010, con la quale si chiede ridurre e spostare il vincolo in oggetto dal
terreno identificato al Fg. 19, mapp. 18 del Catasto del Comune di Sospiro, fuori dal centro abitato
della frazione Tidolo, a quello identificato al Fg. (19) mapp. 72 e 73 del Catasto del Comune di
Sospiro, presso il medesimo centro abitato;
DATO ATTO che il vincolo è oggettivamente sovrabbondante rispetto alle costruzione agricole
realizzate;
DATO ATTO che è interesse del Comune il rispetto delle superfici massime edificabili previste
dalla legge, ma non l’ubicazione delle aree vincolate;
DATO ATTO che è interesse del Comune il rispetto delle superfici massime edificabili previste
dalla legge, ma non il vincolo di superfici maggiori;
RITENUTO che sia pertanto consentito logico consentire lo spostamento e la riduzione del vincolo
medesimo;
VISTO lo Statuto Comunale;
RAVVISATA la propria competenza alla riduzione del vincolo prestato a favore del Comune;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico in materia di ordinamento
degli Enti Locali";
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/00, ed in particolare l’art. 48 “competenze delle giunte”;
CON VOTI favorevoli unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI RITENERE modificabile, con apposito atto notarile da redigere a cura e spese dei privati
interessati, sia nella posizione (indifferente per l’interesse pubblico) sia nell’entità (in quanto
sovrabbondante rispetto alla superficie minima prevista dalla legge) il vincolo di non
edificazione trascritto dal sig. Mazzini Achille sul terreno identificato al Fg. 19, mapp. 18 del
Catasto del Comune di Sospiro, fuori dal centro abitato della frazione Tidolo;
2. di DARE ATTO che la presente indicazione è da ritenere valida in senso generale, per eventuali
altre richiesta di spostamento e/o riduzione analoghe;
3. di DARE ATTO che non sono previsti oneri a carico di questo Comune
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:
• al Resp. dell’Area Tecnica;
• al sig. Mazzini Achille, direttamente o tramite il tecnico arch. Fausto Ghisolfi;
5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.