Reg. CE 1493/99 - O.c.m.

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Reg. CE 1493/99 - O.c.m.
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO
(Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999) download
In forza dell’articolo otto del Trattato di Roma, la Ce ha tra i sui vari scopi quello di armonizzare i quindici
Stati membri verso l’istituzione del mercato comune.
Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti vitivinicoli deve accompagnarsi
l’instaurazione di una politica agricola comune che ha per scopo l’attuazione degli obiettivi dell’articolo 33
del trattato e in particolare, la stabilizzazione dei mercati e l’assicurazione di un equo tenore di vita per la
popolazione agricola interessata.
L’articolo 40 del Trattato di Roma identifica nell’organizzazione comune dei mercati il congegno cardinale
per la realizzazione della P.A.C.
Nel 1995, l’attuazione degli accordi dell’Uruguay Round ha condotto una maggiore apertura del mercato
comunitario, sottraendo alle tradizionali misure d’intervento gran parte dell’impatto potenziale e ha ridotto
l’ambito d’applicazione delle sovvenzioni per l’esportazione, perciò i produttori comunitari devono
aumentare la propria competitività.
Il principale problema di mercato cui devono far fronte alcuni comparti del settore
vitivinicolo comunitario è la loro limitata capacità di adeguarsi con sufficiente rapidità ai mutamenti
competitivi che si manifestano tanto sul mercato interno che su quello esterno.
Il regolamento Ce n. 1493/1999, emanato dal Consiglio di Bruxelles il 17 maggio 1999, contiene le norme
fondamentali dell’O.C.M..
La riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo deve garantire la flessibilità necessaria per
adeguare agevolmente il settore ai nuovi sviluppi, con i seguenti obiettivi generali:
Conservare i miglioramenti realizzati nell'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario;
Consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione;
Rendere il settore più competitivo a lungo termine;
Eliminare il ricorso ai meccanismi d’intervento come sbocco artificiale per la
produzione eccedentaria;
Sostenere il mercato vitivinicolo;
Facilitare il proseguimento delle forniture di prodotti della distillazione del vino a quelle parti del settore
dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale;
Tener conto delle diversità regionali;
Formalizzare il ruolo potenziale delle organizzazioni di produttori e degli organismi di filiera.
A decorrere dal 01 agosto 2000 il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Esso unifica e abroga le disposizioni di ventitré regolamenti: Regg. Ce n. 346/79, n. 351/79, n. 460/79, n.
456/80, n. 457/80, n. 458/80, n. 1873/84, n. 895/85, n.
822/87, n. 823/87, n. 1442/88, n. 3877/88, n. 4252/88, n. 2046/89, n. 2048/89, n. 2389/89, n. 2390/89, n.
2391/89, (CEE) n. 2392/89, n. 3677/89, n. 3895/91, n. 2332/92 e n. 2333/92.
L’ordinamento è strutturato in otto titoli e otto allegati.
Il titolo I° riguarda l’ambito d’applicazione dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Il titolo II°, relativo al potenziale produttivo, è composto di ventidue articoli contenuti in quattro capi:
Impianto vigneti
Premi per l’abbandono
Ristrutturazione e riconversione
Informazioni e disposizioni generali
Il titolo III° riguarda i meccanismi di mercato ed è strutturato in 15 articoli contenuti in quattro capi:
Aiuti al magazzinaggio privato
Distillazione
Aiuti per impieghi determinati
Disposizioni generali
Il titolo IV° disciplina le associazioni di produttori e organismi di filiera e si compone di tre articoli contenuti
in due capi:
Associazione di produttori
Organismi di filiera
Il titolo V° contiene le norme base relative alle pratiche e trattamenti enologici, designazione,
denominazione, presentazione e protezione.
È composto di dodici articoli contenuti in due capi:
Pratiche e trattamenti enologici
Denominazione, presentazione e protezione
Il titolo VI° riguarda i vini di qualità prodotti in regioni determinate. È composto di cinque articoli che
contengono:
Le definizioni di v.q.p.r.d.
Le caratteristiche fondamentali
La classificazione e il declassamento
Le deroghe agli Stati membri di adottare norme complementari più restrittive
Le modalità d’applicazione
Il titolo VII° disciplina il regime degli scambi con i paesi terzi. È composto d’undici articoli che ordinano i
seguenti argomenti:
I titoli d’importazione
I dazi all’importazione - cauzione
Il dazio addizionale e prezzo d’intervento
I contingenti tariffari
Le restituzioni all’export
Le entità restituzioni
Il regime tariffario di perfezionamento attivo
La classificazione dei prodotti, e restrizioni
Il divieto importazione prodotti alcolizzati
I requisiti dei prodotti importati
Le misure contro le turbative di mercato
Il titolo VIII° contiene le disposizioni generali, transitorie e finali. È composto di
tredici articoli con le seguenti argomentazioni:
Documenti di accompagnamento e registri
Trattato e aiuti nazionali
Organismi e laboratori di controllo
Comunicazioni Stati – Ce
Comitato di gestione per i vini
Procedura per i regolamenti di attuazione
Competenze del comitato gestione
Obiettivi del trattato
Finanziamenti misure
Rese massime dei vini da tavola
Misure transitorie
Abrogazioni
Entrata in vigore e applicazione
L’allegato I contiene la definizione dei prodotti:
Uve fresche
Mosto di uve
Mosto di uve parzialmente fermentato
Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente
appassite
Mosto di uve fresche mutizzato con alcole
Mosto di uve concentrato
Mosto di uve concentrato rettificato
Succo di uve
Succo di uve concentrato
Vino
Vino nuovo ancora in fermentazione
Vino atto a diventare vino da tavola
Vino da tavola
Vino liquoroso
Vino spumante
Vino spumante gassificato
Vino frizzante
Vino frizzante gassificato
Aceto di vino
Feccia di vino
Vinaccia
Vinello
Vino alcolizzato
Vino di uve stramature
L’allegato II definisce i titoli alcolometrici:
Titolo alcolometrico volumico effettivo
Titolo alcolometrico volumico potenziale
Titolo alcolometrico volumico totale
Titolo alcolometrico vomico naturale
Titolo alcolometrico massico effettivo
Titolo alcolometrico massico potenziale
Titolo alcolometrico massico totale
L’allegato III identifica i territori appartenenti alle sette zone viticole della Ce:
A
B
C I a)
C I b)
C II
C III a)
C III b)
L’allegato IV definisce le pratiche e i trattamenti enologici che possono essere
effettuati sui prodotti definiti all’allegato I.
L’allegato V fissa i limiti e le condizioni di talune pratiche enologiche quali:
Tenore di anidride solforosa
Tenore di acidità volatile
Limiti arricchimento
Operazioni di arricchimento
Acidificazione e disacidificazione
Dolcificazione
Trattamenti
Vino spumante
Vini spumanti di qualità
Vino liquoroso
L’allegato VI ha per oggetto i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed è suddiviso in dodici sezioni:
Regioni determinate
Varietà di viti
Pratiche colturali
Zone di trasformazione
Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
Metodi di vinificazione e di elaborazione
Acidificazione, disacidificazione e dolcificazione
Operazione d’arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione
Rese per ettaro
Esami analitici e organolettici
Vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate
Vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate
L’allegato VII è relativo alla designazione, denominazione, presentazione e
protezione di taluni prodotti diversi dai vini spumanti. È strutturato in sette sezioni:
Indicazioni obbligatorie
Indicazioni facoltative
Utilizzazione di menzioni specifiche
Lingue utilizzabili per l’etichettatura
Codici
Marchi
Commercializzazione, controllo e protezione
L’allegato VIII è riguardante la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione dei vini spumanti.
È strutturato in nove sezioni:
Definizioni
Indicazioni obbligatorie
Indicazioni facoltative
Modalità concernenti le indicazioni obbligatorie
Impiego di alcuni termini specifici
Lingue che possono essere utilizzate per l’etichettatura
Presentazione
Marchi
Disposizioni generali