NTA - Comune di Follonica
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CITTA` DI FOLLONICA SETTORE 3 - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO- S.I.T. UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA – S.I.T. Largo F. Cavallotti n. 1 – 58022 Follonica (GR) N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione Allegate al P.R.G. vigente approvato con Delibera C.R.T. n° 277/91 Integrate e modificate con: - Delibera G.R.T. n° 445/96 Delibera C.C. n° 48/97 Delibera C.C. n° 63/98 Delibera C.C. n° 64/98 e 110/98 Delibera C.C. n° 106/98 Determ. Congiunta 19/05/1998 Delibera C.C. n° 8/99 Delibera C.C. n° 113/99 Delibera C.C. n° 127/99 Delibera C.C. n° 31/00 Delibera C.C. n° 62/00 Delibera C.C. n° 82/00 Delibera C.C. n° 9/01 Delibera C.C. n° 78/01 Delibera C.C. n° 112/01 Delibera C.C. n° 40/02 Delibera C.C. n° 60/02 Delibera G.R. n° 1325/02 Delibera C.C. n° 22/05 Delibera C.C. n° 38/06 Delibera C.C. n° 52/07 Delibera C.C. n° 55/07 Delibera C.C. n° 72/08 Delibera C.C. n° 80/09 Delibera C.C. n° 35/10 Delibera C.C. n° 43/10 - P.d.R. La Cartiera - Adeguamento R.E.C. - Variante Cimitero e Petraia - Variante Zone agricole - Variante Sottozona D3.1 ex-CR3 - Patto Territoriale “Fonderia n° 2” - ex Ilva - Chiese, servizi parrocchiali e sociali - P.d.R. Area ex-Ilva - Variante Nuovo Centro Ippico - Variante Art. 5 LR 59/80 Centro Urbano - Variante Pratoranieri - Variante Sottozone G1 - Impianti di Distribuzione Carburanti - Aggiornamento basi cartografiche - Adeguamento Legge Bersani - P.P. Fascia Costiera - Correzione articoli 29,30,31 - Variante Camping Pineta del Golfo - Variante prolungamento via Caprera - Variante Sarzanese-Valdera - Variante Casse di laminazione Petraia - Variante art. 24 N.T.A. sottozona C4 - Variante Elisuperficie Sottozona G1. 1 - Variante Parco centrale PIUSS - Variante Piano delle Alienazione - Variante parco centrale Vigente dal 10/11/2010 1 CAPO I° FINALITA' DEL P.R.G. - NORME DI CARATTERE GENERALE ART. 1 Finalità ed elaborati costitutivi del P.R.G. Il P.R.G. definisce l'assetto di tutto il territorio comunale e detta norme e per l'attuazione delle previsioni in esso contenute e per il controllo degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica o edilizia ricadente nell'ambito del territorio comunale dovrà rispettare, oltre le leggi generali e specifiche, anche le prescrizioni ed i vincoli del P.R.G. ricavabili sia dalle tavole grafiche che dalle norme generali e da quelle particolari della zona in cui ricade l'intervento contenute negli articoli seguenti. Il P.R.G. di Follonica è costituito dagli elaborati seguenti: 1) - Relazione Generale 2) - Tavola n. 1: Quadro territoriale 1:25000 3) - Tavola n. 2: Struttura e territorio in scala 1:10000 4) - Tavola n. 3: Zonizzazione in scala 1:5000 5) - Norme Tecniche di Attuazione del Piano ART. 2 Cartografia Il Piano Regolatore è stato redatto su carta di rilevazione aerofotogrammetrica in scala 1:10000 e 1:5000 aggiornata al 1981. Per il momento istruttorio del Piano sono state utilizzate le seguenti cartografie con dati forniti dall'U.T.C.: a) Tavolette di rilevazione aerofotogrammetrica in scala 1:2000 con lo stato di fatto del territorio urbanizzato alla data Febbraio 1985. b) Tavolette di rilevazione aerofotogrammetrica con lo stato di consistenza dell'edilizia residenziale in scala 1:2000 c) Calcolo degli standard urbanistici nei vari settori in scala 1:5000 ART. 3 Definizione di Fascia Costiera La fascia costiera richiesta dall'Art. 15 della Legge Regionale 31.12.1984, n. 74 si sviluppa per una profondità di trecento metri dal mare; le Tavole di P.R.G. e le presenti norme ne definiscono l'uso. ART. 4 Poteri di deroga Il Sindaco, nel rispetto delle procedure stabilite dalle Leggi 21.12.1955, n. 1357 e 6.8.1967, n. 765, nonché dell'Art. 13 della Legge regionale 31.12.1984, n. 74, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà autorizzare deroghe alle presenti norme ed alle previsioni di P.R.G., nonché alla parte operante del R.E., per interventi pubblici o di interesse pubblico. 2 ART. 5 Strumenti di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua secondo le previsioni dei Programmi Pluriennali (P.P.A.) che coordinano gli interventi di iniziativa pubblica con quelli di iniziativa privata. Essi si distinguono in strumenti di intervento preventivo e strumenti per interventi diretti. Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.R.G.. In ogni caso deve essere garantita l'osservanza delle distanze minime prescritte tra i fabbricati, tra questi ed i confini con le strade ed i privati , nonché i rapporti massimi tra gli spazi destinati ad insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive , a verde pubblico e a parcheggi stabiliti dal D.M. 2.4.1968, n. 1444 e dalla Legge 122/1989, salvo quanto diversamente disposto con gli strumenti di intervento preventivo e con le presenti norme. ART. 6 Programma Pluriennale di Attuazione Il Comune attua il P.R.G. attraverso i Programmi Pluriennali di Attuazione, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale ed approvati secondo le norme di Legge. Hanno lo scopo di coordinare temporalmente gli interventi privati e pubblici con gli indirizzi di politica del territorio ed in relazione alla capacità finanziaria del Comune. ART. 7 Strumenti di intervento preventivo Gli strumenti urbanistici preventivi sono quelli di cui all’art. 38 del Regolamento Edilizio. Il "Piano di Utilizzazione Edilizia" di cui al successivo Art. 15 non è assimilabile a Piano Attuativo, bensì è da intendersi come progetto planovolumetrico soggetto al solo convenzionamento per le aree pubbliche da cedere al Comune e serve da riferimento per l'esame ed il rilascio delle concessioni edilizie relative agli edifici in esso previsti. ART. 8 Intervento Diretto L'Intervento diretto si attua mediante singoli progetti edilizi. Può essere eseguito da operatori pubblici, Comune incluso, e privati ed è subordinato al rilascio di specifica concessione o autorizzazione secondo quanto indicato nel Regolamento Edilizio. ART. 9 Piano Particolareggiato delle aree ricadenti nella fascia costiera Il piano particolareggiato di esecuzione (P.P.) delle aree perimetrate nella Tav. 1:5000 di P.R.G. ricadenti nella fascia costiera deve essere redatto in conformità dell'Art. 13 della Legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 39 del Regolamento Edilizio. In particolare comprende e prevede: Le reti stradali veicolari e pedonali, interne e tangenti al perimetro dell'intervento; Gli immobili e le aree destinati a servizi urbani e di quartiere e comunque da conferire al patrimonio pubblico, con il completo elenco catastale delle proprietà; Gli eventuali stabilimenti balneari; Le aree destinate a nuovi insediamenti e le costruzioni da risanare o da trasformare, oltre agli eventuali immobili da demolire, specificando gli indici urbanistici ed edilizi, le 3 destinazioni d'uso e le altre previsioni di P.R.G., così come stabilito nel successivo Art. 23, punto a); Il Progetto planovolumetrico; Le Norme di Attuazione degli interventi diretti; Le aree eventualmente soggette ad interventi per comparti, indicandone i confini e le dimensioni; Gli eventuali schemi di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune e gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dei lavori e delle opere di urbanizzazione, alla assunzione degli oneri relativi a queste ultime ed alla loro ripartizione tra i diversi operatori, in rapporto ai volumi ed alle superfici edificabili o assegnate alle varie destinazioni d'uso. Il P.P. deve essere corredato da una relazione illustrativa dell'intervento previsto e delle caratteristiche funzionali di ciascun edificio in rapporto alla globalità dell'intervento stesso, nonché delle caratteristiche costruttive e delle qualità dei materiali da impiegare; comprenderà pure una relazione di previsione sommaria delle spese da affrontare per l'acquisizione degli immobili e delle aree, nonché per la realizzazione delle opere e sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano. ART. 10 Piano di acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare (ABROGRATO) ART. 11 Piano per insediamenti produttivi (ABROGATO) ART. 12 Piano di Recupero (ABROGATO) ART.13 Piano attuativo di comparto urbanistico. (P.A.C.U.) Le zone appositamente perimetrali e col simbolo CT - CRT - CR - sono subordinate a " piano particolareggiato " od a " piano attuativo di comparto urbanistico " (assimilabile a lottizzazione convenzionata) riservato ai privati, previa autorizzazione alla redazione da parte del Consiglio Comunale. Il " piano attuativo di comparto urbanistico " non può contemplare superfici inferiori a quelle delimitate con apposito perimetro nella tav. 1:5000 di P.R.G.come unità minima di progettazione urbanistica. Potrà essere ammesso l'eventuale realizzazione del comparto in porzioni che dovranno risultare chiaramente individuate nelle tavole di progetto, in conformità al P.P.A. vigente, e riconosciute funzionali dal Consiglio Comunale. Resta comunque inteso che la presenza di eventuali edifici esistenti nel comparto, sarà valutato, ad ogni effetto, computando le relative superfici di pertinenza in base al rapporto tra volume esistente e l'indice fondiario di zona. Gli elaborati del P.A.C.U. sono quelli previsti per i piani particolareggiati di cui all’art. 39 del Regolamento Edilizio. 4 Nella convenzione del P.A.C.U. dovranno essere tra l'altro precisati: i modi ed i termini di tempo per la cessione gratuita al Comune delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; è facoltà del Comune stabilire quali aree e quali opere di urbanizzazione siano di stretto interesse privato internamente al P.A.C.U. e perciò da lasciare in proprietà e gestione ai proprietari del Comparto, con i precisi obblighi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse, ma restando assoggettate alla servitù dell'uso pubblico; L'assunzione da parte dei proprietari del comparto e dei loro aventi causa, degli oneri relativi alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti al P.A.C.U. ed agli allacciamenti con le rispettive reti urbane; L'assunzione da parte dei proprietari del comparto e dei loro aventi causa, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria in proporzione alle entità degli insediamenti realizzabili; I termini per versare i corrispettivi degli oneri di urbanizzazione; L'impegno, da parte dei proprietari del comparto, o loro aventi causa, ad eseguire le opere di urbanizzazione in conformità dei progetti esecutivi approvati in sede di convenzionamento e degli eventuali progetti integrativi che il Comune intendesse chiedere, attraverso i propri organi tecnici e di sorveglianza, prima e durante l'esecuzione dei lavori; L'impegno da parte dei proprietari del comparto e dei loro aventi causa, a mantenere in piena efficienza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fino a quando non vengano consegnate al Comune; Le garanzie finanziarie atte ad assicurare tutti gli adempimenti degli impegni assunti verso il Comune con la stipula della convenzione; I tempi per costruire e completare le opere e gli edifici previsti con il P.A.C.U. - nel rispetto dei P.P.A. - anche suddivisi per fasi esecutive successive, indicando, in caso di superamento dei termini stabiliti, la decadenza della convenzione per le parti non realizzate, fermo restando ogni diritto del Comune all'acquisizione gratuita delle aree e degli immobili come stabilito nella convenzione ed alla non restituzione dei versamenti delle somme per oneri di urbanizzazione e per garanzia; L'impegno a non modificare le destinazioni d'uso previste per gli edifici o per parti di essi, senza nuova concessione comunale; Le eventuali norme sul regime di gestione atte a garantire condizioni di locazione o di vendita degli edifici destinati all'abitazione; Le sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza. ART. 14 Piano di lottizzazione Le Zone residenziali, turistico-residenziali e commerciali contrassegnate con apposito perimetro nella Tavola 1:5000 di P.R.G., sono sottoposte all'obbligo di Piano di Intervento Preventivo; i proprietari possono elaborare e proporre al Comune un Piano di Lottizzazione da convenzionare con il Comune medesimo (P.d.L.). Per gli elaborati vale quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento Edilizio. Per i Piani di Lottizzazione residenziale, turistico-residenziale e delle Sottozone C2 - C4 - D3, di cui ai successivi Artt. 24 e 25, le aree pubbliche graficizzate sulla Tav. 1:5000 di P.R.G. sono da intendersi prescrittive, fermo restando che dovranno essere reperiti all'interno di ognuna di esse gli standard per opere di urbanizzazione ai sensi del D.M. 2.4.1968, n. 1444; nel calcolo di tali standard saranno computate anche le predette aree interne, graficizzate nella Tav. 1:5000 di P.R.G., a spazi pubblici. ART. 15 Piano di Utilizzazione edilizia Nelle Zone di espansione residenziale e produttive, non ricadenti in "Comparti Urbanistici" od aree soggette a "Lottizzazione convenzionata", l'intervento diretto è subordinato alla presentazione di un piano di Utilizzazione Edilizia che individui: 5 La Viabilità principale esterna alla zona, la eventuale viabilità interna ed i relativi raccordi, le aree destinate a parcheggi pubblici. Il Planovolumetrico comprendente i tipi ed i profili edilizi delle varie parti del piano almeno in scala 1:500; Le tavole di carattere esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità interna e parcheggi pubblici) in scala 1:200, corredate da sezioni e profili indicanti in particolare i movimenti di terra e le opere di eventuale sostegno, ecc..; Una tavola indicante le aree da cedere gratuitamente al patrimonio pubblico in scala 1:200; Schema d'atto d'obbligo unilaterale con cui i privati si impegnano a cedere gratuitamente al Comune le aree destinate a parcheggi pubblici debitamente attrezzate ed i conseguenti tempi di realizzazione e cessione. Le superfici minime destinate a parcheggi pubblici da garantire in rapporto alle destinazioni d'uso, sono le seguenti: Per edilizia residenziale: 1 mq. ogni 40 mc. di volume edificabile Per attività produttiva: 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti; Per attività commerciale: i valori stabiliti dall'art. 5 del D.M. 2.4.1968, n. 1444. ART. 16 Piano del Traffico e dei Servizi Il piano del traffico è volto a regolare i flussi di traffico sul territorio comunale; esso disciplina la circolazione dei mezzi privati e pubblici, stabilendo per i primi le strutture di parcheggio esterne alle sedi stradali e le zone inaccessibili; per i secondi determina le linee di rete, i capolinea, le corsie preferenziali o riservate, le attrezzature di fermata, di sosta e di rimessa. Prevede inoltre servizi e strutture di interscambio, sia per i passeggeri che per le merci, nonché le attrezzature territoriali per l'assistenza alla circolazione (distributori di carburante, officine, servizi pubblici e privati per il traffico, ecc.). Definisce gli usi e le destinazioni speciali delle aree comprese nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario. Il piano del traffico viene approvato ed eventualmente variato e modificato con deliberazione del consiglio comunale. Esso è assimilato a tutti gli effetti a P.P. di cui all'Art. 13 della Legge 17.8.1942, n. 1150. ART. 17 Condizioni per l'intervento diretto Per gli interventi relativi a ristrutturazione, restauro, risanamento e nuova costruzione, fatta eccezione per gli interventi previsti all'Art. 9 della Legge 28.1.1977, n. 10, o altri specificati in leggi statali o regionali, nonché da Regolamento Edilizio, il rilascio della concessione, oltre alle prescrizioni di cui al precedente Art. 8 e a quanto previsto dal Regolamento Edilizio è subordinato: All'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria nella zona interessata o alla loro inclusione nel vigente P.P.A.; Al versamento degli oneri di urbanizzazione che potrà essere sostituito in tutto od in parte dalla cessione di aree o di immobili di proprietà del richiedente - da valutarsi ai prezzi fissati per gli espropri - qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità e la convenienza. ART.18 Termini di validità della Concessione (ABROGATO) ART. 19 Licenza d'uso 6 (ABROGATO) ART.20 Mutamento della destinazione d'uso (ABROGATO) ART. 21 Caratteristiche urbanistiche (ABROGATO) ART. 21 bis Disciplina del Commercio in sede fissa 1. La presente disciplina è finalizzata all’adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. 2. L’adeguamento normativo è riferito in particolare: a) All’introduzione della tipologia di struttura commerciale, in relazione alla dimensione e al tipo (alimentare/non alimentare). b) Alla definizione della dotazione di parcheggi e dei loro requisiti, in rapporto al tipo di intervento consentito dal P.R.G. vigente. c) Alla specificazione degli usi commerciali ammessi, della tipologia ammessa in ogni ZTO o sottozona o ambito urbano individuato. d) Alla specificazione degli usi nel caso di piani attuativi vigenti o di piani particolareggiati in fase di attuazione. 3. La tabella che segue definisce le tipologie di strutture di vendita introdotte, specificando le tipologie, in base ai criteri localizzativi fissati dalle direttive regionali. La tabella si applica solo in caso di nuovi esercizi commerciali, derivati da nuova edificazione o da nuova attivazione su edifici a destinazione diversa da quella commerciale. TAB. 1 TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DI VENDITA Zona sottozona Omogenea Zone territoriali omogenee "A" Zone territoriali B/1 omogenee "B" B/3 B/4 B/2 Zone territoriali omogenee "C" C1 C/2 - C/3 zone territoriali omogenee "D" Zona territoriale C/4 D1-D2-D3 G6 Tipologie ammesse/ Superficie di vendita (SV) Vicinato SV: 0-250 mq Vicinato SV : 0-250 mq Vicinato SV : 0-250 mq Media SV: 250/1500 Vicinato SV : 0 - 250 mq Media SV: 250/1500 Vicinato SV : 0 - 250 mq Media SV: 250/1500 Vicinato SV : 0 - 250 mq Vicinato SV : 0 - 250 mq Media SV: 250/1500 (non alimentare) Vicinato SV : 0 - 250 mq 7 omogenea “G” 4. Con la presente disciplina sono altresì introdotte le regole per l’applicazione della dotazione dei parcheggi aggiuntivi, destinati alla sosta di relazione, per la realizzazione dei raccordi viari, per la realizzazione dei parcheggi. 5. L’insediamento delle funzioni commerciali è disciplinato secondo la tabella che segue all’interno delle zone territoriali omogenee. Tale classificazione tipologica costituisce una specificazione del tipo di funzioni commerciali ai sensi del D. Lgs. 114/98 e sostituisce le definizioni di attività commerciale, commercio al dettaglio, insediamenti commerciali, grande distribuzione, piccole strutture per il commercio. TAB. 2 DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI COMMERCIALI Alimentare Esercizi Superficie commerciali/ di vendita tipologia della struttura commerci ale in MQ Vicinato 0-250 Ovunque è ammessa la destinazione commerciale Media Struttura 251-1500 Art.23 Sottozona B/2 Art.24 Sottozone C/1, C/2, C/3 Grandi strutture tipo B Grandi strutture tipo C Aree commerciali integrate 5001-10000 Art.25 Sottozona D/3.1 2501-5000 Art.25 Sottozona D/3.1 2501-10000 Art.25 Sottozona D/3.1 Non alimentare Ovunque è ammessa la destinazione commerciale Art.23 Sottozona B/2 Art.24 Sottozone C/1, C/2, C/3 Art.25 Sottozone D/1, D/2, D/3 Art.25 Sottozona D/3.1 Art.25 Sottozona D/3.1 Art.25 Sottozona D/3.1 6. Ai fini della presente disciplina si considerano come "edifici a destinazione commerciale esistenti" quelli che alla data di entrata in vigore della stessa risultino già costruiti, in corso di costruzione o per i quali sia già stata rilasciata concessione edilizia o autorizzato il cambio di destinazione d’uso. 7. Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1444/68, la dotazione di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento degli esercizi commerciali è individuata nella misura che segue: a) parcheggi per la sosta stanziale all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci; b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura individuata per ciascun tipo di struttura di vendita dalle Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R. n.28/1999 approvate con Deliberazioni del Consiglio Regionale n.137 del 25.05.1999 e n.233 del 26.07.99. I parcheggi per la 8 sosta di relazione sono reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso. 8. Le dotazioni di parcheggio destinate alla sosta di relazione e alla sosta stanziale sono obbligatorie: a) per le nuove costruzioni a destinazione commerciale; b) qualora si intendano realizzare o ampliare grandi strutture di vendita, così come definite dal D. Lgs. 114/98 ; c) per il cambio di destinazione d’uso, finalizzato all’insediamento della funzione commerciale, ad esclusione di quanto stabilito al comma 10, lettera d; 9. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita. 10. La dotazione dei parcheggi per la sosta di relazione è ridotta a zero nei seguenti casi: a) per gli edifici a destinazione commerciale esistenti, così come definiti al comma 2; b) nelle zone a traffico limitato o escluso; c) nelle zone di riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, nelle aree interessate dai programmi integrati di cui all’art.8 del Regolamento regionale n.5 / 2000; d) in caso di variazione d’uso per l’insediamento di attività commerciali di vicinato all’interno delle ZTO “A” e “B” e “Centro Urbano ex art. 5 della L.R. n° 59/80” con le seguenti a condizione: che sia mantenuta la prevalente destinazione residenziale del fabbricato in caso di insediamento di attività commerciale di vicinato con superficie di vendita compresa tra 100 e 250 mq.; che la nuova attività commerciale di vicinato non superi i 100 mq. di superficie di vendita 11. Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq.1,50 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni ecc). 12. La dotazione dei parcheggi per la sosta di relazione è ridotta a zero per le medie strutture di vendita localizzate in edifici a destinazione commerciale esistenti, così come definiti al comma 2, con ubicazione del punto di vendita: in zone a traffico limitato o escluso; in zone a prevalente carattere pedonale dell’utenza; in aree di riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dai programmi integrati di cui all’art.8 del Regolamento regionale n.5 / 2000; all’interno delle ZTO A e B . 13. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio. 14. Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati secondo quanto prescritto dalle Direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui alla L.R. n.28/1999 approvate con Deliberazioni del Consiglio Regionale n.137 del 25.05.1999 e n.233 del 26.07.99. 15. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in 9 cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio. 10 C A P O II° RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE - VINCOLI E CARATTERI DA OSSERVARE IN CIASCUNA ZONA ART. 22 Zone territoriali omogenee "A" (Edificate d'interesse storico, ambientale, archeologico ed architettonico) a) SOTTOZONA A1 Tale sottozona comprende le parti antiche di interesse notevole, con caratteristiche di unitarietà urbana non alterate da interventi recenti sostanziali o medernizzanti nel loro complesso e dove il degrado non abbia raggiunto forme gravi E' individuabile nella parte centrale dell'abitato e rappresenta il primo nucleo attivo della città (Comparto ILVA e chiesa ad esso attigua). Il Comparto dell'ILVA, a carattere unitario ma con l’esclusione dei fabbricati e delle aree di pertinenza relativi alla “Fonderia n° 2”, sara’ soggetto a piano di recupero di cui all’art. 43 del Regolamento Edilizio, che ne valorizzi i caratteri storici, di archeologia industriale e ambientale che concorrono al riequilibrio urbanistico della citta’. Per i fabbricati e le aree di pertinenza relativi alla “Fonderia n° 2”, come individuati nell’allegato “A1” alle presenti N.T.A., sono ammessi interventi diretti di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonche’ di ristrutturazione edilizia con destinazioni d’uso come riporttae nell’allegato “A2” alle presenti N.T.A.: - laboratori per artigianato di pregio con relative esposizioni e servizi; - depositi materiale archeologico con laboratori, uffici e servizi relativi; - locali espositivi con uffici e servizi relativi; - museo del ferro ed area di pertinenza; - area per manifestazioni teatrali e cinematografia e servizi relativi. ART. 23 Zone territoriali omogenee "B" (Zone urbane edificate) Comprendono le aree e gli isolati parzialmente o totalmente edificati, ove il rapporto di copertura abbia raggiunto il 12,50% della superficie fondiaria. Di norma gli interventi sono diretti sul lotto minimo di 400 mq. ad esclusione che per gli edifici, aree od isolati individuati nella Tav. 1:5000 di P.R.G. assoggettati a piano di recupero di cui all’art. 43 del Regolamento Edilizio, ovvero per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al successivo punto 3) Sottozona B/2. Le destinazioni d'uso consentite in detta zona sono per attività residenziale, residenzialeturistica, (esclusi residences), distribuzione commerciale e depositi, terziaria, attività di servizio, ricettiva, ricreativa e culturale. In particolare per destinazioni d'uso ricettivo (alberghi e Pensioni) potrà essere consentito un aumento pari al 10% dell'indice di edificabilità di Zona o del volume esistente; in tale caso, dovrà essere presentato un atto d'obbligo debitamente trascritto e registrato con il quale il proprietario si impegna per se ed aventi causa a non modificare le destinazione ad uso ricettivo. Si distinguono le seguenti Sottozone: a) SOTTOZONA COSTIERA (Soggetta a piano particolareggiato). Nota 1 Comprende quelle parti della fascia costiera che presentano condizioni di degrado urbanistico e fisico e che richiedono particolari studi di riorganizzazione urbanistica ed ambientale, attraverso piani attuativi. 11 In attesa del Piano Particolareggiato, da redigersi con i criteri di cui al precedente Art. 9, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro, con il mantenimento dei caratteri edilizi esistenti e le attuali destinazioni d'uso. Per gli stabilimenti balneari esistenti all'interno di tale sottozona, valgono le norme transitorie di cui al successivo Art. 36. I parametri per l'attuazione dei P.P. sono i seguenti: I.f. = 3.30 mc/mq H max = 16.50 ml. b) SOTTOZONA B/1: Sono ammessi interventi di nuova edificazione, completamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione secondo i seguenti parametri: I.f. = 1.00 mc./mq. H max = 7.00 ml. R.c. = 35% Distacco dai confini ml. 5.00 Distacco tra i fabbricati pari all'altezza, come stabilito dal D.M. n. 1444/68; nel caso di sopraelevazioni va considerata l'altezza sopraelevata; è comunque consentita la edificazione a confine in aderenza ad edifici esistenti e non finestrati sul fronte interessato. Distacco dalla strada ml. 5.00 adeguandosi all'allineamento precostituito in presenza di fabbricati esistenti. Superficie minima del lotto: mq. 400 c) SOTTOZONA B/2 Sono consentiti a livello di Zona o a livello di Isolato, ove questo sia fisicamente individuabile: Interventi di nuova edificazione, di completamento, fino a saturazione secondo l'indice volumetrico fondiario. Interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti. Interventi di demolizione e ricostruzione allorché l'intervento si produca, in base all'imponibile catastale, sui tre quarti del valore dell'intera Zona od Isolato, attraverso un piano preventivo ai sensi dell'Art. 23 della Legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite dell'indice volumetrico di Zona o del volume preesistente, se maggiore, ma nel rispetto dell'altezza massima di zona consentita. Nota 1: Con D.C.C. n° 40 del 28/03/2002 è stato approvato il P.P. I Parametri sono i seguenti: I.f. = 3.00 mc/mq H max = 16.50 ml. 12 R.c. = 35% Per quanto concerne il distacco dai confini, fra i fabbricati e dalle strade, valgono le norme di cui alla precedente sottozona B/1 Superficie minima del lotto: mq. 400. Per l’ area perimetrata soggetta a piano di recupero individuata dalla Tav. 3 del P.R.G. ed ubicata fra via Gorizia a nord , il torrente Petraia a sud e via Giacomelli a est, denominata exCartiera , per quanto concerne il distacco dai confini e fra i fabbricati valgono le norme che seguono : a) è ammessa la edificazione a cm. 80 dal confine ovest, individuato dalla perimetrazione della Tav. 3 del P.R.G. , con la proprietà privata ; b) è ammessa la sopraelevazione , nel rispetto dell’ altezza massima , in deroga alla distanza fra i fabbricati stabilita per la sottozona B/1.(1) nota (1): Integrazione approvata con delibera G.R.T. n. 445/96. d) SOTTOZONA B/3 Rientrano in questa le Zone sature B ricadenti nell'area sottesa dal perimetro della Variante del Settore Turistico. Sono ammessi a livello di Zona o a livello di Isolato, ove questo sia fisicamente individuabile, gli interventi stabiliti per la Sottozona B/2. I parametri sono i seguenti: I.f. = 1.15 mc/mq H max = 7.00 ml. R.c. = 35% Per quanto concerne il distacco dai confini, fra i fabbricati e dalle strade, valgono le norme di cui alla precedente Sottozona B/1 Superfice minima del lotto: mq. 400 e) SOTTOZONA B/4 Sono consentiti interventi di nuova edificazione con i seguenti parametri urbanistici: I.f. = 0.6 mc./mq. Rc = 20% H max = 7.00 ml. n. dei piani 2 Per quanto concerne il distacco dei confini, fra i fabbricati e dalle strade, valgono le norme di cui alla precedente sottozona B/1. Superficie minima del lotto = mq. 1.000 13 f) SOTTOZONA B/5 Sono consentiti interventi di nuova edificazione a destinazione esclusivamente residenziale con i seguenti parametri urbanistici: - massimo n. 2 alloggi; - massimo 300 mq. di superficie utile lorda Nota 2:; - altezza massima mt. 7; - massimo n. 2 piani fuori terra; - distacco dalla viabilità ml. 5,00 o allineamento con i fabbricati esistenti; - distacco dai confini ml. 5,00; - distacco tra i fabbricati ml. 10,00. Nota 2: la superficie utile lorda (s.u.l.) è definita nell’Appendice B1 alle presenti N.T.A. 14 ART. 24 Zone territoriali omogenee "C" (Nuovi insediamenti prevalentemente residenziali e/o Turistico-Residenziali) Nelle Zone "C" l'edificazione è subordinata all'approvazione del relativo strumento preventivo d'intervento, ove specificato, nelle varie sottozone. Nella Tav. 1:5000 di P.R.G. sono indicate le aree di edilizia residenziale pubblica in corso di attuazione e/o di completamento, le quali seguono i parametri ed i criteri costruttivi già precisati in sede di formazione dei relativi piani attuativi (P.E.E.P.). Se non espressamente indicato nelle varie sottozone, lo strumento preventivo dovrà indicare, fra l'altro, per quali percentuali di superficie utile possono inserirsi destinazioni d'uso per artigianato di servizio, commercio, attività direzionali, ecc.. Appartengono alla Zona "C" le aree che il P.R.G. prescrive per la formazione della nuova residenza e dei nuovi impianti di ricettività turistica. Si distinguono le seguenti sottozone: A) SOTTOZONA C/1 (Espansione per comparti urbanistici) Ricade all'interno di "comparti urbanistici" residenziali, turistici, turistico-residenziali appositamente delimitati nella Tav. 1:5000 di P.R.G., la cui attuazione è subordinata a "Piano Attuativo di Comparto Urbanistico" il cui contenuto è precisato al precedente Art. 13, comprendente aree con diversa destinazione, con dotazione di parchi e servizi pubblici. La presenza in detti comparti urbanistici di aree pubbliche variamente dimensionate ottempera all'esigenza di fornire: 1. Le dotazioni di Standars pubblici di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444 ed alle direttive regionali per l'insediamento abitativo previsto. 2. Ulteriori dotazioni per esigenze connesse alla riqualificazione funzionale di un più vasto ambito urbanistico in cui tali comprensori sono stati ubicati; 3. Indicazioni per la tutela e la salvaguardia di aree di particolare pregio ambientale (Zone "G" nei comparti turistici). In sede di Piano Attuativo (P.A.C.U.) dette aree pubbliche, analogamente al sistema viario che non costituisca elemento strutturale per l'intero aggregato urbano, potranno subire modificazioni che non alterino tuttavia l'assetto e la funzionalità generale e particolare, nonché le quantità previste nella Tav. 1:5000 di P.R.G. e che derivino da esigenze tecniche riconosciute necessarie al momento progettuale definitivo. L'attuazione dei "Comparti Urbanistici" comporterà, secondo quanto precisato nel precedente Art. 13, la realizzazione e la cessione delle opere di urbanizzazione previste nel comparto stesso; le eventuali aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione secondaria previste all'interno del comparto, saranno cedute a parziale scomputo degli oneri dovuti per urbanizzazione secondaria. I parametri per l'attuazione dei comparti urbanistici sono i seguenti: I.t. = Indice di edificabilità territoriale (mc/mq) P = (S.1 + S.2) = % percentuale di aree pubbliche sulla superficie territoriale da cedere gratuitamente al Comune. K = Vnr/V = % percentuale di cubatura a destinazione non residenziale (attrezzature commerciali, Terziarie, ecc.) sul totale della cubatura realizzabile. H = Altezza massima degli edifici in ml. D = Distacchi fra gli edifici interni ed esterni al comparto in ml.; (il distacco dai confini 15 con altre aree non edificate non potrà comunque essere inferiore a 5 ml.). I Comparti urbanistici indicati nella Tav. 1:5000 di P.R.G. risultano dalla seguente tabella, i valori in essa contenuti sono da considerarsi prescrittivi: COMPARTO I.t P% K% H D 10 10 7 7 URBANISTICO CT CRT CR1 27.000 m.c. 0,5 40 40 Valgono le prescrizioni ed i vincoli di cui alle convenzioni rep. n. 10442/04.04.96 e n. 75116/03.07.02 di attuazione del P.d.L. CR2 0,5 50 13 10 10 CR4 0,5 50 5 7 7 CR5 0,6 35 12 7 7 CR6 Valgono le disposizioni ed i parametri riportati nella Scheda in Appendice B2 alle presenti N.T.A. Nel comparto urbanistico CT la cubatura non residenziale sarà così suddivisa: mc 16.200 da destinarsi ad attrezzature di ricettività turistica come gli alberghi, case albergo, residences terza età, di superficie utile abitabile non inferiore a 45 mq.; mc 10.800 da destinarsi ad attrezzature per servizio turistico come: scuola alberghiera, attività commerciali, per il culto, la cultura ed il tempo libero. La superficie sarà ripartita come segue; 20% per parchi, strade e parcheggi pubblici; 80% per aree edificabili. Il comparto CR2 è suddiviso in 2 sottocomparti. Nel comparto CRT sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - per il 60% della cubatura, residenza e attività turistica; - per il 40% della cubatura, attrezzature per servizi turistici come scuole alberghiere, esercizi commerciali, locali per il culto, per la cultura e il tempo libero, e alberghi. Per i soli fabbricati destinati ad “Albergo” l’altezza massima di cui alla precedente tabella (indicata in ml. 7) e’ derogata a ml. 10. Nei comparti CR, oltre alla residenza, sono ammesse attività di commercio al dettaglio, artigianato di servizio, uffici, pensioni. In sede di formazione del Piano Attuativo di Comparto Urbanistico, nell'ambito delle Zone C/1, oltre alla sagoma massima degli edifici ed alla relativa cubatura residenziale e non, il planovolumetrico dovrà garantire: a) - la rete viaria privata carrabile e di larghezza non inferiore a ml. 10 (comprensiva dei marciapiedi); b) - Parcheggi privati esterni in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di edilizia residenziale, ai sensi dell'Art. 18, legge 06.08.1967, n. 765, e della Legge 122/89; 16 c) - Parcheggi pubblici (oggetto di cessione gratuita al Comune) in ragione di: 1 mq. ogni 40 mc. di edilizia residenziale; 50 mq. ogni 100 mq. di superficie destinata ad attività commerciali o direzionali; 10% della superficie destinata ad artigianato di servizio. d) - le restanti aree libere dovranno essere accorpate per almeno il 30% e formare spazi verdi privati per il gioco ed il tempo libero. B) - SOTTOZONE C/2 - C/3 (ampliamento residenziale del tessuto edilizio) 1) - Sono quelle in cui le preesistenze edilizie abitative manifestano la necessità di un riassetto complessivo unitamente ad accertati fabbisogni di incrementi di volume per i residenti. Sono consentite oltre alle nuove costruzioni: Ristrutturazioni, sostituzioni ed ampliamenti degli edifici esistenti. Oltre alla residenza sono ammesse attività di commercio al dettaglio, artigianato di servizio, attività direzionali, pensioni. Gli interventi sono subordinati alla presentazione di un "Piano di Utilizzazione Edilizia" il cui contenuto è precisato nel precedente Art. 15; tale piano dovrà comunque garantire il reperimento e la realizzazione, all'interno dell'area, di quanto prescritto alle lettere b), c) e d) della precedente sottozona C/1. 2) - Per le aree C/2 incluse in precedenti piani di lottizzazione, contrassegnate con apposito perimetro nella Tav. 1:5000 di P.R.G., gli interventi sono subordinati alla presentazione di un "Piano di Lottizzazione da convenzionare", le cui prescrizioni e contenuti sono precisati al precedente Art. 14. Sono fatte salve le convenzioni relative ai piani di lottizzazione già stipulate od in corso di perfezionamento, antecedentemente alla data di adozione del P.R.G., ancorché non attuate. Le presenti sottozone differiscono nei soli parametri indicati: Sottozona C/2 Sottozona C/3 I.f. I.f. = 2,50 = 1,50 H max = 10,50 H max R.c. R.c. = 35% 9,50 20% - Distacco dai fabbricati: 10 ml. - Distacco dai confini e dalla Viabilità pubblica: 5 ml. ove non prevista la fascia di rispetto stradale. c) - SOTTOZONA C/4 (integrazione alla ricettività turistica) Sono le aree per la formazione dei nuclei integrativi alle strutture ricettive che con la stabilità di impianti possono garantire continuità ultra stagionale alla più ampia fruibilità turistica prevista. La destinazione d’uso dovrà rispettare le seguenti percentuali sulla volumetria prevista: - 30% “Residence” di cui alla L.R. 42/00 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione; - 40% “Alberghi” e “Residenze turistico-alberghiere” di cui alla L.R. 42/00 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione; - 30% attrezzature commerciali e di servizio privato. I residence dovranno avere unità immobiliari di superficie utile abitabile non inferiore a 45 mq. Gli interventi in dette aree sono subordinati all’approvazione di un “Piano di lottizzazione da convenzionare” le cui prescrizioni e contenuti sono precisati al precedente art. 14. 17 I parametri sono i seguenti: If = 1,15 mc/mq H max = 9,50 ml Rc = 25% Per i distacchi valgono le prescrizioni di cui alle precedenti sottozone C/2 - C/3. Per incentivare la riduzione delle superfici a destinazione commerciale, con finalità di mitigare l’impatto sul territorio riequilibrando la dotazione commerciale a favore di quella turisticoricettiva con tipologia alberghiera, è ammessa la riduzione con abbattimento di almeno 1/4 delle volumetrie a destinazione commerciale per rimodulare in maniera equilibrata [50%] la dotazione commerciale e turistico-ricettiva a tipologia alberghiera. Per incentivare la riduzione delle superfici destinate ai servizi per il turismo, a valle della SP 152 Vecchia Aurelia, con finalità di mitigare l’impatto sul territorio riequilibrando la dotazione a servizi a favore di attività turistico-ricettiva con tipologia alberghiera, è ammessa la riduzione con abbattimento di almeno 1/2 delle relative volumetrie per riequilibrare la dotazione di servizi necessaria per l’U.T.O.E. e favorire in luogo di questa attività turistico-ricettive a tipologia alberghiera. Con la finalità di mitigare l’impatto dell’edificato sul territorio si prevedono limiti volumetrici massimi per le attività turistico-ricettive di nuova realizzazione quali gli alberghi (100 mc./p.l.) e le altre tipologie ricettive quali R.T.A. (70 mc./p.l.). ART.25 Zone territoriali omogenee "D" (aree industriali, artigianali, commerciali) Comprendono le aree produttive industriali ed artigianali, già occupate da impianti od attrezzature o destinati a nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali, nonché le aree destinate alle attività estrattive, alla trasformazione dei prodotti agricoli e all'allevamento zootecnico che abbiano carattere industriale. Si distinguono le seguenti sottozone; a) SOTTOZONA D/1 (artigianale e industriale di complemento): Sono quelle derivanti da recenti espansioni produttive regolate da piani preventivi attuati od in corso di attuazione e riconfermate nel P.R.G. Sono consentiti: interventi di nuova edificazione, completamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione fino a saturazione secondo gli indici edilizi appresso indicati. Le destinazioni d'uso consentite in detta sottozona riguardano l'artigianato e l'industria di produzione e servizio, compreso la commercializzazione dei prodotti; sono ammesse inoltre strutture di vendita per: autoveicoli, macchine agricole, cicli e motocicli, motonautica da riporto, accessori relativi, mobili, arredamento, elettrodomestici, materiali edili, idraulici ed in vetro. Di norma gli interventi sono diretti; sono comunque fatte salve le convenzioni relative a piani di lottizzazione già stipulate. H max. =9,00 ml. H min. =3,50 ml. Rc. = 40% Distacco dai confini ml.7,00; arretramento dal filo stradale 10,00 ml. Ove non prevista fascia di rispetto stradale. b) SOTTOZONA D/2 (Artigianale e industriale di ampliamento) Sono di norma quelle aree in ampliamento di zone per attività artigianali ed industriali esistenti, ovvero attengano ad una riconfigurazione formale dei margini dell'edificato per la produzione. 18 Per le destinazioni d'uso consentite valgono le norme di cui alla precedente sottozona D/1; è ammessa inoltre, in continuità edilizia, la costruzione di una abitazione del custode o del proprietario per ogni lotto oggetto di concessione, nei limiti delle volumetrie ammesse. Gli interventi in dette aree sono subordinati alla presentazione di un "piano di utilizzazione edilizia" il cui contenuto è precisato nel precedente art.15; nel planovolumetrico dovranno essere ritrovati spazi per parcheggi pubblici nella misura del 10% della superficie destinata ad industria ed artigianato che, debitamente attrezzati, saranno oggetto di cessione gratuita al Comune. In particolare, per gli opifici esistenti ricadenti lungo il fiume Pecora sono ammessi soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, oltre quelli per garantire le condizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti norme. c) SOTTOZONA D/3 (Attrezzature commerciali e direzionali di ampliamento) Comprendono aree di nuova edificazione per attività commerciali e direzionali in genere: negozi di vendita al dettaglio e grande distribuzione, uffici pubblici e privati, sedi di associazioni economiche, sindacali, ecc., locali per mostre di prodotti commerciali, ecc. Nelle sottozone D/3, non soggette a piano attuativo di comparto urbanistico, sono ammesse residenze nella misura massima del 25% del volume complessivo realizzato. Ferma restando la disciplina di attuazione per le zone D/3 ricadenti all'interno di comparti urbanistici (P.A.C.U.) gli interventi nelle presenti sottozone sono subordinati alla presentazione di un " piano di lottizzazione da convenzionare" il cui contenuto è precisato al precedente art.14; le aree interne individuate nella tav. 1:5000 di P.R.G. come pubbliche, sono prescrittive: in sede di piano attuativo esse potranno subire piccole modificazioni che non alternino l'assetto e la funzionalità del P.R.G.. Nel P. di L. dovranno comunque essere reperiti gli standards urbanistici di cui al D.M. 2/4/1968 n. 1444; nel calcolo di tali standards saranno computate anche le predette aree interne, individuate nella tav. 1:5000 di P.R.G. a spazi pubblici. I parametri sono i seguenti: I.f. = 2,00 mc/mq H.max. = 13,50 ml. Rc. = 40%. Distacco minimo dai confini ml.5,00; Arretramento dal filo stradale ml.10,00 ove non prevista la fascia di rispetto stradale. d) SOTTOZONA D/3.1 (Centro Commerciale) E’ destinato al trasferimento della struttura commerciale Coop esistente nel centro Cittadino. E’ ammessa la realizzazione di residenze nella misura massima del 20% della volumetria realizzabile. L’attuazione delle previsioni del P.R.G.C. dovra’ avvenire attraverso la redazione di un P.A.C.U., convenzionato, esteso a tutta l’area contrassegnata con il limite del comparto. La progettazione del Piano Attuativo dovra’ attenersi agli indirizzi planivolumetrici e tipologici degli elaborati tecnici allegati alla variante, alle presenti norme e dovra’ espressamente contenere un progetto organico di tutela ambientale e della mobilita’ estesa anche all’intorno dell’area. Il Piano Attuativo dovra’ rispettare le direttive regionali della programmazione delle grandi strutture di vendita approvate con D.C.R. 221 del 14/06/1994 e successive modificazioni ed 19 integrazioni, nonche’ le prescrizioni di cui alle indagini geologiche ed idrauliche allegate alla variante. Il Piano Attuativo dovra’ prevedere che almeno il 50% dell’area totale del comparto sia destinata a spazi pubblici o di uso pubblico per parcheggi, strade, e verde pubblico. Tali spazi, variamente dimensionati in sede di progettazione, ottemperano alle esigenze di fornire: 1 - Le dotazioni di standards pubblici di cui al D.M. 02.04.1968 n° 1444 e da leggi e/o direttive regionali e nazionali per l’insediamento previsto; 2 - Ulteriori dotazioni per esigenze connesse alla riqualificazione funzionale di un piu’ vasto ambito urbanistico in cui tale comparto e’ inserito. L’attuazione delle previsioni comportera’ la realizzazione e la cessione delle opere di urbanizzazione S1 e S2, di cui all’art. 56/2-3 del Regolamento Edilizio, previste nel comparto stesso. I parametri urbanistici sono i seguenti: - Superficie spazi pubblici (S1+S2) - It (indice Territoriale) - Superficie coperta massima - Volume massimo - H massima - N. piani fuori terra - Distanza dai confini - Distanza dalle strade pubbliche - Superficie terreno permeabile mc./mq. mq. mc. mt. n° mt. mt. 50% 0.6 12.000 32.000 10 3 5 10 35% Ai fini della tutela ambientale viene prescritta la salvaguardia delle essenze arboree esistenti, il loro reimpianto per motivate esigenze, e la piantumazione essenze arboree endemiche di alto fusto nella misura di una ogni 30 mq. di superficie permeabile. e) SOTTOZONA D/4 (attività estrattive e discariche). Comprendono le aree destinate all'attività estrattiva secondo quanto previsto dalla L.R.T. n.36/80 e successive modifiche ed integrazioni. Nelle aree di resulta dell'attività estrattiva si potranno realizzare discariche secondo quanto previsto dalla vigente normativa. ART.26 Zone territoriali omogenee "E" (aree agricole) Per tali zone territoriali omogenee valgono le N.T.A. allegate alla variante al P.R.G. in applicazione delle Leggi Regionali n° 64/95 e 25/97. ART. 27 Zone territoriali omogenee "F" (aree per attività di servizio) a) SOTTOZONA F/1 ( servizi pubblici) Sono le parti del territorio destinate ad impianti di interesse generale. I simboli riportati nella tav.1:5000 di P.R.G. individuano le destinazioni specifiche di ciascuna zona. Le aree prive di apposita simbologia sono destinate ad attrezzature socio-culturali. 20 1) ATTREZZATURE SCOLASTICHE Sono le aree destinate agli asili, alle scuole materne, elementari, medie di cui alla lettera a), Art.3. e superiori di cui al punto 5, Art.4 del D.M. 2/4/1968, n° 1444. Per le caratteristiche ed i parametri di edificabilità valgono le norme vigenti in materia (D.M. 18/12/1975 e Regolamento Regione Toscana n° 1 del 2/1/1974.) Le aree destinate all'istruzione sono vincolate a tale destinazione e sottoposte ad esproprio da parte degli Enti autorizzati. Negli edifici eventualmente esistenti su dette aree con destinazione d'uso in contrasto con le previsioni, prima dell'attuazione del P.R.G. sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 2) ALTRE ATTREZZATURE Sono le aree di cui alla lettera b), Art.3 del D.M. 2/4/1968, n°1444. Esse possono essere espropriate dagli Enti autorizzati. I progetti di massima debbono essere estesi all'intera area. E' ammessa l'attuazione delle previsioni di P.R.G. da parte di privati (singoli, Enti) subordinatamente alla stipula di una convenzione col Comune che ne stabilisca le modalità della gestione nell'interesse comune. I parametri relativi a dette aree sono i seguenti: I.f. = 2,5 mc/mq. H = 15 ml. Rc = 40% E' ammesso il superamento degli indici suddetti: per la corrispondenza progettuale a norme o regolamenti Nazionali e/o Regionali; per ampliamenti funzionali di costruzioni esistenti con destinazione d'uso conforme alle previsioni di P.R.G. Negli edifici eventualmente esistenti su dette aree con destinazione d'uso in contrasto con le previsioni, prima dell'attuazione del P.R.G. sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le aree e gli edifici per attrezzature di interesse comune ricadenti in zona "A" sono sottoposti alla normativa della relativa sottozona. Per gli impianti tecnici realizzati anche per la fornitura ed utilizzazione di servizi pubblici ( E.N.E.L., S.I.P. e simili) considerati "Volumi Tecnici) è ammessa la realizzazione in tutte le zone definite dal P.R.G., esclusa soltanto la zona "A"; tali impianti dovranno comunque essere previsti a livello di progetto planovolumetrico nelle aree soggette a piani preventivi. a.1) SOTTOZONA F/1.1 (aree per chiese, servizi parrocchiali e sociali) In queste aree valgono le disposizioni generali dettate per la sottozona “F1” alla precedente lettera a), punto 2, ma con l’applicazione dei parametri seguenti: If = 2 mc/mq R.c. = 25% H. = 1) 20 ml. Per le chiese esclusi i campanili in aderenza che possono superare tale altezza nel rispetto però della distanza, pari all’altezza, dai fabbricati esterni al lotto di pertinenza. 2) 15 ml. Per i servizi parrocchiali e sociali b) SOTTOZONA F/2 (Servizi pubblici o privati per il traffico) Sono quelle aree destinate ad attrezzature territoriali per l'assistenza alla circolazione come: distributori di carburante, officine meccaniche, servizi e strutture di interscambio di attività artigianali di vario genere connesse al servizio del traffico. Dette aree dovranno essere progettate in modo unitario esteso all'intera sottozona; 21 nuove costruzioni sono subordinate all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del piano di settore per il traffico di cui al precedente Art.16 che ne dovrà definire gli usi e le funzioni. per gli edifici esistenti su dette aree prima dell'approvazione del predetto piano sono consentite le seguenti opere: manutenzione ordinaria e straordinaria per costruzioni con destinazione d'uso in contrasto con la sottozona F/2; ampliamenti funzionali dell'attività, nei limiti degli indici volumetrici prescritti, per costruzioni con destinazione d'uso attinente alla sottozona F/2. I parametri sono i seguenti: I,f. = 0,5 mc/mq. H.max = 9,00 ml. Rc = 40% Distacco minimo dai confini : 7,00 ml.; Arretramento dal filo stradale ml.10 ove non prevista fascia di rispetto stradale o allineamenti precostituiti da fabbricati esistenti. c) SOTTOZONA F1-G (luogo per il culto) E’ individuata una apposita area su cui insiste un edificio adibito al culto, con simbologia F1-G; per il quale è ammessa la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume; la destinazione d’uso è “luogo per il culto”; il progetto di ristrutturazione edilizia dovrà comprendere le sistemazioni delle pertinenze libere, avendo cura di collocare vegetazione tipica e di lasciare il suolo permeabile. In particolare dovranno essere rispettate le condizioni di cui alle indagini geologiche di supporto alla Variante (art. 7, punto 9 della Classe 3 di Fattibilità) nota 1 nota 1: L’intervento dovrà prevedere una corretta regimazione idrica superficiale e mitigare i fenomeni di dissesto idraulico per l’area di pertinenza e le zone immediatamente circostanti in riferimento al fosso Val di Querceta che attraversa al centro la previsione Gi ART.28 Zone territoriali omogenee "G" (aree per parchi) a) SOTTOZONA G/1 Sono le aree destinate alla realizzazione di spazi pubblici attrezzati a verde, parco, per il gioco e per lo sport ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.I. n. 1444/68 Sono ammesse sistemazioni per piantumazioni, arredi vegetazionali, arredi urbani, prati, aree attrezzate, nonchè nuove attrezzature di servizio quali punto informazioni, servizi igienici, impianti telefonici, elettrici e per il gas con superficie di calpestio non superiore a 10 mq. ed edicole giornali con superficie di calpestio non superiore a 16 mq. Il Comune, gli Enti istituzionalmente competenti e i privati opereranno su tali aree per singoli interventi o, quanto l’intervento lo richiede e su decisione del Comune, mediante piano attuativo. Gli interventi di iniziativa privata saranno regolati da una convenzione che ne stabilisca le fasi di realizzazione e le modalità della gestione per quanto di interesse pubblico. Il progetto e la convenzione sono soggetti alla approvazione del Consiglio Comunale. Sia per gli interventi di iniziativa privata che per quelli di iniziativa pubblica, nel caso di realizzazione per fasi, ciascuna fase deve presentare una configurazione morfologicamente compiuta e devono essere realizzate le opere di urbanizzazione afferenti all’area di parziale esecuzione. L’Amministrazione Comunale può riservarsi la progettazione esecutiva degli spazi di cui al presente articolo anche se interessanti aree private ed interventi non realizzati direttamente dal Comune. Nel caso in cui la perimetrazione di sottozone G1 di cui al presente articolo comprenda pinete, cunei morfovegetazionali e altra forma di vegetazione tipica dell’ambito litoraneo, e dove siano ancora presenti sedimenti sabbiosi di origine dunale ancora riconoscibili, sono ammesse unicamente opere di mantenimento e di ricostituzione sia degli 22 assetti morfo-vegetazionali che dunali, e opere volte alla realizzazione di accessi pedonali al litorale in modo da non produrre danneggiamenti diretti o indotti al sistema dunale e comunque nel rispetto delle Disposizioni Generali, lettera A (accessibilità e percorribilità), di cui al successivo art. 29. Nel caso in cui le sottozone G1 comprendenti pinete costiere siano già attrezzate per gioco, sport e tempo libero saranno ammesse unicamente opere di manutenzione dell’assetto esistente e di ripristino di eventuali degradi dovuti alle opere suddette e alle loro forme d’uso. Nelle sottozone G1 ubicate a margine della viabilità e confinanti con sottozone soggette all’approvazione di piani attuativi è ammessa la realizzazione della viabilità di accesso a dette sottozone. Per la sottozona G1 in loc. Poggio al Fornello, con simbolo R per lo sport, il piano particolareggiato ed il progetto unitario dovranno rispettare: 1 - le normative vigenti in materia di: a) tutela delle superfici boscate anche ai fini della prevenzione dei danni da incendio e riduzione del rischio; b) contenimento della rumorosità ed attenuazione dell’inquinamento acustico; c) prevenzione dell’inquinamento da piombo ed alla bonifica del sito; 2 – le prescrizioni e le condizioni di fattibilità risultanti dalle indagini geologico-tecniche di supporto alla variante adottata con D.C.C. n. 117/99.(D.C.P. n. 71/2000) Le aree verdi di proprietà dell’Amministrazione Comunale, possono essere cedute a seguito di procedura di gara prevista e disciplinata nell’apposito regolamento di gestione del verde pubblico. La cessione di tali aree è finalizzata: a) all’ampliamento o nuova costituzione di giardini pertinenziali di condomini, residenze o attività private; b) realizzazione di posti auto, fuoriterra senza attribuzione di alcuna volumetria o in box interrato con possibilità di realizzare rampe in ingresso e in uscita, da legare pertinenzialmente alle proprietà immobiliari. Nel caso di realizzazione interrata si dovrà sempre garantire la sistemazione a piazza o a verde dell’area sovrastante. a.1) SOTTOZONA G/1.1. (Parco del Petraia) Per l’area dovrà essere redatto un progetto unitario che tenga conto delle necessità della riqualificazione complessiva della zona e della presenza nelle adiacenze dell’area ex Ilva, di grande valore storico architettonico, e definisca tutti gli elementi compositivi, naturalistici e architettonici. Dovrà essere definito inoltre uno specifico progetto dell’arredo urbano e del verde. In particolare il progetto, per il corretto uso dell’area, potrà prevedere: - nuovi percorsi pedonali, ciclabili e percorsi “vita” con piccole aree attrezzate per la sosta e lo sport. - piccole strutture per il commercio (bar, edicole, ecc.), locali per il ricovero degli attrezzi, locali per servizi igienici per una volumetria massima di mc. 700 e un’altezza massima di mt. 3.50. - cinema e teatro all’aperto. - la demolizione delle volumetrie non compatibili e la loroi ricostruzione con materiali e tipologie adeguate. - gli indirizzi progettuali o il progetto per il recupero e la valorizzazione delle volumetrie presenti compatibili sia per funzioni che per caratteristiche storico-ambientali da destinare altrechè a servizi ad attività congruenti con la destinazione a parco dell’area. - la tutela dei sistemi idraulici presenti e dei valori storico-ambientali e vegetazionali del contesto considerato (muri in mattoni o pietra, percorsi campestri, ponti, alberature significative quali “pini calvi”, eucalipti e altro. Il progetto potrà inoltre prevedere, nel rispetto di quanto all’ultimo capoverso del comma precedente, una superficie ed un’area idonea all’atterraggio dell’elisoccorso da localizzarsi in prossimità della viabilità pubblica (Viale Europa) e con accesso diretto da questa. La piazzola di atterraggio dovrà: 23 rispondere alle caratteristiche della normativa vigente in materia e s.m.i. (D.M. 10.03.88 Ministero dei Trasporti – D.M. 02.04.90 n. 121 del Ministero degli Interni – D.M. 01.02.06 del Ministero Trasporti e Infrastrutture); - essere realizzata con materiali drenanti non bituminosi, laddove ciò non contrasti con quanto alla legislazione nazionale citata; - avere una quota massima di cm. 70 dal piano di campagna attuale; - essere protetta con idonea recinzione a rete di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna attuale. La viabilità di collegamento dal Viale Europa dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti non bituminosi. Altri eventuali volumi tecnici necessari al servizio della elisuperficie dovranno essere di ridotte dimensioni con altezza inferiore a cm. 150 fuori terra e debitamente schermati con vegetazione autoctona. L’attuazione degli interventi di cui sopra è subordinata alla realizzazione, collaudo e certificazione delle opere di messa in sicurezza ai sensi dell’art. 5, comma 2 e 7, delle Norme del P.A.I. - b) SOTTOZONA G/2 (Parco Privato vincolato) All'interno di dette Zone si dovrà tendere al mantenimento dei valori ambientali presenti. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro; potranno essere comunque presentati Piani di Recupero ai sensi della normativa vigente. Sono individuate con apposita perimetrazione e simbologia AsT (Aree sotto Tutela) le aree vegetate presenti nelle aree costiere, per lo più costituite da pinete litoranee attualmente non fruibili ad uso pubblico e di norma recintate. Esse sono considerate aree di verde privato d'interesse ambientale e paesaggistico. In esse la vegetazione esistente sarà mantenuta convenientemente e reintegrata in caso di deterioramento. Non sono ammesse nuove opere murarie come recinzioni, muri a retta, vasconi e cisterne, parcheggi pavimentati, scalinate, terrazzamenti, strade e pianali, focolari all'aperto. Non sono ammesse superfici in asfalto ed elementi di arredo in cemento. Le opere a verde, quali l'inserimento di nuovi elementi e la sostituzione di quelli esistenti, sono soggette ad autorizzazione. Gli ampliamenti, le modifiche e le introduzioni di nuovi elementi vegetali e di arredo devono essere congruenti e coerenti con gli elementi esistenti, che devono essere mantenuti, e porsi come "storico" processo di crescita o di trasformazione. Il Comune oltre a fare opera di tutela del verde di interesse ambientale e paesaggistico, potrà provvedere a stipulare convenzioni con i proprietari delle aree per la loro conservazione e valorizzazione, per: classificazione delle specie e delle essenze presenti e di quelle scomparse; mantenimento delle specie naturali significative da un punto di vista paesaggistico e di tradizione; restauro e ripristino delle caratteristiche floristico-vegetazionali e ambientalepaesaggistiche; eliminazione delle specie non in armonia con la cultura, la tradizione e il paesaggio; individuazione di percorsi pedonali di accesso all’arenile da lasciare al pubblico uso; tutela dei sistemi dunali. Il progetto di tutti gli interventi su tali aree e sugli edifici in esse presenti dovranno comprendere il rilievo dello stato esistente. c) SOTTOZONA G/3 (Parco Privato vincolato con specifica funzione) Nelle aree contraddistinte per orti botanici e per lo Sport nella Tav. 1:5000 di P.R.G., fermo restando quanto prescritto al primo comma del precedente paragrafo b), è ammessa la realizzazione rispettivamente di: 1. Orti botanici con eventuali pertinenze specifiche; 2. Attività sportive e per il tempo libero con servizi e spogliatoi inerenti le attività previste. 24 3. Campo di Golf a 18 buche su terreno a monte della SS. Aurelia; tutte le strutture di servizio dovranno essere realizzate all'interno dei volumi edilizi esistenti e l'intervento stesso dovrà essere definito complessivamente mediante piano preventivo convenzionato. d) - SOTTOZONA G/4 (Centro Ippico-Ippodromo) 1) E’ destinata alla realizzazione di un centro ippico comunale composto da ippodromo in sostituzione di quello esistente nel centro cittadino, centro di allenamento, e svernamento cavalli. All’interno dell’area dovranno essere reperite le dotazioni minime di standars pubblici di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 e da leggi e/o direttive regionali o nazionali in relazione all’insediamento previsto. In aggiunta agli standards minimi, per l’Ippodromo dovranno essere previsti posti auto, per operatori e pubblico, nella misura minima di 1500, e comunque non inferiori al 50% della capienza massima degli spettatori. Questi potranno essere realizzati anche seminterrati, nella misura massima del 20%, o su due livelli (piano terra+piano seminterrato) in relazione alle caratteristiche morfologiche del terreno. Tutti i parcheggi, con la esclusione di quelli interrati o su due piani, dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili al fine di consentire il ricarico della falda sotterranea. 2) L’attuazione delle previsioni della sottozona G/4 è subordinata all’approvazione di un piano particolareggiato d’iniziativa pubblica, esteso a tutta l’area perimetrata nella cartografia di variante, che dovrà prevederne la realizzazione per stralci funzionali. I soggetti privati ne potranno ottenere la esecuzione previa approvazione del piano stesso da parte del Consiglio Comunale unitamente allo schema di convenzione disciplinante le modalità di realizzazione e di gestione nell’interesse dell’Ente e nel rispetto della destinazione unitaria e funzionale. Per tutte le strutture edilizie connesse e pertinenziali allo svolgimento dell’attività la convenzione dovrà prevedere l’uso specifico vincolato, la cui violazione comporterà l’automatica decadenza della concessione relativa alla gestione del Centro Ippico, ove affidata a privati. In particolare per gli alloggi della foresteria la convenzione dovrà prevederne l’utilizzo solo da parte del personale addetto al centro ippico e non l’alienazione, l’affitto o comunque l’uso a terzi. 3) Il progetto del Piano Attuativo, oltre ad attenersi alle presenti norme e all’elaborato di indirizzo allegato alla variante, dovrà contenere specifici studi ed elaborazioni progettuali ai fini delle valutazioni specifiche di compatibilità ambientale, di cui all’art. 32 della L.R. 5/95, e specificatamente per le seguenti problematiche in coerenza con gli indirizzi del P.T.C.P. ove adottato: A - Regimentazione delle acque superficiali salvaguardando per quanto possibile la rete scolante attuale, tutela delle risorse idriche sotterranee da inquinamento e salvaguardia del ricarico idrico della falda. A tale scopo particolare attenzione dovrà essere posta per il contenimento della superficie impermiabilizzata o con scarsa capacità percolante. Relativamente alle risorse idriche dovrà essere effettuato uno studio particolareggiato che, a partire dalla effettiva disponibilità della risorsa, determini la possibilità edificatoria in relazione agli alloggi previsti con l’eventuale possibilità di realizzazione differita nel tempo. Tale studio dovrà interessare anche l’approvvigionamento di acqua da sistemi di alimentazione (pozzi, cisterne, riciclo acque reflue, ecc..) che consentano irrigazione, lavaggi, ed altri usi non potabili senza determinare alterazioni agli equilibri delle falde della zona. B - tutela ambientale e paesaggistica, al fine di armonizzare l’intervento con l’ambiente, ponendo particolare attenzione alla morfologia, ai caratteri costitutivi del paesaggio, agli aspetti formali delle strutture e all’uso dei materiali da impiegare. C - la mobilità veicolare e la verifica della compatibilità degli accessi e dei raccordi con la viabilità principale S.S. Sarzanese Val d’Era e S.P. 152 Aurelia. Relativamente alla viabilità dovrà essere effettuato uno studio dei flussi di traffico e del carico aggiuntivo determinato dall’impianto, nonché dei movimenti di persone in maniera da proporre soluzioni progettuali adeguate e di concerto con l’ANAS e la Provincia per gli attraversamenti e per gli svincoli. 25 D - la mobilità ciclabile e pedonale in relazione al raccordo tra l’impianto e il centro abitato di Follonica. E – il sistema delle aree a verde e delle essenze al fine di minimizzare l’intervento ed integrarlo nel contesto del paesaggio agrario circostante. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle salvaguardie delle emergenze vegetazionali esistenti. 4) Il Piano Attuativo dovrà prevedere solo strutture connesse e pertinenziali all’attività e in particolare dovranno essere previste e realizzate le seguenti strutture: a) Pista per corsa cavalli di almeno mt. 1000 b) Pista per allenamento di almeno mt. 700 c) Tribuna coperta da 1000 posti e relativi servizi e magazzini. d) Parcheggi per van (trasporto cavalli) per almeno 50 posti e) Box per cavalli per una capienza massima di 400 cavalli. I box non dovranno avere dimensioni maggiori di 3,5x3,5x3 (h) e dovranno essere realizzati con strutture in legno. f) Magazzini e depositi g) Piscine per cavalli Tali piscine dovranno avere un’altezza non superiore a mt. 4,00 e dovranno essere realizzate con struttura mista in legno e muratura. h) strutture edilizie connesse all’attività del centro ippico, quali servizi igienici, biglietterie, tettoie e pensiline funzionali all’attività, locali per la guardiania, sala riprese televisive. i) Club house, sala corse, ristorante, bar e servizi per una superficie lorda, massima di mq. 2.500 anche su due piani e in più edifici. j) Uffici, (amministrazione, segreteria corse), bar, mensa, servizi e spogliatoi per una superficie lorda massima di mq. 1000 anche su due piani e in più edifici. k) Clinica ed infermeria veterinaria per una superficie lorda massima di mq. 330. l) Verde attrezzato e parco giochi. Il piano attuativo potrà prevedere anche la realizzazione di una foresteria ed eventuali servizi connessi (bar, mensa/ristorante, spaccio, sala ritrovo) , per gli operatori per una superficie lorda massima di mq. 9.500, anche su due piani e in più edifici. Il piano attutativo dovrà essere corredato di uno studio specifico delle tipologie delle strutture che dovranno essere progettate e realizzate in modo da ben integrasi ed armonizzarsi con l’ambiente circostante, e dovranno essere di elevata qualità compositiva e formale e con l’uso di materiali e tecniche caratteristiche del paesaggio agrario circostante. 5) I parametri urbanistici sono i seguenti: - Altezza massima mt. 6,50, salvo strutture e impianti tecnologici particolari - Numero dei piani fuori terra 2 - Distanza dai confini di zona omogenea mt. 10, salvo fasce di rispetto stradali. - Superficie minima terreno permeabile 50% dell’area. - Distanza tra fabbricati: a) mt. 7.00 tra prospetti con finestre di locali di servizi b) mt. 3.00 tra prospetti senza aperture - Piantumazione essenze arboree di essenze locali di alto fusto 1 ogni 30 mq. di superficie permeabile. e)- SOTTOZONA G/5 (Parco Centrale) Il “Parco Centrale”, per la realizzazione del quale, tenuto conto della presenza limitrofa dell’area ex ILVA, sono finalizzate le aree del Parco della Petraia, dell Parco ex Ippodromo, delle aree sportive di Via Sanzio, dell’area dell’Acquapark e del percorso cittadino della Gora delle ferriere e della Petraia, proprio per la complessità, varietà delle funzioni e della capacità attrattiva, persegue i seguenti obiettivi: costruire una disciplina che definisca le aree in modo da coordinarne in forma unitaria l’assetto urbanistico valutando prioritariamente i nuovi carichi urbanistici derivanti dalle nuove funzioni ipotizzate e salvaguardi quelle in atto sia pubbliche che private; costruire, e disciplinare i sistemi di collegamento inclusi nel “Parco” con l’area dei boschi collinari (il parco dei Montioni) e con il Sistema del mare; 26 costruire il collegamento dell’area del “Parco” con il recupero in atto dell’ area dell’Ex Ilva, incentivandone l’integrazione e la fruibilità; definire l’area da destinare ai servizi, sotto il profilo funzionale e di capacità di standards; valutare e migliorare il generale assetto urbano dove le nuove funzioni saranno inserite, con particolare riferimento al miglioramento dell’assetto viario; valorizzare la presenza dell’acqua, che dovrà rappresentare unitamente alle zone verdi un ulteriore arricchimento del parco urbano. Il “Parco Centrale” sarà soggetto all’approvazione, anche per ambiti funzionali, di uno o più piani particolareggiati, che individuino e definiscano le funzioni principali nel rispetto delle suddette finalità e più precisamente dovrà: 1. costituire il sistema del verde urbano dell'intera città comprendendo il Parco del petraia, il tratto del Torrente Petraia (dal ponte di Via Roma a quello di Via Bicocchi), l’area compresa fra il corso d’acqua ed il perimetro del Comprensorio ex ILVA (includendo il parco della Rimembranza), ed il percorso della Gora delle Ferriere, la cui funzione principale è quella di riconnettere pezzi del territorio storico di notevole importanza, assicurando un sistema di mobilità pedonale e ciclabile fra tutti i quartieri urbani e il centro della città; 2. portare al recupero integrale dell’area dell’ex Ippodromo, recentemente dimesso, inserendo un’area mercatale, per lo spostamento del mercato settimanale dalle strade del PEEP Ovest, ed anche un’arena per gli spettacoli con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica al fine di creare, laddove possibile in rispondenza alle esigenze di utilizzo, un bosco urbano integrato; 3. integrare le funzioni del parco urbano con quelle specifiche delle attività sportive e di svago di interesse privato e pubblico. Per le attività su aree private sarà necessario un piano di intervento unitario e convenzionato che rispetti la qualità a parco dell’intero ambito. Per le attività su aree pubbliche si procederà attraverso progetti esecutivi di opera pubblica che tengano conto della rispondenza alle singole esigenze di utilizzo, prevedendo nuove attrezzature per l’impiantistica sportiva:e la riqualificazione delle strutture esistenti adeguandole, laddove possibile, alle attuali esigenze delle pratiche sportive di livello amatoriale o professionistico e permettendo la percorribilità pedonale delle aree e quindi una continuità delle stesse con l’intorno cittadino; 4. valorizzare le aree a verde pubblico attrezzato attraverso la redazione di progetti esecutivi di opera pubblica che tengano conto della necessità di integrarlo con quanto necessario a mantenerne la funzione di protezione dell’abitato con interventi improntati all’utilizzo di tecniche di minimo impatto sull’ambiente; 5. individuare lo spazio necessario ad ospitare i servizi scolastici, conseguente alla previsione della dismissione e conseguente nuova realizzazione del patrimonio scolastico, nonché eventuali nuove attrezzature per servizi sociali, pubbliche e di interesse pubblico, garantendo comunque il risultato di alta qualità urbana. L’intervento sarà realizzato con progetto di opera pubblica improntato ad una architettura di qualità che utilizzi sistemi di bio-architettura e risparmio energetico e ritrovi gli standard necessari per rispondere all’utenza soprattutto scolastica. Il patrimonio edilizio esistente all’interno del perimetro del “Parco Centrale”, fino all’approvazione dei Piani Attuativi che ne permettano utilizzazioni ed interventi diversi, può essere soggetto soltanto ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia senza possibilità di cambio d’uso. Sono esclusi interventi di demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica; ampliamenti volumetrici sono ammessi solo per rispondere a sopraggiunte necessità di adeguamenti igienico-sanitari. f)- SOTTOZONA G/6 (centro fieristico direzionale) Sono aree di interesse comune, come definite dall’art. 3, lett. B), del D.M. n. 1444/68, destinate ad attività fieristiche, di mercato e direzionali da attuarsi a cura dei privati attraverso l’approvazione di un Piano di Lottizzazione da convenzionare riferito alla intera sottozona individuata nella Tav. 3 1/5000 del P.R.G. 27 I parametri urbanistici relativi al Piano attuativo, le destinazioni d’uso e gli interventi ammissibili sono di seguito descritti. Il Piano attuativo dovrà prevedere: che almeno il 30% della superficie territoriale, esclusa la viabilità carrabile principale, venga destinata a spazi pubblici per parcheggi e verde attrezzato; - che non più del 30% della superficie fondiaria sia resa impermeabile da fabbricati, manufatti e pavimentazioni; - la viabilità di connessione alle arterie principali con particolare riguardo alla definizione degli innesti; - la viabilità per la mobilità interna; - la dotazione di parcheggi pertinenziali privati nel rispetto della Legge n. 122/89; - sistemazioni idrauliche riferite al fosso posto sul confine orientale come risultanti da apposito studio di dettaglio; - sistemazioni a verde con particolare riferimento a schermature e barriere perimetrali nella fascia di rispetto stradale della S.P. “Vecchia Aurelia” e del tratto dismesso della S.S. “Sarzanese-Valdera”. La superficie fondiaria sarà destinata ai seguenti interventi: - fino al 50% per aree ed attrezzature per attività espositive; - per il restante 50% per la realizzazione di volumi e spazi per servizi fieristici e di mercato e per attività direzionali e commerciali. I parametri per la realizzazione degli interventi ammessi sono di seguito specificati per le diverse attività. - Aree e attrezzature per attività espositive Vi sono comprese le realizzazioni di strutture espositive coperte e di aree espositive all’aperto. Per strutture espositive coperte si intendono gli spazi chiusi e debitamente attrezzati ove allestire esposizioni, i magazzini per stoccaggio merci, prodotti e i depositi funzionali alle attività di fiere e mercati. Per aree espositive all’aperto si intendono tutte le sistemazioni prive di coperture e tamponamenti purché funzionali a far svolgere attività espositive e quelle aperte da tutti i lati ancorché coperte da pensiline, tettoie o altro tipo di copertura leggera anche destinate alla creazione di percorsi e connessioni fra volumi coperti. La volumetria massima edificabile è 9.000 mc. L’altezza massima dei manufatti è 7 ml. - Servizi fieristici e di mercato Vi sono compresi spazi aperti e volumi con funzione di servizio e supporto alle attività espositive, di fiera e di mercato, uffici connessi e funzionali alle citate attività, sala convegni, albergo, un alloggio per il personale addetto alla vigilanza e sorveglianza, e quant’altro strettamente connesso alla struttura di fiera e mercato. La volumetria massima edificabile è 7.500 mc. L’altezza massima è 6.50 ml. - Attività direzionali e commerciali Vi sono compresi uffici pubblici e privati, istituti di credito, spazi di vendita di prodotti tipici di area, pubblici esercizi per la ristorazione. La volumetria massima edificabile è 7.500 mc. L’altezza massima è 6,50 ml. - Il Piano di lottizzazione potrà essere attuato per stralci funzionali individuati dal relativo progetto. Gli stralci individuati dovranno prevedere le quote funzionali degli interventi a carattere prioritario relativi alle “Aree e attrezzature per attività espositive” cui sono subordinate le funzioni di servizio e supporto svolte dai “Servizi fieristici e di mercato” e dalle “Attività direzionali e commerciali”. ART. 29 Zone territoriali omogenee “H” - Aree costiere destinate alle attività turistico- ricettive, ad attrezzature e servizi legati alla nautica e alla balneazione e alla riqualificazione della costa. Sono le aree costiere individuate e perimetrate nella tavola V1 in scala 1:5.000, specificate per le articolazioni e sottozonizzazioni negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 (tavole da V2 a V4). Le presenti norme, nell’assumere riferimenti per le localizzazioni e le perimetrazioni, utilizzano per alcuni siti le attuali denominazioni derivanti dalla gestione in corso (ad esempio 28 Camping Tahiti, Villaggio Golfo del Sole, Il Boschetto, etc.), che potrebbero nel tempo modificarsi per rititolazione delle attività da parte dei soggetti gestori. Tale cambiamento di denominazione non influisce sulla disciplina e sui riferimenti localizzativi contenuti nelle presenti norme. Senza che ciò costituisca variante, le denominazioni contenute nelle presenti norme potranno in qualunque momento esere modificate, purchè non siano modificati i dati localizzativi a cui si riferivano le denominazioni stesse. Ugualmente è per gli stabilimenti balneari e per ogni altra denominazione usata come riferimento localizzativo nella disciplina degli arenili (sottozona H10) contenuta nel presente articolo e nelle Schede per gli stabilimenti balneari allegate alla presenti norme. Quando le presenti norme fanno riferimento a volumetrie esistenti, si intendono sempre, anche se non esplicitamente indicato, le volumetrie legittimamente esistenti. Sono sempre fatti salvi gli usi in atto. Le aree costiere di cui al presente articolo sono suddivise in tre ambiti: a) dal confine comunale con il Comune di Piombino al confine sud del villaggioo turistico Golfo del Sole; b) dal Camping Tahiti in aderenza al villaggio turistico Golfo del Sole al Viale dei Pini; c) ambito litoraneo, comprensivo degli arenili lungo l’intero territorio comunale ma limitatamente agli ambiti perimetrati come sottozona H10 nella tav V1 in scala 1:5.000 precedentemente citata. Le aree individuate globalmente come zone H sono oggetto di interventi di riqualificazione complessiva, riferita sia al patrimonio edilizio esistente che agli spazi non edificati in ragione delle loro caratteristiche naturali ove integre o da ripristinare, per giungere alla configurazione migliore sia ai fini della tutela delle risorse naturali ed essenziali (acqua e suolo, assetti geo-morfologici e vegetazionali, componenti paesaggistiche) e dell’incremento della qualità dell’offerta turistico-ricettiva legata agli usi balneari e nautici. La suddivisione in ambiti precedentemente descritta è funzionale tanto alle caratteristiche dei luoghi quanto agli obiettivi cui si riferisce la presente disciplina. In particolare si riconoscono: - all’ambito a) le caratteristica di area fortemente antropizzata e da riorganizzare per renderne adeguata la fruizione anche pubblica, per riqualificare l’offerta ricettiva esistente, per rendere compatibile il carico insediativo e infrastrutturale con il mantenimento delle risorse naturali ancora riconoscibili e garantire l’equilibrio del regime idraulico; - all’ambito b) la caratteristica di area prevalentemente urbanizzata ove sono ormai quasi completamente perdute le caratteristiche fisico-morfologiche originarie, e ove sono da disciplinare per un’adeguato mantenimento le strutture insediative esistenti e le dotazioni di spazi pubblici non edificati, e infine dove sono da tutelare le scarsissime presenze dunali e vegetazionali ancora riconoscibili; - all’ambito c) la caratteristica di aree particolarmente significative dal punto di vista ambientale e pasaggistico e altrettanto fragili ossia vulnerabili. La fruizione attuale per attività balneari e/o legate agli assetti insediativi esistenti dovrà essere opportunamente regolata in modo da salvaguardare i tratti ancora liberi, rendere possibile la fruizione pubblica, attivare interventi di riqualificazione sia dei sistemi edilizi esistenti che di quelli geo-morfologici. I caratteri specifici di ogni ambito sono i seguenti. Ambito a) Si tratta di un ambito interessato da assetti infrastrutturali e insediativi consolidati come: il Villaggio turistico Golfo del Sole, il circolo velico, i complessi della colonia marina e l’albergo “Il Boschetto”, la viabilità costiera costituita dal Viale Italia e alcuni stabilimenti balneari; da nuovi insediamenti turistico-ricettivi (villaggi, campeggi) in fase di realizzazione e previsti da appositi strumenti attuativi vigenti; da presenza di pinete costiere di proprietà privata; da tratti di spiaggia libera. Si tratta quindi di un ambito particolarmente interessato da carichi e pressioni antropiche. Non vi sono sufficienti accessi pubblici al litorale. L’area è interessata da fenomeni di esondazione, meglio evidenziati dalla cartografia di indagine geologica e di rischio idraulico. Ambito b) Oggetto della presente disciplina sono aree inserite in contesto urbanizzato. Vi sono zone ove non sono più riconoscibili le caratteristiche fisiche originarie, date le trasformazioni insediative e 29 infrastrutturali consolidate, zone non edificate ove è ancora possibile ripristinare assetti geomorfologici e vegetazionali, zone ove l’intervento antropico ha parzialmente manomesso l’assetto originario e si rende possibile una riqualificazione complessiva anche con nuove destinazioni, zone non edificate interne al tessuto costruito, e infine zone caratterizzate da vasta presenza pinetata. Ambito c) E’ l’ambito degli arenili, che deve essere disciplinato tenendo conto delle relazioni con il sistema urbano e ambientale entro cui si colloca; in particolare con la pressione dell’abitato che vi grava, con le presenze pinetate alle spalle, spesso non in contatto, con scarse resistenze degli originari sistemi dunali e vegetazionali. Vi si notano vari tipi di degrado sia per il libero uso delle spiagge non supportato da adeguati servizi, sia per una non soddisfacente qualità degli stabilimenti e delle attrezzature, sia per assenza di un regolamentato sistema di fruizione di accessibilità che mette a rischio i pochi insiemi ambientali rimasti, sia, infine, per gli effetti indotti dall’erosione. Gli interventi ammessi nelle zone H tendono al soddisfacimento dei seguenti obiettivi generali: consolidamento e riqualificazione degli insediamenti esistenti a fini turistici e di offerta di servizi integrativi e connessi agli usi balneari e nautici (ristorazione, ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, stabilimenti balneari, informazione e sostegno al turista); consolidamento e ripristino del sistema dunale e dell’assetto vegetazionale; razionalizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale di supporto alla fruzione della costa, con particolare riguardo alla sicurezza della persona, allo svolgimento di attività nautiche, all’abbattimento del congestionamento viario sia per il traffico che per la sosta, all’accessibilità pubblica al litorale; salvaguardia delle fasce costiere non interessate da insediamenti o altri fenomeni di urbanizzazione; consolidamento e incremento delle attività nautiche e dell’offerta per ormeggio e ricovero di piccole imbarcazioni, anche al fine di liberare i tratti di spiaggia libera da usi contrastanti con la sua salvaguardia e con la fruizione pubblica per attività balneari. Ai fini di quanto elencato al precedente comma, sono date disposizioni generali e disposizioni specifiche per sottozone, definite tenendo in considerazione le caratteristiche dei diversi ambiti, di seguito illustrate. I progetti relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme dovranno contenere appositi atti d’obbligo o convenzioni per garantire la realizzazione delle opere di tutela ambientale ivi comprese quelle di carattere manutentivo. Le DISPOSIZIONI GENERALI Che seguono hanno validità per le Sottozone H individuate dalla Variante e riguardano: A) accessibilità e percorribilità B) tutela delle risorse idriche C) tutela dei sistemi idrogeopedologici D) tutela degli arenili, delle dune e delle spiagge E) tutela dei sistemi vegetazionali F) definizioni A) Accessibilita’ e percorribilita’ A.1) l’accessibilità al mare Sono previsti interventi ai fini della corretta accessibilità al mare. Il sistema dell’accessibilità comprende in via generale la viabilità veicolare, le aree di sosta, le piste ciclabili, i percorsi pedonali paralleli alla fascia costiera e quelli di penetrazione per le aree costiere attrezzate a fini turistici e per la balneazione e la nautica; detto sistema non dovrà investire tratti di duna mobile e la realizzazione degli interventi dovrà seguire i criteri di esecuzione successivamente specificati. La previsione degli accessi pedonali al mare sarà finalizzata prioritariamente al recupero e riutilizzazione di tracciati esistenti, alla ricostituzione del tratto di cordone dunale mancante o eroso ed alla puntualizzazione degli interventi di protezione con materiali naturali 30 (juta, legno, ecc.), alla previsione di adeguate delimitazioni e misure atte ad impedirne il calpestio. La viabilità meccanizzata, anche con funzioni di soccorso e rifornimento, dovrà attestarsi fuori della duna mobile. Sono individuate viabilità esistenti e da adeguare, viabilità di nuovo impianto, parcheggi attrezzati, perimetrati e identificati con apposite sigle e retinature sugli elaborati grafici. Per essi valgono le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31. Altre e diverse opere di analogo genere e per gli stessi fini potranno essere comprese nei piani attuativi e nei progetti che dettagliano gli assetti urbanistici ed edilizi delle aree costiere destinate alla ricettività turistica, alla balneazione e alla nautica. Detti piani e progetti dovranno contenere la specificazione degli interventi previsti con indicazione dei materiali per la pavimentazione, gli arredi, la segnaletica, le recinzioni. Le pavimentazioni non dovranno in alcun caso comportare impermeabilizzazione dei suoli. Di norma il sistema degli accessi dovrà essere localizzato nella fascia più interna rispetto alla linea costiera delle aree a destinazione turistico-ricettiva e per la balneazione e la nautica. Le penetrazioni, anche non veicolari, in direzione ortogonale alla linea di costa, sono consentite fino al limite delle dune. I passaggi pedonali dovranno seguire l’andamento discontinuo delle dune, il loro andamento planimetrico non potrà avere andamento perpendicolare alla linea di costa. Si preferirà la sistemazione del fondo con doghe di legno appoggiate al suolo. In via indicativa, non cartografate, e soggette a progettazione pubblica o privata si individuano le seguenti opere per la realizzazione di accessi pubblici al litorale, e la sistemazione di quelli esistenti. In particolare: - per l’ambito a) sono previsti nelle presenti norme, a carattere indicativo, non prescrittivo, (non cartografati) accessi pubblici al litorale in vicinanza del complesso La Madonnina, del complesso Il Boschetto, del complesso Il Giardino. Sarà oggetto di risistemazione l’attuale accesso dal viale Italia alla foce del Fosso Cervia. - per l’ambito b) sono previsti accessi pubblici in corrispondenza delle sottozone H10 (area di tutela del sistema dunale), da realizzarsi creando un sistema con le aree di verde pubblico previste sul lato orientale, verso l’abitato; entro l’area dell’ex Camping Il Golfo (sottozona H5) destinata a pubblici esercizi; - per l’ambito c) sono previsti accessi pubblici nei punti indicati cartograficamente e secondo i criteri stabiliti dal presente articolo nella disciplina per l’ambito c) medesimo di cui in seguito. Per l’ambito c) sono dati criteri e indicazioni affinchè l’accesso pubblico sia sempre garantito, ma anche controllato e in alcuni casi obbligato, per la tutela delle spiagge. A.2) la percorribilità e la sicurezza Ai fini della miglior fruizione delle aree costiere, e in relazione ai diversi tipi di attività che vi si svolgono, sono previste opere per la realizzazione e la sistemazione di percorsi pedonali e ciclabili separati e protetti dal traffico meccanizzato, parallelamente alla linea di costa. Tali opere saranno previste in piani particolareggiati o progetti, di iniziativa pubblica o privata, riferiti a tali specifiche realizzazioni o anche ad attrezzature ricettive, turistiche, per la balneazione e la nautica, la ristorazione ed ogni altra destinazione ammessa nelle aree costiere. Le piste ciclabili, i percorsi e gli spazi pedonali saranno attrezzati e arredati in conformità alla loro destinazione d'uso. La loro realizzazione comporterà sia il riuso di manufatti esistenti che la realizzazione di opere nuove, ovvero potrà risultare dalla riorganizzazione funzionale e morfologica delle sedi stradali esistenti. Il sistema di relazioni costituito dai percorsi e dalle aree pedonali deve essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi. Il sistema delle aree verdi private e pubbliche funzionerà in parallelo, in contiguità e in continuità con il sistema delle aree pedonali. La realizzazione dei percorsi pedonali dovrà essere attuata con il criterio dell'intervento leggero, il che implicherà un miglioramento del fondo stradale e/o di un suo adeguamento con la realizzazione di un manto in materiale permeabile e la sua delimitazione attraverso bordi e cordoli, senza risalto sul terreno. 31 E' possibile prevedere tratti di percorsi pedonali e ciclabili utilizzabili da mezzi meccanici per accedere direttamente alle attrezzature con ambulanze, mezzi di rifornimento, mezzi di manutenzione ecc. Il progetto dovrà prevedere, inoltre, la segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi stessi, marcati dalla presenza di essenze e alberature che ne definiscano meglio il tracciato e il luogo dove conducono. B) tutela delle risorse idriche E’ vietato l’uso dei prodotti inquinanti. E’ vietato il prelievo di acqua dalle falde. Ogni intervento di ristrutturazione urbanistica, di ampliamento dei volumi esistenti, di nuovo impianto per la balneazione, la ricettività e la nautica ammesso dalle presenti norme, è soggetto ad una preventiva verifica del bilancio idrico e delle soluzioni per l’approvvigionamento idrico. Le aree occupate da corpi d’acqua sono tutelate ai fini del rispetto del sistema del deflusso idrico. Non è ammessa la manomissione degli alvei. Sono vietati argini in cemento armato o materiale lapideo. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ogni modifica morfologica o nuova costruzione, se ammesse, sono subordinate alla presentazione di relazione geologica che indichi la compatibilità degli interventi con i caratteri geologici dell’area, la stabilità del contesto, gli interventi necessari a garantire la stabilità dell’opera da realizzare. Nelle zone di rispetto fluviale e a rischio idraulico, individuate dalla D.C.R. n. 230/94, non sono consentite nuove edificazioni, è vietato modificare od ostacolare il normale deflusso delle acque, sono vietati lo scavo e l’asportazione di materiale dagli alvei. C) tutela dei sistemi idrogeopedologici Le condizioni riportate al punto 7(carta della fattibilità) della Relazione Geologica di supporto alla Variante, così come le prescrizioni riportate al punto 6 della Relazione Idrologicoidraulica a questa allegata, sono prescrittive per l’attuazione degli interventi previsti nelle Sottozone H successivamente individuate dalle presenti norme. Si stabiliscono le seguenti norme: conservazione delle difese delle zone di esondazione e in particolare di quelle storiche; realizzazione delle opere spondali in argini di terra o gabbionata; tutela della permeabilità tra acque correnti e falde vietando escavazioni in alveo; mantenimento a cielo aperto dei corsi di acqua e nel corso naturale; regolamentazione dei prelievi con obbligo di effettuare gli stessi al di fuori del sistema dunale; mantenimento e ove necessario, ripristino della vegetazione spondale; difesa delle capacità di autodepurazione e divieto di realizzazione di impianti di smaltimento delle acque reflue per sub-irrigazione con fosse di tipo Imhoff; divieto di impermeabilizzazione dei terreni in ambito di piena; ammissibilità nella fascia litoranea costituita dalla spiaggia e dalla prima duna, o dai primi sedimenti dunali, esclusivamente di opere di conservazione e di ripristino degli assetti morfologici e vegetazionali; difesa dall'insabbiamento delle foci dei corsi d'acqua; ammissibilità delle immissioni liquide in relazione alla legislazione nazionale e regionale ed al P.T.C. (art. 10, comma 4° e art. 13, comma 6°, 1° alinea; divieto degli emungimenti dalle falde; divieto di formazione di aree, di costruzioni e di strutture precarie per lo stazionamento e il ricovero di roulotte e camper nelle fasce di rispetto delle zone dunali e dei sedimenti di duna; divieto di realizzare volumi interrati nelle aree costiere di cui al presente articolo. D) tutela degli arenili, delle dune e delle spiagge Gli interventi a difesa della linea di costa dai fenomeni erosivi non devono compromettere la leggibilità del paesaggio costiero. Particolare importanza sarà riservata ai sistemi dunali e retrodunali. 32 Sono vietati i prelievi di sabbia su sistemi dunali e battigie salvo le opere previste da progetti finalizzati alla difesa del litorale. Sono vietate tutte le attività che apportino modificazioni ai sistemi dunali, a tutte le emergenze di interesse geomorfologico, di rilevanza paesaggistica e/o scientifica, alle formazioni vegetazionali di rilevanza ambientale. E’ vietata la delimitazione di cordoni dunali; sono fatte salve le recinzione delle aree di duna mobile ai fini della tutela ambientale con l’uso delle tecniche e metodologie previste dalla D.G.R. n. 4973/94. L'attività balneare dovrà garantire la rigenerazione delle risorse e sarà subordinata a interventi di riqualificazione dell'arenile. E) tutela dei sistemi vegetazionali Nei complessi vegetazionali naturali e artificiali, di interesse ambientale e paesaggistico, pubblici o privati, gli interventi devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l’ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. A tal fine dovranno essere predisposti dal Comune specifici piani decennali di gestione forestale riguardanti le cure colturali, i diradamenti, gli eventuali tagli di rinnovazione ed i rimboschimenti, da attuarsi a cura dei proprietari nel rispetto delle vigenti disposizioni di massima e polizia forestale per la Provincia di Grosseto e dietro rilascio delle relative autorizzazioni. Per i sistemi vegetazionali si stabiliscono le seguenti norme: -conservazione, nella fascia costiera, della flora arbustiva, della macchia, della flora arborea e degli elementi floristici minori, delle sabbie litoranee, delle dune e delle scogliere; -conservazione delle pinete costiere; -mantenimento delle formazioni arboree d'argine; -divieto di essenze estranee e infestanti; Qualora, per interventi ammissibili dalla presente disciplina, si debba provvedere alla riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, ne dovranno essere reimpiantate di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non indigene. F) definizioni Per la classificazione e definizione delle strutture ricettive si fa riferimento alla LR n. 83 del 12/11/1997, e al relativo Regolamento di attuazione, che disciplinano l’offerta dei servizi per l’ospitalità nelle seguenti strutture ricettive: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villlaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza. Per il riconoscimento e la classificazione delle aree dunali si fa riferimento al Glossario contenuto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 4973 del 23/5/1994 riferita alla disciplina dei campeggi e dei villaggi turistici in zona dunale, di retroduna o in presenza di sedimenti di duna. La sottozonizzazione delle zone H è la seguente: SOTTOZONA H1 - Colonie Marine Sono le aree e i fabbricati destinati ad attività ricettive da svolgersi in colonie marine, per esse intendendo strutture gestite senza fini di lucro da Amministrazioni, Enti, Aziende o altri soggetti legittimati ad effettuare servizio organizzativo e di offerta ricettiva con finalità di assistenza sociale e per svago, sport e tempo libero. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, tranne che per adeguamenti tecnici e igienico-sanitari. E’ fatto obbligo di mantenere gli assetti geo-morfologici e vegetazionali esistenti e di recuperarne gli eventuali degradi. Il progetto da redigersi per la realizzazione degli interventi edilizi sarà esteso all’intera area, farà riferimento al quadro normativo riportato al precedente art. 2, alle Disposizioni Generali del presente articolo e conterrà le previsioni e gli obblighi per la manutenzione dei 33 sistemi dunali e vegetazionali, il loro ripristino in caso di degrado, e per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi tali da non arrecare danni e inquinamenti alle risorse naturali. A tali fini il progetto conterrà un accurato rilievo delle aree aperte con la esatta individuazione delle unità ambientali (duna mobile, duna consolidata, sedimento di duna). Eventuali sistemazioni degli spazi esterni per pratiche di svago e tempo libero non dovranno comportare modifiche agli assetti ambientali e non dovranno compromettere i sistemi dunali e vegetazionali. Le pavimentazioni, per gli accessi e altri percorsi interni, non dovranno essere realizzate con materiali impermeabilizzanti. Le aree interessate da duna mobile dovranno essere liberate da qualunque struttura esistente, e delimitate da recinzione di altezza minima 1,40 m. costituita da pali di legno infissi al suolo, privi di opere di fondazione, e da una rete a maglia sciolta plastificata oppure da altri tipi di paramento in fibre naturali. Nelle aree di duna consolidata non sono ammessi percorsi veicolari e prelievi di acqua. I percorsi pedonali, se esistenti e impermeabili, dovranno essere sostituiti con altra pavimentazione permeabile. Dovrà essere assicurato almeno un percorso ad uso pubblico per l’accesso al litorale. In caso contrario l’Amministrazione Comunale si riserva, senza che ciò costituisca variante, di individuare l’andamento più corretto per il percorso che garantisca l’accesso pubblico al litorale, tenendo conto delle esigenze fisiche del territorio, dei valori ambientali e paesaggistici e del comodo uso, e procedere alla stipula di apposite convenzioni con i proprietari dei terreni sui quali tali percorsi ricadono per le forme di cessione o altre forme di realizzazione e gestione, purchè garanti dell’uso pubblico e libero dei percorsi. SOTTOZONA H2 - Campeggi Sono aree destinate ai campeggi, per i quali vale quanto disposto dall’art. 6 della LR 83/97 e del relativo Regolamento di attuazione.. Sono fatte salve le convenzioni relative ai piani di lottizzazione già stipulate. I campeggi possono disporre di bar, ristorante, spaccio ed altri servizi accessori. E’ ammessa la realizzazione di un alloggio per il personale addetto alla vigilanza e sorveglianza, per una superficie lorda massima di mq. 70. Per i fabbricati esistenti, ogni modifica di destinazione rispetto agli usi attuali, purchè funzionale alle attività campeggistiche e rientranti in quelle ammesse dal citato art.6 della LR 83/97 e dalla presente disciplina per le sottozone H2, è sempre ammessa. Le recinzioni dovranno essere preferibilmente realizzate (o sostituite progressivamente se esistenti con caratteri diversi) con specie vegetali e tralicci di sostegno in legno. Una fascia di terreno di almeno 10 m. di profondità internamente alla recinzione e lungo tutto lo sviluppo perimetrale dovrà essere lasciata inedificata e mantenuta nelle sue caratteristiche naturali e fisiche, eventualmente piantumata al fine di creare barriere visive e acustiche di tipo vegetazionale, avendo cura di utilizzare specie vegetazionali tipiche della zona. In nessun caso la penetrazione e la sosta veicolare interna alle aree di campeggio dovrà interessare la dune. I fabbricati, a qualunque destinazione, non potranno superare l’altezza massima di ml. 3,50. Le aree interessate da duna mobile dovranno essere prive di qualunque struttura esistente, e delimitate da recinzione di altezza minima 1,40 m. costituita da pali di legno infissi al suolo, privi di opere di fondazione, e da una rete a maglia sciolta plastificata oppure da altri tipi di paramento in fibre naturali. Nelle aree di duna consolidata non sono ammessi percorsi veicolari e prelievi di acqua. I percorsi pedonali, se esistenti e impermeabili, dovranno essere sostituiti con altra pavimentazione permeabile. Le reti per l’erogazione idrica e la fornitura di energia elettrica saranno poste in superficie, adagiandole al suolo, in canalizzazioni segnalate. Almeno il 30% della superficie complessiva della zona della duna consolidata interessata dal campeggio dovrà essere mantenuta allo stato naturale, o allo stesso riportata. 34 Le risorse arboree entro l’area interessata dal campeggio devono essere oggetto di interventi ciclici di rinnovo. A tali fini, potrà essere realizzata una ciclica rotazione delle piazzole, e di tutte le parti mobili, in modo da lasciar libere per un congruo periodo le aree oggetto di ripiantumazione. I parcheggi devono essere nettamente separati dalle zone destinate alle tende, ai bungalows e ad altri impianti ricettivi e di servizio. Ai fini di una riqualificazione complessiva, per i campeggi esistenti sono ammesse opere di ristrutturazione urbanistica, ferma restando la ricettività attuale e legittimata. La realizzazione delle opere è assoggettata a preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo convenzionato che dovrà fare riferimento al quadro normativo riportato al precedente art. 2, alle Disposizioni Generali del presente articolo e sarà comprensivo della esatta individuazione delle unità ambientali (duna mobile, duna consolidata, sedimento di duna). L’approvazione dello strumento urbanistico attuativo è condizione sia per la realizzazione dei nuovi insediamenti che per la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti. Per la struttura esistente ubicata nella pineta di levante e denominata “Campeggio Pineta del golfo” valgono, per gli interventi di riqualificazione, le seguenti ulteriori prescrizioni indicate nella D.G.R.T. n. 1325 del 2 dicembre 2002: - adeguamento ai contenuti del parere provinciale sul vincolo idrogeologico di cui alla determinazione dirigenziale del 13.03.2001; - poiché l’area ricade all’interno della Riserva Biogenetica “Tomboli di Follonica” istituita dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste nel 1977 ed attualmente è pendente un ricorso al T.A.R. in regime di sospensiva per consentire il proseguimento dell’attività mediante versamento di canone ma in regime di “occupante sine titulo”, in sede di piano attuativo convenzionato, dovrà essere acquisita l’autorizzazione del competente Ministero delle Politiche Agricole di concerto con il Ministero dell’Ambiente secondo le procedure di legge; - inserimento di specifici interventi a carico del piano attuativo convenzionato in conformità a quanto previsto dalla istruzioni tecniche di cui alla D.G.R. 4973/94 con particolare riferimento alle seguenti opere ed interventi: a) riqualificazione delle microunità ambientali: duna mobile, duna consolidata e sedimento di duna, rigenerazione della pineta costiera attraverso una rotazione ciclica delle piazzole e piantumazione di specie pioniere a protezione della duna; b) riqualificazione urbanistica ed edilizia, a parità di volume, delle strutture edilizie esistenti, utilizzando tecniche costruttive e materiali consoni alla natura e caratteristiche dei luoghi e possibilmente di tipo naturale, legno, pietra ed affini; c) rifacimento delle opere di contenimento della duna consolidata, in pietrame e legno, consolidamento delle scarpate e dei percorsi pedonali e carrabili con materiali naturali al fine di evitare dissesti idrogeologici; regimentazione delle acque e della rete drenante; d) opere di miglioramento della viabilità di accesso al campeggio con realizzazione di un idoneo innesto sulla strada delle Collacchie, munito di corsie in entrata ed in uscita, in arretramento dell’attuale recinzione per tutta la lunghezza del campeggio al fine di reperire quote standard per parcheggio, come da allegato schema (Allegato e) reperimento delle quote di parcheggio ancora mancanti nelle limitrofe aree già destinate a parcheggio pubblico di P.R.G. con impegno a carico dei soggetti titolari della concessione per campeggio alla partecipazione agli oneri di realizzazione; f) previsione di adeguati impianti per sopperire alla carenza idrica estiva anche attraverso interventi di riutilizzo delle acque reflue al fine di non gravare ulteriormente sulla condotta comunale nel periodo di maggiore richiesta da parte dell’utenza turistica; g) riqualificazione e potenziamento dei servizi ed impianti di depurazione e smaltimento rifiuti anche attraverso idonei spazi da reperire per la raccolta differenziata. SOTTOZONA H3 - Villaggi Turistici- 35 Sono aree destinate ai villaggi turistici, per i quali vale quanto disposto dall’art. 7 della LR 83/97 e relativo Regolamento di attuazione. Sono ammesse tende, roulottes, manufatti realizzati con materiali leggeri e non ancorati al suolo in via permanente, attrezzature di ristoro (quali bar, tavola calda o ristorante o self-service) attrezzature sportive (quali piscina, tennis, bocce, pallavolo ecc) e servizi vari ad uso degli ospiti (quali parco giochi per bambini e zona coperta di uso comune). E’ ammessa la realizzazione di un alloggio per il personale addetto alla vigilanza e sorveglianza, per una superficie lorda massima di mq. 70. I fabbricati, a qualunque destinazione, non potranno superare l’altezza massima di 3,50 ml. Per quanto riguarda le sistemazioni ambientali, valgono le disposizioni dettate per i campeggi (sottozona H2). L’approvazione dello strumento urbanistico attuativo è condizione sia per la realizzazione dei nuovi insediamenti che per la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti; detto strumento farà riferimento al quadro normativo riportato al precedente art. 2, alle Disposizioni Generali del presente articolo, e riporterà la esatta individuazione delle unità ambientali (duna mobile, duna consolidata, sedimento di duna). Sono fatte salve le convenzioni relative ai piani di lottizzazione di villaggi turistici già stipulate. H3.1 - Vi sono comprese le aree del complesso esistente attualmente denominato “La Madonnina”. Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica con eventuale demolizione e ricostruzione, purchè senza aumento dei volumi legittimamente esistenti, in modo da trasferirli dalle aree dunali a quelle esterne alla prima duna o in area di sedimento di duna e/o per rendere il complesso conforme alla normativa della L.R. 83/97. Gli interventi comprendono obbligatoriamente la sistemazione delle aree non edificate e interne al perimetro di zona. Non sono ammesse impermeabilizzazioni dei terreni. Gli interventi saranno condizionati al rispetto delle tecniche, di materiali costruttivi e per le finiture tipici, e realizzati in modo da non arrecare disturbo visivo e ambientale; e al rispetto della tutela della risorsa idrica, dimostrando di non arrecare danni alla falda sia in termini di approvvigionamento idrico che di smaltimenti. Saranno confermati gli accessi esistenti, e dovranno essere previsti da uno a due nuovi accessi pedonali al litorale da rendere pubblici. H3.2 - Vi sono comprese le aree del Villaggio turistico attualmente denominato “Golfo del Sole”. Si individuano al suo interno diverse caratteristiche urbanistiche ed edilizie relative alle due parti edificate ai lati del viale Italia: l’area tra il Viale Italia e la spiaggia é consolidata e completamente satura, connotata da tipologie a villette che ha utilizzato in maniera estensiva tutto il suolo disponibile. In tale area sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo d1 senza aumento di volume. L’area tra il Viale Italia e l’interno ha caratteristiche tipologiche di maggior consistenza edilizia e minore estensività. Vi sono servizi e strutture per le pratiche sportive e per il tempo libero e lo svago. Per questa area sono ammesse opere di ristrutturazione edilizia sui fabbricati esistenti con possibilita’ di modeste volumetrie per impianti tecnici. Sono ammesse limitate opere di nuova costruzione per attività pertinenziali di servizio a strutture esistenti per lo sport e lo svago. SOTTOZONA H4 - Alberghi Sono le aree e i fabbricati ove si svolgono attività ricettive di tipo alberghiero, definite come tali dalla LR 83/97 e relativo Regolamento di attuazione. Come sottozona H4 sono individuate in particolare le aree del complesso esistente in loc. Pratoranieri attualmente denominato “Il Boschetto”. 36 In tali aree sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica con limitati aumenti di volume, unicamente per esigenze impiantistiche e igienico-sanitarie, e comprensiva di demolizione e ricostruzione con accorpamento dei volumi sparsi legittimamente esistenti. Le aree di pertinenza dovranno essere adeguatamente sistemate rispettando le disposizioni generali relative ai percorsi, all’accessibilità al mare, al sistema del verde e a quello dunale. Dovrà essere assicurato almeno un percorso ad uso pubblico per l’accesso al litorale; in caso contrario l’Amministrazione Comunale si riserva, senza che ciò costituisca variante, di individuare l’andamento più corretto per il percorso che garantisca l’accesso pubblico al litorale che non interferisca con le attività turistico-ricettive presenti, tenendo conto delle esigenze fisiche del territorio, dei valori ambientali e paesaggistici e del comodo uso, e procedere alla stipula di apposite convenzioni con i proprietari dei terreni sui quali tali percorsi ricadono per le forme di cessione o altre forme di realizzazione e gestione, purchè garanti dell’uso pubblico e libero dei percorsi. E’ obbligatoria la preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo, che farà riferimento al quadro normativo riportato al precedente art. 2 ed alle Disposizioni Generali del presente articolo, comprensivo di atto d’obbligo o convenzione, di un rilievo degli assetti esistenti con la esatta individuazione delle unità ambientali (duna mobile, duna consolidata, sedimento di duna), di specificazioni progettuali riferite a interventi di sistemazione ambientale per il mantenimento degli assetti geo-morfologici e vegetazionali o per il loro ripristino, di previsione delle opere riferite all’uso della risorsa idrica per approvvigionamento, e ai sistemi di smaltimento di rifiuti liquidi e solidi tali da non arrecare danni e inquinamenti agli assetti riferiti alle risorse naturali. Sono fatti salvi gli usi in atto. 37 SOTTOZONA H5 - Attivita’ di pubblici esercizi Sono aree destinate ad attività di pubblici esercizi; sono fatti salvi gli usi dei fabbricati esistenti. H5.1 - Sono ammesse opere fino alla ristrutturazione urbanistica, comprensive di demolizioni e ricostruzioni delle volumetrie legittimamente esistenti e loro riaccorpamento in complesso unitario. Le destinazioni d’uso ammesse sono per pubblici esercizi e per attivita’ turistico-ricettive. Per queste ultime valgono le disposizioni di cui al precedente punto (sottozona H4). E’ ammesso un limitato incremento della volumetria legittimamente esistente unicamente per esigenze impiantistiche e igienico-sanitarie. Non e’ ammissibile alcuna forma di impermeabilizzazione del suolo. Non sono ammessi volumi interrati. Sono fatti salvi gli usi in atto. H5.2 – STRALCIATO CON VARIANTE APPROVATA CON D.C.C. n. 35 DEL 07/06/2010. SOTTOZONA H6 - Servizi pubblici e privati per nautica e balneazione Sono aree e fabbricati destinati a servizi pubblici e privati connessi alla nautica e alla balneazione. Si prevede la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume dei fabbricati legittimamente esistenti del complesso del circolo velico in loc. Il Boschetto. E’ fatto obbligo di prevedere interventi di sistemazione ambientale per gli spazi esterni, alla cui realizzazione è soggetta l’ammissibilità delle opere di ristrutturazione edilizia; e che saranno comprensivi oltre al mantenimento degli assetti geo-morfologici e vegetazionali o al loro ripristino anche di tutte quelle opere riferite all’uso della risorsa idrica per approvvigionamento, e ai sistemi di smaltimento di rifiuti liquidi e solidi tali da non arrecare danni e inquinamenti agli assetti riferiti alle risorse naturali di acqua, aria e suolo. Dovrà essere assicurato almeno un percorso ad uso pubblico per l’accesso al litorale; in caso contrario l’Amministrazione Comunale si riserva, senza che ciò costituisca variante, di individuare l’andamento più corretto per il percorso che garantisca l’accesso pubblico al litorale, tenendo conto delle esigenze fisiche del territorio, dei valori ambientali e paesaggistici e del comodo uso, e procedere alla stipula di apposite convenzioni con i proprietari dei terreni sui quali tali percorsi ricadono per le forme di cessione o altre forme di realizzazione e gestione, purchè garanti dell’uso pubblico e libero dei percorsi. SOTTOZONA H7 - Ormeggio delle imbarcazioni Rientrano in questa sottozona i corsi d’acqua esistenti o di nuovo impianto funzionali all’equilibrio del sistema idraulico, idrico, idrogeologico e da utilizzare per l’ormeggio di piccole imbarcazioni, anche al fine di eliminare il degrado che interessa i tratti di spiaggia libera a causa del deposito non governato delle imbarcazioni. Gli interventi, di realizzazione o razionalizzazione degli ormeggi, esistenti o di nuovo impianto, compresi eventuali servizi, sono subordinati ad autorizzazione comunale. Il progetto sarà accompagnato da una valutazione degli effetti complessivi, riferiti alle risorse naturali e ai caratteri fisici, urbanistici, ambientali, della sicurezza, indotti sulle aree contermini; in particolare l’ubicazione dei necessari parcheggi dovrà essere ricompresa nel progetto della viabilità che il P.R.G. prevede lungo il fosso Cervia come indicato al successivo art. 30. In particolare e’ previsto l’adeguamento del Fosso Cervia tramite risagomatura e sistemazione delle sponde. 38 Tali interventi sono finalizzati all’ormeggio di un numero massimo di 100 piccole imbarcazioni. Gli interventi ammessi non possono in alcun modo alterare il regime idraulico esistente, mentre dovranno essere realizzati tenendo conto delle esigenze migliorative del medesimo; in particolare la sistemazione degli argini dovrà essere realizzata secondo tecniche di ingegneria naturalistica. SOTTOZONA H8 - Aree fragili Vi sono comprese le aree della fascia costiera alle spalle degli arenili ancora libere dalla pressione antropica, quelle soggette a rischio idraulico, quelle caratterizzate dalla presenza di sistemi dunali e vegetazionali non compromessi, che costituiscono, pur con caratteri diversi, una risorsa da tutelare. E’ vietata qualunque forma di manomissione e trasformazione dell’ambiente. Gli interventi ammessi, nel rispetto del quadro normativo riportato al precedente art. 2 ed alle Disposizioni Generali del presente articolo, sono unicamente quelli volti alla miglior conservazione dell’integrità del sistema dunale in riferimento alla morfologia dunale e al sistema vegetazionale e quelli necessari all’equilibrio idrico e idrogeologico; secondo le disposizioni generali previste dal presente articolo. Il Comune potrà provvedere a stipulare convenzioni con i proprietari delle aree per la loro conservazione e valorizzazione. SOTTOZONA H9 - Aree interne attrezzate per la balneazione Sono aree interne, retrostanti agli arenili, caratterizzate da dune e vegetazione costiera, attrezzate a servizio per la balneazione. Si individua come area attrezzata interna a supporto della balneazione il complesso esistente attualmente denominato “Il Giardino”, a lato ovest del Villaggio turistico Golfo del Sole. Per la riqualificazione dell’area dell’antistante stabilimento balneare individuato con sigla SB e perimetrato entro la sottozona H10, sono ammesse opere complessive di ristrutturazione urbanistica e ambientale, fino al raggiungimento dei requisiti qualitativi, dimensionali e prestazionali stabiliti dalle presenti norme per gli stabilimenti balneari. La realizzazione di tali interventi è assoggettata a preventiva approvazione di strumento urbanistico attuativo, comprensivo di atto d’obbligo, riferito unitariamente alla sottozona H9 e allo stabilimento balneare SB già detto, che, insieme, compongono il complesso attualmente denominato “Il Giardino”. Il progetto contenuto nello strumento urbanistico attuativo sarà comprensivo degli interventi di sistemazione ambientale che dovranno seguire le Disposizioni Generali contenute nel presente articolo (lettera A e C) e di un rilievo degli assetti esistenti con la esatta individuazione delle unità ambientali (duna mobile, duna consolidata, sedimento di duna). Saranno previste le opere riferite all’uso della risorsa idrica per approvvigionamento, e quelle per sistemi di smaltimento di rifiuti liquidi e solidi tali da non arrecare danni e inquinamenti agli assetti riferiti alle risorse naturali. Le aree interessate da duna mobile dovranno essere liberate da qualunque struttura esistente, e delimitate da recinzione di altezza minima 1,40 m. costituita da pali di legno infissi al suolo, privi di opere di fondazione, e da una rete a maglia sciolta plastificata oppure da altri tipi di paramento in fibre naturali. Nelle aree di duna consolidata non sono ammessi percorsi veicolari e prelievi di acqua. I percorsi pedonali, se esistenti e impermeabili, dovranno essere quanto piu’ possibile resi permeabili. Le reti per l’erogazione idrica e la fornitura di energia elettrica saranno poste in superficie, adagiandole al suolo, in canalizzazioni segnalate. Almeno il 30% della superficie complessiva della zona della duna consolidata dovrà essere mantenuta allo stato naturale, o allo stesso riportata. Le risorse arboree devono essere oggetto di interventi ciclici di rinnovo. Dovrà essere previsto un accesso pubblico al litorale; qualora necessario l’Amministrazione Comunale si 39 riserva, senza che ciò costituisca variante, di individuare l’andamento più corretto per il percorso che garantisca l’accesso pubblico al litorale, tenendo conto delle esigenze fisiche del territorio, dei valori ambientali e paesaggistici e del comodo uso, e procedere alla stipula di apposite convenzioni con i proprietari dei terreni sui quali tali percorsi ricadono per le forme di cessione o altre forme di realizzazione e gestione, purchè garanti dell’uso pubblico e libero dei percorsi. SOTTOZONA H10 - Arenili – E’ l’ambito c) degli arenili, articolato in settori omogenei di riferimento, perimetrati nelle tavole da V2 a V4 in scala 1:2.000. Tali perimetrazioni non inducono effetti dal punto di vista dei procedimenti di intervento, ma sono funzionali al riconoscimento di porzioni territoriali dalle caratteristiche simili e ricorrenti sia per lo stato attuale che per le destinazioni ammesse. I settori omogenei sono in totale dodici. La descrizione di tali settori e degli utilizzi ammessi, di cui in seguito, evidenzia i suddetti caratteri di omogeneità. La sottozonizzazione degli arenili, di seguito descritta con sigle individuabili nelle tavole già elencate, è funzionale alla disciplina degli usi e degli interventi ammissibili, contenuta nel presente articolo. Sono individuate: LU aree a libero uso AGP aree di gestione pubblica SB stabilimenti balneari esistenti SB stabilimenti balneari di nuova costruzione AC aree in concessione AAS aree attrezzate di servizio ASA aree di salvaguardia ambientale AAU aree con obbligo di arredo urbano su fronte strada I settori 1, 2 e 3 hanno simili caratteri, sia per la quasi inaccessibilità dovuta alla recinzione e allo sbarramento delle pinete retrostanti di proprietà private (soprattutto nei settori 1 e 2 dove vi sono le presenze unitarie delle Colonie o dei complessi ricettivi che comprendono le aree pinetate) o dall’essere interamente in concessione a una sola struttura (come nel caso del Villaggio turistico Golfo del Sole). Dal settore 4 al settore 11 l’arenile si sviluppa lungo l’abitato di Follonica, di cui è fronte mare non attrezzato. Non vi sono possibilità di passeggiate a mare, dato che le fasce da nord a sud senza soluzioni sono l’abitato, il Viale Italia, (asse di scorrimento lungo il litorale ma anche di distribuzione della mobilità interna del centro abitato), la spiaggia (quest’ultima a volte anche a quota nettamente inferiore rispetto alla viabilità). In questa fascia litoranea si trovano stabilimenti balneari e tratti di spiaggia che ancora conservano tracce degli originari sistemi dunali e vegetazionali. Il settore 12 è caratterizzato dall’avere alle spalle il vasto insieme della Pineta di Levante. Gli arenili anche qui sono connotati dalla presenza di stabilimenti balneari. I caratteri di ogni settore sono: 1 - dal confine con il Comune di Piombino alla foce del Fosso Cervia. La pineta retrostante non è attualmente accessibile in quanto recintata e di proprietà privata. L’accesso a questo settore di arenile avviene dal passaggio esistente dal Viale Italia alla foce del Fosso Cervia; 2 - dalla foce del Fosso Cervia all’inizio del Villaggio turistico Golfo del Sole. Anche per questo settore la fruizione della pineta retrostante è negata in quanto di proprieta’ privata e interamente recintata, e l’accessibilità pubblica è possibile solo utilizzando il passaggio, descritto al precedente alinea, che viene dal Viale Italia e arriva all’arenile all’altezza della foce del Fosso Cervia; 3 - dall’inizio del Villaggio turistico Golfo del Sole alla fine del medesimo. L’arenile è interamente in concessione e fronteggia l’intero Villaggio; 40 4 - dal confine fra Villaggio turistico Golfo del Sole e Camping Tahiti fino alla proiezione sull’arenile della linea esterna alla Via Tremiti retrostante. L’area retrostante nella porzione fra il Camping Tahiti e l’abitato conserva pregevoli sistemi dunali, in parte manomessi con la costruzione di fabbricati che hanno tagliato tali sistemi, ma in larga parte ancora intatti, che giungono fino ai 12 m. di altezza. Per il resto si sviluppa l’abitato, saturo, che si appoggia al Viale Italia, asse lungo litorale che distribuisce la mobilità urbana interna e quella di scorrimento lungo la costa; 5 - dalla fine del settore 4 al confine con il Bagno Oasi, che coincide con la proiezione della linea esterna della Via Isola dello Sparviero retrostante. Cominciano qui le presenze degli stabilimenti balneari. Si notano tratti di sistema dunale da recuperare; 6 - dalla fine del settore 5 alla linea che corrisponde alla proiezione della linea esterna della retrostante Via Isola Meloria. La presenza degli stabilimenti balneari si alterna a tratti di spiaggia ancora libera con limitate presenze di dune e vegetazione; 7 - dalla fine del settore 6 alla proiezione della linea esterna alla Via Isola di Gorgona. Il tratto è quasi interamente occupato da stabilimenti balneari esistenti (Bagno Snopy e Bagno Briciola); 8 - anche questo settore è caratterizzato dalla presenza di stabilimenti balneari, e fronteggia l’abitato fino a una parte dell’area, attualmente inutilizzata, dell’ex Camping il Golfo; 9 - piccolo settore caratterizzato dalla presenza di una struttura di servizio alla nautica; 10 - tratto di arenile di fronte a Piazza del Popolo, all’altezza della proiezione ortogonale dello sbocco sulla piazza della via Albereta; connotato dalla presenza di stabilimenti balneari e del Ristorante L’Arca; 11 - da via Fiume a via Vespucci, tratto connotato dallo sbocco a mare del Torrente della Pietraia; 12 - tratto di fronte alla Pineta di Levante, e sul quale insistono fabbricati ad usi collettivi, nonchè a confine con il Comune di Scarlino la parte della ex Colonia del CIF che ricade nel territorio comunale di Follonica. Vi si trovano stabilimenti balneari. La disciplina per l’uso degli arenili è articolata in disposizioni comuni e disposizioni specifiche fermo restando quanto alle Disposizioni Generali del presente articolo (lettere A, B, C, D, E). Gli obiettivi della disciplina sono quelli della riqualificazione degli stabilimenti balneari esistenti, tramite opere di ristrutturazione urbanistica, in modo che ognuno raggiunga i requisiti dimensionali, prestazionali e qualitativi stabiliti dalle presenti norme, e contemporaneamente siano realizzate opere di ripristino e sistemazione ambientale. Tali opere sono condizione preventiva per quelle di ristrutturazione edilizia e urbanistica. I requisiti minimi prestazionali, dimensionali e qualitativi stabiliti dalle presenti norme per la ristrutturazione degli stabilimneti balneari esistenti e per la realizzazione dei nuovi stabilimenti sono da intendersi minimi. 41 Le DISPOSIZIONI COMUNI sono le seguenti: I) Definizioni Ia) Superficie coperta aperta: è la superficie coperta al lordo di ogni aggetto, che risulti aperta per almeno il 50% dello sviluppo delle pareti esterne. Le tende o altra struttura mobile per protezione provvisoria non sono considerate parti chiuse delle pareti. Le strutture di copertura completamente mobili, sorrette da supporti mobili, completamente aperte senza alcun tipo di tamponamento anche precario o mobile di qualsiasi forma sono equiparate agli ombrelloni. Ib) arenile disponibile: è la quantità di spiaggia disponibile per l’unità bagno o altra struttura di servizio, al netto delle costruzioni che comportino un ingombro volumetrico quali cabine chioschi, ripostigli, wc, etc, nonchè al netto dei percorsi minimi obbligatori di accesso alle cabine e ai servizi vari. Ic) profondità di riferimento dell’arenile: la profondità dell’arenile è data dalla media della sua larghezza misurata dalla linea di battigia alla linea di stacco a monte della spiaggia, al netto della fascia di rispetto di 5 metri dalla battigia stessa. Id) sviluppo longitudinale complessivo lineare: la somma dello sviluppo longitudinale dei vari interventi. II) Procedimenti e opere ammesse Fino all’ approvazione dei progetti, sugli stabilimenti esistenti sono ammesse unicamente opere di manutenzione straordinaria. Salvo diverse specifiche disposizioni contenute nelle presenti norme, di seguito, alla disciplina per settori, ogni intervento ammesso è soggetto a concessione dietro presentazione di un progetto che sempre sia riferito all’intera unità di intervento comprensiva di sistemazioni ambientali oltre che di opere edilizie, e delle indicazioni circa smaltimenti, approvvigionamenti nonchè materiali, tecniche costruttive e finiture. Il progetto sarà corredato di atto d’obbligo per quanto riferito a sistemazioni ambientali, o altre opere di interesse collettivo. Le unità di intervento daranno atto del settore di riferimento entro cui si collocano, verificando gli effetti indotti sull’intero settore. Le unità di intervento, proposte con iniziativa pubblica o privata, si configurano come stralci attuativi delle opere riferite ai settori. III) Regole generali L’arenile comprende fasce diverse, che i progetti di ristrutturazione e di nuova costruzione dovranno dettagliare per quanto è possibile riconoscere nello stato di fatto o per quanto è possibile prevedere nello stato di progetto: - una fascia comprendente l'area sabbiosa prossima al mare, libera o attrezzata, destinata all'attività estensiva della balneazione. Le zone di spiaggia libera sono le parti di territorio bagnate dal mare che devono restare al libero uso dei cittadini senza che ne possa essere inibito l'accesso. Le zone attrezzate sono le parti del territorio in concessione a Enti o privati cittadini, che devono essere organizzate per l'uso turistico balneare, e l'accesso alle quali deve essere assoggettato a particolari norme. Sono vietate opere di ogni tipo, compresi attraversamenti di tubazioni, prelievi o scarichi. Sono consentiti gli interventi di difesa e di manutenzione, e di arredo funzionali alla conservazione delle aree e al loro corretto uso, quali i contenitori per i rifiuti, eventuali stagionali delimitazioni sia a terra che a mare delle aree per la balneazione; - una fascia formata dai diversi tipi di duna o sedimento di duna, anche superstite. Sono vietati interventi di edificazione e occupazione del suolo con ogni tipo di manufatto anche precario; dovrà essere effettuata apposita recinzione; dovranno essere indicati e disciplinati gli eventuali accessi al mare di tipo solo pedonale; da realizzarsi sempre con andamento curvilineo tale da non indurre canalizzazione dei venti marini, fenomeni di erosione e fenomeni di spianamento delle dune; - fascia delle attrezzature per la balneazione: sono ritenuti servizi minimi i seguenti: pronto soccorso e direzione, ristoro, servizi igienici e magazzini, cabine e spogliatoi, verande, spazi ombra. Le diverse funzioni saranno accorpate in un unico edificio o in più corpi di fabbrica; l'altezza degli edifici non dovrà superare un piano fuori terra come successivamente definito. 42 Gli spazi aperti di collegamento e di pertinenza, per quanto coperta, come porticati e verande, non dovranno avere tamponamenti esterni. Gli scarichi, di qualunque tipo, dovranno essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate, in caso di assenza di idonea rete fognante. Le acque meteoriche saranno smaltite a dispersione. Gli stabilimenti balneari, con i loro ingombri volumetrici, i percorsi necessari all’accesso anche ai vari servizi con le superfici coperte aperte, non possono avere uno sviluppo longitudinale lineare complessivo sulla direttrice del mare in misura maggiore all’80% della lunghezza della linea di battigia di pertinenza, e non devono impegnare una profondità ortogonale, rispetto alla linea del mare, maggiore del 25% della profondità di riferimento. Per gli stabilimenti balneari realizzati in tratti di arenile posti all’interno di gruppi ed edifici e a questi adiacenti, e per quelli ove sia ammesso utilizzare la copertura delle cabine per realizzare solarium soprastanti praticabili, non vi sono limitazioni allo sviluppo longitudinale, mentre il limite della profondità ortogonale è pari al 35% della profondità di riferimento. La fascia longitudinale che deve essere contenuta nella larghezza del 25% della profondità di riferimento può staccarsi dalla linea di inizio della medesima, di solito coincidente con il marciapiede della strada litoranea di una distanza fino a 7 metri. Il bagno può quindi essere collocato arretrato rispetto alla linea di stacco e può quindi essere servito da un percorso di accesso, anche coperto, non più largo di 2,5 m., collocato oltre la fascia del 25%. I fabbricati devono essere ad un solo piano fuori terra, di altezza massima di m.2,30 dal piano terra di calpestio all’intradosso di copertura, e di m. 3,30 alleventuale colmo. Il piano di calpestio non può superare una altezza massima di cm. 70 dal punto più basso del piano della spiaggia su cui appoggia. Una eventuale maggiore sopraelevazione è consentita solo per protezione indispensabile dal mare, e viene recuperata dalla altezze massime interne. L’altezza massima complessiva non può mai superare i 3 m. all’intradosso della copertura e i 4 m. all’intradosso del colmo. Non è ammesso realizzare il piano di calpestio nei settori di spiaggia già rialzati e costituiti da dune consolidate. I progetti di ristrutturazione degli stabilimenti esistenti o quelli per la realizzazione di nuovi stabilimenti saranno comprensivi delle sistemazioni quali parapetti, rifiniture, contatti con l’ambiente urbano ed eventuali arredi, segnaletica, recinzioni, nonchè delle opere impiantistiche, e in particolare idrauliche per la sistemazione dell’intera area e per non creare effetti indotti negativi sul contesto. Saranno utilizzate come riferimento indicativo per gli interventi, le indicazioni contenute nelle Schede per gli stabilimenti balneari allegate alle presenti norme. IV) Requisiti dimensionali delle componenti e dei servizi degli stabilimenti balneari Cabine e docce possono essere le seguenti: a) con superficie pedonabile minima di 1,00 mq. e lato minore non più piccolo di 0,90 m.; b) con superficie pedonabile 1,80 mq. e lato minore non inferiore a 1,20 m., porta facilmente apribile di larghezza uguale o maggiore a 0,80 m., pavimentazione piano di ingresso prive di barriere architettoniche. Il wc deve avere una superficie pedonabile minima di 1,40 mq. e il lato minore non deve essere più piccolo di 1 m.. Deve essere attrezzato con lavamani dotato di erogazione di acqua automatica a pedale e di tutti gli accessori. Il wc per disabili deve avere percorsi e ingombri interni tali da permettere l’agevole uso, come stabilito dalla normativa vigente in materia. Inoltre deve essere dotato di segnaletica riportante il simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne l’immediata identificazione, ed essere accessibile facilmente tramite apposito percorso. I wc, le docce e le cabine devono avere aperture di almeno 0,5 mq. (anche protette da persiane) per la ventilazione, o disporre di ventilazione forzata per permetterne il ricambio d’aria. L’altezza media interna di wc, cabine e docce e di altri servizi deve essere di m. 2,10. Docce, wc, e lavapiedi devono avere pavimentazione lavabile e sistemata con griglie e canalette in modo da impedire il ristagno d’acqua. Le coperture del tipo veranda afferenti la superficie coperta aperta devono avere altezza media minima di 2,20 m. e la minor altezza non inferiore a m. 2,10. 43 La passerella principale deve avere larghezza minima m. 1,20, deve essere realizzata in materiale non sdrucciolevole e permettere agevolmente l’uso con sedie a rotelle. I percorsi per l’accesso ai servizi, wc, cabine e docce devono avere larghezza non inferiore a 0,90 m., o a m. 1,20 nel caso di porte contrapposte. Per l’accesso a cabine e docce di tipo b) le larghezze devono essere non inferiori a m. 1,20 e a m. 1,50 nel caso di porte contrapposte. Il chiosco per la distribuzione, le tavole calde, gli annessi cucinotti e i servizi per il pubblico devono avere superficie minima di calpestio di mq. 6 e aperture per la ventilazione e illuminazione non minore a 1/6 della superficie di calpestio. Anche in mancanza di impianto di aria condizionata, la struttura di copertura deve essere opportunamente isolata dal punto di vista termico. Nel caso di utilizzo di aria condizionata in ambiente da tenere chiuso o in caso di superficie per aerazione minore a quella precedentemente fissata, deve essere garantito un adeguato rinnovo d’aria dall’esterno, tramite ventilazione forzata. La dimensione massima di spzi chiusi per la distribuzione, la somministrazione di alimenti o tavola calda degli stabilimenti balneari non deve essere superiore a mq. 25. La dimensione della cucina o angolo cottura non deve essere superiore a mq. 16. La sistemazione degli ombrelloni non deve in nessun caso intralciare la circolazione delle persone. L’estremità dell’ombrellone deve essere tenuta ad una distanza minima di 0,60 m. dal bordo della passerella principale, e ad una distanza minima di 1,80 m. dal lato con porte apribili delle cabine e dei vari manufatti e ad una distanza di m. 5,00 dalla linea di battigia. La collocazione degli ombrelloni deve formare un rettangolo di dimensioni non inferiori a 2,50 x 2,80 metri con il lato più corto parallelo al mare. L’uso di ombrelloni di grandi dimensioni deve comunque permettere di rispettare una distanza di 0,50 m. come corridoio fra le stremità degli ombrelloni fra le varie file. E’ ammesso sistemare gli ombrelloni anche in proporzioni spaziali diverse a causa di difficoltà indotte dalla forma degli arenili, dagli ingombri dei servizi e dai pecorsi, senza che tale differenza superi complessivamente la quantità di 1 ombrellone ogni 7 mq. di arenile libero da qualsiasi struttura. E’ possibile sistemare ombrelloni particolari o speciali tende che abbiano comunque requisiti di sicurezza e purchè si salvaguardino le possibilità di comodo accesso e agevole uso, rispettando le stesse regole di distanza fissate fra le parti esterne degli ombrelloni. V) Quantita’ delle componenti e dei servizi degli stabilimenti balneari e delle aree in concessione a strutture ricettive Per ogni stabilimento devono essere assicurati: tre wc, dei quali uno riservato al personale e uno fruibile da disabili; una cabina di tipo b) ossia con superficie pedonabile 1,80 mq. e lato minore non inferiore a 1,20 m., porta facilmente apribile di larghezza uguale o maggiore a 0,80 m., pavimentazione piano di ingresso prive di barriere architettoniche; un gruppo di contenitori attrezzati per formare un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, da collocarsi in più punti strategici, posti ad una distanza non maggiore di m. 0,50 l’uno dall’altra lungo la linea di spiaggia e lungo la strada litoranea; una passerella principale; la segnaletica indicante l’ingresso, il nome, il numero, il confine dello stabilimento balneare, la collocazione del wc per disabili, il limite del mare sicuro per la balneazione, le utilizzazioni speciali e vincolanti degli spazi; un telefono facilmente fruibile collocato in area protetta dal sole; una doccia del tipo b) ossia con superficie pedonabile 1,80 mq. e lato minore non inferiore a 1,20 m., porta facilmente apribile di larghezza uguale o maggiore a 0,80 m., pavimentazione piano di ingresso prive di barriere architettoniche, con acqua calda e possibilità di uso di saponi; una doccia fredda senza possibilità di uso di saponi; un lavapiedi senza possibilità di uso di saponi; una pensilina o una veranda, o comunque una superficie coperta aperta per un minimo del 5% della superficie della spiaggia di riferimento; un pozzetto stagno ispezionabile di raccolta dell’acqua di lavaggio, dell’acqua delle docce con saponi, delle cucine, dei wc, dotato di impianto di sollevamento a tenuta per il trasporto dei liquami alle fognature comunali; 44 cabine spogliatoio di tipo a) ossia con superficie pedonabile minima di 1,00 mq. e lato minore non più piccolo di 0,90 m., nella quanità minima di 1 ogni 70 mq. di superficie di spiaggia di riferimento; un ripostiglio adeguato a contenere gli accessori obbligatori per l’infortunistica, l’antincendio e la sicurezza. I servizi quali wc per disabili, wc in genere, cabina di tipo b), doccia di tipo b), raccolta e sollevamento acque di scarico, passerella principale, ingresso, telefono, bar, chiosco, possono essere considerati e progettati come unità a servizio di più di uno stabilimento balneare. La doccia del tipo b) e il wc per disabili dovranno comunque essere realizzati in unico ambiente. Particolari accorgimenti andranno realizzati al fine di impedire che eventuali impurità prodotte dall’uso del wc scolino nel piano di raccolta della doccia. Per ogni gruppo di 50 cabine dovranno prevedersi ulteriormente un wc e una doccia con possibilità di uso di saponi. Gli alberghi o altre strutture ricettive di qualunque tipo, poste ad una distanza superiore a mt. 200 dall’arenile, che utilizzino a fini balneari aree in concessione per la posa di ombrelloni, dovranno necessariamente dotare dette aree dei seguenti servizi: 1 wc chimico fruibile da disabili, aperto anche al pubblico uso; 1 gruppo di contenitori attrezzati per la raccolta differenziata; 1 doccia fredda senza possibilità d’uso di saponi; 1 ripostiglio per gli accessori obbligatori con superficie massima di mq. 10.00. 6 cabine spogliatoio tipo b). I suddetti servizi dovranno essere realizzati con strutture a carattere temporaneo per il solo utilizzo stagionale. VI) Servizi minimi e requisiti per le aree attrezzate e le spiagge libere E’ obbligatoria la segnaletica indicante le aree attrezzate, le spiagge libere, i loro ingressi, i loro servizi di pertinenza. Devono essere opportunamente segnalati gli accorgimenti per la sicurezza della balneazione e gli obblighi sulle modalità d’uso della spiaggia libera. Le spiagge libere devono essere attrezzate per il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti, devono essere servite da wc, devono disporre di lavapiedi senza l’uso di saponi munito di interruzione automatica dell’erogazione dell’acqua e di almeno una doccia aperta senza uso di saponi munita di interruzione automativa dell’erogazione dell’acqua. Il servizio di wc per le spiagge libere si intende esistente se almeno nel raggio di m. 300 risulta disponibile un servizio igienico ad uso pubblico, opportunamente segnalato sulla spaigga libera, anche situato all’interno di stabilimenti balneari o altra struttura a gestione pubblica o privata. Ogni area attrezzata deve disporre esclusivamente per il personale, di wc, lavandino, spogliatoio, doccia con acqua calda, spazio per armadietti, ripostiglio; e di un ambiente coperto di ammeno mq. 4,00 per il personale e gli utenti. Gli elementi di servizio elencati devono far parte di un unico gruppo, e rispettare le dimensioni e i requisiti definiti precedentemente per gli stabilimenti balneari. Tali servizi possono anche essere reperiti all’interno di stabilimenti balneari adiacenti o in altre strutture, pubbliche o private, presenti entro un raggio di m. 300 al massimo, che devono essere comunque sempre disponibili all’uso del personale. L’ambiente coperto (che può anche essere una superficie coperta aperta) deve essere realizzato con strutture in legno, di tipo resistente all’aggressività marina, oppure può essere costituito da ombrelloni speciali di grandi dimensioni, o infine da strutture prefabbricate rimovibili. Non sono ammesse strutture in cemento armato, mattoni, pietra o simili. E’ possibile sistemare in aree attrezzate strutture chiuse per il rimessaggio e per il deposito di quanto necessario all’attività che vi si svolge, nonchè sistemare una parte dell’area con ombrelloni o con strutture aperte coperte, esclusivamente per necessità del personale e degli utenti delle attrezzature dell’area. Per le superfici utili a queste sistemazioni, per i percorsi e per i gruppi servizi elencati precedentemente e fissati per ogni area attrezzata, non può essere impegnata complessivamente una superficie maggiore al 20% della superficie della spiaggia di riferimento. E’ vietato realizzare cabine o altri manufatti e servizi tipici dello stabilimento balneare. 45 Le DISPOSIZIONI SPECIFICHE per l’uso degli arenili sono le seguenti, articolate per settori. Valgono le disposizioni generali e qulle comuni fin qui descritte, contenute rispettivamente nei punti da A) ad F) riferite alle tutele e alle questioni ambientali, e nei punti da I) a VI) relativi all’ambito c) degli arenili; nonchè le indicazioni non prescrittive contenute nelle Schede degli stabilimenti balneari, allegate alle presenti norme. Pertanto, nell’elencare gli usi ammessi per gli arenili, distinti per settori, le norme che seguono danno indicazioni solo se aggiuntive e integrative di quanto già disciplinato nel presente articolo. Per gli stabilimenti balneari esistenti, le aree in concessione, le spiagge libere, sono ammessi interventi di sistemazione e ristrutturazione tali da permettere il raggiungimento dei requisiti prestazionali, dimensionali e qualitativi definiti nel presente articolo. Per le aree attrezzate, per quelle di salvaguardia, per quelle con obbligo di arredo, le seguenti norme indicano gli specifici usi e le finalità. La sistemazione e riqualificazione delle aree in ogni settore, in modo da formare un’immagine ambientale unitaria, dovrà essere contenuta in progetti redatti anche separatamente per i singoli tratti entro ogni settore, purchè tali progetti siano formati con riferimento ai medesimi parametri e risultini coerenti fra di loro Settore 1) LU, spiaggia in libero uso dal confine con il Comune di Piombino; AC, area in concessione di fronte agli edifici della Colonia Marina Cariplo; AGP, fino alla foce del Fosso Cervia area di gestione pubblica. Gli accessi pubblici al litorale sono previsti dalla disciplina per le sottozone H1,H3,H6. Settore 2) AAS, area attrezzata di servizio, specificatamente volta alla nautica, dalla foce del Fosso Cervia e lungo il fronte del complesso attualmente denominato Il Boschetto; SB, stabilimento balneare, esistente (attuale denominazione Il Boschetto), per il quale è ammessa la riqualificazione; AC, area in concessione (attuale denominazione Il Pelagone); LU, spiaggia a libero uso; SB, stabilimento balneare, esistente, (attuale denominazione Il Giardino), collegato alla sottozona H9 retrostante. Nel settore 2) dovranno essere realizzati percorsi pubblici di accesso alla spiaggia, almeno 3, dei quali uno in corrispondenza dell’area attrezzata, uno fra lo stabilimento balneare Il Boschetto e l’area in concessione, uno fra il tratto a libero uso e lo stabilimento de Il Giardino. Il progetto e la realizzazione di tali percorsi potranno essere parte integrante del progetto e delle opere di ristrutturazione edilizia, urbanistica e ambientale volte alla configurazione dell’area attrezzata, alla riqualificazione degli stabilimenti esistenti, alla sistemazione della spiaggia libera, secondo forme di convenzionamento fra i privati proprietari e il Comune. In caso contrario, sarà l’Amministrazione Comunale a procedere all’individuazione dell’andamento dei percorsi, senza che ciò costituisca variante, e a definire le adeguate procedure per l’esecuzione delle opere. Settore 3) AC, area in concessione in fronte al Villaggio turistico Golfo del Sole. Settore 4) LU, spiaggia libera. Vi dovranno essere previsti accessi obbligatori per non permettere il libero passaggio sulle dune superstiti. Tali accessi sono indicativamente individuati di fronte al Camping Tahiti, di fronte al Ristorante Tony’s, di fronte a via Isole Egadi, di fronte a via isola Capraia, di fronte a via Tremiti. Il progetto di risistemazione dell’intera spiaggia libera coincidente con il settore 4 definirà, senza che ciò costituisca variante, l’esatta ubicazione degli accessi obbligatori alla spiaggia nonchè la sistemazione dei punti di accesso con risagomatura e sistemazione dei marciapiedi e delle recinzioni che si rendessero necessarie, e infine della indispensabile segnaletica. Tale progetto conterrà anche la definizione delle opere per l’intubazione degli 46 scarichi a mare delle acque bianche, secondo norme di sicurezza dei bagnanti, le sistemazioni ambientali per la tutela e il ripristino della duna, per la tutela e il ripristino della vegetazione superstite e per il suo rinfoltimento e rinnovo, e quelle per le sistemazioni della scarpata. Settore 5) Per gli SB in questo settore si vedano anche le disposizioni riportate a seguito del settore 10). AAU, area con obbligo di arredo urbano su fronte strada, e AAS, area attrezzata di servizio, fra via Tremiti e via Isola d’Ischia. Il progetto unitario per il tratto da sistemare come arredo urbano (AAU) e come attrezzatura per svago e sosta (AAS), conterrà anche la previsione dell’accesso pubblico al mare; SB*, nuovo stabilimento balneare, di fronte a via Isola Stromboli, la cui realizzazione è condizionata a quella di opere di sistemazione ambientale che preservino e mantengano la duna residua; AAU area con obbligo di arredo urbano su fronte strada e AAS area attrezzata di servizio di fronte a via Isola Pantelleria. Qui l’arredo urbano su fronte strada si intende quale configurazione di uno spazio di belvedere dotato di servizi al turista, mentre per attrezzatura si intende, previa verifica di fattibilità, la sistemazione adeguata dell’attuale disordinato deposito di piccole imbarcazioni. Il progetto di questo tratto, contraddistinto dalle sigle AAU/AAS, in fronte a via Isola di Pantelleria, conterrà anche la previsione delle opere per il risanamento degli scarichi di acque bianche e un accesso pubblico. Settore 6) Per gli SB in questo settore si vedano anche le disposizioni riportate a seguito del settore 10). SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Oasi) per il quale è ammessa la riqualificazione; ASA, area di salvaguardia ambientale e AC area in concessione: il progetto, unitario, per configurare l’area in concessione secondo i requisiti dettati dal presente articolo, conterrà anche le previsioni e gli obblighi riferiti alla salvaguardia ambientale della duna superstite in questo tratto, alla ricostituzione del manto vegetazionale e alla creazione di un accesso pubblico al mare dotato di segnaletica e arredi urbani; SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Cerboli), per il quale è ammessa la riqualificazione; SB*, stabilimento balneare nuovo. Il progetto per la realizzazione del nuovo stabilimento conterrà anche la previsione di opere per il risanamento dell’esistente scarico a mare di acque bianche; ASA, area di salvaguardia ambientale, caratterizzata da presenza ancora significativa di duna, da recintare e mantenere. Il progetto di tutela, ricostituzione e manutenzione della duna e del manto vegetazionale sarà definito dall’Amministrazione Comunale che provvederà a stipulare convenzioni con i soggetti operanti nel settore 6) (con riferimento ai due stabilimenti balnari esistenti e al nuovo stabilimento balneare) affinchè la gestione delle opere manutentive dell’area di salvaguardia ambientale sia ripartita fra i medesimi, considerando l’interesse collettivo di tale mantenimento entro il settore in questione e potendo computare tali costi a scomputo dei rispettivi oneri riferiti tanto alle nuove realizzazioni quanto alle ristrutturazioni. Sono esonerati da tale obbligo i titolari delle aree in concessione AC ai quali spetta comunque l’obbligo di mantenere l’assetto morfologico e vegetazionale delle rispettive aree di salvaguardia ambientale ASA e la creazione per ognuna di un accesso ad uso pubblico al mare; ASA, area di salvaguardia ambientale e AC area in concessione: il progetto, unitario, per configurare l’area in concessione secondo i requisiti dettati dal presente articolo, conterrà anche le previsioni e gli obblighi riferiti alla salvaguardia ambientale della duna superstite in questo tratto, alla ricostituzione del manto vegetazionale e alla creazione di un accesso pubblico al mare dotato di segnaletica e arredi urbani. Settore 7) Per gli SB in questo settore si vedano anche le disposizioni riportate a seguito del settore 10). SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Snoopy), per il quale è ammessa la riqualificazione, con obbligo di manutenzione e ripristino della duna originaria; 47 SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno La Briciola), per il quale è ammessa la riqualificazione, con obbligo di manutenzione e ripristino della duna originaria; SB*, nuovo stabilimento balneare, in fronte alla via Isola di Gorgona. In corrispondenza del nuovo stabilimento balneare sarà creato un accesso obbligatorio attrezzato con servizi igienici, che potranno anche essere inseriti nella struttura,] per il ristoro e servizi per il turista, tale da configurare una piccola piazza urbana di fronte e a sfondo prospettico della via Isola di Gorgona. Sfruttando i dislivelli, il progetto, unitario, riferito sia alle sistemazioni urbane, all’accesso e ai servizi sia al nuovo stabilimento, potrà distribuire le funzioni ai piani stradali e a quelli sottostanti. è ammessa la sistemazione della copertura praticabile delle cabine per solarium e/o per usi di pertinenza dello stabilimento balneare, limitando l’intervento al lato prospiciente la strada. Il progetto conterrà la definizione delle opere per il risanamento dello scarico a mare delle acque bianche, oltre a tutte le sistemazioni edilizie, urbanistiche e ambientali. Settore 8) Per gli SB in questo settore si vedano anche le disposizioni riportate a seguito del settore 10). SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Africa), per il quale è ammessa la riqualificazione con obbligo di manutenzione e ripristino della duna originaria; SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Hotel Lido), per il quale è ammessa la riqualificazione con obbligo di manutenzione e ripristino della duna originaria; SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Golfo), per il quale è ammessa la riqualificazione con obbligo di manutenzione e ripristino della duna originaria; Per i tre suddetti stabilimenti balneari esistenti, è ammessa la sistemazione della copertura praticabile delle cabine per solarium e/o per usi di pertinenza dello stabilimento balneare, limitando l’intervento al lato prospiciente la strada. Settore 9) AAS, area attrezzata di servizio per la nautica. Al confine con il settore 8) dovrà essere realizzato un accesso obbligatorio. L’edifico esistente, da destinare a servizi per la nautica, è soggetto a ristrutturazione senza aumento di volume (sottozona H6), il tratto costiero può essere attrezzato per l’ormeggio di piccole imbarcazioni. Settore 10) SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Conchiglia), per il quale è ammessa la riqualificazione; SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Alhoa), per il quale è ammessa la riqualificazione. Per gli stabilimenti balneari esistenti SB o nuovi SB*, siti lungo l’abitato (settori 5,6,7,8,10), sono da rispettare i seguenti criteri generali: le strutture dovranno essere ubicate in modo da permettere la trasparenza viale-mare, evitando di creare barriere longitudinali alla linea di costa; le pavimentazioni dei piani di calpestio saranno diversificate: per le zone collettive (bar, verande, etc.) è preferibile l’uso del legname; per le zone dei servizi (cabine, wc, magazzini, etc.) sono da utilizzarsi bozze di tufo o lastre in cls nobilitate (es. ciottoli); le coperture dei manufatti, sia chiusi che aperti, potranno essere piane, ma tali da non provocare riverberi; per le finiture esterne dei manufatti chiusi (cabine, bar, magazzini, etc.) si utilizzeranno: per le pareti legno naturale trattato naturale larice o douglas, o rivestimento del medesimo materiale; per porte e finestre legno trattato come testè descritto; per il manto di copertura, se non in legno come già descritto, o rivestito con materiale naturale (es.cannicciato) regolarmente mantenuto in buono stato, tegole canadesi a colori propri e adeguati all’ambiente circostante, in nessun caso di colore rosso. e’ sconsigliato l’uso di prefabbricati in cemento armato. Materiali diversi rispetto al legno potranno essere proposti se tali da offrire medesime caratteristiche di inserimento ambientale. eventuali basi continue per l’appoggio delle cabine saranno da realizzarsi preferibilmente con struttura su pali, evitando sistemi quali solettoni continui in cemento armato; per le finiture dei manufatti aperti quali verande, si utilizzeranno: struttura portante e orditura di copertura in legno trattato naturale larice o douglas; copertura in 48 policarbonato, pvc, teli permeabili a colori chiari; tende parasole con teli permeabili a colori chiari; le recinzioni dovranno essere in legno trattato naturale ed avere altezza massima di cm. 100 dal piano di calpestio, preferendo la tipologia del paracintato incrociato; la passeggiata, limitatamente al marciapiede, dovrà essere ampliata a cm. 200, salvaguardando la fascia esistente tra il marciapiede e le cabine quale siepe sempreverde; fra le attrezzature sul fronte mare, oltre a sistemazioni del marciapiede, siepe, alberature, panchine, si dovrà prevedere anche una fontanella per il libero uso; per minimizzare l’impatto ambientale sarà necessario ridurre la superficie delle coperture dei manufatti aperti soltanto in prossimità delle zone collettive; le terrazze a mare, ove ammesse e realizzabili, si intendono spazi di uso pubblico e di arredo urbano, in continuità con gli spazi pubblici posti a monte; le soluzioni di arredo e attrezzature dei fronti strada, come le protezioni dei retri cabina, dovranno permettere la visibilità verso il mare; le barriere visive dovute alle altezze dei manufatti, in specie se posti su piattaforme, dovranno essere eliminate, trovando diverse forme distributive, oppure abbassando dove possibile i rialzamenti e le piattaforme, creando raggruppamenti di servizi, prevedendo nuove distribuzioni, diverse dagli schemi tradizionali. Le costruzioni di altezza maggiore a cm. 210 saranno da situare all’esterno della eventuale piattaforma terrazza; la salvaguardia massima dell’arenile dovrà essere perseguita limitando il più possibile le pavimentazioni. Settore 11) LU, tratto di spiaggia a libero uso; AAS, area attrezzata di servizio, ai lati della foce del Torrente Pietraia, per il deposito delle piccole imbracazioni, con accesso integrato e attrezzato e configurazione di area arredata urbana. Settore 12) SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Tirrenia), per il quale è ammessa la riqualificazione. Il progetto dovrà contenere la previsione di un accesso pubblico al mare; AGP, area di gestione pubblica, a fini pubblici e sociali. Due accessi pubblici obbligatori, dotati di opportuna segnaletica, di cui uno integrato con servizi igienici, fontanella di acqua potabile ed eventuali altri servizi di supporto al turista saranno realizzati rispettivamente ognuno ai due lati esterni dell’area. l’accesso sul lato est, in quanto connesso alla pineta retrostante, avrà caratteristiche di buon insrimento rispetto a tale presenza. I servizi potranno essere ricavati anche entro i fabbricati esistenti; AAS, area attrezzata per circolo sportivo per sport nautici, il cui fronte mare può essere attrezzato per deposito di piccole imbarcazioni. Il progetto conterrà la previsione di un accesso pubblico obbligatorio, collegato e ben inserito rispetto alla pineta retrostante, dotato di opportuna segnaletica; SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Ombretta), per il quale è ammessa la riqualificazione. Il progetto dovrà contenere la previsione di un accesso pubblico al mare, con le medesime caratteristiche di quelli di cui alle sopradette AGP e AAS in quanto connesso alla pineta retrostante; SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno La Pineta), per il quale è ammessa la riqualificazione. Il progetto dovrà contenere la previsione di un accesso pubblico al mare, con le medesime caratteristiche di quelli di cui alle sopradette AGP e AAS e al predetto SB Ombretta, in quanto connesso alla pineta retrostante; SB*, nuovo stabilimento balneare, il cui progetto dovrà contenere la previsione di un accesso pubblico al mare, con le medesime caratteristiche di quelli di cui alle sopradette AGP e AAS e SB esistenti Ombretta e La Pineta, in quanto connesso alla pineta retrostante; LU, tratto di spiaggia a libero uso; SB, stabilimento balneare esistente (attuale denominazione Bagno Argentina), per il quale è ammessa la riqualificazione. Il progetto dovrà contenere la previsione di un accesso pubblico 49 al mare, con le medesime caratteristiche di quelli di cui alle sopradette AGP e AAS e ai predetti SB Ombretta e La Pineta, in quanto connesso alla pineta retrostante; AAS, area attrezzata di servizio; LU, spiaggia a libero uso; AC, area in concessione alla ex colonia marina. Per gli stabilimenti balneari esistenti SB o nuovi SB*, nell’area di levante, (settore 12), a ridosso della duna pinetata, sono da rispettare i seguenti criteri generali: le strutture dovranno essere ubicate in modo da permettere la trasparenza pineta-mare, evitando di creare barriere longitudinali alla linea di costa; le pavimentazioni dei piani di calpestio saranno diversificate: per le zone collettive (bar, verande, etc.) è preferibile l’uso del legname; per le zone dei servizi (cabine, wc, magazzini, etc.) sono da utilizzarsi bozze di tufo o lastre in cls nobilitate (es. ciottoli); le coperture dei manufatti, chiusi o aperti, non potranno essere piane; per le finiture esterne dei manufatti chiusi (cabine, bar, magazzini, etc.) si utilizzeranno: per le pareti legno naturale trattato naturale larice o douglas, o rivestimento del medesimo materiale o materiale che offra simili caratteristiche, escludendo prefabbricati in cemento armato; per porte e finestre materiale come testè descritto; per il manto di copertura, se non in legno come già descritto, o rivestito con materiale naturale (es.cannicciato) regolarmente mantenuto in buono stato, tegole canadesi a colori propri e adeguati all’ambiente circostante, in nessun caso di colore rosso; per le finiture dei manufatti aperti quali verande, si utilizzeranno: struttura portante e orditura di copertura in legno trattato naturale larice o douglas; copertura in policarbonato, pvc, teli permeabili a colori chiari; tende parasole con teli permeabili a colori chiari; le recinzioni dovranno essere in legno trattato naturale ed avere altezza massima di cm. 100 dal piano di calpestio, preferendo la tipologia del paracintato incrociato; eventuali basi di appoggio per le cabine non potranno avere caratteristica di soletta continua in cemento armato, è preferibile la realizzazione di struttura su pali. Oltre ai criteri riferiti alle attrezzature degli stabilimenti, per tutti gli usi ammessi nel settore 12) sono da rispettare le seguenti indicazioni: corretta localizzazione e buon inserimento ambientale di segnaletica per l’uso della pineta, della duna, dei percorsi, degli ingressi di spiagge libere, stabilimenti balneari, aree attrezzate, aree in concessione. Sarà preferibile che la segnaletica sia per ogni tratto e quindi entro ogni singolo progetto prevista sempre con medeime caratteristiche; recinzioni e protezioni della pineta lato mare per una fascia continua tale da garantire l’equilibrio e la dinamica del sistema dunale, a distanza non maggiore di m. 4 dalle attuali cabine (o loro nuova rilocalizzazione) o altre strutture chiuse; sistemazione dei percorsi esistenti e realizzazione dei nuovi percorsi che non potranno avere larghezza maggiore di m. 2,00, e dovranno avere adeguata recinzione e andamento curvilineo, non ortogonale alla linea di costa, in modo da seguire la geomorfologia dei suoli; definizione degli accessi e delle aree di sosta in modo da permettere la fruizione dell’arenile rispettando i caratteri della pineta e delle dune retrostanti. La definizione dei caratteri e delle collocazioni delle recinzioni, dei percorsi di quant’altro interessi l’area pinetata sarà concordata con il Corpo Forestale per quanto di competenza. 50 CAPO III° AREE DESTINATE A FORMARE SPAZI DI USO PUBBLICO O SOTTOPOSTE A SPECIALI SERVITÙ' E VINCOLI - REGOLAMENTI - NORME TRANSITORIE ART. 30 Aree per la viabilità stradale, grandi infrastrutture e parcheggi Le aree per la viabilità stradale e le sedi ferroviarie sono, di regola, accompagnate dalle rispettive fasce di rispetto. L'indicazione delle strutture viarie data dal P.R.G. è di "MASSIMA" e pertanto non rigidamente vincolante per il tracciato definitivo, il quale sarà stabilito dal P.P. o dal progetto dell'opera. Le aree comprese nelle fasce di rispetto possono essere destinate in sede di progetto a corsie di servizio, ampliamento di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili. In dette aree è consentita la costruzione della viabilità di servizio e degli accessi ai lotti - a titolo precario e mediante apposite convenzioni - di stazioni di rifornimento per autoveicoli, secondo le norme ed i Regolamenti vigenti in materia. Nelle fasce di rispetto, in attesa del piano del traffico, di cui al precedente Art. 16 che ne dovrà disciplinare le funzioni e l'uso, è vietato qualsiasi tipo di costruzione. Per gli edifici esistenti, sono ammessi gli stessi interventi e le stesse destinazioni d'uso di cui alle sottozone confinanti con la fascia di rispetto, ovvero sono ad esse assimilabili, eventuali ampliamenti ammessi non potranno comportare l'avanzamento degli edifici esistenti verso il fronte stradale e ferroviario. Le fasce di rispetto non sono computabili ai fini dell'edificabilità. Le fasce di rispetto riportate nelle tavole grafiche di P.R.G. sono da intendersi prescrittive ai fini dei parametri urbanistici. Fra le aree destinate alla viabilità si individuano con apposita retinatura le seguenti: di adeguamento di viabilità esistente, da recuperare e migliorare nella qualità, al fine di permetterne l'uso in relazione ai tipi di traffico a cui sono destinate e di riqualificarle per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesistici; di progetto, anche su tratti di viabilità minore esistente, o per interi tracciati nuovi. I progetti delle strade di nuovo impianto e quelli di riqualificazione delle strade esistenti, sia a carattere generale che finalizzati alla successiva pedonalizzazione della viabilità litoranea, dovranno comprendere gli assetti vegetazionali, le modellazioni del terreno e l'eventuale arredo stradale, necessari ad assicurarne le relazioni con l'ambiente e con il paesaggio, valorizzarne gli aspetti panoramici e conformarle al loro effettivo uso. I progetti dovranno inoltre: a) prevedere le modalità di tutela del patrimonio archeologico eventualmente presente o rintracciabile nelle aree interessate dagli interventi, del sistema dei sentieri esistenti, della sistemazione idraulica esistente e del sistema delle piste ciclablili; b) essere conformati alle disposizioni di cui agli articoli 5-6-13-14 delle Norme di Piano del Piano di Assetto Idrogeologico; c) individuare idonee soluzioni operative nel rispetto delle direttive dettate dagli articoli 18-19-20 delle Norme di Piano del P.A.I. in relazione al “Dominio geomorfologico idraulico-forestale”, “Dominio idraulico” e “Dominio costiero”. Le aree manomesse nel corso dei lavori dovranno essere ripristinate a termine dei lavori stessi e rese paesaggisticamente e ambientalmente compatibili. L'individuazione grafica della viabilità ha valore di massima fino alla redazione dei progetti esecutivi. Per esigenze di natura tecnica, geologica o ambientale, i progetti esecutivi della nuova viabilità e dell’adeguamento di quella esistente potranno, sia pure limitatamente, modificare il tracciato individuato negli elaborati cartografici, senza che questo costituisca variante. Le aree e le fasce di rispetto possono non essere indicate nelle tavole di piano in quanto è sufficiente dimostrare da parte degli interessati il rispetto delle distanze fissate. E' da intendere che ampliamenti delle attrezzature e delle sedi viarie, cui le fasce si riferiscono, sono ammissibili. 51 Le aree di rispetto stradale, anche se non indicate cartograficamente, costituiscono aree di inedificabilità, la cui superficie non potrà essere in nessun caso computata a fini edificatori per le rispettive destinazioni di zona in particolare non si potranno computare, a fini di parcheggio, gli spazi compresi all'interno delle fasce di rispetto stradali. In particolare si prevede: a) l’adeguamento della viabilità lungo il Fosso Cervia mantenendone pavimentazione permeabile; b) il prolungamento della viabilità esistente relativa a Via isola di Caprera per raggiungere dall’altezza di Via isola Tremiti la Via isole Eolie, da progettare contestualmente alle aree per parcheggi di cui ai successi comma ed alla viabilità pedonale e ciclabile nonché alle opere di messa in sicurezza idraulica di cui al successivo art. 31; c) il completamento di Via Isola dell’Asinare collegandola al prolungamento di via Isola di Caprera di cui al precedente punto b). Le aree per parcheggi sono quelle definite con la lettera "d", dal D.M. 2/4/1968, n. 1444. I archeggi previsti nella Tav. 1:5000 di P.R.G. hanno valore indicativo. I Progetti attuativi preciseranno la forma e le dimensioni definitive di tali spazi. Nei P.P., nelle lottizzazioni e nei Piani di Utilizzazione Edilizia, gli spazi di sosta o di parcheggio vanno previsti, secondo le destinazioni degli edifici, nelle quantità specificate nei parametri urbanistici. Essi dovranno essere ubicati marginalmente alla sede viaria ed agli edifici e di norma calcolati percentualmente sulla cubatura teorica costruibile, ad eccezione dei casi particolari in cui la percentuale va riferita alle superfici di intervento. I parcheggi possono essere realizzati anche nel sottosuolo; la copertura del parcheggio può essere attrezzata a verde. I parcheggi pubblici previsti dal P.R.G. possono essere realizzati anche per iniziativa privata; in tal caso possono essere ceduti al Comune o restare di proprietà privata, convenzionandone le modalità di gestione. Le aree a parcheggio di proprietà dell’Amministrazione Comunale, quando non attuate, possono essere cedute a seguito di procedura di gara prevista e disciplinata nell’apposito regolamento di gestione del verde pubblico. La cessione di tali aree è finalizzata alla realizzazione di posti auto, fuori terra senza attribuzione di alcuna volumetria o in box interrato con possibilità di realizzare rampe in ingresso e in uscita, da legare pertinenzialmente alle proprietà immobiliari. Nel caso di realizzazione interrata si dovrà sempre garantire la sistemazione a piazza o a verde dell’area sovrastante. Le aree perimetrate e individuate con sigla PA (Parcheggio Attrezzato) sugli elaborati cartografici sono destinati alla sosta dei veicoli. Per dette aree dovranno essere previste: - adeguate piantumazioni, comprese alberature che ombreggino le automobili in sosta ma anche facciano da barriera visiva verso e dall’esterno, e per lo stesso fine, siepi o altra vegetazione per recintare l’area; - pavimentazioni di tipo permeabile; - impianti antincendio e cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Potranno inoltre esservi installati, previa verifica di compatibilità in merito alle problematiche del rischio idraulico: - servizi igienici con allacciamento alla rete fognaria esistente, o con impianto di trattamento di tipo chimico, realizzati con manufatti eventualmente prefabbricati e comunque schermati con essenze vegetazionali autoctone o naturalizzate; - utenze pubbliche di acqua potabile, energia elettrica, telefono; - piccole attrezzature per l’informazione, per il noleggio delle biciclette, comunque non superiori a mq. 10 di superficie di calpestio, da realizzarsi con caratteristiche di facile smontabilità. In particolare si individua un sistema di parcheggi, da progettare contestualmente al prolungamento di Via Isola di Caprera, che permetterà la futura pedonalizzazione della parte terminale del Viale Italia. Per l’area individuata in adiacenza alla Sottozona H3 (viale Italia) gli interventi di cui sopra potranno essere realizzati anche dai privati, quali pertinenze esterne al villaggio turistico, previa sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo che ne vincolerà l’uso. Il progetto di riqualificazione della S.R. 439 “Sarzanese-Val d’Era” dovrà prevedere: 52 - interventi di autosicurezza idraulica tali da garantire la sicurezza idraulica dell’infrastruttura stessa e non alterare le condizioni di rischio a valle e a monte; opere per la conservazione ed il mantenimento del reticolo idrografico nonchè per il recupero delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di bonifica. 53 ART. 31 Altre aree pubbliche Le tavole del P.R.G. individuano altre aree pubbliche necessarie per la realizzazione di: viabilità ciclabile, pedonale e verde attrezzato quale arredo urbano delle viabilità stesse; interventi di messa in sicurezza idraulica. Le aree pubbliche per la viabilità ciclabile e pedonale, indicate con la sigla ApPC in cartografia, sono individuate in località Pratoranieri e si sviluppano in gran parte a monte del Villaggio Svizzero permettendo un collegamento tra il sistema dei parcheggi previsti in quell’area e l’arenile. La realizzazione delle suddette infrastrutture dovrà prevedere: pavimentazioni permeabili; ampie aree di verde formate da alberature ombreggianti e siepi, che permettano un corretto inserimento ambientale della viabilità, ed attrezzate con percorsi vita e punti relax; il rispetto delle aree dunali in prossimità dell’arenile e dove comunque queste siano presenti. Per i collettori di drenaggio delle acque presenti nel sottosuolo di queste aree potranno essere autorizzati interventi finalizzati all’adeguamento degli stessi ai fini della messa in sicurezza idraulica dell’ambito territoriale di riferimento risultante da studi idrologici-idraulici; in tali casi la viabilità ciclabile e pedonale, se realizzata ove presenti i manufatti, potrà non avere pavimentazione permeabile. Le aree pubbliche per interventi di messa in sicurezza idraulica, indicate con la sigla ASIP in cartografia, sono individuate: A) in località Pratoranieri tra la sede ferroviaria ed il Villaggio Svizzero; queste dovranno risolvere le problematiche legate ai rischio idraulico della zona dovute ai corsi d’acqua aventi bacino imbrifero a monte della sede ferroviaria; corsi d’acqua che oggi non trovano recapito verso il mare. Le opere necessarie e le modalità di realizzazione saranno le seguenti: canale di captazione delle acque provenienti dai bacini imbriferi a monte della ferrovia da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica prevedendo, a mitigarne l’impatto sull’ambiente, la piantumazione di alberi e siepi di specie autoctone da inserire sugli argini e sulle scarpate esterne; quando le condizioni non lo permettano per la presenza di attività esistenti o la previsione di opere infrastrutturali, potranno essere utilizzati manufatti prefabbricati o realizzati in opera rivestiti con materiali naturali ed ecologici per un migliore inserimento ambientale; vasca di laminazione dimensionata per contenere le acque di piena da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica e limitati manufatti prefabbricati ove necessari al corretto funzionamento dell’opera; l’impatto dell’opera sull’ambiente dovrà essere mitigato prevedendo la piantumazione di alberi e siepi di specie autoctone da inserire sugli argini e sulle scarpate esterne. Altre opere a completamento o comunque collegate potranno essere realizzate nelle aree limitrofe che il PRG prevede come aree pubbliche. B) nella Valle del Petraia posta a monte della S.P. 152 “Vecchia Aurelia”; queste dovranno risolvere le problematiche legate al rischio idraulico, come evidenziato dal Piano di Assetto Idrogeologico nel territorio urbano posto a valle della S.P. 152 “Vecchia Aurelia” lungo il corso del torrente Petraia. Le opere per la messa in sicurezza idraulica saranno rappresentate dalla realizzazione di tre casse di laminazione a fondo valle mediante la formazione di appropriate arginature e dei relativi dispositivi di derivazione necessari. Tali opere dovranno essere realizzate mediante interventi di ingegneria naturalistica con l’obiettivo principale della mitigazione dell’impatto delle opere da realizzare sull’ambiente. Le modalità di realizzazione dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale e di dettaglio: gli argini perimetrali delle casse di espansione, il cui tracciato dovrà tenere conto della morfologia del terreno ed avere andamento curvilineo, dovranno essere soggetti a recupero 54 vegetazionali attraverso inerbimento e essenze arboree e arbustive degli ecotipi locali di specie spontanee al fine della eliminazione dell’effetto ‘barriera artificiale’; la sezione degli argini non dovrà essere uniforme e trapezia, ma irregolare e variabile nello spazio, ed i manufatti in calcestruzzo in vista, ove necessari per l’opera di difesa, dovranno essere rivestiti con conci in pietra e ricolonizzati con vegetazione rampicante e muraria; dovrà essere favorito il recupero qualitativo dell’ambiente fluviale migliorando l’inserimento paesaggistico dei manufatti tramite la corretta realizzazione delle opere di rinaturalizzazione anche al fine per l’incremento della biodiversità vegetale e animale; i rinterri non dovranno impermeabilizzare il fondo delle casse ma realizzare rilevati del terreno per diversificare l’ambiente e la copertura vegetazionale nonché per mantenere l’attuale assetto agrocolturale; Le opere come sopra definite dovranno permettere: il mantenimento dei percorsi (pedonabili, ciclabili, ippovie) di connessione fra la città e il bosco attraverso la corretta progettazione degli argini; la salvaguardia e il mantenimento della connessioni carrabile rappresentata dalla strada vicinale di Montoni; la ricostituzione dei filari di alberi, eventualmente espiantati per effettuare le opere idrauliche, facendo particolare attenzione ad inserire esclusivamente essenze arboree degli ecotipi locali. ART. 32 Altri vincoli A) - VINCOLO IDROGEOLOGICO Sulla Tavola 1 : 10.000 di P.R.G. è indicata la presenza di aree sottoposte a vincolo idrogeologico; per l'esatta perimetrazione, per i piani e per le normative, si rimanda al provvedimento di cui al R.D 30.12.1923, n. 3267, nonché alla Legge Regionale 4.9.1976, n. 64. B) - VINCOLO DI ACQUA PUBBLICA Di seguito vengono indicate le ACQUE PUBBLICHE ricadenti all'interno del territorio comunale di Follonica ai sensi del R.D. 11.12.1933: 1. Rio di Val Maggiore: dallo sbocco per Km. 3 verso monte 2. Fosso Cervia: dal confine con il Comune di Piombino al Padule di Pratoranieri; 3. sorgente dell'Inferno: Gora delle Ferriere; 4. Fosso della Valle dell'Orto. ART. 33 Aree sottoposte a vincolo di rispetto cimiteriale. Sono le aree sottoposte al vincolo di cui all'art.338 della Legge 27/07/1934, n°1265; l'apposito perimetro riportato nella tav.1:5000 di P.R.G. è rapportato alle previsioni di ampliamento del cimitero. Nel caso in cui venga richiesta ed approvata dagli organi preposti la riduzione di detto vincolo, saranno da rispettare le distanze fissate dal nuovo provvedimento. ART. 34 Commissione Edilizia Comunale (ABROGATO) ART. 35 Regolamento edilizio. (ABROGATO) ART. 36 55 Norme transitorie. In attesa della definizione dei progetti per gli arenili, della redazione dei Piani Particolareggiati per le aree ricadenti nella fascia costiera, ovvero della realizzazione dei piani attuativi previsti dal P.R.G. e comunque non oltre 3 anni dalla data di approvazione del P.R.G. stesso: - per il campeggio in località Salciaina e per gli stabilimenti balneari esistenti lungo il litorale di Follonica alla data di adozione del presente Piano, sono consentiti, su domanda degli aventi titolo, oltre alle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture esistenti, i miglioramenti dei servizi igienico-sanitari, nonché l'ampliamento di questi in rapporto alle esigenze funzionali, purché non venga aumentata, per ciascuno, la ricettività accertata alla data di adozione del P.R.G.. Gli ampliamenti saranno soggetti a concessione edilizia onerosa, sulla base di appositi progetti che prevedano manufatti prefabbricati di altezza non superiore a ml.3,00, non vincolati permanentemente al suolo. Tali interventi, così come la situazione edilizia esistente alla data suddetta, non potranno costituire vincoli o pregiudizi alla formazione ed alla attuazione dei piani preventivi prescritti dalle presenti norme. Su tutti i lotti edificabili che, dopo la data di adozione del P.R.G. non sono stati oggetto di atti di successiva suddivisione e comunque non utilizzati ai fini della determinazione della cubatura di edifici su lotti adiacenti, è consentita l'edificazione nel rispetto di tutte le prescrizioni e parametri di zona, anche se di superficie inferiore a non oltre il 20% di quella minima prescritta per il lotto. Tale norma sarà applicabile per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di approvazione del P.R.G.. La zona compresa tra la Via Matteotti, la strada a sud della ferrovia Roma-Pisa e l'area ex I.L.V.A. e la costa, in ordine alla deliberazione n°2464 adottata dal Consiglio Regionale della Toscana in data 19/03/1990 deve essere assoggettata a variante ex art.5 e seguenti della Legge Regionale 21/05/1980, n°59.(vedi NTA variante Centro Urbano approvate D.C.C. n° 31/20.03.2000) Pertanto, fino a quando non sarà approvata detta variante, gli interventi e le destinazioni d'uso relativi al patrimonio edilizio esistente saranno soltanto quelli consentiti dalla predetta Legge in assenza della variante stabilita nel precedente comma. ART. 37 Area I.L.V.A. (Funzioni, destinazioni d'uso, interventi). L'area dell'I.L.V.A., che dovrà essere soggetta a piano di recupero, come previsto nel 3° comma del precedente art.22, avrà la funzione di caratterizzare il centro urbano con la testimonianza delle attività di lavorazione dei metalli ferrosi, attività basilari delle comunità delle colline metallifere dal '500 in poi; ora, come allora, dovrà quindi assumere un ruolo plurivalente nella vita del comprensorio con le seguenti destinazioni d'uso al suo interno: museali, scolastiche, teatrali, direzionali (soli uffici), residenziali (quest'ultime col recupero delle vecchie residenze delle maestranze). Finchè non sarà approvato il Piano di Recupero saranno consentiti soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio esistente. 56 Appendice B1 Oggetto: DEFINIZIONE “Superficie utile lorda (s.u.l.)” prevista dall’Art. 23, lett. f) “SOTTOZONA B5” e dalla Scheda in Appendice B2 relativa al Comparto Urbanistico CR6. “Superficie utile lorda (s.u.l.)” E’ la somma della superficie di tutti i piani - fuori terra, seminterrati ed interrati - misurata al lordo degli elementi verticali quali muri perimetrali, pilastri, tramezzi interni, vani scale, vani ascensore, etc. Sono esclusi dal calcolo della Sul: - i porticati pubblici o di uso pubblico; - le logge con il lato minore non superiore a ml 2,00, intendendosi per logge le parti rientranti del fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso.Le logge con il lato minore superiore a ml 2,00 sono integralmente comprese nel calcolo della Sul; - i balconi aventi aggetto non superiore a ml 2,00 dalle pareti esterne del fabbricato.I balconi con aggetto superiore a ml 2,00 sono integralmente compresi nel calcolo della Sul; - le autorimesse pertinenziali private, realizzate fuori terra nelle aree urbane e non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale, purché con un’altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l’intradosso del solaio soprastante; - le autorimesse pertinenziali private con i relativi spazi di manovra, realizzate nel sottosuolo, anche ove eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale, purché con un’altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l’intradosso del solaio soprastante; - le autorimesse pubbliche o ad uso pubblico, fuori terra o interrate, realizzate in applicazione degli standard urbanistici imposti da norme statali o regionali; - le superfici adibite a cantine, al servizio ed in relazione numerica con le singole unità immobiliari a destinazione residenziale, intendendosi per cantine locali accessori non abitabili, posti al di sotto della Quota di riferimento convenzionale (Qrc), e con altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il pavimento e l’intradosso del solaio soprastante; - i vani relativi ai volumi tecnici, interrati o posti oltre la copertura (scale, extracorsa ascensori e montacarichi, locali per impianti di riscaldamento o climatizzazione centralizzati, abbaini ed elementi consimili di accesso alla copertura, etc.) - ovvero realizzati fuori terra nei casi in cui per esigenze dettate dalle vigenti norme di sicurezza non possano essere ricavati all’interno della sagoma dell’edificio - delle dimensioni strettamente indispensabili all’alloggiamento e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti in essi collocati, ovvero delle dimensioni minime dettate dalle vigenti norme in materia di sicurezza; - gli aggetti di carattere ornamentale o strutturale con sporgenza non superiore a ml 2,00; - le scale esterne, ove prive di copertura e/o non delimitate da murature perimetrali; - i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica separati (passerelle, ballatoi, etc.), anche provvisti di copertura e tamponamenti laterali, purché con larghezza non superiore a ml 2,00; - le intercapedini orizzontali o verticali con sola funzione igienico-sanitaria o tecnologica. - gli scannafossi; - i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone (ricoveri per animali domestici o da cortile e/o per attrezzi, coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore a ml 1,80 misurata tra il piano di calpestio e l’intradosso della copertura; - le strutture esterne di rivestimento e gli altri elementi tecnologici consimili finalizzati alla qualificazione estetico-architettonica dei fabbricati; - le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta per il tempo strettamente necessario all’effettuazione di operazioni di carico e scarico merci. Sono altresì esclusi dal calcolo della Sul, quali incentivi urbanistici previsti dall’art.18 in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile: - lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i 30 cm, e comunque per la parte eccedente i minimi fissati dal Regolamenti Edilizio; - i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti a cappotto, etc.) capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile; - le serre solari, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di edilizia sostenibile; - tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali in materia. Limitatamente alle destinazioni d’uso commerciali, sono inoltre escluse dal calcolo della Sul: - le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali coperti ed aperti al pubblico durante gli orari di vendita; - le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora collocate in parcheggi coperti e/o in autorimesse pertinenziali (interrate o meno). 57 - Appendice B2 Oggetto: SCHEDA DI RIFERIMENTO per il “COMPARTO URBANISTICO CR6” previsto dall’Art. 27, lett. a) “SOTTOZONA C1” COMPARTO URBANISTIOCO CR6 Descrizione Il Comparto Urbanistico è costituito da due zone poste a monte e a valle della sede ferroviaria e confinanti a sud con il Viale dei Pini. La prima , a monte della ferrovia, si presenta come la naturale densificazione del territorio recentemente insediato in continuità con l’area Campi Alti lasciando un ampio territorio agricolo verso la S.P. 152 per la salvaguardia del del verde. La seconda, a valle della ferrovia e fino al Viale Italia, è composta da un’area parzialmente urbanizzata e antropizzata con porzioni di aree di frangia urbana degradate, con la presenza di un’area di pineta di buon pregio e di un viale alberato (Viale dei Pini) da riqualificare e salvaguardare. Sono presenti particolari vegetazioni con caratteri di valore (pineta) da tutelare nella seconda zona. Superficie territoriale St. mq. 103.000 circa Finalità Interventi funzionali al completamento e alla riqualificazione dell’edificato, mediante la realizzazione di edifici residenziali, coerenti con le tipologie dell’edificato esistente, e la riqualificazione a fini pubblici, salvaguardia e tutela, dell’area pinetata e del viale alberato. Gli alloggi dovranno essere finalizzati alle esigenze della popolazione residente e sociali. L’intervento persegue anche la realizzazione di un’area di sosta multifunzionale prossima alla S.P. 152. Gli interventi vengono realizzati in due sub comparti CR6a e CR6b. Dimensionamento Residenza max. 45 alloggi; Servizi max 500 mq. di sul. Caratteristiche degli alloggi Le superfici degli alloggi non possono essere inferiori per l’80% a mq 100 di sul, fatta eccezione per la quota degli alloggi con finalità sociali in affitto riportate di seguito Parametri urbanistici Sub comparto CR6a: - Residenziale max. 40 alloggi, di cui n. 5 destinati alla residenza sociale, max. mq. 6.000 di sul, H. max. mt. 8, max. piani 2; - Servizi max. 500 mq. di sul, H.max. mt. 8 piani n. 2. - Distanza dalla viabilità principale in allineamento con l’esistente o minimo mt. 5. Sub comparto CR6b: - Residenziale max. 5 alloggi, max. mq. 560 di sul, H. max. mt. 8, max. piani 2; - Distanza dalla viabilità principale in allineamento con l’esistente o minimo mt. 5 Destinazione d’uso Residenziale e Servizi pubblici e di interesse pubblico Finalità interesse pubblico e sociali Almeno 5 alloggi dovranno essere riservati all’affitto a canone controllato per almeno 10 anni attraverso apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale. Disposizioni L’intervento si dovrà caratterizzare per le strette relazioni in coerenza con la tessitura dell’edificato esistente e degli allineamenti della nuova viabilità. Lungo i fronti retrostanti gli edifici dovranno essere previste ampie zone di verde e di arredo. Dovrà essere realizzata un’area di sosta multifunzionale. Modalità di attuazione Gli interventi dovranno essere attuati mediante Piano Attuativo (P.A.) convenzionato, di iniziativa privata esteso a tutta l’area del Comparto Urbanistico che dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nella Tav. 2 del P.R.G. e degli indirizzi e prescrizioni della presente scheda. Disciplina perequazione urbanistica Per gli interventi previsti dal CR6a e CR6b si definiscono di seguito i criteri perequativi indicati: sub comparto CR6a: - i diritti edificatori sono ripartiti per le aree in modo proporzionale alle superfici di proprietà ricomprese nel Comparto Urbanistico; - gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di interesse pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche d’intervento sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti edificatori; sub comparto CR6b: - cessione dell’area di proprietà pubblica in compensazione con l’area della duna pinetata su Viale Italia e per gli interventi di salvaguardia e tutela a questa relativi. - gli oneri inerenti l’attuazione delle opere di urbanizzazione, di interesse pubblico e sociali come indicate nelle discipline specifiche d’intervento sono ripartiti in relazione alla quota parte dei diritti edificatori ripartiti in modo proporzionale tra le proprietà private. Dotazioni standards Le dotazioni di parcheggio privato per la sosta stanziale e quelli pubblici e/o di uso pubblico dovranno essere commisurate a quanto stabilito dalle normative vigenti. Nel sub comparto CR6a,oltre agli standards minimi, la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico convenzionato dovrà essere di mq 8.000 segue 58 Discipline specifiche di intervento Opere e attrezzature interesse pubblico La realizzazione delle previsioni è condizionata alla contestuale realizzazione a carico degli operatori dei seguenti interventi e/o opere di interesse pubblico nonché alla cessione gratuita delle aree alla Amm/ne Comunale: - Realizzazione congiunta (Comparto Urbanistico CR6) del sottopasso ferroviario ciclo-pedonale a sud del Comparto Urbanistico per collegarsi a Via dei Pini. Sub comparto CR6a: - Parcheggi pubblici di scambio di almeno mq. 8.000, di cui almeno la metà sistemata con idonee pavimentazioni. - Pista ciclo-pedonabile, collegata al sistema esistente; - Riqualificazione del tratto di Via Isola di Caprera e del tratto di Via isola di Gorgona, fino a Via Litoranea, prospiciente il sub-comparto urbanistico. - Riqualificazione dell’esistente sottopasso della ferrovia posta a nord dell’area di trasformazione al fine di renderlo fruibile per percorso ciclopedonale. - Completamento e realizzazione della nuova viabilità interna. - Completamento ed integrazione del sistema fognario. - Integrazioni e miglioramenti alla rete dell’acquedotto esistente . Sub comparto CR6b: - Pista ciclo-pedonabile, collegata al sistema esistente. - Riqualificazione del tratto di Via Don Bigi, prospiciente il sub-comparto urbanistico, e della Via dei Pini; - Completamento e realizzazione della nuova viabilità interna. - Completamento ed integrazione del sistema fognario. - Integrazioni e miglioramenti alla rete dell’acquedotto esistente . - Realizzazione del verde pubblico lungo la ferrovia - Cessione dell’area pinetata adiacente all’arenile, tra Viale Italia ed il complesso Pini Mare. Incentivi per ecoefficienza e sostenibilità edilizia Gli incentivi edilizi ed economici saranno commisurati ai livelli di efficienza e sostenibilità previsti e realizzati negli interventi. Mitigazione ambientale Lungo la viabilità principale e la ferrovia dovrà essere realizzata una fascia di verde privato alberato con funzioni di arredo e mitigazione. Lungo la ferrovia, nell’area a verde pubblico, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di mitigazione acustica integrato con l’area a verde, di elevata qualità architettonica e ambientale. CONCLUSIONI INDAGINI GEOLOGICHE Pericolosità geomorfologica Pericolosità idraulica Vulnerabilità falde INTERVENTI Edificazione Fattibilità geomorfologica 2 G.2 – G.3 (area dunale) I.1 (parte) – I. 3 (parte) V2 (parte) – V3 (parte) Fattibilità Idraulica 1 (I.1) – 3 (I.3) 3 1 1 Vulnerabilità Falde 2 Sottopasso 2 2 Viabilità 1 1 Reti 1 1 tecnologiche Aree a verde 1 1 1 Parcheggi 1 1 2 Interventi in area dunale Fattibilità geomorfologica e Vulnerabilità delle falde condizionate (F.G.3 e F.V.3) 59