VERSO UN “NUOVO” DIRITTO D`AUTORE: PROFILI DI TUTELA ED

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VERSO UN “NUOVO” DIRITTO D`AUTORE: PROFILI DI TUTELA ED
VERSO UN “NUOVO” DIRITTO D'AUTORE: PROFILI DI TUTELA ED
ESIGENZE DI ARMONIZZAZIONE CON LA NORMATIVA
COMUNITARIA.
Nota a commento a Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione IV,
sentenza 12 Novembre 2015, causa C-572/13 Hewlett-Packard Belgium SPRL
v. Reprobel SCRL (in calce il testo integrale).
Sommario: 1. Introduzione alla tematica. - 2. Principi affermati dalla Corte
di Giustizia. - 3. Nozione, configurazione ed entità dell’equo compenso. - 4.
Reprografia. - 5. Differenti tipologie negoziali del contratto di edizione per le
stampe e il contratto di edizione musicale. - 6. Spunti di riflessione. - 7.
Osservazioni conclusive.
1. La sentenza della IV sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
emessa in data 12/11/2015 nella causa C-572/13 reca importanti principi
giurisprudenziali su alcuni rilevanti profili del diritto d’autore della Ue, già
oggetto di discussione sia in giurisprudenza che in dottrina.
La decisione della Corte di Giustizia è intervenuta sulla domanda di pronuncia
pregiudiziale sollevata dalla Corte di Appello di Bruxellles in ordine alla
compatibilità della legislazione belga con la normativa comunitaria e ha
riguardato una delle più qualificanti questioni del diritto d’autore e cioè
l’obbligo dell’equo compenso nella reprografia e copia privata e relative
eccezioni (1).
Il giudice comunitario nell’esaminare e definire i dubbi sollevati dal giudice
nazionale ha fornito significative delucidazioni in ordine all’interpretazione
dell’art. 5, par. 2, lett. a) e lett. b), Dir. 2001/29/CE sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione.
La problematica trae spunto da una controversia insorta tra la Hewlett-Packard
Belgium SPRL (in prosieguo: la «HP») e la Reprobel SCRL (in prosieguo: la
«Reprobel»), in merito a talune somme richieste da quest’ultima alla
Hewlett-Packard relativamente all’equo compenso dovuto per l'eccezione.
Reprobel in particolare asseriva che HP per la vendita di stampanti
'multifunzione' avrebbe dovuto versare un prelievo di EUR 49.20 per ogni
apparecchio venduto.
HP dal canto suo rivendicava il fatto che nessun compenso era dovuto per le
stampanti che aveva venduto o che, nella denegata ipotesi in cui fosse dovuta
una remunerazione, ciò che aveva già pagato corrispondeva ad un equo
compenso dovuto ai sensi della legislazione belga, interpretata alla luce della
direttiva 2001/29.
2. Il giudice di merito di ultima istanza, ha sottoposto una serie di questioni
pregiudiziali, tutte inerenti la nozione di equo compenso alla Corte, la quale
ha avuto modo di affermare un primo, fondamentale principio e cioè che la
direttiva 2001/29/CE dettata in tema di armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, osta a una
normativa nazionale che autorizzi lo Stato membro ad assegnare direttamente
agli editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso
spettante ai titolari dei diritti, senza l’obbligo per i suddetti editori di far
beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del compenso di cui
questi vengono privati.
La Corte si è preoccupata di definire anche altri delicati profili interpretativi
delle disposizioni di cui all’art. 5 della Direttiva in questione inerenti, in
particolare, la definizione del concetto di equo compenso, l’ambito oggettivo
di applicazione dell’equo compenso (se deve comprendere o meno gli spartiti
e le riproduzioni contraffatte), il metodo di calcolo della remunerazione e la
individuazione dei soggetti cui far ricadere la remunerazione dovuta.
3. L'equo compenso è una modalità di attenuazione dell'esclusiva e, nel caso
in esame, si può ritenere che sia il riconoscimento che l'esclusiva assume per
sopperire alla non puntuale negoziabilità delle condizioni di accesso allo
sfruttamento commerciale dell'opera: laddove non sia possibile, a causa di
elevati costi di transazione, negoziare i termini di utilizzazione dell'opera, lo
ius excludendi si traduce in un diritto al compenso.
La necessità di trovare una soluzione di equilibrio che tenga conto non solo
dell'interesse degli autori ma anche degli utenti è alla base della sentenza in
esame che ha autorevoli precedenti.
Con il caso Padawan, la Corte ha ritratto l'equo compenso «nozione autonoma
del diritto dell’Unione», da interpretare in modo uniforme negli Stati
membri,statuendo inoltre che l’art. 5, par. 2, lett. b) debba essere inteso come
un «giusto equilibrio», da realizzare tra i soggetti interessati.
Tale assunto implica necessariamente che l’equo compenso venga determinato
in base al criterio del pregiudizio causato agli autori per effetto dell’eccezione
per copia privata.
In sostanza, in confromità a quanto statuito dalla Corte, chi metta a
disposizione di privati apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione,
diventa debitore dell’equo compenso, potendo ripercuotere l’importo dello
stesso sugli utenti. La Corte ha, altresì, considerato necessario un nesso tra
imposizione del prelievo e uso a fini privati, non ritenendo conforme alla Dir.
2001/29 l’applicazione indiscriminata del prelievo su apparecchi riservati ad
usi diversi(2).
Ciò premesso, è fondamentale ricordare che nuovamente la Corte non si è
sottratta alla disamina dei parametri dell'equo compenso e dei suoi criteri di
determinazione. Dai considerando 35 e 38 della direttiva emerge chiaramente
che la configurazione e l'entità dell'equo compenso sono connesse al danno
derivante per l'autore dalla riproduzione della sua opera protetta effettuata
senza autorizzazione per fini privati, ragion per cui l'equo compenso
dev'essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio
causato agli autori delle opere protette per effetto dell'introduzione
dell'eccezione per copia privata.
L'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva non determina chi debba essere tenuto al
pagamento, ma non vi è dubbio che, in linea di principio, l'onere incomba sul
soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare esclusivo del diritto di
riproduzione, ossia colui che realizza, a fini di uso privato, tale riproduzione
di un'opera protetta.
Ciò detto è opportuno comunque tenere conto, tuttavia, delle difficoltà
pratiche che si rinvengono nell'individuare gli utenti privati prima, e poi di
obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato.
A tal fine, in considerazione del fatto che il pregiudizio che può derivare da
ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo
senza quindi far sorgere un obbligo di pagamento, è consentito agli Stati
membri di istituire, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti
privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature,
dispositivi e supporti di riproduzione digitale. Del resto, la messa a
disposizione degli utenti privati di apparecchiature, dispositivi e supporti di
riproduzione, costituisce la premessa di fatto necessaria affinché persone
fisiche possano ottenere copie private.
Nulla quindi impedisce che i fornitori ripercuotano l'importo del prelievo per
copie private sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature,
dispositivi e supporti di riproduzione, facendo sì in tal modo che l'onere del
prelievo incomba in definitiva sull'utente privato che pagherà tale prezzo.
La Corte ha avuto cura di mettere in evidenza l’intersezione tra il diritto
d’autore e il diritto dei consumatori nel senso di delineare un equo compenso
che realizzi il giusto equilibrio tra il diritto degli autori e quello degli utenti e
delle imprese.
La Corte ha cercato allo stesso tempo sia di evitare di avvalorare tendenze
iperprotezionistiche, sia di assicurare una adeguata tutela agli utenti, cercando
quindi di rispondere alla richiesta di un corretto funzionamento del mercato
interno. Sempre al riguardo la Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche
sulla possibilità del duplice pagamento del prelievo per copia privata,
dichiarando che esso non appare ammissibile.
Quindi, la semplice capacità di apparecchiature o dispositivi di realizzare
copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo.
4. L’applicazione dell’equo compenso nei sensi indicati dal giudice della
Corte dell’U.E. induce necessariamente ad una pur breve disamina del
fenomeno della reprografia e conseguenti connessioni con la tutela del diritto
d’autore, il tutto alla luce della legislazione allo stato vigente.
Il termine reprografia utilizzato all'interno del capo V della L.d.A., è stato
introdotto negli anni settanta ed indica una modalità di riproduzione di opere
dell'ingegno, vale a dire la stampa effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo.
Appare utile ricordare che la riproduzione è disciplinata dall'art. 13 della
LDA, come novellato dalla direttiva 2001/29/CE e rappresenta la più antica
tra le facoltà economiche riconosciute all'autore di un'opera dell'ingegno.
Per lo specifico argomento che ci occupa, l'art. 13 LDA precisa che «il diritto
esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera
con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la
incisione, la fotografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione» .
Anche in questo caso, la elencazione è esplicativa e non tassativa.
È certo, quindi, che il diritto esclusivo di riprodurre l'opera include tutte le
tecnologie utilizzabili in grado di consentire la creazione di un numero
indefinito di esemplari.
Va detto che all'epoca in cui la legge fu emanata, il 1941, l'arte della
fotocopiatura, ossia della possibilità di riprodurre opere letterarie mediante
copiatura a secco,non era conosciuta.
Di conseguenza, questa forma di riproduzione non era inclusa nell'alveo
dell'art. 13 LDA. Ma la riproduzione mediante fotocopie non può considerarsi
esclusa dalla previsione normativa.
Dalla disamina dell'art. 13 LDA si evince che tra le prerogative riconosciute
all'autore si annoverano sia attività di riproduzione tipiche, quali la copiatura a
mano, la stampa, la fotografia e la cinematografia, sia attività atipiche, cioè
diverse da quelle espressamente esaminate nell'articolo di che trattasi(3).
Tale interpretazione estensiva è la conseguenza dell'evoluzione tecnica che ha
messo a disposizione del pubblico strumenti riproduttivi sempre più nuovi,
quali la riproduzione radiofonica e digitale.
Il contenuto del diritto di riproduzione risulta più chiaro se si parte dall'inciso
“moltiplicazione in copia” di cui all'art. 13 a cui nell'ambito della materia del
diritto d'autore va attribuito il significato di “facoltà di riprodurre”, intesa cioè
come l'operazione del copiare e ciò indipendentemente dal fatto che
dall'esercizio della facoltà derivi la produzione di esemplari fisici dell'opera.
Tuttavia, come accade spesso in materia di diritto d'autore, è inevitabile il
sorgere di un conflitto tra i diritti che vi sono in gioco e cioè l'esercizio di un
diritto esclusivo, il diritto di riproduzione di cui si è detto, e il vantaggio per i
consociati derivante dalla libera circolazione delle opere e dalle idee che in
esse sono contenute.
A tal fine è intervenuto il legislatore italiano mosso innanzitutto dalla dottrina
prevalente, che da sempre ha ritenuto che le regole che sottraggono al
controllo del titolare dei diritti la possibilità di sfruttamento dell'opera sono
eccezionali, e possono essere costituzionalmente legittime, solo se fondate su
interessi costituzionalmente garantiti e di rango pari o prevalente rispetto a
quegli degli autori e, in secondo luogo dall'intenzione di contemperare
l'interesse privato dell'autore con i più generali interessi riconosciuti alla
collettività.
Tale esigenza di bilanciamento è stata evidenziata anche dal legislatore
comunitario nella Direttiva 2001/29/CE che al considerando 31 espressamente
dichiara che “deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli
interessi delle varie categorie di titolari nonchè tra quelli dei vari titolari e
quelli degli utenti dei materiali protetti (...)”(4).
Le norme attinenti quindi alla riproduzione necessitano una interpretazione di
tipo restrittivo ed a tal fine il legislatore si è servito di due strumenti
normativi: la previsione di libere e gratuite utilizzazioni di opere dell'ingegno
che siano svincolate dalla richiesta del “consenso” al titolare dei diritti
patrimoniali su di esse, e le utilizzazioni di opere che, anch'esse indipendenti
dal consenso del titolare, necessitano la riproduzione di un equo compenso.
Il sistema dell'equo compenso non fa altro che esonerare l'utilizzatore dal
dovere di richiedere il consenso, facendo in modo che l'autore non può
impedire l'atto di utilizzazione, ma solo esigere il corrispettivo economico
della limitazione al diritto esclusivo di riproduzione a lui riconosciuto.
In un certo senso assistiamo ad un passaggio dal “diritto al consenso” al
“diritto al compenso”.
La legge sul diritto di autore ammette le cosiddette “utilizzazioni libere”
formate senza il consenso dell'autore: si tratta delle ipotesi disciplinate dagli
artt. 65 e seguenti, ovvero delle riproduzioni operate da terzi per esigenze di
pubblica informazione, di giustizia, di libera circolazione delle idee, di
diffusione della cultura e di studio.
In questa sede si osserva come anche l'art. 68 LDA impone che tali
utilizzazioni libere sono concesse qualora non diano luogo a forme di
concorrenza che possano avere rilevanza patrimoniale ed all'art. 68 comma 1
consente «la riproduzione di singole opere o brani di opera per uso personale
dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell'opera nel pubblico», al comma 2 considera «libera la fotocopia
di opere esistenti nelle biblioteche fatta per uso personale o per servizi di
biblioteca», al comma 3 vieta «lo spaccio» delle copie al pubblico ed interdice
qualsiasi utilizzazione in concorrenza con i diritti esclusivi di sfruttamento
economico facenti capo all'autore.
In tema di reprografia l'art.68 ammette quelle limitazioni al diritto di
riproduzione dell'autore, al quale sarà corrisposto esclusivamente un equo
compenso, che le copisterie dovranno pagare ogni anno agli autori ed agli
editori per mezzo dell'intermediazione della SIAE.
Più precisamente, ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 68 LDA sono stabilite quelle
condizioni in presenza delle quali è consentita la riproduzione reprografica(5).
La disciplina in questione è stata dapprima modificata dalla L. 248/2000 che,
schierandosi sulla stessa linea della precedente L. 159/93, ha introdotto
comunque la possibilità di fare legittime fotocopie parziali di un'opera per uso
privato e senza scopo di lucro “nei limiti del 15% di ciascun volume o
fascicolo di periodico” ed ha inasprito le sanzioni penali ed amministrative
affidando maggiori poteri di vigilanza e di controllo alla SIAE.
Un'ultima modifica risale invece al D.L.vo n. 68/2003, che al fine di attuare la
Direttiva 29/2001 ha identificato i limiti di liceità dell'attività riproduttiva
esente dal consenso dei titolari dei diritti nel “rispetto del limite del 15% di
ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità”, nella
corresponsione del compenso a favore degli aventi diritti e nell”uso
personale”.
Per uso personale quindi si intende l'uso diretto a soddisfare l'interesse
individuale del singolo, escludendosene qualsiasi uso nell'esercizio di
un'attività di impresa o di un'attività professionale.
A fronte di tale copia effettuata ad uso personale si attribuisce quindi ad
autori, editori e titolari di diritti connessi un diritto a compenso, e si obbliga
quindi al pagamento di questo non chi gode della copia così riprodotta, ma
altri soggetti che da questa attività di riproduzione ricavano un vantaggio
diretto.
A chiusura dell’argomento non si può fare a meno di richiamare l’attenzione
sulla problematica della necessaria repressione della reprografia illecita,
quella cioè volta alla riproduzione abusiva delle opere d’ingegno e in
particolare la riproduzione elettrostatica dei testi scolastici e didattici in base
ai più sofisticati strumenti di riproduzione che non è esagerato definire come
una devastante piaga.
Gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento protezione dei diritti
dell’autore e degli editori vede infatti una ormai sbiadita norma di rilevanza
penale, quella prevista dall’art.171 LDA e la più recente norma di cui all’art.9
della legge n.159 del 1993 che prevede una sanzione in via amministrativa e
che intervenie quindi in sede repressiva, ma senza un concreto effetto
afflittivo stante la enorme parcellizzazione dell’attività di riproduzione
mediante copie fotostatiche .
E’ del tutto auspicabile un intervento legislativo in materia che consenta
l’introduzione di un meccanismo che scoraggi il diffusissimo fenomeno della
reprografia a scopo di lucro quale permanente lesione del diritto d’autore
prima ancora dei diritti dell’editore(6).
5. Con riferimento all'ambito applicativo dell'equo compenso il giudice
comunitario ha escluso che possa introdursi da parte del legislatore nazionale
un sistema indifferenziato di riscossione dell'equo compenso che comprenda
anche gli spartiti musicali.
Questa chiara statuizione pone in rilievo la questione riguardante la
differenziazione tra il contratto di edizione per stampa e quello di edizione
musicale su cui occorre necessariamente soffermarsi per le ragioni più
intrinseche sottese alla questione, e sfocianti, com’è agevole intuire
precipuamente nella esigenza di assicurare una adeguata protezione del diritto
d'autore nella sue varie sfaccettature.
E’ utile all’uopo delineare le differenze sottese alle due tipologie contrattuali
di che trattasi.
Il contratto di edizione per le stampe è un contratto tipico, in quanto è previsto
dagli artt. 118 e ss. della LDA, che lo definisce come il contratto con il quale
l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le
stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno ed è
regolato, secondo quanto detta il citato articolo, oltre che dalle disposizioni
contenute nei codici, dalle disposizioni generali del capo secondo della LDA
(trasmissione dei diritti di utilizzazione economica) e dalle disposizioni
particolari che seguono all'art. 118 LDA.
Non è quindi l'unico strumento giuridico con cui è possibile la trasmissione
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, in quanto quest'ultima può aver
luogo con tutte le forme tipiche o atipiche permesse dal nostro ordinamento
giuridico.
A tale contratto si affianca quindi il contratto di edizione musicale che è il
negozio in virtù del quale l'autore assegna in tutto o in parte i diritti
patrimoniali sull'opera.
Esso trova la sua origine nell'autonomia contrattuale e si presenta come un
tipo contrattuale a sé.
Tempo addietro la giurisprudenza riteneva che ai contratti di edizione
musicale potesse applicarsi la disciplina prevista dagli artt.118 e ss. della
LDA.
Tale concezione derivava dall'assunto secondo il quale l'espressione “per le
stampe” contenuta nell'art. 118, dovesse essere interpretata in maniera
estensiva, ricomprendendo quindi “ogni procedimento di pubblicazione delle
opere che fissi l'opera su supporto durevole”(7).
L'indagine di dottrina e giurisprudenza ha poi modificato l'opinione
previgente, portando a ritenere invece che il contratto di edizione musicale si
contrapponesse del tutto a quello previsto dall'art. 118 LDA, sulla
considerazione che gli interessi da quest'ultimo perseguiti sono
profondamente diversi da quelli che la pubblicazione per le stampe è idonea a
soddisfare.
La pubblicazione della musica stampata infatti non è una finalità specifica del
contratto di edizione: essa non è destinata ai consumatori finali ma agli
esecutori e agli interpreti, le cui attività costituiranno il risultato finale che
l'autore e l'editore intendono perseguire(8).
A differenza del contratto di edizione per le stampe, quello di edizione
musicale non vanta un copioso interesse da parte sia della dottrina che della
giurisprudenza.
Tuttavia è bene rilevare che in quelle rare pronunce che sono in nostro
possesso, la giurisprudenza ha da sempre optato per la sua completa
autonomia negoziale ciò in ragione di non poche differenze di tipo
sostanziale(9).
Nel tentativo di differenziare i due tipi contrattuali, possiamo percorrere due
strade, una indiretta che guarda alle obbligazioni che nascono dalle due
tipologie contrattuali, e l'altra diretta che invece bada a quello che è uno degli
elementi fondamentali del contratto: la causa.
Con riferimento al primo criterio si rileva che nel contratto di edizione per le
stampe, l'opera viene portata a conoscenza del pubblico mediante la
pubblicazione di essa a mezzo stampa, mentre nel contratto di edizione
musicale l'opera musicale viene pubblicata, cioè comunicata al pubblico, non
tramite la sua riproduzione tipografica, ma mediante uno strumento
completamente diverso, rappresentato dall'esecuzione dell'opera.
L’altro criterio, di tipo diretto, mira alla ricostruzione dei due contratti dal
punto di vista dello scopo che con essi si intende perseguire.
Sulla causa del contratto di edizione sono stati versati fiumi d'inchiostro.
La tesi rilevante, nonché quella di più ampio respiro, oltre che la più solida, è
quella che ravvisa l'essenza del contratto di edizione per le stampe in uno
scambio di “opera”, imperniato sull'attività intellettuale, da un lato, e
sull'attività e organizzazione imprenditoriale, dall'altro.
Passando ora alla ricostruzione della causa che sta alla radice del contratto di
edizione musicale, va rilevato che detto contratto trova la sua fonte nel
principio di autonomia negoziale, vale a dire la possibilità per le parti di
regolare liberamente i propri interessi (art. 1322 Cod. civ. e 41 Cost.).
Detto principio, in materia di diritto d'autore, viene richiamato dalla
disposizione dell'art. 7 della LDA, la quale sancisce che i diritti d'autore
avente ad oggetto l'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno possono
essere acquistati, alienati e trasmessi in tutti i modi e le forme consentite dalla
legge.
E' noto che il principio di autonomia contrattuale di cui al 1322 Cod. civ.
prevede altresì, al secondo comma, che i contraenti non sono tenuti ad
adottare le fattispecie individuate dalla legge ma possono anche creare nuovi
contratti se questi sono più adatti a regolare i loro rapporti.
Tali nuove figure devono, però, realizzare interessi che l'ordinamento ritiene
degni di tutela e questo controllo è affidato al giudice in via successiva, non
potendo provvedervi la legge in via preventiva.
In sede d'autonomia contrattuale, il contratto di edizione musicale si è venuto
configurando come una cessione dei diritti d'utilizzazione economica
dell'opera musicale, utilizzazione che si manifesta nella fonoriproduzione
dell'opera, nella sua esecuzione in pubblico e per il pubblico, nella sua
trasmissione via etere.
La durata di tali diritti, salvo casi rarissimi di cessione a termine, è quella
stabilita, in via generale per le opere dell'ingegno, dalla legge italiana, nonché
dalle leggi e dai regolamenti dei singoli paesi stranieri e dalle convenzioni e
trattati internazionali(10).
Sulla base di ciò la causa del contratto di edizione musicale è rinvenibile nel
trasferimento della titolarità dei diritti d'utilizzazione economica dell'autore(11).
È corretto quindi qualificare tale negozio come il contratto di cessione di tutti
i diritti economici dell'autore. Esso infatti fa sì che l'autore di una
composizione musicale conceda ad un editore non solo il diritto di pubblicare
l'opera, ma anche ogni altra facoltà di utilizzazione patrimoniale dell'opera.
Alla luce di ciò, se le due tipologie contrattuali, quindi, non possono essere
assimilate, non possiamo di conseguenza ritenere che l'art. 122 LDA,
relativamente al termine di durata massima, che è fissato al limite inderogabile
di venti anni, per i contratti di edizione per le stampe, possa essere applicato
anche ai contratti di edizione musicale, in quanto nel settore musicale l'attività
dell'editore non è limitata alla stampa, ma si estende ben oltre.
La fissazione della durata massima del contratto di edizione per le stampe,
inderogabile per le parti, si adegua perfettamente alla struttura del contratto di
edizione per le stampe come contratto di collaborazione: il legislatore si è
preoccupato di svincolare l'autore, che è il soggetto più debole, da una
collaborazione a tempo indeterminato.
Tale lettura trova peraltro consacrazione in una sentenza della Cassazione(12)
che ha affermato che l'espressione “pubblicazione per le stampe” prevista
dall'art. 118 LDA comprende solo la stampa su carta, capace di dar luogo ad
un prodotto di tipo librario, con esclusione, dunque, di qualunque altra forma
d'impressione su materiale diverso dalla carta.
6. Le tematiche sin qui affrontate ci pongono davanti al problema che vede il
diritto di autore soffrire una profonda crisi d'identità per via dell'avvento delle
moderne tecnologie, alla luce del fatto che lo sviluppo tecnologico ha
moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, produzione e sfruttamento
delle opere intellettuali.
Sulla base di queste premesse, è insorta l’esigenza, recepita dalla direttiva
comunitaria 2001/29, di assicurare un’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, con la
finalità di adattare ed integrare le normative esistenti in ragione delle mutate
realtà economiche
Vale sottolineare allora come la direttiva 2001/29/CE sia stata ideata
nell'intento di voler dare una soluzione di compromesso in un caleidoscopio di
situazioni giuridiche tra loro distanti che inevitabilmente si sono ripercosse
sulla normativa in questione la quale ha dovuto tuttavia subire non pochi
problemi applicativi derivanti dall'insufficiente livello di armonizzazione tra i
paesi dell'unione europea nella materia del diritto d'autore.
Ciò si è tradotto con riferimento alla tematica affrontata dalla Corte nella
vicenda sottoposta al suo esame, nella necessità di riesaminare le eccezioni e
limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri alla
luce del nuovo ambiente digitale con l'obiettivo dichiarato di garantire un
giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari
nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti delle opere protette.
Il passaggio dal mondo analogico a quello digitale ha, infatti, avuto un impatto
dirompente anche sugli strumenti per riprodurre ad uso privato le opere
protette: del resto, come è stato autorevolmente sostenuto, assistiamo alla
transizione dal copyright all'accessright, quale nuovo e più importante dei
diritti esclusivi attribuiti all'autore(13).
Dinanzi al mutato quadro ambientale ed alla maggiore vulnerabilità delle
opere, sulla scia della scelta normativa compiuta da diversi paesi europei di
prevedere un sistema di compensazione economica ai titolari dei diritti per
l'utilizzo delle loro opere ed assicurare in questo modo un soddisfacente
rendimento degli investimenti da questi sostenuti, la direttiva 2001/29 è
intervenuta per realizzare un sistema giuridico armonizzato anche per quanto
concerne la regolamentazione del diritto alla copia privata stabilendo un
regime di “libertà pagante” idoneo ad indennizzare i titolari dei diritti del
pregiudizio subito attraverso un prelievo di una percentuale sul prezzo di
vendita degli apparecchi di riproduzione e dei supporti.
7. Le statuizioni rese dalla Corte nei sensi appena illustrati rivestono una loro
fondamentale importanza in ordine al concetto di equo compenso e all’ambito
applicativo dello stesso sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo nonché in
ordine alla differenziazione tra contratto di edizione per le stampe e il
contratto di edizione musicale, con l’enunciazione di una serie di principi volti
a contemperare le esigenze di tutti i protagonisti del mondo del diritto
d’autore.
È evidente che i dettami contenuti in detta sentenza hanno una valenza
additiva nel senso che ciascun legislatore dei vari paesi dell’Unione dovrà
farsi carico di introdurre una regolamentazione che recepisca le esigenze di
armonizzazione della materia sottolineate dal giudice comunitario, non senza
tener presente la regola fondamentale che la stessa sentenza ha inteso
affermare in via primaria, quella secondo cui in tema di riproduzione di opere
d’autore, sotto qualsiasi forma esse avvengano, va data adeguata tutela alla
titolarità iniziale dei diritti d’autore per gli autori.
Stanti gli evidenti limiti della normativa in materia, il nodo della questione
risiede nello stabilire se si stia, dunque, assistendo all’effettivo tramonto del
diritto esclusivo degli autori, come da taluni paventato.
Questi timori sono stati ben messi in evidenza dal Prof. Paolo Spada in una
sua relazione al Convegno su “La nuova proprietà intellettuale industriale”
che, a commento degli scritti di Giorgio Oppo del 1964 ha sottolineato la
valenza dell'opera creativa dell'uomo, come elemento fondante del diritto
d'autore, nonchè fonte del diritto esclusivo.
Nel contempo l'autorevole studioso ha messo in evidenza, e questo sin dal
1996, il ruolo di tutti i nuovi dispositivi digitali e, più in generale, dei ritrovati
tecnologici, che vanno ad interessare l'attività di sviluppo e riproduzione di
suoni, immagini e testi come fattori disconnettivi del diritto dell'esclusiva e
meritevoli di una protezione.
Il fatto è che il variegato sviluppo tecnologico nel campo della proprietà
intellettuale impone, senza indugio, l'introduzione di correttivi e/o strumenti di
disciplina ad opera del legislatore diretti a contemperare le posizioni di tutti i
protagonisti delle opere dell'ingegno.
Ciò, per dirla con l'Autore, al fine di superare una situazione di collasso in cui,
“l'esclusiva si dà senza creazione” e “la creazione non trova spesso più
nell'esclusiva la tecnica elettiva di protezione”(14).
Dott.ssa Giovanna Rita MIGLIOZZI
Dottore in giurisprudenza
(1)
Per un quadro generale si veda G. CASSANO - G. SCORZA - G. VACIAGO, Diritto
dell’Internet, Manuale operativo, Padova, CEDAM, 2013 .
(2)
C. PIMPINELLA, Eccezione per copia privata, applicazione indiscriminata e doppia
imposizione del prelievo per l'equo compenso, Nota a sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione Europea, Sez. II, sentenza 11 luglio 2013, causa C-521/11, Amazon v. AustroMechana
(3)
E. SVARATI, Illecita riproduzione di opere a stampa mediante fotocopiatura, Nota a
Cass. pen., 16 dicembre 1994, sez. III, in Cassazione Penale, fasc.1, 1996, pag. 280.
(4)
F. DE SANCTIS, Verso una riforma del diritto d'autore. Libertà di ricerca e
circolazione della conoscenza, in Riv. dir. ind., fasc.2, 2013, pag. 118.
(5)
P. DI FABIO, La nuova normativa sul diritto d'autore e la riproduzione per uso
personale dell'opera dell'ingegno, in Giust. civ., fasc.10, 2003, pag. 413.
(6)
E. SANTORO, Cenni sulla pretesa depenalizzazione in materia di diritto d'autore, in
Dir. aut. 1983, 344; P. SACCO, Ancora sulla depenalizzazione dell'art. 171 L. aut., in Dir.
aut. 1988, 249.
(7)
V.M. DE SANCTIS - M. FABIANI, I contratti di diritto d'autore, Giuffrè, Milano, 2007,
p.244.
(8)
C. PAGLIETTI, Copia privata ed applicazione soggettiva. La ricaduta in Italia della
sentenza Padawan, in N.g.c.c., 2012, pp. 320 e ss.
(9)
App. Milano 5 dicembre 1995, in Dir. aut. 1996, p. 236.
(10)
P. RESCIGNO, Edizioni musicali e durata del contratto, in Riv. dir. civ. 1989, I, 433.
(11)
A. SIROTTI GAUDENZI, (diretto da) Proprietà intellettuale e diritto della
concorrenza, Vol. III, P.23 e ss., Utet, 2010.
(12)
Cass. civ., 23.6.1998 n.6239, in Giur. Civ., 1999, I, p. 171, con nota di P.
SAMMARCO.
(13)
G. SENA, Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione, Milano,
Ipsoa, 2003, p.101.
(14)
P. SPADA, Creazione ed esclusiva, trent'anni dopo, in Riv. dir. Civ., n.2, I, p.215.
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
12 novembre 2015 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti
connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5,
paragrafo 2, lettere a) e b) – Eccezione per reprografia – Eccezione per copia privata – Requisito della coerenza
nell’applicazione delle eccezioni – Nozione di “equo compenso” – Riscossione di una remunerazione a titolo di
equo compenso sulle stampanti multifunzione – Remunerazione proporzionale – Remunerazione forfettaria –
Cumulo delle remunerazioni forfettaria e proporzionale – Modalità di calcolo – Beneficiari dell’equo compenso
– Autori ed editori – Spartiti»
Nella causa C-572/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE,
dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 23 ottobre 2013,
pervenuta in cancelleria l’8 novembre 2013, nel procedimento
Hewlett-Packard Belgium SPRL
contro
Reprobel SCRL,
con l’intervento di:
Epson Europe BV,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta
Sezione, J. Malenovský (relatore), M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Hewlett-Packard Belgium SPRL, da T. van Innis, avocat;
– per la Reprobel SCRL, da A. Berenboom, J.-F. Puyraimond, P. Callens, D. De Marez e T. Baumé, avocats;
– per la Epson Europe BV, da B. Van Asbroeck, E. Cottenie e J. Debussche, avocats;
– per il governo belga, da J.-C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti, assistiti da F. de Visscher, avocat;
– per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;
– per l’Irlanda, da E. Creedon, E. McPhillips e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da J. Bridgman, BL;
– per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e T. Rendas, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da J. Hottiaux e J. Samnadda, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 giugno 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b),
della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Hewlett-Packard Belgium SPRL (in
prosieguo: la «Hewlett-Packard») e la Reprobel SCRL (in prosieguo: la «Reprobel»), in merito a talune somme
richieste da quest’ultima alla Hewlett-Packard, corrispondenti all’equo compenso dovuto a titolo di eccezioni al
diritto di riproduzione.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 I considerando 31, 32, 35 e 37 della direttiva 2001/29 hanno il seguente tenore:
«(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché
tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione
esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente
elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi
diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze
potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere
e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e
limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni
dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al
diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di
riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo
stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad
applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame
futuro della legislazione di attuazione.
(...)
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché
siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le
modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso.
Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei
diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma,
per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il
livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure
tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il
titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
(...)
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato
interno. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un’eccezione, o una limitazione in relazione
alla reprografia».
4 A norma dell’articolo 2 della direttiva 2001/29:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi[,] per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro
pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano
esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
5 L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 così dispone:
«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo
2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro
procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né
direttamente, né indirettamente commerciali[,] a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso
che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri
materiali interessati;
(...)».
6 Ai termini dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva in parola:
«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi
speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
Il diritto belga
7 L’articolo 1, paragrafo 1, della legge del 30 giugno 1994 relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi
(Moniteur belge del 27 luglio 1994, pag. 19297), nella versione applicabile al procedimento principale (in
prosieguo: la «LDA»), così dispone:
«L’autore di un’opera letteraria o artistica è il solo ad avere il diritto di riprodurla o di autorizzarne la
riproduzione, comunque effettuata, indipendentemente dal fatto che essa sia realizzata direttamente o
indirettamente, in via provvisoria o permanente, in tutto o in parte.
(...)».
8 L’articolo 22, paragrafo 1, della LDA prevede quanto segue:
«Qualora l’opera sia stata lecitamente pubblicata, l’autore non può vietare:
(...)
4° la riproduzione parziale o integrale di articoli o di opere plastiche o di brevi frammenti di altre opere fissate
su un supporto grafico o analogo, qualora tale riproduzione sia effettuata a fini strettamente privati e non arrechi
pregiudizio al normale sfruttamento dell’opera;
4° bis la riproduzione parziale o integrale di articoli o di opere plastiche o di brevi frammenti di altre opere
fissate su un supporto grafico o analogo, qualora tale riproduzione sia effettuata a fini di illustrazione didattica o
di ricerca scientifica, nella misura giustificata dallo scopo non lucrativo perseguito e non arrechi pregiudizio al
normale sfruttamento dell’opera (...);
5° le riproduzioni delle opere sonore e audiovisive effettuate nell’ambito familiare e riservate a quest’ultimo».
9 Gli articoli da 59 a 61 della LDA prevedono quanto segue:
«Articolo 59
Gli autori e gli editori di opere fissate su un supporto grafico o analogo hanno diritto a una remunerazione per la
riproduzione delle stesse, anche laddove effettuata alle condizioni fissate agli articoli 22, paragrafo 1, punti 4° e
4° bis (...).
La remunerazione viene versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di
apparecchi che consentano di copiare opere protette, al momento dell’immissione in commercio di tali
apparecchi nel territorio nazionale.
Articolo 60
Inoltre, una remunerazione proporzionale, determinata in base al numero di copie realizzate, è dovuta dalle
persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere, o eventualmente, con liberazione di questo primo
ordine di persone, da quelle che tengono un apparecchio di riproduzione a disposizione di terzi a titolo oneroso
o gratuito.
Articolo 61
Il Re fissa l’importo delle remunerazioni di cui agli articoli 59 e 60 con decreto deliberato in Consiglio dei
ministri. La remunerazione di cui all’articolo 60 può essere modulata a seconda dei settori interessati.
Il Re fissa le modalità di riscossione, di ripartizione e di controllo di tali remunerazioni nonché il momento in
cui esse sono dovute.
Fatte salve le convenzioni internazionali, le remunerazioni di cui agli articoli 59 e 60 sono attribuite in parti
uguali agli autori e agli editori.
Nel rispetto delle condizioni e delle modalità che stabilisce, il Re incarica una società rappresentativa di tutte le
società di gestione dei diritti di garantire la riscossione e la ripartizione della remunerazione».
10 Gli importi della remunerazione forfettaria e della remunerazione proporzionale, di cui agli articoli 59 e 60
della LDA, sono fissati agli articoli 2, 4, 8 e 9 del regio decreto del 30 ottobre 1997 relativo alla remunerazione
degli autori e degli editori per la copia, a scopo privato o didattico, delle opere fissate su un supporto grafico o
analogo (in prosieguo: il «regio decreto»). Tali articoli prevedono:
«Articolo 2
§ 1. L’importo della remunerazione forfettaria applicabile alle macchine copiatrici è fissato a:
1° EUR [5,01] per macchina copiatrice che realizza meno di 6 copie al minuto;
2° EUR [18,39] per macchina copiatrice che realizza tra 6 e 9 copie al minuto;
3° EUR [60,19] per macchina copiatrice che realizza tra 10 e 19 copie al minuto;
4° EUR [195,60] per macchina copiatrice che realizza tra 20 e 39 copie al minuto;
5° EUR [324,33] per macchina copiatrice che realizza tra 40 e 59 copie al minuto;
6° EUR [810,33] per macchina copiatrice che realizza tra 60 e 89 copie al minuto;
7° EUR [1838,98] per macchina copiatrice che realizza più di 89 copie al minuto.
Per fissare l’importo della remunerazione forfettaria viene presa in considerazione la velocità della modalità
bianco e nero, anche per gli apparecchi che realizzano copie a colori.
§ 2. L’importo della remunerazione forfettaria applicabile ai duplicatori e alle macchine da ufficio per la stampa
in offset è fissato a:
1° EUR [324,33] per duplicatore;
2° EUR [810,33] per macchina da ufficio per la stampa in offset.
(...)
Articolo 4
Per gli apparecchi che integrano più funzioni corrispondenti a quelle degli apparecchi di cui agli articoli 2 e 3,
l’importo della remunerazione forfettaria è pari all’importo più elevato tra quelli previsti dagli articoli 2 e 3 che
sono applicabili all’apparecchio integrato.
(...)
Articolo 8
In caso di mancata cooperazione da parte del debitore, come definita agli articoli da 10 a 12, l’importo della
remunerazione proporzionale è fissato a:
1° EUR [0,0334] per copia di opera protetta;
2° EUR [0,0251] per copia di opera protetta realizzata mediante apparecchi utilizzati da un istituto d’istruzione
o da un’istituzione per il prestito pubblico.
Gli importi di cui al primo comma sono moltiplicati per 2 per le copie a colori di opere a colori protette.
Articolo 9
Qualora il debitore abbia cooperato alla riscossione della remunerazione proporzionale da parte della società di
gestione dei diritti, l’importo di tale remunerazione è fissato a:
1° EUR [0,0201] per copia di opera protetta;
2° EUR [0,0151] per copia di opera protetta realizzata mediante apparecchi utilizzati da un istituto d’istruzione
o da un’istituzione per il prestito pubblico.
Gli importi di cui al primo comma sono moltiplicati per 2 per le copie a colori di opere a colori protette».
11 La cooperazione di cui agli articoli 8 e 9 del regio decreto è definita agli articoli da 10 a 12 del medesimo.
L’articolo 10 così dispone:
«Il debitore ha cooperato alla riscossione della remunerazione proporzionale quando:
1° ha presentato la sua dichiarazione per il periodo considerato alla società di gestione dei diritti conformemente
alle disposizioni della sezione 3,
2° ha versato a titolo provvisorio alla società di gestione dei diritti, al momento della presentazione della
dichiarazione a quest’ultima, la remunerazione proporzionale corrispondente al numero dichiarato di copie di
opere protette moltiplicato per la tariffa pertinente di cui all’articolo 9, e
3° a) ha stimato di comune accordo con la società di gestione dei diritti, prima dello scadere di un termine di
200 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della dichiarazione da parte della società di gestione dei diritti,
il numero di copie di opere protette realizzate durante il periodo considerato, oppure
b) ha fornito le informazioni necessarie per la formulazione del parere di cui all’articolo 14, sempreché la
società di gestione dei diritti abbia chiesto un parere conformemente a tale articolo».
12 L’articolo 26 del regio decreto così dispone:
Ǥ 1. Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in seguito ogni cinque
anni, la società di gestione dei diritti commissiona uno studio sulla copia, a scopo privato o didattico, di opere
fissate su un supporto grafico o analogo, in Belgio, da realizzarsi a cura di un organismo indipendente.
§ 2. Tale studio mira segnatamente a determinare:
1° il numero di apparecchi utilizzati e la ripartizione degli stessi per settore di attività;
2° il volume delle copie realizzate mediante siffatti apparecchi e la ripartizione di tale volume per settore di
attività;
3° il volume di copie di opere protette fissate su un supporto grafico o analogo realizzate mediante siffatti
apparecchi e la ripartizione di tale volume per settore di attività;
4° la ripartizione del volume di copie di opere protette secondo le varie categorie di opere protette fissate su un
supporto grafico o analogo;
5° l’importo destinato dai debitori alla riproduzione, a scopo privato o didattico, di opere fissate su un supporto
grafico o analogo nonché l’importo destinato dai debitori alla remunerazione per reprografia.
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 La Hewlett-Packard importa in Belgio apparecchi di reprografia per uso professionale e domestico, e in
particolare apparecchi «multifunzione» la cui funzione principale è quella di stampare documenti a velocità
variabili a seconda della qualità di stampa.
14 La Reprobel è la società di gestione incaricata della riscossione e della ripartizione delle somme
corrispondenti all’equo compenso dovuto a titolo dell’eccezione per reprografia.
15 Con telefax del 16 agosto 2004, la Reprobel ha informato la Hewlett-Packard che la vendita, da parte di
quest’ultima, di stampanti «multifunzione» avrebbe dovuto comportare, in linea di principio, il versamento di
un compenso di EUR 49,20 per stampante.
16 Poiché le riunioni organizzate e la corrispondenza intercorsa tra la Hewlett-Packard e la Reprobel non hanno
consentito di giungere ad un accordo sulla tariffa applicabile a tali stampanti «multifunzione», la
Hewlett-Packard, con atto di citazione dell’8 marzo 2010, ha convenuto la Reprobel dinanzi al tribunal de
première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio). Essa chiedeva a tale giudice, da
un lato, di dichiarare che non era dovuta alcuna remunerazione per le stampanti da essa poste in vendita o, in
subordine, che le remunerazioni da essa versate corrispondevano agli equi compensi dovuti ai sensi della
normativa belga, interpretata alla luce della direttiva 2001/29. Essa chiedeva, dall’altro lato, che la Reprobel
fosse condannata ad effettuare entro l’anno, a pena di una sanzione pecuniaria coercitiva di EUR 10 milioni,
uno studio conforme a quello previsto dall’articolo 26 del regio decreto, vertente segnatamente sul numero di
stampanti controverse e sul loro utilizzo effettivo quali macchine copiatrici di opere protette e destinato a
paragonare tale utilizzo agli utilizzi effettivi di qualsiasi altro apparecchio per la riproduzione di opere protette.
17 L’11 marzo 2010 la Reprobel ha citato la Hewlett-Packard dinanzi allo stesso tribunale affinché venisse
condannata a versarle la somma di EUR 1 a titolo di provvisionale sulle remunerazioni che, a suo giudizio,
erano dovute in esecuzione del regio decreto.
18 Il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) ha disposto la riunione
dei due procedimenti summenzionati.
19 Con sentenza del 16 novembre 2012, il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado
di Bruxelles) ha dichiarato che gli articoli 59, primo comma, e 61, terzo comma, della LDA erano incompatibili
con il diritto dell’Unione.
20 La Hewlett-Packard e la Reprobel hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del
rinvio.
21 La cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i termini “equo compenso”, ripresi all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 5, paragrafo 2,
lettera b), della direttiva 2001/29, debbano essere interpretati in modo diverso a seconda che la riproduzione su
carta o supporto simile mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente
effetti analoghi venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una persona fisica per uso privato e per fini
né direttamente né indirettamente commerciali. In caso di risposta affermativa, su quali criteri debba fondarsi
tale diversità di interpretazione.
2) Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano
essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a stabilire l’equo compenso spettante ai titolari dei
diritti sotto forma:
a) di una remunerazione forfettaria versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario
di apparecchi che consentono di copiare opere protette, al momento dell’immissione in commercio di tali
apparecchi nel territorio nazionale, il cui importo è calcolato unicamente in funzione della velocità alla quale la
macchina copiatrice può realizzare un certo numero di copie al minuto, senza altra connessione con il
pregiudizio eventualmente subito dai titolari dei diritti, e
b) di una remunerazione proporzionale, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il
numero di copie realizzate, importo variabile a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione
di tale remunerazione, la quale è a carico delle persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere, o
eventualmente, con liberazione di questo primo ordine di persone, di quelle che tengono un apparecchio di
riproduzione a disposizione di terzi a titolo oneroso o gratuito.
In caso di risposta negativa a tale questione, quali siano i criteri pertinenti e coerenti che gli Stati membri
devono osservare affinché, conformemente al diritto dell’Unione, il compenso possa essere considerato equo e
un giusto equilibrio sia creato tra le persone interessate.
3) Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano
essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri ad assegnare agli editori delle opere create dagli
autori la metà dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza alcun obbligo per gli editori di far
beneficiare gli autori, sia pure indirettamente, di una parte del compenso di cui questi ultimi vengono privati.
4) Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano
essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a istituire un sistema indifferenziato di riscossione
dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, sotto forma di un forfait e di un importo per copia realizzata,
il quale in parte ricomprenda, implicitamente ma sicuramente, la copia di spartiti musicali e di riproduzioni
contraffatte».
22 Con sentenza interlocutoria del 7 febbraio 2014, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles)
ha autorizzato la Epson Europe BV a intervenire nel procedimento principale.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
23 La Reprobel e il governo belga contestano la ricevibilità delle questioni vertenti sull’interpretazione
dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in quanto l’interpretazione in tal modo richiesta
sarebbe senza rapporto con l’oggetto del procedimento principale.
24 A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra
quest’ultima e i giudici degli Stati membri, quale prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente ai
giudici nazionali, cui è stata sottoposta la controversia e che devono assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di
una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni
che sottopongono alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto
dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620,
punto 21).
25 Poiché le questioni concernenti il diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza, il rigetto, da
parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo
manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o
con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte
non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono
sottoposte (sentenza Blanco Pérez e Chao Gómez, C-570/07 e C-571/07, EU:C:2010:300, punto 36 e la
giurisprudenza ivi citata).
26 Orbene, dette ipotesi non sussistono nel caso di specie. Risulta, infatti, che l’interpretazione richiesta
riguarda il diritto dell’Unione e che, nella misura in cui l’equo compenso di cui trattasi nel procedimento
principale si applica segnatamente alle persone fisiche che effettuano riproduzioni per uso privato e per fini né
direttamente né indirettamente commerciali, non è manifesto che l’interpretazione richiesta dell’articolo 5,
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del
procedimento principale o che abbia carattere ipotetico.
27 Ne deriva che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.
Sulla prima questione
28 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e
l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che, per quanto
riguarda i termini «equo compenso» in essi contenuti, occorre distinguere a seconda che la riproduzione su carta
o su un supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente
effetti analoghi, venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una persona fisica per uso privato e per
fini né direttamente né indirettamente commerciali.
29 A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di
disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione qualora si tratti di riproduzioni su carta o su un
supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti
analoghi, fatta eccezione per gli spartiti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso (in
prosieguo: l’«eccezione per reprografia»).
30 Poiché l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non definisce né gli utenti cui l’eccezione
per reprografia da esso prevista è destinata, né le finalità della riproduzione contemplata da tale disposizione, né
il contesto privato o meno di tale riproduzione, una siffatta eccezione deve essere intesa nel senso che riguarda
tutte le categorie di utenti, ivi comprese le persone fisiche, e ciò qualunque sia la finalità delle riproduzioni, ivi
comprese quelle effettuate per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.
31 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 prevede, dal canto suo, che gli Stati membri
possano disporre siffatte eccezioni o limitazioni qualora si tratti di riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto
da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali, a condizione che
i titolari dei diritti ricevano un equo compenso (in prosieguo: l’«eccezione per copia privata»).
32 Posto che tale disposizione indica esplicitamente che le riproduzioni cui si riferisce sono effettuate su
«qualsiasi supporto», essa deve essere intesa nel senso che riguarda anche quelle effettuate su carta o su un
supporto simile. Peraltro, poiché detta disposizione non specifica la tecnica di riproduzione di cui trattasi, essa
deve essere intesa nel senso che non esclude dal suo ambito di applicazione le riproduzioni effettuate mediante
uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi.
33 Ne consegue che gli ambiti di applicazione delle disposizioni che prevedono, rispettivamente, l’eccezione
per reprografia e l’eccezione per copia privata si sovrappongono in parte.
34 Più concretamente, se le riproduzioni effettuate da persone fisiche per uso privato e per fini né direttamente
né indirettamente commerciali possono rientrare tanto nell’eccezione per reprografia quanto nell’eccezione per
copia privata, le riproduzioni realizzate da utenti diversi dalle persone fisiche, al pari di quelle realizzate da
persone fisiche per un uso diverso da quello privato o per fini commerciali, rientrano unicamente nell’eccezione
per reprografia.
35 Per quanto riguarda i termini «equo compenso», va preliminarmente rilevato che la Corte ha già statuito che
la nozione di «equo compenso», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, costituisce
una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve dunque essere interpretata in modo uniforme in tutti gli
Stati membri che hanno introdotto un’eccezione per copia privata (sentenza Padawan, C-467/08,
EU:C:2010:620, punto 37).
36 La Corte ha altresì dichiarato che l’equo compenso deve essere necessariamente calcolato in base al criterio
del pregiudizio arrecato agli autori di opere protette. Infatti, dai considerando 35 e 38 della direttiva 2001/29
risulta che la configurazione e l’entità dell’equo compenso sono connesse al pregiudizio derivante per l’autore
dalla riproduzione della sua opera protetta effettuata senza la sua autorizzazione. In tale prospettiva, l’equo
compenso dev’essere considerato quale contropartita del pregiudizio subito da tale autore (v., in tal senso,
sentenza Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, punti 40 e 42).
37 Certamente, la causa che ha dato luogo alla sentenza Padawan (C-467/08, EU:C:2010:620) riguardava
specificamente l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29. Tuttavia, in tale sentenza la Corte ha
interpretato la nozione di equo compenso ricorrendo, in particolare, ad argomenti, ricavati dal considerando 35
della direttiva in parola, che valgono per tutte le eccezioni previste dall’articolo 5 di quest’ultima e per le quali
viene richiesto un equo compenso. La giurisprudenza elaborata in detta pronuncia, quale menzionata al punto
36 della presente sentenza, deve dunque essere considerata pertinente, mutatis mutandis, anche ai fini
dell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della citata direttiva (v., in tal senso, VG Wort e a., da
C-457/11 a C-460/11, EU:C:2013:426, punti 73 e 77).
38 Tale conclusione è corroborata dall’argomento attinente al requisito della coerenza imposto agli Stati
membri nell’applicazione delle eccezioni che li vincolano, come si evince dall’ultima frase del considerando 32
della direttiva 2001/29.
39 Infatti, la coerenza nell’attuazione di tali eccezioni, le quali si sovrappongono in parte, non potrebbe essere
garantita qualora gli Stati membri fossero liberi di determinare il modo in cui occorre fissare l’equo compenso
per le riproduzioni effettuate in condizioni identiche, in funzione del semplice fatto che essi abbiano scelto di
prevedere o soltanto una di queste due eccezioni, oppure entrambe, contemporaneamente o in successione.
40 Sulla base dei predetti elementi, occorre esaminare se sia necessario distinguere, per quanto riguarda l’equo
compenso, nell’applicazione dell’eccezione per reprografia tra le riproduzioni effettuate dalle persone fisiche
per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali e le riproduzioni effettuate da altri
utenti e/o per altri fini.
41 A tal riguardo, considerata la giurisprudenza ricordata al punto 36 della presente sentenza, la situazione in
cui delle riproduzioni vengono effettuate, nell’ambito dell’eccezione per reprografia, da una persona fisica per
uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali non è paragonabile, con riferimento
all’equo compenso, alla situazione in cui delle riproduzioni, pur essendo realizzate nello stesso contesto
dell’eccezione per reprografia, vengono effettuate o da un utente diverso da una persona fisica, oppure da una
persona fisica ma per un uso diverso da quello privato o per fini direttamente o indirettamente commerciali, in
quanto, di norma, i pregiudizi subiti rispettivamente dai titolari dei diritti nell’una e nell’altra di queste due
situazioni non sono identici.
42 Di conseguenza, nell’ambito dell’eccezione per reprografia, occorre distinguere, per quanto riguarda l’equo
compenso, tra, da un lato, la realizzazione di riproduzioni effettuate da persone fisiche per il loro uso privato e
per fini né direttamente né indirettamente commerciali e, dall’altro, la realizzazione di riproduzioni effettuate da
persone fisiche ma per un uso diverso da quello privato o per fini direttamente o indirettamente commerciali,
nonché la realizzazione di riproduzioni effettuate dalle altre categorie di utenti.
43 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che
l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 devono essere
interpretati nel senso che, per quanto riguarda i termini «equo compenso» in essi contenuti, occorre distinguere
a seconda che la riproduzione su carta o su un supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica
fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da
una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.
Sulla terza questione
44 Con la terza questione, che occorre trattare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede in sostanza se
l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostino a una
normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che autorizzi lo Stato membro ad
assegnare agli editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti,
senza alcun obbligo per i suddetti editori di far beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del
compenso di cui questi vengono privati.
45 Si deve anzitutto rilevare che dalla formulazione impiegata dal giudice del rinvio si evince che la sua
questione si riferisce all’ipotesi in cui il compenso versato agli editori riduca in misura corrispondente quello
che, di norma, deve spettare ai titolari del diritto di riproduzione in forza della direttiva 2001/29.
46 A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
2001/29, la facoltà degli Stati membri di disporre le eccezioni previste dalle predette disposizioni è subordinata
all’obbligo per gli stessi Stati di garantire che i titolari del diritto di riproduzione ricevano un equo compenso.
47 Orbene, gli editori non vengono annoverati tra i titolari del diritto di riproduzione quale previsto dall’articolo
2 della direttiva 2001/29.
48 Poiché, da un lato, l’equo compenso, dovuto in base all’eccezione per reprografia nonché all’eccezione per
copia privata, è destinato, come risulta dal punto 36 della presente sentenza, a risarcire il pregiudizio subito dai
titolari dei diritti a causa della riproduzione delle loro opere effettuata senza la loro autorizzazione e, dall’altro,
gli editori non sono titolari del diritto esclusivo di riproduzione a norma dell’articolo 2 della direttiva 2001/29,
questi ultimi non subiscono alcun pregiudizio ai sensi di queste due eccezioni. Essi non possono dunque
beneficiare di un compenso a titolo delle suddette eccezioni quando un siffatto beneficio avrebbe come
conseguenza di privare i titolari del diritto di riproduzione di tutto o di parte dell’equo compenso cui questi
ultimi hanno diritto a titolo delle stesse eccezioni.
49 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5,
paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa
nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che autorizzi lo Stato membro ad assegnare agli
editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, senza
l’obbligo per i suddetti editori di far beneficiare, sia pure indirettamente, tali autori della parte del compenso di
cui questi vengono privati.
Sulla quarta questione
50 Con la quarta questione, che occorre trattare in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostino a una
normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema
indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni di spartiti nonché le
riproduzioni contraffatte realizzate a partire da una fonte illegale.
51 Per quanto riguarda anzitutto gli spartiti, consegue esplicitamente dalla formulazione dell’articolo 5,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 che gli spartiti sono esclusi dall’ambito di applicazione
dell’eccezione per reprografia. Essi non possono dunque essere presi in considerazione nel calcolo dell’equo
compenso nell’ambito di tale eccezione, anche nel caso in cui la riproduzione di spartiti sia realizzata da una
persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.
52 Tenuto conto della constatazione di cui al punto 33 della presente sentenza, la stessa conclusione si impone,
in linea di principio, per quanto attiene all’eccezione per copia privata. Ove così non fosse, l’applicazione
congiunta o parallela, da parte degli Stati membri, dell’eccezione per copia privata e dell’eccezione per
reprografia rischierebbe di essere incoerente, in violazione del requisito di cui all’ultima frase del considerando
32 della direttiva 2001/29.
53 Infatti, nell’ipotesi in cui la riproduzione di spartiti fosse autorizzata nell’ambito di una delle suddette
eccezioni e vietata nell’ambito dell’altra, la situazione giuridica nello Stato membro interessato sarebbe
contraddittoria e consentirebbe di eludere il divieto di autorizzare la riproduzione di spartiti.
54 Ciò premesso, l’esclusione degli spartiti sancita all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29
deve essere intesa nel senso che essa non mira semplicemente a limitare la portata dell’eccezione per
reprografia, ma anche ad istituire un regime speciale per questo tipo di materiali protetti, vietando, in via di
principio, la riproduzione degli stessi senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti.
55 Ne deriva che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29
ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la
quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le copie di
spartiti.
56 Ciò posto, tenuto conto dell’ultima frase del considerando 35 della direttiva 2001/29, non si può escludere
che, in taluni casi limitati ed isolati, la riproduzione non autorizzata di spartiti effettuata nell’ambito
dell’eccezione per copia privata possa, ove il pregiudizio che tale riproduzione può causare ai titolari dei diritti
sia minimo, essere considerata compatibile con il regime speciale menzionato al punto 54 della presente
sentenza.
57 In merito poi alle riproduzioni contraffatte, la Corte ha già statuito che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che non comprende l’ipotesi di copie private realizzate
a partire da una fonte illegale (sentenza ACI Adam e a., C-435/12, EU:C:2014:254, punto 41).
58 Infatti, secondo la Corte, se è pur vero che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 va
inteso nel senso che l’eccezione per copia privata vieta ai titolari del diritto d’autore di avvalersi del loro diritto
esclusivo di autorizzare o di vietare riproduzioni nei confronti delle persone che realizzano copie private di loro
opere, nondimeno detta disposizione non può essere intesa nel senso che, al di là di tale limitazione
espressamente prevista, essa imponga ai titolari del diritto d’autore di tollerare le violazioni dei loro diritti che la
realizzazione di copie private può comportare (v. sentenza ACI Adam e a., C-435/12, EU:C:2014:254, punto
31).
59 La Corte ha altresì rilevato che dal considerando 22 della direttiva 2001/29 risulta che la diffusione della
cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le
forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente (sentenza ACI
Adam e a., C-435/12, EU:C:2014:254, punto 36) e che, al momento della sua applicazione, una normativa
nazionale che non distingua a seconda che la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato viene
realizzata sia legale o illegale, può violare talune condizioni stabilite dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva
2001/29 (sentenza ACI Adam e a., C-435/12, EU:C:2014:254, punto 38).
60 Da un lato, ammettere che siffatte riproduzioni possano essere realizzate a partire da una fonte illegale
incoraggerebbe la circolazione delle opere contraffatte o riprodotte abusivamente, diminuendo così
necessariamente il volume delle vendite o di altre operazioni legali relative alle opere protette, di modo che
sarebbe pregiudicato il normale sfruttamento delle medesime (sentenza ACI Adam e a., C-435/12,
EU:C:2014:254, punto 39).
61 Dall’altro, ciò potrebbe comportare, tenuto conto della constatazione di cui al punto precedente della
presente sentenza, un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore (sentenza ACI Adam e a.,
C-435/12, EU:C:2014:254, punto 40).
62 Tali argomenti, addotti dalla Corte nel contesto dell’eccezione per copia privata, sono, per la loro natura,
pienamente trasponibili all’eccezione per reprografia. Di conseguenza, la giurisprudenza citata ai punti da 58 a
61 della presente sentenza deve essere considerata pertinente nell’ambito dell’interpretazione di quest’ultima
eccezione.
63 Una siffatta interpretazione dell’eccezione per reprografia è corroborata dal fatto che l’eccezione per copia
privata riguarda riproduzioni effettuate su «qualsiasi supporto», che si tratti di carta o di qualsiasi supporto
simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi.
Orbene, l’attuazione di queste due eccezioni da parte degli Stati membri rischierebbe di essere incoerente, in
violazione del requisito risultante dall’ultima frase del considerando 32 della direttiva 2001/29, qualora si
ritenesse che l’eccezione per reprografia ricomprenda, a differenza dell’eccezione per copia privata, le
riproduzioni contraffatte.
64 Occorre dunque rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e
l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano, in via di principio, a una normativa nazionale,
come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione
dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni di spartiti, e che le norme summenzionate ostano a
una normativa siffatta, la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che
ricomprende anche le riproduzioni contraffatte realizzate a partire da fonti illegali.
Sulla seconda questione
65 Con la seconda questione, che va trattata per ultima, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 5,
paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostino ad una normativa
nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale combini, ai fini del finanziamento
dell’equo compenso assegnato ai titolari dei diritti, due forme di remunerazione, ossia, da un lato, una
remunerazione forfettaria versata a monte dell’operazione di riproduzione dal fabbricante, dall’importatore o
dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che consentono la riproduzione delle opere protette, in occasione
dell’immissione in commercio degli stessi nel territorio nazionale, e l’importo della quale viene calcolato
unicamente in funzione della velocità alla quale tali apparecchi possono realizzare le riproduzioni, e, dall’altro,
una remunerazione proporzionale, riscossa a valle dell’operazione di riproduzione, determinata unicamente
tramite un importo unitario moltiplicato per il numero di riproduzioni realizzate e che varia inoltre a seconda
che il debitore abbia cooperato o meno alla riscossione di tale remunerazione, la quale in linea di principio è a
carico delle persone fisiche o giuridiche che realizzano riproduzioni di opere.
66 Il sistema di cui trattasi nel procedimento principale si presenta come un sistema combinato di
remunerazioni, il quale comporta, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, una remunerazione fissata a
monte dell’operazione di riproduzione, in funzione della velocità alla quale l’apparecchio realizza tecnicamente
le riproduzioni, e, al contempo, una remunerazione fissata a valle dell’operazione di riproduzione, in funzione
del numero di riproduzioni realizzate.
67 In primo luogo, per quanto attiene alla remunerazione fissata a monte, il giudice del rinvio si chiede, in
particolare, se la velocità massima alla quale un apparecchio realizza riproduzioni costituisca un criterio
pertinente per la fissazione del compenso che devono versare i fabbricanti, gli importatori o gli acquirenti
intracomunitari di apparecchi che consentono la riproduzione di opere protette, al momento dell’immissione in
commercio degli apparecchi stessi nel territorio nazionale.
68 A tal riguardo, va anzitutto ricordato, come rilevato ai punti 36 e 37 della presente sentenza, che, da un lato,
l’equo compenso mira a indennizzare adeguatamente i titolari di diritti di autore per la riproduzione di opere
protette compiuta senza la loro autorizzazione. Di conseguenza, esso deve essere considerato quale contropartita
del pregiudizio subito da tali titolari e derivante dall’atto di riproduzione. Dall’altro lato, la giurisprudenza della
Corte relativa al criterio del pregiudizio deve applicarsi tanto nell’ambito dell’eccezione per copia privata
quanto in quello dell’eccezione per reprografia.
69 Ne deriva, per un verso, che l’equo compenso, in linea di principio, è destinato a risarcire il pregiudizio
subito a causa delle riproduzioni effettivamente realizzate (in prosieguo: il «criterio del pregiudizio effettivo»)
e, per altro verso, che, in linea di principio, incombe alle persone che hanno effettuato le riproduzioni risarcire il
pregiudizio connesso alle medesime, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare dei diritti (v.
sentenza Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, punto 45).
70 Ciò premesso, la Corte ha ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per identificare gli utenti
nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio cagionato a questi ultimi, è consentito
agli Stati membri istituire un prelievo a carico non degli utenti interessati, bensì di coloro che dispongono di
attrezzature, apparecchi e supporti di riproduzione digitale e che, a tale titolo, di diritto o di fatto, mettono tali
attrezzature a disposizione di detti utenti ovvero rendono loro un servizio di riproduzione, e che possono
ripercuotere il costo del prelievo sugli utenti (v., in tal senso, sentenza Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620,
punti 46 e 48).
71 Resta inteso che l’importo di un siffatto prelievo fissato a monte non può essere determinato in base al
criterio del pregiudizio effettivo, dato che, allo stadio dell’immissione in commercio nel territorio nazionale
degli apparecchi di cui trattasi, l’entità di detto pregiudizio rimane ignota. Di conseguenza, tale prelievo deve
essere necessariamente concepito in modo forfettario.
72 A tal riguardo, è legittimo presumere che le persone cui vengono messi a disposizione siffatti apparecchi
beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che si presume che esse sfruttino pienamente
le funzioni associate a tali apparecchi, ivi comprese quelle di riproduzione. Ne consegue che la semplice
capacità di tali apparecchi di realizzare riproduzioni è sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo alle
persone interessate (v., in tal senso, sentenza Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, punti 55 e 56).
73 Per contro, la giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza non consente di presumere
che tutte le persone cui tali apparecchi sono messi a disposizione sfruttino interamente la capacità tecnica di
riproduzione dei medesimi, là dove tale capacità corrisponde al numero massimo di riproduzioni realizzabili
tecnicamente entro un determinato limite di tempo.
74 Infatti, è pacifico che, poiché le varie categorie di acquirenti o di utenti non hanno le stesse esigenze e non
sono soggette alle stesse limitazioni quali previste dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29,
esse sfruttano la capacità tecnica di un determinato apparecchio soltanto entro i limiti di dette esigenze e
limitazioni.
75 In particolare, lo sfruttamento della capacità tecnica degli apparecchi di riproduzione differisce a seconda
che l’interessato realizzi riproduzioni per un uso pubblico o per un uso privato, per fini commerciali o per altri
fini.
76 Una remunerazione il cui importo viene fissato in modo forfettario e il cui pagamento grava sulle persone
che mettono apparecchi a disposizione delle persone fisiche e giuridiche per effettuare riproduzioni deve, in
linea di principio, tener conto di tale differenza, posto che la valutazione del pregiudizio può condurre a risultati
notevolmente diversi a seconda delle situazioni evocate al punto precedente della presente sentenza.
77 Da quanto precede deriva che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della
direttiva 2001/29 ostano a una remunerazione forfettaria, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, versata a monte dell’operazione di riproduzione dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente
intracomunitario al momento dell’immissione in commercio di un apparecchio nel territorio nazionale, nel caso
in cui l’importo di tale remunerazione sia fissato unicamente in funzione della velocità alla quale tale
apparecchio è tecnicamente in grado di effettuare riproduzioni.
78 In secondo luogo, per quanto riguarda la remunerazione riscossa a valle, il giudice del rinvio si chiede, in
sostanza, se il diritto dell’Unione autorizzi uno Stato membro a far variare l’importo del prelievo a carico delle
persone fisiche o giuridiche che realizzano riproduzioni di opere a seconda che tali persone cooperino o meno
alla riscossione del prelievo stesso.
79 A tal riguardo, come ricordato al punto 36 della presente sentenza, l’equo compenso mira a compensare il
pregiudizio cagionato ai titolari di diritti. Orbene, il pregiudizio cagionato all’autore rimane identico
indipendentemente dal fatto che il debitore cooperi o meno alla riscossione di un siffatto prelievo.
80 Il fatto di cooperare o meno non può quindi costituire un criterio adeguato per far variare l’importo del
prelievo destinato a finanziare, a valle, l’equo compenso.
81 In terzo e ultimo luogo, occorre esaminare se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2,
lettera b), della direttiva 2001/29 ostino a una normativa nazionale la quale istituisca un sistema combinato che
comporta cumulativamente una remunerazione forfettaria versata a monte e una remunerazione proporzionale
fissata a valle.
82 A tal riguardo, deriva implicitamente dalla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza che
l’istituzione di un prelievo fissato a monte della realizzazione delle riproduzioni può, in via di principio, essere
autorizzata soltanto in via sussidiaria, in caso di impossibilità di identificare gli utenti e, di conseguenza, di
valutare il pregiudizio effettivo subito dai titolari dei diritti.
83 Nondimeno, tenuto conto della facoltà lasciata agli Stati membri di determinare le modalità di finanziamento
e di riscossione dell’equo compenso nonché la sua entità, un sistema che combini una remunerazione forfettaria
fissata a monte e una remunerazione proporzionale fissata a valle non può a priori essere considerato
incompatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
2001/29.
84 Ciò posto, un siffatto sistema deve permettere, nel suo insieme, la riscossione di un prelievo a titolo di equo
compenso il cui importo corrisponda, in sostanza, al pregiudizio effettivo subito dai titolari dei diritti, fermo
restando che uno Stato membro, il quale scegliesse di istituire una forma di remunerazione fissata a valle, il cui
importo dipendesse dal numero di riproduzioni realizzate, non sembrerebbe esposto alle difficoltà pratiche di
identificazione e di valutazione evocate al punto 82 della presente sentenza.
85 Al fine di poter soddisfare la condizione menzionata al punto precedente della presente sentenza, un sistema
che combini una remunerazione forfettaria fissata a monte e una remunerazione proporzionale fissata a valle,
come quello di cui trattasi nel procedimento principale, deve prevedere meccanismi, segnatamente di rimborso,
destinati a correggere qualsiasi situazione di «sovracompensazione» a scapito di questa o quella categoria di
utenti (v., per analogia, sentenza Amazon.com International Sales e a., C-521/11, EU:C:2013:515, punti 30 e
31).
86 Infatti, una siffatta «sovracompensazione» non sarebbe compatibile con il requisito, sancito dal considerando
31 della direttiva 2001/29, secondo cui occorre mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti
di materiali protetti.
87 In particolare, un siffatto sistema combinato di remunerazione deve essere dotato di meccanismi,
segnatamente di rimborso, che consentano l’applicazione complementare dei criteri del pregiudizio effettivo e
del pregiudizio stabilito in modo forfettario.
88 Dalle suesposte considerazioni consegue che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2,
lettera b), della direttiva 2001/29 ostano a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento
principale, la quale istituisca un sistema che combina, ai fini del finanziamento dell’equo compenso spettante ai
titolari dei diritti, due forme di remunerazione, ossia, da un lato, una remunerazione forfettaria versata a monte
dell’operazione di riproduzione dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di
apparecchi che consentono la riproduzione delle opere protette, in occasione dell’immissione in commercio di
tali apparecchi nel territorio nazionale, e, dall’altro, una remunerazione proporzionale versata a valle di tale
operazione di riproduzione, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il numero di
riproduzioni realizzate, a carico delle persone fisiche e giuridiche che realizzano tali riproduzioni, se e in
quanto:
– la remunerazione forfettaria versata a monte sia calcolata unicamente in funzione della velocità alla quale
l’apparecchio di cui trattasi può realizzare le riproduzioni;
– la remunerazione proporzionale riscossa a valle varii a seconda che il debitore abbia cooperato o meno alla
riscossione di tale remunerazione;
– il sistema combinato nel suo insieme non sia provvisto di meccanismi, segnatamente di rimborso, che
consentano l’applicazione complementare dei criteri del pregiudizio effettivo e del pregiudizio stabilito in modo
forfettario nei confronti delle diverse categorie di utenti.
Sulle spese
89 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che, per
quanto riguarda i termini «equo compenso» in essi contenuti, occorre distinguere a seconda che la
riproduzione su carta o su un supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di
altro procedimento avente effetti analoghi, venga effettuata da un utente qualsivoglia oppure da una
persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali.
2) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano
a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che autorizzi lo Stato
membro ad assegnare agli editori delle opere create dagli autori una parte dell’equo compenso spettante
ai titolari dei diritti, senza l’obbligo per i suddetti editori di far beneficiare, sia pure indirettamente, tali
autori della parte del compenso di cui questi vengono privati.
3) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29
ostano, in via di principio, a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale,
la quale istituisca un sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le
riproduzioni di spartiti, e le norme summenzionate ostano a una normativa siffatta, la quale istituisca un
sistema indifferenziato di riscossione dell’equo compenso che ricomprende anche le riproduzioni
contraffatte realizzate a partire da fonti illegali.
4) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 ostano
a una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, la quale istituisca un
sistema che combina, ai fini del finanziamento dell’equo compenso spettante ai titolari dei diritti, due
forme di remunerazione, ossia, da un lato, una remunerazione forfettaria versata a monte dell’operazione
di riproduzione dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di apparecchi che
consentono la riproduzione delle opere protette, in occasione dell’immissione in commercio di tali
apparecchi nel territorio nazionale, e, dall’altro, una remunerazione proporzionale versata a valle di tale
operazione di riproduzione, determinata unicamente tramite un importo unitario moltiplicato per il
numero di riproduzioni realizzate, a carico delle persone fisiche e giuridiche che realizzano tali
riproduzioni, se e in quanto:
– la remunerazione forfettaria versata a monte sia calcolata unicamente in funzione della velocità alla
quale l’apparecchio di cui trattasi può realizzare le riproduzioni;
– la remunerazione proporzionale riscossa a valle varii a seconda che il debitore abbia cooperato o meno
alla riscossione di tale remunerazione;
– il sistema combinato nel suo insieme non sia provvisto di meccanismi, segnatamente di rimborso, che
consentano l’applicazione complementare dei criteri del pregiudizio effettivo e del pregiudizio stabilito in
modo forfettario nei confronti delle diverse categorie di utenti.