Scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo Pensione
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Scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo Pensione
Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori del settore dell’igiene ambientale e dei settori affini Scheda Informativa per i potenziali aderenti al Fondo Pensione PREVIAMBIENTE Autorizzato all’esercizio dell’attività con delibera COVIP del 19/01/2000 Iscritto all’Albo dei fondi pensione con il n. 88 Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo statuto. La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l’adesione. L’Organo di Amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda. L’adesione al Fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello statuto del Fondo. SEDE: Roma - Via Modena, 50 Tel. 06.483853 - 06.4819191 - Fax: 06.48986974 - E-mail: [email protected] 1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE PREVIAMBIENTE Il Fondo Pensione PREVIAMBIENTE è stato costituito in forma di associazione con atto notarile in data 18 giugno 1998, in attuazione dei CCNL 2 agosto 1995 e 31 ottobre 1995 e dei successivi accordi 24 luglio 1997 e 12 gennaio 1998 sottoscritti da Federambiente, FISE (ex AUSITRA)1 e OO.SS. (FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL) e dell’accordo 25 maggio 1999 sottoscritto da Federcasa e OO.SS. (FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL-CISAL) e dell’accordo 9 novembre 1999 sottoscritto da Federculture e OO.SS. (FP-CGIL, FIT-CISL, UIL EE.LL.), e dell’accordo 9 ottobre 2002 sottoscritto da Assofarm e OO.SS. (F.I.L.C.A.M.S., FP-CGIL, F.I.S.A.S.C.A.T, FIT-CISL, U.I.L. Tu.C.S, U.I.L.), in conformità al D.Lgs. 21.4.1993, n. 124 ed alla Legge 8.8.1995, n. 335. Scopo e regime del Fondo - Il Fondo opera in regime di contribuzione definita e ha lo scopo esclusivo di assicurare trattamenti pensionistici complementari a quelli erogati dal sistema pensionistico pubblico. Durata - Il Fondo ha durata illimitata. Destinatari - Possono aderire a PREVIAMBIENTE i lavoratori del settore privato e del settore pubblico dell’igiene ambientale; del settore dell’edilizia residenziale pubblica; dei servizi pubblici culturali, turistici, sportivi e del tempo libero; dei servizi pubblici farmaceutici e dei servizi cimiteriali e funerari. Organi sociali - Sono organi del Fondo: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori Contabili. A) L’Assemblea è composta da 50 rappresentanti, di cui 25 eletti in rappresentanza delle imprese e 25 eletti in rappresentanza dei lavoratori. 1) L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori, in seno all’Assemblea, avviene sulla base di liste presentate dalle organizzazioni stipulanti i CCNL o sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in non meno di 20 imprese di almeno 5 regioni. 2) L’elezione dei rappresentanti delle imprese, in seno all’Assemblea, avviene sulla base di una lista unica presentata dalle organizzazioni datoriali. B) Il Consiglio di Amministrazione paritetico è costituito da un minimo di 8 ad un massimo di 18 componenti. 1) I componenti il Consiglio di Amministrazione sono eletti dall’Assemblea disgiuntamente, per metà in rappresentanza dei lavoratori e per metà in rappresentanza delle imprese. C) Il Collegio dei Revisori paritetico è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti. 1) I componenti il Collegio dei Revisori sono eletti dall’Assemblea disgiuntamente, per metà in rappresentanza dei lavoratori e per metà in rappresentanza delle imprese. D) Il Presidente e il Vice Presidente di PREVIAMBIENTE sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. 1 Con l’Assemblea straordinaria del 20 novembre 1997, l’AUSITRA ha assunto la nuova denominazione di FISE, Federazione Imprese di Servizi. 2. CONTRIBUZIONI La contribuzione al Fondo è alimentata dai versamenti effettuati dai lavoratori associati, dai versamenti delle aziende, nonché dalle quote dell’accantonamento di TFR. La contribuzione al fondo varia a seconda del settore. Per il settore dell’igiene ambientale la contribuzione è calcolata in percentuale per 12 mensilità, sulla base retributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: • retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997; • indennità di contingenza; • un aumento periodico di anzianità. Tale contribuzione, è dovuta nelle seguenti misure percentuali: • a carico dell’azienda 1,95%; • a carico del lavoratore 1,30%. Per i settori che fanno riferimento a Federcasa la contribuzione è calcolata in percentuale per 12 mensilità, sulla base retributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: • retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1999; • indennità di contingenza; • un aumento periodico di anzianità. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure percentuali: • a carico dell’azienda 1%; • a carico del lavoratore 1%. Per i settori che fanno riferimento a Federculture la contribuzione è calcolata in percentuale per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore corrispondente ai minimi tabellari, incrementata: a) dall’eventuale indennità di funzione riconosciuta ai lavoratori quadro; b) dagli elementi aggiuntivi della retribuzione spettanti in base al contratto ai lavoratori non interessati da progressione di carriera; c) da altri eventuali assegni alla persona a carattere continuativo. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure percentuali: • a carico dell’azienda 1%; • a carico del lavoratore 1%. Per i settori che fanno riferimento ad Assofarm la contribuzione è calcolata sulla somma delle seguenti voci contrattuali per 12 mensilità riferite a ciascun livello di inquadramento: a) retribuzione base al 01.01.99; b) indennità di contingenza; c) quota corrispondente ad uno scatto di anzianità per ogni livello di riferimento. Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure percentuali: • a carico dell’azienda 1%; • a carico del lavoratore 1%. Per tutti i settori è altresì dovuta al Fondo una quota dell’accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del TFR. Tenuto conto del regime fiscale indicato al punto 6 lettera A della presente scheda, il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico pari o maggiore al 2% della retribuzione complessiva annua, assunta a base per la determinazione del TFR. E’ facoltà del lavoratore versare in caso di disoccupazione una contribuzione meno elevata di quella stabilita dagli accordi collettivi. Le modalità in entrambi i casi saranno fissate da un regolamento che sarà adottato dal C.d.A.. Le parti aziendali, previo accordo, possono stabilire il versamento di quote di TFR superiori a quelle stabilite dall’accordo collettivo nazionale di settore. Il lavoratore iscritto, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro può continuare a versare una contribuzione volontaria a proprio carico se nella nuova attività lavorativa intrapresa non sia operante un Fondo Pensione Complementare contrattuale; ovvero non svolga alcuna attività lavorativa. In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all’impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l’obbligazione contributiva. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell’obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta. Durante il periodo di sospensione dell’obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti. Quota di iscrizione - All’atto dell’iscrizione è dovuta una quota una tantum pari a € 5,16 a carico dell’impresa e di € 5,16 a carico del lavoratore. 3. REGIME DELLE SPESE Spese per la gestione amministrativa - Per realizzare il suo scopo istituzionale PREVIAMBIENTE sostiene le seguenti principali tipologie di spese relative a: • sede e beni strumentali; • personale; • attività degli organi statutari; • amministrazione e tenuta della contabilità del Fondo e delle posizioni individuali, affidata ad un service amministrativo esterno; • supporti per l’assunzione delle decisioni degli organi di PREVIAMBIENTE; • attività promozionali; • spese legali. Alla copertura delle spese sopra richiamate, PREVIAMBIENTE provvede in via prioritaria attraverso: • la destinazione di una quota parte delle contribuzioni versate dai lavoratori e dalle imprese, definita quota associativa, sulla base di un preventivo di spesa annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione; • le trattenute stabilite dal Consiglio di Amministrazione per i lavoratori che abbiano richiesto la sospensione della contribuzione o che non esercitano le opzioni di riscatto o il trasferimento in presenza di risoluzione del rapporto di lavoro; • le trattenute che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione per i lavoratori che percepiscono le prestazioni pensionistiche; • l’utilizzo delle quote d’iscrizione, prevalentemente destinate ad attività promozionali. Spese per la gestione del patrimonio - Sono a carico del patrimonio i costi sostenuti per la gestione finanziaria: • per i servizi di Banca depositaria una commissione pari allo 0,007% su base annua fino a 77,46 milioni di Euro di patrimonio e pari allo 0,006% per un patrimonio superiore al suddetto importo, oltre alle commissioni specifiche per singola operazione; • per i servizi di gestione finanziaria una commissione fissa pari allo 0,10% per Arca SGR SPA; allo 0,20% per SanPaolo Imi Asset Management SGR e Morgan Stanley SPA su base annua calcolata sul valore del patrimonio gestito ed una commissione di incentivo annuale pari al 15% per SanPaolo Imi Asset Management SGR e al 40% per Morgan Stanley SPA della differenza positiva tra il risultato ottenuto dal gestore ed il risultato del Benchmark; • per la gestione etica una commissione pari allo 0,05% circa, del patrimonio annuo riferito a tale gestione per E. CAPITAL PARTNERS, quale ADVISOR. 4. REGIME E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E CONDIZIONI DI ACCESSO Le prestazioni in favore dell’iscritto sono determinate in base agli accantonamenti progressivamente cumulati sulla propria posizione individuale (contributi versati e rendimenti maturati). Nella fase di accumulazione l’entità della posizione individuale è commisurata ai contributi versati e ai rendimenti realizzati attraverso la gestione delle risorse al netto degli oneri amministrativi e di gestione. Erogazione delle prestazioni in forma di capitale: Al momento in cui il lavoratore esercita il diritto alla pensione complementare, su sua richiesta, la prestazione potrà essere liquidata sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50% della propria posizione individuale, la restante parte viene convertita in una rendita vitalizia, il cui ammontare dipende, oltrechè dall’entità del capitale maturato, anche dall’età e dal sesso del lavoratore. Gli iscritti che provengono da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di “vecchi iscritti” ex art. 18, comma 7 del D.lgs. 124/93, hanno diritto all’erogazione in forma di capitale dell’intera posizione individuale. L’aderente ha la facoltà di richiedere fino al 100% sotto forma di capitale qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia annua, in suo favore, l’intero importo della posizione individuale, sia inferiore all’assegno sociale di cui all’art.3, commi 6 e 7, L.335/1995. Prestazioni di vecchiaia: le prestazioni pensionistiche di vecchiaia sono consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di dieci anni di partecipazione al Fondo pensione. Prestazioni di anzianità: le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa, con almeno quindici anni di partecipazione al Fondo e un’età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza. L’anzianità di iscrizione che l’aderente abbia maturato presso altri Fondi Pensione ovvero altre forme pensionistiche individuali è riconosciuta, ai fini del diritto alle prestazioni. Prestazioni accessorie: il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere, secondo le modalità che saranno definite e a fronte di contributi a ciò appositamente destinati, il riconoscimento, su base volontaria, di prestazioni assicurative in forma di capitale o di rendita in caso di decesso o di invalidità permanente da malattia o da infortunio dell’iscritto prima del termine del periodo contributivo, in aggiunta al riscatto del montante maturato. Modalità di erogazione delle prestazioni: per l’erogazione della rendita il Fondo provvederà attraverso un’impresa assicurativa con la quale abbia definito apposita convenzione e che dovrà essere individuata da PREVIAMBIENTE. La convenzione stabilirà i criteri di determinazione della rendita sulla base delle opzioni esercitate dal lavoratore in tema di reversibilità e di eventuale adeguamento delle rendite. Anticipazioni: trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore associato può conseguire un anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull’intera posizione individuale maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. L’associato ha facoltà di reintegrare la propria posizione al Fondo, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto alla anticipazione della prestazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a Fondi Pensione ovvero altre forme pensionistiche individuali maturati dall’iscritto per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale. 5. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE Trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione - In caso di perdita dei requisiti per essere socio di PREVIAMBIENTE, è prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro Fondo Pensione ovvero altre forme pensionistiche individuali. Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione - Il lavoratore associato può chiedere il trasferimento della posizione individuale, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, presso altro Fondo Pensione ovvero ad una forma pensionistica individuale. In questo caso il trasferimento non potrà aver luogo prima che siano trascorsi 5 anni di permanenza a PREVIAMBIENTE. Riscatto della posizione - Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione a PREVIAMBIENTE, senza aver maturato diritto alla pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, il lavoratore associato può riscattare la propria posizione individuale maturata presso PREVIAMBIENTE. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli, ovvero, se ancora viventi a carico del lavoratore associato, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le eventuali disposizioni del lavoratore associato, in assenza delle quali, la posizione resta acquisita al Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta, in ogni caso, la riscossione dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al giorno del riscatto stesso. Il riscatto e il trasferimento della posizione sono effettuati entro sei mesi dalla relativa richiesta. 6. REGIME FISCALE A. Contributi - I contributi annui complessivamente versati a PREVIAMBIENTE (dall’aderente e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell’aderente e, comunque, non oltre Euro 5.164,57. Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo. Fino al 31.12.2005, per i lavoratori “vecchi iscritti” (ossia coloro che alla data del 28/4/1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/1992), fermo restando il limite del 12 % del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra Euro 5.164,57 e l’ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell’anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR. B. Risultati di gestione - I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio di PREVIAMBIENTE sono tassati con aliquota dell’11% applicata al “risultato netto di gestione” maturato per ciascun periodo di imposta. C. Prestazioni - Ai sensi del D. Lgs. 47/00, la pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti, già assoggettati a tassazione. Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo prendendo come reddito di riferimento l’importo da liquidare in capitale, al netto dei contributi esenti versati fino al 31.12.2000 e dei rendimenti finanziari ottenuti dopo il 31.12.2000, diviso per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicato per dodici. Se l’importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall’aderente, l’imposta si applica anche sui rendimenti già sottoposti a tassazione. Qualora gli importi da liquidare in capitale non siano superiori ad 1/3 del montante maturato dall’aderente, l’imposta non si applica sui rendimenti, già sottoposti a tassazione. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, là dove si verifichino le seguenti situazioni: • l’iscritto ha optato per la liquidazione dell’intera posizione in capitale perché l’importo annuo della rendita vitalizia risulta inferiore a quello dell’assegno sociale; • il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; • il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato. D. Anticipazioni - Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal Fondo. E. Riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo - Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione a PREVIAMBIENTE, non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria. 7. CRITERI GENERALI DI IMPIEGO DELLE RISORSE Gestione delle risorse - La politica di investimento del patrimonio del Fondo prevede un unico comparto con una combinazione di rischio bilanciata, tramite investimenti per il 70% in obbligazioni ed il 30% in azioni, con l’obiettivo di realizzare un adeguato rendimento, che non è tuttavia garantito. Successivamente il Fondo potrà individuare linee di investimento distinte secondo uno schema multicomparto, che prevede differenziati profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse volontà dei lavoratori associati. PREVIAMBIENTE ha deciso che il 60% della parte azionaria del proprio patrimonio sia investito secondo criteri socialmente responsabili. Soggetti gestori - PREVIAMBIENTE, per realizzare al meglio le finalità previdenziali a favore dei lavoratori iscritti al Fondo, ha stipulato apposite convenzioni con i gestori di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124. I gestori attuali sono: Arca SGR SPA, Morgan Stanley SPA e SanPaolo Imi Asset Management SGR e Dexia Asset Management. Banca depositaria - La funzione di banca depositaria è affidata al Monte dei Paschi di Siena SPA. Rischi connessi alla partecipazione al Fondo - La partecipazione a PREVIAMBIENTE comporta, in via generale, il rischio della possibile variazione negativa del valore del patrimonio del Fondo a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli nei quali il Fondo investe. Come conseguenza vi è la possibilità di non ottenere, al momento dell’erogazione delle prestazioni, il controvalore dei contributi versati o un rendimento rispondente alle aspettative. 8. NOTE INFORMATIVE AI LAVORATORI ASSOCIATI Agli iscritti a PREVIAMBIENTE viene spedita entro il mese di marzo di ogni anno la comunicazione periodica prevista dalle norme emanate dalla Commissione di Vigilanza. In essa è riassunta ed aggiornata, con riferimento alla fine dell’anno precedente, la situazione patrimoniale ed economica del Fondo nonché la posizione individuale di ogni iscritto (contributi versati, quantitativo delle quote possedute e valorizzazione delle stesse). Dati aggiornati sul Fondo e sugli adempimenti dovuti dalle Aziende sono disponibili sul sito Internet di PREVIAMBIENTE: www.previambiente.it. Presso le aziende aderenti e le Organizzazioni sindacali sono disponibili lo statuto aggiornato e l’ultimo bilancio di PREVIAMBIENTE nonché altre eventuali comunicazioni relative alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI PENSIONE PREVIAMBIENTE Presidente Marco Pietrangelo Vicepresidente Dino Milloni Andrea Astolfoni Fossi Carlo Alberto Bruno Rocco Carannante Gianfranco Cardoni Luciano Cedrone Monica Cerroni Giancarlo Cipullo Antonio Del Giudice Antonino Dragotto Maurizio Malagoli Donatello Miccoli Eros Pizzi Alessandro Ruggini Mario Sarandrea Mazzino Tamburini Giuseppe Vescuso