è il ruolo di un senatore
Transcript
è il ruolo di un senatore
Approfondimento Cosa dice questa riforma Superamento del bicameralismo paritario Solo la Camera dei Deputati svolgerà il ruolo di assemblea legislativa e potrà esprimere il voto di fiducia al governo. I deputati resteranno 630 e verranno eletti a suffragio universali, proprio come oggi. Tempi certi per l’approvazione delle leggi Viene riconosciuto al governo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni. In particolare, la riforma introduce in Costituzione alcuni limiti. Ad esempio i decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il nuovo Senato Il nuovo Senato continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica ma sarà composto da 95 membri eletti dai Consigli regionali (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 persone nominate dal presidente della Repubblica in carica per sette anni). I componenti del nuovo Senato non riceveranno un’indennità aggiuntiva ma potranno godere dell’immunità parlamentare. Il nuovo Senato dei 100 avrà competenza legislativa per le riforme costituzionali, le leggi elettorali degli enti locali e sui referendum popolari e le ratifiche dei trattati internazionali in merito all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Inoltre si dovrà esprimere sulle leggi di bilancio (ma l’ultima parola spetta alla Camera) e ha 30 giorni di tempo per deliberare a maggioranza assoluta sulle modifiche da apportare ai disegni di legge già approvati dalla Camera. Sparisce la navetta parlamentare, ad esempio se il Senato chiede alla Camera di modificare una legge che riguarda il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera dei Deputati può respingere la richiesta ma solo a maggioranza assoluta. Nell’articolo 2 della riforma costituzionale si dice che i 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti: uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco. Saranno inoltre i cittadini , al momento di eleggere i Consigli Regionali a indicare quali consiglieri saranno anche senatori. I Consigli, una volta insediati, saranno tenuti a ratificare la scelta. I membri rimangono in carica per la stessa durata del loro mandato parlamentare. SPARISCONO I SENATORI A VITA Attualmente sono senatori a vita: i presidenti della Repubblica che hanno cessato il loro mandato e le personalità che “hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Questi ultimi non saranno più nominati a vita ma resteranno in carica sette anni. Gli attuali senatori a vita diventano quindi una categoria ad esaurimento. Riforma del Titolo V Dopo la riforma costituzionale 3/2001 che aveva modificato l’articolo 117 della Costituzione sulle competenze Stato/Regioni, questa riforma apporta nuove modifiche al Titolo V della Carta Costituzionale. Molti poteri assegnati alle autonomie locali torneranno allo Stato: ambiente, sicurezza sul lavoro, energia (trasporto e distribuzione), gestione dei porti e degli aeroporti, ordinamenti professionali, politiche per l’occupazione. L’elezione del Presidente della Repubblica Con l’elezione del Senato in Senato delle autonomie, spariscono i “grandi elettori”. Oggi la nomina del Presidente della Repubblica avviene attraverso il Parlamento in seduta comune e 58 rappresentanti regionali. Per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi, mentre dal quarto basta la maggioranza assoluta. Con la riforma viene modificata la platea degli elettori ed il quorum: nei primi quattro scrutini servono i due terzi dei componenti di Camera e Senato (730), dal quinto i tre quinti, dal nono la maggioranza assoluta. I giudici della Consulta La scelta dei 5 giudici della Consulta non sarà affidata al Parlamento in seduta comune: il Senato ne nominerà due e la Camera tre. Per l’elezione ai primi due scrutini sono necessari i due terzi dei componenti, poi la maggioranza richiesta scende ai tre quinti. Novità per referendum e leggi popolari Il numero di firme necessarie per proporre un referendum rimane a 500.000 ma se i promotori riescono a raccogliere più di 800.000 sottoscrizioni si abbassa il quorum che non è più calcolato sugli aventi diritto ma sul numero dei votanti dell’ultima tornata elettorale. Per renderlo valido basterà la metà di questi ultimi. La novità è che non ci saranno solo referendum abrogativi, volti ad eliminare leggi ma referendum propositivi, finora inesistenti. Questo istituto referendario è già in uso in molti paesi e consente di rendere partecipi i cittadini su temi di grandi attualità. Due esempi: il referendum sull’indipendenza della Scozia e il referendum per il matrimonio gay in Irlanda. Il popolo entra direttamente a far parte del processo legislativo. Cresce anche il numero delle firme richieste per la presentazione di una legge popolare, dalle 50.000 attuali a 150.000. Abolizione per Province e Cnel Il testo della riforma costituzionale prevede l’abrogazione completa dell’articolo 99 riguardante la costituzione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (con nomina di un commissario per la liquidazione e la ricollocazione presso la Corte dei Conti del personale). Le 110 province italiane, dotate di un Consiglio provinciale e di una Giunta, sono già state trasformate in via transitoria in Enti di secondo livello, cioè solo con un esecutivo formato da sindaci. Dato che le province erano in Costituzione questa riforma di revisione le abolisce definitivamente. E’ prevista la premialità per le Regioni virtuose. Ricorso preventivo alla Consulta per le leggi elettorali Le leggi che disciplinano l’elezione dei componenti del Parlamento potranno essere sottoposte alla Corte Costituzionale per un giudizio preventivo di costituzionalità su richiesta di almeno un quarto dei deputati o un terzo dei senatori. Equilibrio di genere nella rappresentanza Il testo della riforma prevede l’inserimento di un nuovo comma all’articolo 55: le leggi sulle modalità di elezione dei parlamentari promuovono l’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza. Viene rafforzato il principio della parità di genere nell’accesso alle cariche elettive.