Trasferimento di proprietà nei territori montani
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Trasferimento di proprietà nei territori montani
Nei territori classificati montani questa legge prevede particolari agevolazioni per trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice. Per accorpamento si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici confinanti. Per arrotondamento si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti allo scopo di aumentare la dimensione aziendale. Beneficiari: a) coltivatori diretti, cioè coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo; b) proprietari diretto-coltivatori, cioè coloro che, pur rivestendo qualifiche estranee all’agricoltura, compiono direttamente tutte le operazioni necessarie all’ottenimento di produzioni agricole o zootecniche. Limiti colturali: non esistono limitazioni né di preposseduto né di terreno acquistato per i coltivatori diretti, semprechè la superficie del terreno da acquistare, unitamente al terreno preposseduto, non superi i limiti fissati dalla legge per il riconoscimento della figura di coltivatore diretto. Per i diretto-coltivatori invece il preposseduto deve essere superiore a 5 ettari ed il terreno acquistato ai fini dell’arrotondamento o accorpamento non può essere superiore, per superficie, al terreno preposseduto. Agevolazioni: tassa fissa di registrazione € 129.11, tassa fissa di trascrizione € 129.11, imposte catastali esenti. Procedura. Non è richiesta alcuna domanda. Il notaio che stipula l’atto di compravendita a favore di un soggetto singolo o associato che acquista a scopo di arrotondamento o accorpamento in territorio classificato montano, ed è in possesso dei requisiti sopraindicati, deve indicare nell’atto di acquisto che l’acquirente intende beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 991/52 e D.P.R 601/73. L’Agenzia per le Entrate (ex Ufficio del Registro) al momento della registrazione dell’atto, può richiedere ai competenti Uffici per l’Agricoltura, la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti.