regolamento_risparmio_soci
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REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO I SOCI (approvato dalla Assemblea Generale dei Soci del 04 maggio 2007) ART. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta del risparmio presso i soci prevista dall’art.2 dello statuto sociale. Tale raccolta viene effettuata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.11 D.Lgs.n.385/93 e dai relativi provvedimenti di attuazione, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale. Essa è rivolta ai soli soci della Cooperativa iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. E’ pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico. ART. 2 La raccolta del risparmio è rivolta in maniera indiscriminata a tutti i soci aventi i requisiti di cui al precedente art.1. I soci, che intendono effettuare prestiti alla Cooperativa, devono stipulare con quest’ ultima un apposito contratto scritto a pena di nullità. ART. 3 Il risparmio raccolto presso ciascun socio non può superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall’art.13 DPR n.601/73 e successive modificazioni. La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dall’art.1, 3° c. della Deliberazione C.I.C.R. 3.3.94 e dalla Sezione III, art.2 delle istruzioni attuative della Banca d’Italia pubblicate sulla G.U. n.289 del 12.12.94. Il Consiglio di Amministrazione può, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, proporre ai soci rapporti di prestito diversificati per vincoli temporali, importi, remunerazione. L’ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie che li assistono, nonchè l’entità del rapporto tra prestiti e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio della Cooperativa. ART. 4 Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le condizioni previste dall’art.3.2 Sezione III delle Istruzioni della Banca d’Italia. Esso deve essere sottoscritto dal socio e dal legale rappresentante della Cooperativa o da altro soggetto debitamente delegato dal Consiglio di Amministrazione. Copia del contratto deve essere consegnata al socio unitamente a copia del presente Regolamento. Il socio deve approvare specificatamente la clausola contrattuale di cui al successivo art.12. Il socio ai fini contrattuali deve inoltre dichiarare per iscritto di conoscere le norme che regolano il rapporto di prestito sociale e di accettare le condizioni applicate. ART. 5 Al momento dell’instaurazione del rapporto di prestito sociale, al socio prestatore verrà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato “libretto nominativo di prestito sociale” (di seguito denominato brevemente “libretto”). Contestualmente, presso la Cooperativa verrà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del contratto di cui all’articolo precedente, una scheda numerata contenente l’indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di iscrizione nel libro dei soci del socio medesimo, nonchè il numero del relativo libretto su cui dovranno essere annotate cronologicamente tutte le operazioni di versamento e di prelevamento. Nessuna operazione di versamento o prelevamento potrà essere effettuata senza la presentazione del libretto, anche al fine di eseguire le relative, necessarie annotazioni; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione del libretto medesimo dopo la loro maturazione. Restano esclusi dalla posizione che precede i prelievi continuativi disposti per iscritto dal Socio per il pagamento di una somma a favore della Cooperativa e che verranno annotati all’atto della prima presentazione del libretto. La Cooperativa si obbliga fin da ora ad accettare, quale depositaria, le somme trasmesse per conto dei Soci da banche o enti finanziari per il successivo versamento sul libretto di deposito sociale. In tal caso le somme saranno accreditate sul libretto all’atto della prima presentazione successiva al ricevimento da parte della Cooperativa delle somme, l’accreditamento avverrà con la valuta corrispondente alla ricezione 1 da parte della Cooperativa. La Cooperativa può, inoltre, effettuare bonifici su conti bancari indicati dal Socio a mezzo richiesta scritta contenente le coordinate bancarie i dati del beneficiario e la motivazione del bonifico. In tale caso il libretto deve essere consegnato alla Cooperativa al momento della richiesta. Nulla sarà dovuto alla Cooperativa per tale servizio aggiuntivo. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza su tutte le operazioni relative alla raccolta di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi. ART. 6 Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito sociale, il socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per conto del socio medesimo operazioni sia di versamento che di prelevamento, con esclusione dell’instaurazione e dell’estinzione del rapporto. Il conferimento di tale delega, la sua eventuale modifica o la sua revoca devono risultare da atto scritto consegnato alla Cooperativa e conservato presso quest’ultima. ART. 7 La Cooperativa ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento al socio la consegna del libretto per l’effettuazione di eventuali controlli contabili. ART. 8 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il socio prestatore dovrà immediatamente farne denuncia all’Autorità competente e darne comunicazione alla Cooperativa. Tale denuncia dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per identificare il documento e stabilire le circostanze dell’accaduto. Nel caso di cui sopra la Cooperativa sospenderà l’operatività del documento originario, anche al fine di effettuare gli opportuni controlli e, previa apposita richiesta scritta del socio, rilascerà a quest’ultimo un duplicato del predetto documento con l’apposita dicitura “duplicato”. All’atto della consegna del duplicato, il socio dovrà rilasciare una dichiarazione scritta, con la quale riconoscerà la perdita di qualsiasi valore del primo documento ed esonererà la Cooperativa da qualsiasi responsabilità derivante dalla successiva ed eventuale circolazione del documento medesimo. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dagli eventuali delegati del socio. ART. 9 In qualsiasi momento, il socio può integrare il deposito oppure richiedere la restituzione parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente regolamento, ad eccezione delle somme per le quali sia stato pattuito un vincolo temporale a norma del successivo art.12. La restituzione è sottoposta ad un preavviso di 2 giorni dal momento della richiesta del socio per i depositi liberi; tuttavia, è facoltà della Cooperativa effettuare la restituzione contestualmente alla richiesta per i prelevamenti tramite assegno o in contanti per importi non superiori a euro 300,00 . La eventuale restituzione anticipata di parte o di tutto il deposito vincolato è sottoposta ad un preavviso di 15 giorni . ART. 10 I versamenti possono essere effettuati in contanti o con assegni, o mediante bonifico bancario nel rispetto della vigente normativa in materia e delle disposizioni previste nel presente Regolamento. I versamenti effettuati con assegni saranno accettati salvo buon fine dei medesimi e, pertanto, le relative somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. La Cooperativa effettuerà la restituzione al socio in contanti e/o con assegni bancari o circolari o mediante bonifico bancario. Per le operazioni di versamento e di prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa. ART. 11 In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue al momento dello scioglimento del rapporto sociale o del decesso; da tale momento le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio receduto, decaduto od escluso o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare per iscritto alla Cooperativa il giorno del decesso del socio; per la liquidazione del credito del socio risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui al precedente art.6, secondo quanto disposto dall’art.1396 c.c. ART. 12 2 Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione in via preventiva all’inizio dell’esercizio, comunque entro il limite massimo di cui al precedente art.3 per la fruizione delle agevolazioni fiscali. Nel corso dell’anno il Consiglio potrà apportare variazioni al saggio dell’interesse in base a considerazioni di economicità della gestione o vantaggio per il socio depositante. L’applicazione del saggio e delle eventuali variazioni decorrerà dalla data deliberata dal Consiglio. ART. 13 Le variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio prestatore dovranno essere comunicate a quest’ultimo con lettera raccomandata presso la sua residenza risultante dal libro dei soci. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. ART. 14 Le somme versate producono interessi con valuta del giorno del loro versamento, qualora quest’ultimo avvenga per contanti, fino al giorno del loro prelevamento. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31/12 di ogni anno e la somma corri-spondente viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito il 1/1 successivo. Se, per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo del conto di prestito superasse il limite massimo di cui al precedente art.3 l’eccedenza sarà considerata infruttifera e sarà restituita al socio prestatore. In caso di estinzione del prestito nel corso dell’anno, gli interessi saranno liquidati il giorno stesso della chiusura. ART. 15 La Cooperativa fornirà per iscritto al socio prestatore, annualmente e alla scadenza del contratto di prestito, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente le operazioni effettuate, i tassi e le spese praticati, i saldi per valuta ed ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo. Le operazioni ed i dati oggetto della suddetta comunicazione si intenderanno approvati a tutti gli effetti da parte del socio prestatore in caso di mancata opposizione di quest’ultimo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima. Il socio ha diritto ad ottenere a proprie spese, entro 90 giorni, copia della documentazione in possesso della Cooperativa inerente a singole operazioni, relative al suo conto, poste in essere negli ultimi 10 anni; al socio sarà addebitata la somma di euro 50,00 per la documentazione rilasciata in relazione a ciascuna operazione. ART. 16 La Cooperativa non è iscritta nell’Albo delle aziende di Credito. ART. 17 La Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio delle cooperative della provincia di Ferrara alla Sezione Edilizia n.130 ed osserva inderogabilmente e di fatto i requisiti mutualistici di cui all’art.26 del D.L.C.P.S. 14.12.47 n.1577 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 18 Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici, di cui alla sezione III, art.3.1 delle Istruzioni della Banca d’Italia, recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali del prestito, ed in particolare sul tasso di remunerazione e sulle spese, sono messi a disposizione dei soci nel locali della cooperativa in cui si effettua la raccolta. ART. 19 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione del C.I.C.R. del 3.3.94 e nelle Istruzioni della banca d’Italia pubblicate sulla G.U. del 12.12.94 n.289. ART. 20 Il presente regolamento, approvato dall’assemblea Generale dei soci della Cooperativa, entra in vigore a decorrere dal 05/05/2007. Il presente Regolamento sostituisce il precedente. 3 4