Secondo giurisprudenza consolidata della
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Secondo giurisprudenza consolidata della
Differenza tra rifiuto liquido e refluo industriale di Avv. Rosa Bertuzzi Cass. pen. Sez. III, 20-12-2012, n. 49454 Come correttamente rilevato dal ricorrente il discrimine tra applicabilità della disciplina in materia di tutela delle acque e quella in materia di rifiuti è rappresentato dal fatto che le acque reflue siano o meno convogliate senza soluzione di continuità nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento. Secondo giurisprudenza consolidata della Suprema Corte i rifiuti allo stato liquido sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto, avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione, a mezzo di trasporto, in quanto a differenza degli scarichi di reflui liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; di conseguenza lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produttore intende destinarli al recupero (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 n. 20679 dell'11.3.2004). Il discrimine tra applicabilità della disciplina in materia di tutela delle acque e quella in materia di rifiuti è rappresentato dal fatto che le acque reflue siano o meno convogliate senza soluzione di continuità nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (cfr. Cass. Sez. 3 n. 22036 del 13.4.2010). Sicché, come ribadito anche di recente, sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 gli effluenti di bestiame che, in luogo di defluire direttamente nelle condotte di scarico, siano raccolti in apposite vasche a tempo indeterminato” (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 15652 del 16.3.2001). Ecco la sentenza : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro Mar - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) D.M.A. nato il (OMISSIS); avverso la sentenza del 4.3.2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano; sentite le conclusioni del P.G., dr. Sante Spinaci, che ha chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4.3.2011 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava D.M.A. alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, 1 per aver effettuato scarichi in corpo d'acqua superficiale in assenza della prescritta autorizzazione allo scarico (capo a) e per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, per aver effettuato un'attività di raccolta e gestione di rifiuti speciali non pericolosi (bucce di arance e scarti alimentari) in assenza della prescritta autorizzazione (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione. Rilevava il Tribunale che, nel corso del sopralluogo eseguito dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Caserta presso l'azienda zootecnica dell'imputato, era stato accertato che le acque della sala mungitura delle bufale erano convogliate tramite una condotta interrata in una vasca di raccolta e quindi in una attigua e collegata concimaia. Inoltre si accertava la presenza di due fori nella muratura della struttura di raccolta, attraverso cui i liquami si immettevano nel fosso maltempo. Infine sul piazzale dell'allevamento erano presenti due cumuli di rifiuti (scarti alimentari e bucce di arance). Sussistevano pertanto entrambe le ipotesi di reato contestate, non risultando l'Imputato provvisto delle autorizzazioni prescritte. 2. Ricorre per cassazione il D., a mezzo del difensore, denunciando la violazione ed erronea interpretazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, D.Lgs. n. 4 del 2008, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 2, nonchè il vizio di motivazione. Il ricorrente, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe effettuato uno scarico non autorizzato delle acque reflue attraverso due fori praticati sulla muratura perimetrale della concimaia. Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, ha omesso di motivare in ordine alla nozione di " scarico ". Per tale deve intendersi qualsiasi immissione effettuata tramite un sistema stabile di collegamento tra il ciclo di produzione del refluo ed il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, a prescindere dalla loro natura inquinante. Trattandosi nel caso di specie di acque reflue convogliate senza soluzione di continuità nel canate di bonifica mediante una tubazione ed un successivo canale interno, la disciplina applicabile era quella in materia di tutela delle acque e non in materia di rifiuti. Peraltro a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 2008 la condotta di scarico senza autorizzazione di reflui provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame non costituisce più reato, stante la loro assimilabilità alle acque reflue domestiche. Tale scarico integra quindi l'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte i rifiuti allo stato liquido sono costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto, avviandoti allo smaltimento, trattamento o depurazione, a mezzo di trasporto, in quanto a differenza degli scarichi di reflui liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; di conseguenza lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produttore intende destinarli al recupero (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 n. 20679 dell'11.3.2004). Come correttamente rilevato dal ricorrente il discrimine tra applicabilità della disciplina in materia di tutela delle acque e quella in materia di rifiuti è rappresentato dal fatto che le acque reflue siano o meno convogliate senza soluzione di continuità nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (cfr. Cass. Sez. 3 n. 22036 del 13.4.2010). Sicchè, come ribadito anche di recente, sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 gli effluenti di bestiame che, in luogo di defluire direttamente nelle condotte di scarico , siano raccolti in apposite vasche a tempo indeterminato" (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 15652 del 16.3.2001). 2.1. Il Tribunale ha omesso ogni accertamento In proposito, essendosi limitato ad affermare che, stante l'assenza di autorizzazione, era configurabile il reato contestato. La sentenza impugnata andrebbe pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di S.M. Capua Vetere. Nel frattempo perè è maturata la prescrizione. Essendo l'accertamento avvenuto il 16.3.2006, il termine massimo di prescrizione di anni cinque è maturato il 16.3.2011. E 2 l'obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. di cause di non punibilità è Incompatibile con l'annullamento con rinvio. 2.2. La mancanza di un accertamento nei termini sopra indicati, di competenza del giudice di merito, impedisce l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 2 (a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4 del 2008). 3. La declaratoria di estinzione del reato di cui al capo a (in relazione al capo b non vi è alcuna deduzione, per cui la sentenza sul punto deve ritenersi irrevocabile) comporta la eliminazione della pena per esso inflitta, a titolo di aumento ex art. 81 c.p., nella misura di Euro 1.000,00 di ammenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di Euro 1.000,00 di ammenda. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2012 Allego due fac-simili di verbali : 1) Verbale di violazione amministrativa per scarico non autorizzato 2) Comunicazione di notizia di reato per scarico – refluo industriale – non autorizzato - Hotel - PROVINCIA DI …….. Settore Ambiente ….. Area …. VERBALE N°_____________ SCHEDARIO N° PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 689/81, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 133, COMMA 3° DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, NR. 152. Oggi, ……., alle ore …….. presso gli uffici del Comando in intestazione, viene redatto il presente verbale. VERBALIZZANTE: Agente/Ufficiale (appartenente al Reparto in intestazione) PARTE: Sig. nato a il e residente , in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale della avente sede legale a e sede amministrativa e stabilimento a 3 Codice Fiscale: Responsabile in Solido: avente sede legale a Codice Fiscale: e sede amministrativa e stabilimento a PREMESSA La Provincia di…….., Settore tutela territoriale ed ambientale, con determinazione nr. …. del ….., (cfr. allegato nr. 1), autorizzava la ……. ad aprire uno scarico in corpo idrico superficiale denominato roggia di: Acque meteoriche dei tetti, piazzali e cortili; Acque derivanti dal ciclo produttivo; Acque igienico/sanitarie e della mensa aziendale dello stabilimento sito in Comune di Nella predetta determinazione veniva prescritta la presentazione, entro 3 mesi dal rilascio della stessa, di un progetto di adeguamento degli scarichi e l’esecuzione, nelle more di presentazione del progetto di: N. 1 campionamento, per lo scarico delle acque in uscita dal depuratore sui parametri elencati nell’allegato 2 alla determinazione dirigenziale; N. 1 campione sulle acque meteoriche dei tetti a livello del pozzetto di ispezione per i parametri: solidi sospesi e idrocarburi; N. 1 campione sulle acque dello sfioro della fossa biologica n. 1 sui parametri elencati nella determinazione dirigenziale 178/06. Il predetto ufficio: considerato che la società non ha mai presentato il progetto suddetto nei tempi richiesti; considerato che la stessa non ha mai trasmesso i report analitici delle analisi imposte, con determinazione nr. (cfr allegato n. 2); ha ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera a d.lgs. 152/06, diffidare la ditta SPA dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione nr. del , ordinandogli di adempiere a quanto indicato nella determinazione nr. , entro 60 giorni dalla ricezione della determinazione n° del FATTO Oggi, , alle ore ……, presso gli uffici della Provincia in intestazione, a seguito di quanto descritto in premessa, il verbalizzante ha accertato che: 1. la ditta , nell’esercizio dello scarico in corpo idrico superficiale denominato roggia non ha osservato le prescrizioni imposte con determinazione dirigenziale nr. , di cui in premessa. In particolare, non ha presentato il progetto di adeguamento degli scarichi e non ha trasmesso i report analitici delle analisi imposte: Tale condotta è punita dall’articolo 133, comma 3, del d. lgs. 3 aprile 2006, nr. 152, con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro; 2. l’autore della violazione è; Sig. nato a il e residente a , in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante legale della avente sede legale a e sede amministrativa e stabilimento a 3. il responsabile in solido per il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, legge 689/81, è avente sede legale a e sede amministrativa e stabilimento a Il trasgressore ed il responsabile in solido vengono avvertiti che: 4 1. entro 30 gg. dalla notifica del presente verbale si può chiedere di essere sentiti personalmente ed è possibile presentare, in carta semplice, scritti difensivi, direttamente o per lettera raccomandata, al Presidente della Provincia di 2. alla sanzione amministrativa relativa alla violazione accertata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 135, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24.11.1981, nr. 689. 3. La Provincia di qualora non disponga l’archiviazione del presente verbale, determina con ordinanza ingiunzione l’importo della sanzione. Fanno parte integrante dell’atto: 1. copia determinazione dirigenziale n. 2. copia determinazione dirigenziale n. 3. visura camerale della (sede legale); 4. visura camerale della (unità locale di ). Il presente processo verbale, che si compone di nr. 2 pagine, è redatto in quadruplice copia; 1 copia verrà notificata al trasgressore mediante il servizio postale, con raccomandata a/r; 1 copia verrà notificata al responsabile in solido mediante il servizio postale, con raccomandata a/r ; 1 copia verrà inviata all’Ufficio Sanzioni della Provincia di ed 1 copia sarà conservata agli atti del’Ufficio in intestazione . Il verbalizzante _______________________ PROVINCIA DI …….. Settore Ambiente ….. Area …. anno prot. Reg CNR P.M. .- OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato ad opera di noti. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.347 de Codice di Procedura Penale, si riferisce in ordine all’acquisizione di una notizia di reato ad opera di noti, facendo riserva di comunicare ogni altro utile elemento per la ricostruzione dettagliata del fatto e dell’individuazione dell’autore, rimanendo anche a completa disposizione per ogni eventuale delega che la S.V. vorrà impartire. Luogo e data di realizzazione: 5 Data di acquisizione: Generalità indagati: Reati: - art. 674 c.p.; - art. 104 (scarichi nel sottosuolo) sanzionato dall’art. 137 comma 11 (inottemperanza alle prescrizioni dell’autorizzazione) del Testo Unico Ambientale. D.L.vo 152/2006. Denunciante: Il Comando/Provincia in intestazione Parte lesa: - Il Comune di Richieste urgenti: nessuna Elementi essenziali del fatto: L’anno …. il giorno ….. del mese di ….. alle ore ….. circa, a seguito di esposto a firma …., nella qualità di proprietario di un immobile sito in ….., limitrofo all’Hotel , assunto agli atti del Comune al prot ….. e agli atti del Comando Polizia Municipale al prot PM ….. del ………….. con il quale denunciava inquinamento ambientale e acustico da parte dell’impianto di depurazione delle acque reflue dell’Hotel ……………, impianto in parte a cielo aperto con conseguenti cattivi odori diventati insopportabili e di un fischio (per molte ore al giorno) provocato e proveniente dall’impianto, il sottoscritto ………, Comandante la Polizia Municipale di …… con l’ausilio………….., Tecnico Comunale, ha effettuato ispezione del depuratore dell’Hotel alla presenza del signor ………., dipendente dell’Hotel, incaricato ad accompagnarci sui luoghi dal signor ……….. amministratore ……………. Proprietaria dell’immobile è ………. Premesso: - che la Commissione Provinciale Tutela dell’Ambiente con nota prot del …………. aveva espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione allo scarico con la prescrizioni di seguito elencate: a) elencare il contenuto delle prescrizioni autorizzative, es. … il sollevamento dei reflui trattati nel presidio depurativo per raggiungere la zona delle vasche a letto assorbente deve prevedere sistemi autonomi di energia elettrica di emergenza (gruppi elettrogeni) le pompe di riserva attiva finalizzate a garantire, in caso di interruzione dell’energia elettrica o guasti, il corretto funzionamento del sistema. b) c) ………….. d) e) f) g) Con il sopralluogo effettuato si è accertato: - che il cattivo odore è persistente in violazione delle prescrizioni di cui al…………, in quanto non sono previsti idonei sistemi di protezione degli odori, rumori e diffusione di microorganismi in aereosol nella fascia circostante il presidio di trattamento biologico dei reflui con opportune barriere naturali o artificiali, di protezione, nel rispetto in ogni caso, delle distanze previste dalle norme vigenti, dagli insediamenti abitativi; (foto 1 – 2 – 3 – 4) - Il processo di aereazione per mezzo del quale nella vasca di digestione si producano i fanghi è stato alterato a causa del guasto di una delle pompe soffianti in violazione delle prescrizioni di cui al punto a)…………….., in quanto non sono previsti sistemi autonomi di 6 energia elettrica di emergenza e pompe di riserva attive finalizzate a garantire, in caso di interruzione dell’energia elettrica o guasti, il corretto funzionamento del sistema, - In violazione delle prescrizioni di cui al punto d) ………., i pozzetti di ispezione e di controllo del livello dei reflui alla fine di ogni linea di trattamento con vassoio assorbente non sono ispezionabili perché ricoperti di sterpaglia e in alcuni punti è visibile lo sversamento incontrollato delle acque dei letti assorbenti con la presenza di liquidi formanti acquitrino e (foto19 – 20 – 21 – 22) - In violazione delle prescrizioni di cui al punto e) …………….., mancano le essenze da utilizzare nei letti assorbenti atti a garantire alti livelli di assorbimento e di evaporitraspirazione e non è curata la vitalità delle poche piante individuate in loco. (foto 23 – 24 – 25 – 26) Dal controllo del registro di carico e scarico dei rifiuti si evince che kg …….. di fanghi contenenti residui di sostanze pericolose codice ……. sono stati affidati alla “…………. per smaltiti dalla ……………….non è stata in grado di fornire il formulario con l’avvenuta ricezione del rifiuto. Lo stesso veniva consegnato in data ………. Accanto ai sacchi contenenti i fanghi da essiccare sono allocati due bidoni neri in polietene (foto 15 – 16 – 17) delle dimensioni di m….. di altezza e avente un diametro di circa …. cm ove, a detta dell’operaio signor ………, sono raccolti i fanghi prodotti nell’anno ……. Inoltre alla base della struttura trovasi allocato un sacco contenente fanghi essicati (vedi foto 18 e foto 14 particolare). A seguito del sopralluogo il Responsabile del Settore II, geometra …………… ha emesso diffida a ripristinare l’impianto entro gg.30 dalla notifica, Diffida prot ………….. Allegati: 1. Fascicolo fotografico 2. Parere 3. Autorizzazione allo scarico dei reflui proveniente da struttura alberghiera 4. Autorizzazione allo scarico dei reflui proveniente da struttura alberghiera n.8 del 6.5.2009 5. Formulario n 6. Diffida al ripristino dell’impianto Il Responsabile del Servizio acque 7