FOCUS MENSILE FISCALITA` SPESE DI RAPPRESENTANZA E

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FOCUS MENSILE FISCALITA` SPESE DI RAPPRESENTANZA E
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FOCUS MENSILE FISCALITA’
SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI
La disciplina ai fini IVA ed II.DD. delle spese
di rappresentanza e omaggi alla clientela
Torino, 03 dicembre 2015
Relatore:
Andrea Gippone - Commercialista
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DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Il comma 2, seconda parte, dell’articolo 108 del Testo Unico Imposte
sui Redditi (così come modificato dall’art. 1, comma 33, lettera p) della
Legge 24/12/2007 n. 244 ‘‘Finanziaria 2008’’) dispone che ‘‘Le spese di
rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento
se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale
dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50’’’.
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CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008
Il D.M. è composto da un unico articolo, suddiviso in 7 commi,
dal titolo ‘‘Nuovi criteri e limiti di deducibilità delle spese di
rappresentanza’’.
Definizione di spese di rappresentanza: sono considerate tali quelle
caratterizzate dai principi della spontaneità e gratuità, per le quali non
è dovuto alcun corrispettivo e non esiste un rapporto sinallagmatico
sottostante, rispondenti alle esigenze di tutela e decoro del prestigio e
dell’immagine aziendale (si veda anche la C.M. 34/2009 per la
definizione di ‘‘attività promozionali’’).
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Art. 1 comma 1.: le spese di rappresentanza sono considerate
inerenti, qualora effettivamente sostenute e documentate, quando
sono identificabili quali ‘‘… erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi,
effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui
sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza …’’ allo scopo di
apportare dei benefici all’azienda in termini economici (anche
potenziali)
o
che
siano
coerenti
con
le
pratiche
commerciali
caratteristiche del settore di appartenenza dell’impresa stessa.
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CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008
Elenco delle spese considerate di rappresentanza:
a) Spese per viaggi turistici in occasione dei quali vengono svolte
attività promozionali dei beni e/o dei servizi oggetto dell’attività
dell’impresa;
b) Le spese per attività conviviale, quali feste, ricevimenti, etc., in
occasione di particolari ricorrenze aziendali o di festività nazionali
o religiose;
c) Le spese per attività conviviale, in occasione dell’inaugurazione di
nuove sedi, stabilimenti o uffici dell’impresa;
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d) Le spese per attività conviviale, quali feste, ricevimenti, etc., in
occasione di mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni e
servizi dell’impresa;
e) Ogni altra spesa per l’erogazione gratuita di beni e servizi
effettuata in casi diversi dai precedenti, ma che comunque mantengano
idoneità, anche potenziale, di assicurare dei benefici all’impresa, sia dal
punto di vista promozionale che di relazioni.
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Art. 1 comma 2.: vengono specificati il periodo di riferimento delle
spese di rappresentanza e i limiti di deducibilità delle stesse, al fine di
assicurarne la deducibilità dal reddito. In particolare tali spese devono
essere sostenute nel periodo d’imposta in cui avviene la deduzione, e
commisurate all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione
caratteristica dell’impresa, così come vengono dichiarati ai fini delle
imposte sui redditi per lo stesso periodo.
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Limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza:
• Fino a 10 milioni di ricavi o altri proventi l’1,3%;
• Oltre a 10 e fino a 50 milioni di ricavi o altri proventi lo 0,5%;
• Oltre 50 milioni di ricavi o altri proventi lo 0,1%.
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Art. 1 comma 3.: viene stabilito uno specifico criterio per le
imprese di nuova costituzione, in base al quale, le spese sostenute nei
periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi
dell’azienda possono essere portate in deduzione nello stesso periodo e
in quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tale
periodo non eccedano il limite di deducibilità fiscale.
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Art. 1 comma 4.: viene specificata un’importante precisazione
in riferimento alle spese per omaggi di valore non superiore a 50 euro, i
quali non entrano a far parte del plafond, in accordo con l’ultimo
periodo del comma 2, articolo 108 del T.U.I.R..
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Art. 1 comma 5.: contiene importanti precisazioni in merito alle
spese sostenute dalle imprese, per ‘‘l’ospitalità dei clienti’’.
In particolare viene specificato che le spese di vitto, viaggio e alloggio
sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, non sono considerate
spese di rappresentanza e pertanto non sono soggette alla normativa
prevista in riferimento alle stesse. Ulteriore indicazione viene data per
le
aziende
che
hanno,
quale
oggetto
della
propria
attività,
l’organizzazione di fiere ed eventi simili. Non vengono altresì
considerate spese di rappresentanza quelle sostenute dall’imprenditore
individuale per la partecipazione a fiere, mostre ed eventi simili.
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Art. 1 comma 6.: al fine di garantire il corretto trattamento
tributario delle spese di rappresentanza, viene prevista la possibilità
per gli organi di controllo di richiedere apposita documentazione
relativa alle spese sostenute, con particolare riguardo all’ammontare
complessivo e alla natura delle stesse, suddivisi per ognuna di esse.
Analogo trattamento deve essere riservato per i beni di valore non
superiore a 50 euro.
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Art. 1 comma 7.: dà attuazione alle disposizioni ivi contenute a
far data dal periodo d’imposta 2008, in linea con le variazioni apportate
dalla Legge Finanziaria 2008.
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NOVITA’ DEL D.Lgs. 147/2015
L’articolo 9 del D.Lgs. 14/09/2015 n. 147 (definito ‘‘Decreto
Internazionalizzazione’’) è intervenuto apportando delle modifiche
all’articolo 108, comma 2, secondo periodo del T.U.I.R., con effetto dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso (quindi dal 2016).
In particolare, viene direttamente inserito nella norma il concetto di
congruità delle spese di rappresentanza, così come disciplinato dal
decreto del Mef in rapporto ai ricavi ed altri proventi conseguiti nello
stesso periodo d’imposta dall’impresa, innalzando i limiti di riferimento.
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NOVITA’ DEL D.Lgs. 147/2015
Nuovi limiti di deducibilità in vigore dal 2016:
• Fino a 10 milioni di ricavi o altri proventi l’1,5%;
• Oltre a 10 e fino a 50 milioni di ricavi o altri proventi lo 0,6%;
• Oltre 50 milioni di ricavi o altri proventi lo 0,4%.
Nessuna modifica è stata apportata per quanto riguarda gli omaggi di
valore inferiore a 50 euro.
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DISCIPLINA PER I LAVORATORI AUTONOMI
Il comma 5 dell’articolo 54 del Testo Unico Imposte sui
Redditi dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili nel
limite dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta,
ricomprendendo tra esse anche quelle sostenute per l’acquisto o
l’importazione di oggetti d’antiquariato o di opere d’arte, anche se
utilizzati quali beni strumentali. Sono altresì ricompresi i beni destinati
ad essere ceduti a titolo gratuito.
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DISCIPLINA AI FINI IVA
L’articolo 19-bis 1, al comma 1, lettera h) del D.P.R. 633/1972
(così come modificato dall’art. 30, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
21/11/2014 n. 175’) dispone che ‘‘non è ammessa in detrazione l’imposta
relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di
costo unitario non superiore a euro 50’’’.
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DISCIPLINA AI FINI IVA
Alla luce di quanto disciplinato dall’art. 19-bis 1, co.1 let h) del
D.P.R.
633/1972,
occorre
inoltre
distinguere
i
beni
devoluti
gratuitamente in due categorie:
1) Beni che NON rientrano nell’attività dell’azienda, per i quali è
ammessa la detrazione iva, nel limite dei 50 euro di imponibile;
2) Beni rientranti nell’attività dell’impresa, per i quali non è ammessa la
detrazione dell’iva, la quale, se detratta a monte, deve essere
oggetto di autofatturazione.
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DISCIPLINA AI FINI IVA
Spese per alimenti e bevande: ai sensi dell’articolo 19-bis 1, al
comma 1, lettera f) del D.P.R. 633/1972, non è ammessa in detrazione
l’imposta relativa all’acquisto di alimenti e bevande quando essi non
rientrano nell’attività propria dell’impresa o non sono erogati mediante
distributori automatici.
Tuttavia,
con la
C.M. 54/E/2002, l’Agenzia delle
Entrate ha
riconosciuto la detrazione iva, purchè gli stessi siano di costo unitario
non superiore a 50 euro e rientrino tra le spese di rappresentanza
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DISCIPLINA AI FINI IVA
Omaggi ai dipendenti: gli omaggi ai dipendenti non rientrano
nel novero delle spese di rappresentanza, in quanto privi del requisito
del sostenimento ai fini promozionali. Di conseguenza, l’iva relativa agli
acquisti di tali beni è sempre indetraibile.
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ESEMPIO
Consideriamo un’impresa che abbia:
- Conseguito ricavi per euro 800.000;
- Speso per una cena offerta ai dipendenti euro 750;
- Acquistato omaggi per euro 2.500 oltre ad iva (tutti i beni hanno
imponibile inferiore a 50 euro);
- Sostenuto spese di rappresentanza per i 10 anni dell’azienda per
euro 9.000;
- Acquistato omaggi per euro 1.300 oltre ad iva (tutti i beni hanno
imponibile superiore a 50 euro).
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ESEMPIO
L’impresa nel periodo d’imposta potrà:
- Detrarre l’iva sugli omaggi acquistati per euro 550;
- Dedurre interamente 2.500 euro spesi per l’acquisto di omaggi;
- Dedurre
interamente
9.000
euro
spesi
per
le
spese
di
rappresentanza;
- Dedurre ancora 1.400 euro della spesa complessiva di euro 1.586
sostenuta per l’acquisto degli omaggi qualificati come spese di
rappresentanza (mentre la differenza di 186 rimane indeducibile);
- Non dedurre nulla della cena offerta ai soli dipendenti.