FOCUS MENSILE FISCALITA` SPESE DI RAPPRESENTANZA E
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FOCUS MENSILE FISCALITA` SPESE DI RAPPRESENTANZA E
SLIDE 1 03 DICEMBRE 2015 FOCUS MENSILE FISCALITA’ SPESE DI RAPPRESENTANZA E OMAGGI La disciplina ai fini IVA ed II.DD. delle spese di rappresentanza e omaggi alla clientela Torino, 03 dicembre 2015 Relatore: Andrea Gippone - Commercialista SLIDE 2 03 DICEMBRE 2015 DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Il comma 2, seconda parte, dell’articolo 108 del Testo Unico Imposte sui Redditi (così come modificato dall’art. 1, comma 33, lettera p) della Legge 24/12/2007 n. 244 ‘‘Finanziaria 2008’’) dispone che ‘‘Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50’’’. SLIDE 3 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Il D.M. è composto da un unico articolo, suddiviso in 7 commi, dal titolo ‘‘Nuovi criteri e limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza’’. Definizione di spese di rappresentanza: sono considerate tali quelle caratterizzate dai principi della spontaneità e gratuità, per le quali non è dovuto alcun corrispettivo e non esiste un rapporto sinallagmatico sottostante, rispondenti alle esigenze di tutela e decoro del prestigio e dell’immagine aziendale (si veda anche la C.M. 34/2009 per la definizione di ‘‘attività promozionali’’). SLIDE 4 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Art. 1 comma 1.: le spese di rappresentanza sono considerate inerenti, qualora effettivamente sostenute e documentate, quando sono identificabili quali ‘‘… erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza …’’ allo scopo di apportare dei benefici all’azienda in termini economici (anche potenziali) o che siano coerenti con le pratiche commerciali caratteristiche del settore di appartenenza dell’impresa stessa. SLIDE 5 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Elenco delle spese considerate di rappresentanza: a) Spese per viaggi turistici in occasione dei quali vengono svolte attività promozionali dei beni e/o dei servizi oggetto dell’attività dell’impresa; b) Le spese per attività conviviale, quali feste, ricevimenti, etc., in occasione di particolari ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c) Le spese per attività conviviale, in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, stabilimenti o uffici dell’impresa; SLIDE 6 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 d) Le spese per attività conviviale, quali feste, ricevimenti, etc., in occasione di mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni e servizi dell’impresa; e) Ogni altra spesa per l’erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in casi diversi dai precedenti, ma che comunque mantengano idoneità, anche potenziale, di assicurare dei benefici all’impresa, sia dal punto di vista promozionale che di relazioni. SLIDE 7 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Art. 1 comma 2.: vengono specificati il periodo di riferimento delle spese di rappresentanza e i limiti di deducibilità delle stesse, al fine di assicurarne la deducibilità dal reddito. In particolare tali spese devono essere sostenute nel periodo d’imposta in cui avviene la deduzione, e commisurate all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell’impresa, così come vengono dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per lo stesso periodo. SLIDE 8 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza: • Fino a 10 milioni di ricavi o altri proventi l’1,3%; • Oltre a 10 e fino a 50 milioni di ricavi o altri proventi lo 0,5%; • Oltre 50 milioni di ricavi o altri proventi lo 0,1%. SLIDE 9 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Art. 1 comma 3.: viene stabilito uno specifico criterio per le imprese di nuova costituzione, in base al quale, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi dell’azienda possono essere portate in deduzione nello stesso periodo e in quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tale periodo non eccedano il limite di deducibilità fiscale. 1 03 DICEMBRE 0 2015 SLIDE CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Art. 1 comma 4.: viene specificata un’importante precisazione in riferimento alle spese per omaggi di valore non superiore a 50 euro, i quali non entrano a far parte del plafond, in accordo con l’ultimo periodo del comma 2, articolo 108 del T.U.I.R.. SLIDE 11 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Art. 1 comma 5.: contiene importanti precisazioni in merito alle spese sostenute dalle imprese, per ‘‘l’ospitalità dei clienti’’. In particolare viene specificato che le spese di vitto, viaggio e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono soggette alla normativa prevista in riferimento alle stesse. Ulteriore indicazione viene data per le aziende che hanno, quale oggetto della propria attività, l’organizzazione di fiere ed eventi simili. Non vengono altresì considerate spese di rappresentanza quelle sostenute dall’imprenditore individuale per la partecipazione a fiere, mostre ed eventi simili. SLIDE 12 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Art. 1 comma 6.: al fine di garantire il corretto trattamento tributario delle spese di rappresentanza, viene prevista la possibilità per gli organi di controllo di richiedere apposita documentazione relativa alle spese sostenute, con particolare riguardo all’ammontare complessivo e alla natura delle stesse, suddivisi per ognuna di esse. Analogo trattamento deve essere riservato per i beni di valore non superiore a 50 euro. SLIDE 13 03 DICEMBRE 2015 CONTENUTO DEL D.M. 19 NOVEMBRE 2008 Art. 1 comma 7.: dà attuazione alle disposizioni ivi contenute a far data dal periodo d’imposta 2008, in linea con le variazioni apportate dalla Legge Finanziaria 2008. SLIDE 14 03 DICEMBRE 2015 NOVITA’ DEL D.Lgs. 147/2015 L’articolo 9 del D.Lgs. 14/09/2015 n. 147 (definito ‘‘Decreto Internazionalizzazione’’) è intervenuto apportando delle modifiche all’articolo 108, comma 2, secondo periodo del T.U.I.R., con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso (quindi dal 2016). In particolare, viene direttamente inserito nella norma il concetto di congruità delle spese di rappresentanza, così come disciplinato dal decreto del Mef in rapporto ai ricavi ed altri proventi conseguiti nello stesso periodo d’imposta dall’impresa, innalzando i limiti di riferimento. SLIDE 15 03 DICEMBRE 2015 NOVITA’ DEL D.Lgs. 147/2015 Nuovi limiti di deducibilità in vigore dal 2016: • Fino a 10 milioni di ricavi o altri proventi l’1,5%; • Oltre a 10 e fino a 50 milioni di ricavi o altri proventi lo 0,6%; • Oltre 50 milioni di ricavi o altri proventi lo 0,4%. Nessuna modifica è stata apportata per quanto riguarda gli omaggi di valore inferiore a 50 euro. SLIDE 16 03 DICEMBRE 2015 DISCIPLINA PER I LAVORATORI AUTONOMI Il comma 5 dell’articolo 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, ricomprendendo tra esse anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti d’antiquariato o di opere d’arte, anche se utilizzati quali beni strumentali. Sono altresì ricompresi i beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. . SLIDE 17 03 DICEMBRE 2015 DISCIPLINA AI FINI IVA L’articolo 19-bis 1, al comma 1, lettera h) del D.P.R. 633/1972 (così come modificato dall’art. 30, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175’) dispone che ‘‘non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 50’’’. SLIDE 18 03 DICEMBRE 2015 DISCIPLINA AI FINI IVA Alla luce di quanto disciplinato dall’art. 19-bis 1, co.1 let h) del D.P.R. 633/1972, occorre inoltre distinguere i beni devoluti gratuitamente in due categorie: 1) Beni che NON rientrano nell’attività dell’azienda, per i quali è ammessa la detrazione iva, nel limite dei 50 euro di imponibile; 2) Beni rientranti nell’attività dell’impresa, per i quali non è ammessa la detrazione dell’iva, la quale, se detratta a monte, deve essere oggetto di autofatturazione. SLIDE 19 03 DICEMBRE 2015 DISCIPLINA AI FINI IVA Spese per alimenti e bevande: ai sensi dell’articolo 19-bis 1, al comma 1, lettera f) del D.P.R. 633/1972, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di alimenti e bevande quando essi non rientrano nell’attività propria dell’impresa o non sono erogati mediante distributori automatici. Tuttavia, con la C.M. 54/E/2002, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la detrazione iva, purchè gli stessi siano di costo unitario non superiore a 50 euro e rientrino tra le spese di rappresentanza SLIDE 20 03 DICEMBRE 2015 DISCIPLINA AI FINI IVA Omaggi ai dipendenti: gli omaggi ai dipendenti non rientrano nel novero delle spese di rappresentanza, in quanto privi del requisito del sostenimento ai fini promozionali. Di conseguenza, l’iva relativa agli acquisti di tali beni è sempre indetraibile. SLIDE 21 03 DICEMBRE 2015 ESEMPIO Consideriamo un’impresa che abbia: - Conseguito ricavi per euro 800.000; - Speso per una cena offerta ai dipendenti euro 750; - Acquistato omaggi per euro 2.500 oltre ad iva (tutti i beni hanno imponibile inferiore a 50 euro); - Sostenuto spese di rappresentanza per i 10 anni dell’azienda per euro 9.000; - Acquistato omaggi per euro 1.300 oltre ad iva (tutti i beni hanno imponibile superiore a 50 euro). SLIDE 22 03 DICEMBRE 2015 ESEMPIO L’impresa nel periodo d’imposta potrà: - Detrarre l’iva sugli omaggi acquistati per euro 550; - Dedurre interamente 2.500 euro spesi per l’acquisto di omaggi; - Dedurre interamente 9.000 euro spesi per le spese di rappresentanza; - Dedurre ancora 1.400 euro della spesa complessiva di euro 1.586 sostenuta per l’acquisto degli omaggi qualificati come spese di rappresentanza (mentre la differenza di 186 rimane indeducibile); - Non dedurre nulla della cena offerta ai soli dipendenti.