LA MAPPA DELLA SCHIFORMA RENZI – BOSCHI

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LA MAPPA DELLA SCHIFORMA RENZI – BOSCHI
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LA MAPPA DELLA SCHIFORMA
RENZI – BOSCHI
20 ottobre 2016
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Forza Italia
LA MAPPA DELLA SCHIFORMA RENZI – BOSCHI
2

Superamento del Bicameralismo paritario (Artt. 55, 57 e 59)

Procedimento legislativo (Artt. 70, 72)

Riparto competenza Stato – Regioni (Art 117)

Partecipazione dei cittadini (Artt. 71 e 75)

Soppressione del CNEL (Artt. 28 e 40)
SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO
(Artt. 55, 57 e 59)
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FUNZIONI NUOVO SENATO (Artt. 55,57 e 59)

Al Senato è attribuita la funzione di rappresentanza delle
istituzioni territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri enti
costitutivi della Repubblica
COMPOSIZIONE NUOVO SENATO (Artt. 57 e 59)

Il Senato è composto dal 95 senatori eletti dai consigli regionali e
dai consigli delle province autonome di Trento di Bolzano, fino a 5
sentori di nomina presidenziale e dagli ex Presidenti della
Repubblica. Riguardo alla durata del mandato dei senatori elettivi
questa coincide con quella dell’organo istituzionale territoriale da
cui sono stati eletti
SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO
(Artt. 55, 57 e 59)
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CRITICHE

La riforma supera il bicameralismo perfetto attraverso la
soppressione di libere elezioni e Palazzo Madama diventa una
sorta di "dopolavoro" per sindaci e consiglieri regionali;

Dalla composizione del Senato possono derivare maggioranze
diverse nei due rami del Parlamento determinando
ingovernabilità e un potere di ricatto esercitato dal Senato nei
confronti della Camera;

Vi è totale confusione sul meccanismo di scelta dei senatori la
cui definizione è rinviata ad una futura legge
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (Artt. 70, 72)
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LEGGI BICAMERALI (Art. 70, comma 1)


Le leggi per le quali è mantenuto il procedimento legislativo
paritario possono ricondursi a tre grandi categorie:
1) Leggi di sistema che incidono su aspetti fondamentali
dell'assetto costituzionale;
2) Leggi relative al Senato o allo status dei senatori;
3) Leggi sull'ordinamento degli enti territoriali e nello specifico
che disciplinano gli assetti ordinamentali di Comuni, Città
metropolitane e Regioni, con tendenziale esclusione della
regolamentazione dei profili di carattere finanziario
TUTTE LE ALTRE LEGGI SONO APPROVATE DALLA SOLA CAMERA
DEI DEPUTATI
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (Artt. 70, 72)
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VOTO A DATA CERTA (Art. 72, comma 7)
Il Governo può richiedere alla Camera dei deputati di
deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità
all'ordine del giorno, per essere poi sottoposto alla votazione
finale entro un termine certo (pari, al massimo, a 90 giorni dalla
richiesta)
CRITICHE


Il voto a data certa svuota completamente la rappresentanza e
la dialettica parlamentare;

Si crea un sistema in cui si possono contare fino a dieci
procedimenti legislativi
RIPARTO COMPETENZA STATO – REGIONI
(Art 117)
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COMPETENZA ESCLUSIVA E REGIONALE

Nel complesso l’intervento di riforma determina l’ampliamento delle
materie di competenza esclusiva dello Stato, la soppressione della
competenza concorrente tra Stato e Regioni e l’individuazione di
materie di competenza legislativa regionale
CLAUSOLA DI SUPREMAZIA (Art. 117, comma 4)

Consente alla legge statale, su proposta del Governo, di intervenire in
materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, e quindi
in ambiti di competenza regionale, quando lo richieda la tutela
dell’unità giuridica o economica della Repubblica e la tutela
dell’interesse nazionale
RIPARTO COMPETENZA STATO – REGIONI
(Art 117)
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CRITICHE

La riforma non tutela le autonomie poichè attraverso la clausola di
supremazia può riaccentrare qualunque competenza regionale;

Non è vero che la competenza concorrente è stata eliminata: in
molte materie di competenza regionale, la previsione di disposizioni
"generali e comuni" da parte dello Stato genera una concorrenza tra
norme statali e leggi regionali
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
(Artt. 71 e 75)
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REFERENDUM PROPOSITIVO E DI INDIRIZZO (Art. 71, comma 4)

Istituito al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla
determinazione delle politiche pubbliche
REFERENDUM ABROGATIVO (Art. 75)

E’ mantenuta la possibilità per 500.000 elettori di richiedere
referendum, lasciando invariato l’attuale quorum di validità, ossia
la maggioranza degli aventi diritto al voto. Al contempo è
previsto, in caso di richiesta da parte di 800.000 elettori, un
abbassamento del quorum, portandolo alla maggioranza dei
votanti alle ultime elezioni della Camera
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
(Artt. 71 e 75)
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INIZIATIVA LEGISLATIVA (Art. 71, comma 3)

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli
CRITICHE

E’ evidente che la riforma diminuisce il potere dei cittadini
rispetto a quanto previsto dal testo della Costituzione attualmente
vigente;
SOPPRESSIONE DEL CNEL
(Artt. 28 e 40)
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DISPOSIZIONI FINALI (Art. 40, comma 1)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
costituzionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
d'intesa con il MInistro dell'economia e della finanze, nomini, con
proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gesione
del CNEL, per le attività relative al suo patrimonio e per la
riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi presso la
Corte dei Conti nonchè per gl altri adempimenti conseguenti alla
soppressione.
SOPPRESSIONE DEL CNEL
(Artt. 28 e 40)
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CRITICHE

Secondo il bilancio pubblicato sul sito del CNEL il totale delle uscite,
inclusi gli accantonamenti - che ovviamente non sono spese - è
10.637.698 €. Come si faccia a risparmiare 20 milioni su 10 milioni
di uscite è un Mistero;

Dal totale delle uscite bisogna considerare che 2.732.000 € sono
accantonamenti e non spese e che 5.958.000 € sono le spese per il
personale che continueranno a sussistere considerato che sarà
riallocato presso la Corte dei Conti (art. 40 , comma 1);

In realtà il risparmio al netto degli oneri fiscali e previdenziali per il
personale e dell'IVA per le altre spese è di 2.268.000 €, l'11% di
quanto sostiene il Ministro Boschi
I MOSTRI DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE
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
Una riforma che apre scenari bizantini complicatissimi, che baratta decisionismo
con democrazia e che aumenta il potere della maggioranza senza
incrementare le garanzie della minoranza. Un sistema che diventa totalitario
in tutte le sue forme: chi vince prende tutto e chi perde non potrà incidere
in alcun modo sulle scelte che riguardano la vita del Paese. Denunciamo con
forza i mostri di questa ‘schiforma’ Renzi-Boschi.
I MOSTRI DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE
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LA “FINTA” ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L’elezione del massimo organo di garanzia dello Stato è di fatto
consegnata all’arbitrio di un singolo partito. Infatti la nuova Costituzione
stabilisce che dalla settima votazione il Capo dello Stato si elegga con una
maggioranza minima dei tre quinti dei votanti. L’ articolo 64 della Cost.,
non toccato dalla riforma, impone il numero legale e, quindi, è necessario
che alla votazione siano presenti la metà più uno dei componenti, cioè 367
elettori. Considerato che i tre quinti del numero degli elettori ammonta a
221, di fatto la nuova Costituzione affida l’elezione del massimo organo
di garanzia, al singolo partito che potrà contare 340 deputati alla
Camera, anche se al Senato non dovesse avere nemmeno un seggio!
I MOSTRI DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE
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LA MINACCIA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Per la messa in stato di accusa del Capo dello Stato serviranno solo
366 voti. Ciò vuol dire che basteranno i 340 deputati del partito
che vincerà le elezioni e pochi senatori. Per la prima volta nella
storia repubblicana un solo partito avrebbe la concreta possibilità
di minacciare quasi da solo il ruolo del supremo garante
dell’equilibrio istituzionale
I MOSTRI DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE
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IL POTERE DI RICATTO DEL SENATO
NEI CONFRONTI DELLA CAMERA
Dalla composizione del nuovo Senato possono derivare
maggioranze diverse nei due rami del Parlamento determinando
ingovernabilità e un forte potere di ricatto esercitato dal Senato nei
confronti della Camera
I MOSTRI DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE
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SENATORI DICIOTTENNI
Mentre a Montecitorio resta fermo l’obbligo di avere almeno 25 anni
per poter essere eletti come deputati, i nuovi senatori potrebbero
essere universitari o addirittura liceali. Eliminando il limite di età per
poter essere eletto senatore, la riforma opera di fatto un salto logico
sul significato semantico del termine “Senato” creando un evidente
squilibrio con chi siederà alla Camera dei deputati
I MOSTRI DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE
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LA VERITA’ SULL’IMMUNITA’ PARLAMENTARE
Nella riforma non scompare l’immunità parlamentare che anzi si
allarga agli amministratori locali (solamente ai più fortunati): coloro
che saranno nominati senatori. In questo modo si genera una evidente
discriminazione tra consiglieri regionali e sindaci che continueranno a
svolgere il proprio compito esclusivamente sul territorio e chi invece
acquisirà anche il titolo di senatore
I MOSTRI DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE
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LA SQUILIBRATA ATTRIBUZIONE DEI
SEGGI ALLE REGIONI
Il numero dei senatori attribuiti a ciascuna regione dipende dal peso
demografico, con il limite minimo di due senatori per Regione. In questo
modo vengono premiate le Regioni molto piccole come Val D’Aosta e
Molise danneggiando le medie come Marche e Liguria. Come se non
bastasse la riforma determina un’evidente discriminazione delle
regioni a statuto speciale, che non state minimamente toccate
dall’intervento riformatore, con quelle a statuto ordinario determinando
un crescente divario tra Nord-Sud del Paese. Alle regioni del Nord è
infatti riconosciuta una maggiore rappresentanza: il cittadino di Trento
conta quasi tre volte un palermitano!