regolamento per la raccolta dei prestiti da soci

Transcript

regolamento per la raccolta dei prestiti da soci
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRESTITI DA SOCI
Articolo 1
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, i conferimenti di denaro a titolo di prestito, effettuato e
limitato ai soli Soci persone fisiche ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, sono
disciplinati dal presente regolamento e verranno gestiti con apposita contabilità sezionale.
Tale sezione è disciplinata dal presente regolamento.
Norme procedurali
Articolo 2
Per la funzionalità di questo servizio devono essere osservate le seguenti norme:
a) La raccolta può avvenire nei confronti dei Soci persone fisiche, che siano iscritti nel libro
Soci.
La sezione verrà alimentata da conferimenti con assegni bancari, postali circolari o
bonifici bancari;
La Cooperativa si obbliga al rimborso dei conferimenti stessi.
La raccolta non può avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla
gestione di mezzi di pagamento.
L'ammontare complessivo del prestito individuale non può superare il limite previsto dalle
leggi vigenti. I singoli conferimenti non potranno essere inferiori a 1.000 € e il conto verrà
automaticamente estinto qualora la giacenza fosse inferiore ai 1000 €.
b) L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non può eccedere i limiti previsti dalle leggi
vigenti e delle disposizioni in materia di raccolta del risparmio emanate dalla Banca
d'Italia.
c) La raccolta del risparmio presso i Soci è regolata da apposito contratto redatto per iscritto
e firmato dalle parti, di cui una copia verrà consegnata al Socio.
d) I versamenti ed i prelevamenti dovranno dar luogo ad un rapporto di conto corrente, con
registrazioni contabili nominative per ciascun Socio, il quale avrà diritto al rilascio di un
documento nominativo non trasferibile a terzi, sotto forma di libretto o scheda o supporto
magnetico od altro, idonei a mantenere e controllare lo svolgimento del suo prestito
personale. Detto documento dovrà contenere le seguenti annotazioni: numero d'iscrizione
al libro Soci, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio o residenza
del Socio; per ogni operazione verrà annotato l'importo, la data e la firma dell'impiegato
addetto.
Articolo 3
La Società Cooperativa Elettrica Gignod (C.E.G.) garantisce la massima riservatezza nello
svolgimento di tutte le attività della gestione del “Prestito Soci”, in ottemperanza alle
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D.lgs. 30.6.2003 n. 196).
Articolo 4
Le operazioni relative al prestito potranno essere effettuate negli orari di sportello previsti
dalla Società Cooperativa Elettrica Gignod (C.E.G.)
Nessun deposito, prelievo o rimborso può essere fatto senza la presentazione del documento di
cui al precedente art. 2, lettera d) in possesso del Socio.
Il Socio prestatore potrà altresì autorizzare altre persone a disporre con firma disgiunta della
somma depositata e ad operare sul conto del Socio, previo il deposito della firma del delegato
presso gli uffici della cooperativa.
Articolo 5
La Cooperativa si riserva il diritto di richiamare, in qualsiasi momento, il documento rilasciato
al Socio prestatore per effettuare operazioni di controllo.
Articolo 6
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della documentazione rilasciata di cui all'art.
2, lettera d), dovrà essere data immediata comunicazione alla Cooperativa che potrà
sospendere ogni tipo di operazione per effettuare gli opportuni riscontri. I duplicati della
predetta documentazione verranno rilasciati solo su esplicita richiesta del Socio.
In caso di ritrovamento del libretto smarrito, quest’ultimo verrà distrutto dalla cooperativa
previa annotazione sulla scheda corrispondente. Agli effetti della consistenza di liquidità
disponibile vale il conteggio risultante dalla scheda della cooperativa.
In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue
entro la data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate
cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio
defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e per la
liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in
materia di successione.
Interessi e operazioni relative
Articolo 7
Sui prestiti viene corrisposto un tasso di remunerazione che non potrà in ogni caso superare la
misura massima fissata dalla legge. Il tasso e le eventuali condizioni sono stabilite dal
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 8
Gli interessi vengono calcolati con maturazione annuale e sono accreditati al 31 dicembre di
ogni anno, al netto della ritenuta fiscale, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto dal
precedente art. 2, lettera a); in caso di superamento di tali limiti la Cooperativa è autorizzata a
rimborsare immediatamente al socio le somme eccedenti
Il Socio prestatore riceverà, al proprio domicilio, annualmente, un estratto conto delle
operazioni e degli interessi maturati.
In caso di chiusura del rapporto in corso d'anno gli interessi verranno liquidati e corrisposti
alla data di chiusura dello stesso.
Articolo 9
Articolo 10 Le variazioni del tasso d'interesse vengono comunicate al Socio prestatore con lettera
personale e pubblicate sul sito WEB della cooperativa.
Articolo 11 Gli interessi decorrono dal giorno in cui viene effettuato il deposito e cessano con la data del
prelievo; il relativo conteggio viene effettuato facendo riferimento all'anno civile.
Articolo 12 I Soci prestatori sono tenuti a presentare presso gli uffici della C.E.G il documento in loro
possesso almeno una volta all'anno, per l'aggiornamento e il riscontro con i documenti
contabili.
Disposizioni finali
Articolo 13 Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire quanto non specificatamente previsto nel
presente regolamento al fine di ottimizzare le prestazioni nonché i rapporti con i Soci
prestatori.
Articolo 14 Il Consiglio di Amministrazione rimane autorizzato ad apportare al presente regolamento tutte
quelle modifiche ed aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche
legislative, le quali saranno comunicate ai Soci prestatori e sottoposte a ratifica alla prima
Assemblea dei Soci.
Articolo 15 La Società Cooperativa Elettrica Gignod (C.E.G) è regolarmente iscritta all'albo delle
Cooperative, ed osserva inderogabilmente le clausole di cui all'art. 26 del DLCPS 14 dicembre
1947, n. 1577 e successive rettifiche, modificazioni ed integrazioni.
Articolo 16 Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 6 maggio 2012, entra
in vigore successivamente alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione in cui
verrà stabilito il tasso di interesse e verrà redatto apposito foglio informativo con le condizioni
contrattuali da inviare a tutti i soci.