Informazioni ICI 2010

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Informazioni ICI 2010
INFORMAZIONI I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE
Con Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/08, a
decorrere dall’anno 2008 è stata esclusa dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli
Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cioè l’immobile dove il
possessore ha la residenza e/o la dimora abituale), ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9.
In base alla Risoluzione Ministeriale n. 12/DF del 5 giugno 2008, sono esenti dal pagamento
dell’ICI anche le abitazioni date in uso gratuito a figli o genitori ivi residenti.
L’esenzione coinvolge anche le pertinenze dell’abitazione principale come box, posto auto,
cantina e soffitta (una per tipologia come da Regolamento, per cui il secondo box, il
secondo posto auto ecc. si devono pagare).
LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONE ANNO 2010
( Approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/07/2010)
- Aliquota per abitazione principale e pertinenze 5,5 per mille (solo per abitazioni di
categoria A/1, A/8 e A/9)
Prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (ai fini ICI è
importante rilevare che l’unità abitativa si considera “principale” solo dal momento in cui
risulta ufficialmente, ovvero tramite ufficio anagrafe, che il possessore (o il titolare) vi abbia
trasferito la propria residenza o la propria dimora abituale.
Si considerano PERTINENZE dell’abitazione principale le seguenti categorie di immobili
C/6 – C/2 – C/7 (una per ciascuna tipologia di fabbricato): box; posto auto; cantina e solaio
e sottotetto, riferite alla stessa unità abitativa, a condizione che queste non siano cedute in
locazione;
Il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 ha escluso dall'imposta comunale sugli immobili le unità
immobiliare adibite ad abitazione principale e tutte quelle ad esse equiparate dai regolanti
comunali approvati precedentemente alla data di pubblicazione del D.L., ad eccezione di
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, quindi, anche il Regolamento ICI
prevede dall’anno 2008 per tutti gli immobili adibiti ad abitazione (con le relative
pertinenze), nonché per gli immobili concessi in uso gratuito, a figli a genitori a fratelli e
sorelle, l’esclusione dell’ICI, purché da questi effettivamente adibite ad abitazione
principale. Tale condizione deve essere comunicata inviando una semplice lettera all’ufficio
ICI del Comune di Cardito o anche a mezzo di una autocertificazione (modello
Dichiarazione Sostitutiva allegato).
- Detrazione spettante per l’abitazione principale € 103,30 (solo per abitazioni di
categoria A/1, A/8 e A/9)
Spettante per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (la
detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui essa è effettivamente adibita a residenza
principale dal soggetto passivo di imposta ; la detrazione spetta anche ad anziani o disabili
ricoverati permanentemente presso istituti di cura/assistenza).
- Aliquota ordinaria per altri fabbricati e terreni: …………...…………
- Aliquota per abitazioni locate (in base alla L. 431/98 art. 2 comma 4): ..
- Aliquota per abitazioni non locate ………………………………………
7 per mille;
7 per mille;
7 per mille;
CHI DEVE PAGARE L’ICI (escluso i possessori di abitazione principale)
L’imposta Comunale sugli Immobili è dovuta:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello
Stato;
- dai titolari di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli
immobili stessi;.
- dal locatario nei contratti di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale;
- dall’assegnatario in caso di cooperative a proprietà divisa.
Si fa presente che costituisce diritto reale di abitazione, il diritto spettante al coniuge
superstite ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile.
LE SCADENZE DEI VERSAMENTI
- 1ª RATA - ACCONTO - entro il 16 GIUGNO versamento della 1a rata ICI; oppure
un versamento in un’unica soluzione (Acconto + Saldo);
- 2ª RATA - SALDO - entro il 16 DICEMBRE (salvo successive disposizioni
ministeriali) si effettua il versamento della 2° rata ICI oppure il saldo (relativo al
dovuto nel secondo semestre dell’anno );
ARROTONDAMENTI: il totale da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto
fino a 49 centesimi, per eccesso oltre 49 centesimi (esempio: totale da versare euro 115,49
arrotondamento a euro 115,00; totale da versare euro 115,50 arrotondamento a euro 116,00).
L'arrotondamento non deve essere effettuato negli importi parziali della distinta di
versamento ma solo nel totale da versare.
Rimane la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei
redditi modello 730 per il pagamento dell’ICI dovuto per l’anno successivo (Decreto Legge
n. 223 del 04/7/06).
Versamenti e Conto Corrente ICI
I versamenti ICI, ordinari, vanno effettuati utilizzando IL NUOVO BOLLETTINO
MINISTERIALE PER I VERSAMENTI ICI 2009.
Il versamento è dovuto se l’imposta da versare è superiore a € 10,33.
I versamenti ICI si effettuano sul Conto Corrente N. 49979149 – intestato a: SO.GE.R.T.
SPA – ICI - Comune di Cardito – Piazza Cirillo 5 – 80028 – Grumo Nevano (NA).
Dove è possibile effettuare i pagamenti ICI
1. senza spese di commissione presso gli sportelli della Tesoreria “SO.GE.R.T. SPA” (a
Cardito c/o Sportello sito alla Via Giacomo Matteotti 31);
2. presso gli sportelli delle POSTE ITALIANE o del PROPRIO ISTITUTO DI
CREDITO/ BANCA tramite modello F 24.
COSA FARE SE SI PAGA L’ ICI IN RITARDO
Per i versamenti che si effettuano in ritardo, al massimo entro un anno rispetto alle scadenze
previste, il contribuente può avvalersi del “RAVVEDIMENTO OPEROSO”, secondo
quanto dispone l’art. 13 del D.Lgs. 472/97; in questo caso il contribuente dovrà versare
contestualmente : l’imposta + la sanzione + gli interessi e di questa circostanza dovrà poi
darne comunicazione all’Ufficio ICI del Comune di Cardito (su carta semplice o su apposito
modulo "ICI Ravvedimento operoso" che si può ritirare in Comune) allegando, alla stessa
comunicazione, la copia del versamento effettuato in ritardo.
In particolare, se il contribuente verserà l’imposta in ritardo, a questa, dovrà
aggiungere:
- LA SANZIONE che, in base al versamento tardivo: ENTRO 30 GIORNI è pari al 2,5
% dell’imposta dovuta; la sanzione ENTRO UN ANNO è pari al 3 % dell’imposta
dovuta.
- GLI INTERESSI calcolati al tasso legale del 3% (valido dal 01/01/2008) con
maturazione giorno per giorno.
- CALCOLO DEGLI INTERESSI = L’ importo versato in ritardo (IMPOSTA) andrà
moltiplicato per il TASSO LEGALE di riferimento e poi diviso 100; il risultato andrà
poi diviso per 365 giorni e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi di ritardo
con i quali si effettua il versamento; si ottiene così l’importo dovuto per interessi.
PER INFORMAZIONI
Comune di Cardito, Ufficio ICI (dalle 9.00 alle 13.00) dal lunedì al venerdi. Per saperne di più: ufficio Tributi [email protected]; http://cardito.asmenet.it;
DICHIARAZIONE ICI
E’ abolito l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici relativa ad atti di
acquisto/vendita di immobili effettuati da persone fisiche o giuridiche dall’anno 2008.
Rimane comunque obbligatoria la dichiarazione in tutti gli altri casi ad esempio:
1. acquirenti che intendono avvalersi dell’esenzione ICI per abitazione principale e fissano
la residenza nell’immobile acquistato dopo la data del rogito;
2. soggetti che variando domicilio/residenza acquistano o perdono il diritto alla detrazione
e/o all’esenzione per abitazione principale;
3. tutti coloro che sono diventati o non sono più titolari di diritti reali (di usufrutto; di uso; di
abitazione) su immobili;
4. i soggetti che hanno effettuato delle modifiche agli immobili, interne/esterne (divisioni;
frazionamenti; cambi d’uso; ottenimento di condoni edilizi; ecc.), tali da determinare delle
variazioni/modifiche dei dati catastali (attribuzione nuove rendite, nuovo numero di
Subalterno; Classe; Categoria; ecc.) anche a seguito di procedura DOCFA;
5. assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa);
6. compravendita o variazione valore dell’area fabbricabile;
7. variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
8. concessioni/cessazioni locazioni finanziarie;
9. soggetti che intendono avvalersi di riduzioni (inagibilità)
DIECI QUESITI sull’I.C.I.
(le domande più ricorrenti)
1. Chi deve pagare ?
L’imposta è dovuta dal proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli,
ovvero dal titolare di diritto reale quale l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi od il
diritto di superficie, sugli stessi immobili.
E’ altresì dovuta dal locatario di immobili concessi in locazione finanziaria e dal
concessionario per le concessioni su aree demaniali.
2. Perchè si deve pagare ?
L’articolo 1 (uno) della legge 504 del 30.12.1992 che ha istituito l’Imposta Comunale sugli
Immobili, afferma che il presupposto dell’imposta, è il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato al Comune nel quale l’immobile insiste
interamente o prevalentemente.
3. Come si calcola l’imposta ?
L’imposta è calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune con
apposita deliberazione. La base imponibile è calcolata come segue:
- fabbricati iscritti in catasto: il valore è costituito dal prodotto che si ottiene
moltiplicando l’ammontare della rendita risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, per i seguenti moltiplicatori:
• 100 categorie catastali del gruppo ‘A’ (ad eccezione della A/10 ) e categorie
catastali del gruppo ‘C’ (ad eccezione della C/1);
• 140 categorie catastali del gruppo ‘B’;
• 50 categoria catastale ‘A/10’ e categorie catastali del gruppo ‘D’;
• 34 categoria catastale ‘C/1’.
- fabbricati classificabili nel gruppo catastale ‘D’ non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: il valore è
determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare (se successiva alla data di
acquisizione), secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo
7, D.L. 11.07.1992 n. 333, convertito in legge in data 08.08.1992 n. 359.
- aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione. In genere i Comuni hanno stabilito valori unitari di
riferimento da utilizzarsi nella determinazione del valore imponibile.
- terreni agricoli: il valore è costituito da quello che risulta applicando, all’ammontare
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque).
Nota Bene: - Dall’anno 1997 le rendite catastali, ai fini dell’applicazione dell’imposta ICI,
debbono essere ulteriormente rivalutate, una-tantum, con i seguenti coefficienti:
• 5 % - rendite catastali riferite a fabbricati urbani;
• 25 % - reddito dominicale per terreni agricoli.
4. Quando si deve pagare ?
L’imposta, per l’anno in corso, può essere versata con le seguenti modalità:
• versamento in due rate:
la prima rata (acconto), pari al 50% dell’imposta dovuta e calcolata sulla base dell’aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere versata entro il 16
giugno.
la seconda rata (saldo), differenza tra l’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e
delle detrazioni dell’anno in corso e quella versata come acconto, deve essere versata dal
1° al 16 dicembre.
• versamento unico, intera imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dell’anno in corso, da effettuare entro il 16 giugno.
5. Il figlio minorenne deve pagare l’I.C.I. ?
Quando il minorenne è soggetto passivo ai fini dell’ICI è tenuto al versamento dell’imposta.
In questo caso i genitori (il genitore o chi ne ha la patria potestà) debbono effettuare i
versamenti in nome e per conto del minorenne.
6. Come si calcola la base imponibile per un fabbricato non ultimato ?
Il fabbricato in corso di costruzione – o nel quale si stanno eseguendo interventi edilizi di
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica
- è assoggettato all’imposta (per una finzione giuridica) sulla base del valore dell’area e
senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
Dalla data di ultimazione dei lavori (o dalla data di utilizzo dell’immobile), l’imposta è
calcolata in base alla rendita catastale definitiva dell’unità immobiliare.
7. Assegnazione, in una causa di separazione, dell’alloggio ad uno solo dei coniugi, chi paga
l’I.C.I. ?
In una causa di separazione, l’alloggio di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnato in
godimento ad uno solo dei coniugi. L’I.C.I. è comunque dovuta da entrambi i coniugi (per
le rispettive quote di comproprietà) in quanto la sentenza non genera un diritto reale (ed in
questo caso l’imposta sarebbe dovuta dal titolare del diritto) ma un atipico diritto personale
di godimento.
8. Un immobile abusivo deve essere assoggetto ad ICI ?
La legge dell’ICI privilegia lo stato di fatto rispetto allo stato di diritto, ciò significa che
sono assoggettati all’imposta, e quindi devono pagare l’ICI, anche i fabbricati costruiti
abusivamente.
9. Chi può utilizzare la detrazione per abitazione principale ?
La detrazione per l’abitazione principale spetta al soggetto che utilizza l’unità immobiliare
come tale.
In caso di più soggetti comproprietari (anche con quote di proprietà diverse tra di loro) che
utilizzano l’immobile come abitazione principale, la detrazione, spetta a tutti coloro che ne
hanno il possesso ripartita in quote uguali tra gli stessi (esempio: detrazione di € 103,29 da
ripartire su tre soggetti che utilizzano l’immobile – ciascuno di loro detrae la somma di €
34,43).
10. Il comproprietario che non utilizza l’alloggio può utilizzare l’aliquota ridotta ?
Il comproprietario che non utilizza l’alloggio deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota
ordinaria.