imposta comunale sugli immobili (ici) residenti estero

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imposta comunale sugli immobili (ici) residenti estero
COMUNE DI TALAMONA
UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
RESIDENTI ESTERO
L'ICI, imposta comunale sugli immobili, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che pur
non essendo residenti possiedono in Italia fabbricati e, aree fabbricabili come proprietari oppure
come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.).
Per agevolare ai suddetti soggetti il pagamento dell'imposta, la legge ha previsto ulteriori modalità
di versamento in alternativa a quelle ordinarie
Infatti, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento
dell'imposta dovuta in unica soluzione dal 1° al 16 dicembre, con applicazione degli interessi del
3% sull'importo dilazionato, cioè solo sull'importo della prima rata non versata entro il 16 giugno. In
alternativa il versamento può essere eseguito (senza interessi), entro il 16 giugno 2011.
MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DIRETTAMENTE DALL'ESTERO:
1)
2)
Vaglia internazionale di versamento intestato a Comune di Talamona – Piazza IV Novembre
6 – 23018 TALAMONA (SO)
Bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Banca Popolare di Sondrio – Filiale di
Talamona – Codice IBAN
IT72S0569652270000002624X73
Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali devono essere indicati: l'importo versato, il cognome e
nome ovvero la ragione sociale o denominazione del contribuente, lo Stato estero di residenza con
l'indicazione della località e l'indirizzo, il codice fiscale, se posseduto, la causale del versamento ("ICI") con
l'indicazione dell'anno al quale detta imposta si riferisce.
MODALITA' ALTERNATIVA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IN ITALIA:
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono altresì effettuare il versamento
dell'imposta dovuta in unica soluzione dal 1° al 16 dicembre, con applicazione degli interessi del
3% sull'importo dilazionato (importo della prima rata non versata entro il 16 giugno 2011) tramite
l'apposito bollettino di c/c postale o tramite modello F24.
I pagamenti possono essere effettuati tramite le modalità indicate nell’allegato “NOTE E ISTRUZIONI
PER IL CALCOLO DELL’ICI”
AVVISO IMPORTANTE PER GLI ISCRITTI A.I.R.E.
ABITAZIONI ASSIMILATE ALL’UNITA’ IMMOBILIARE
ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
L’art. 16 del Regolamento Comunale ICI, equipara alle abitazioni principali le unità immobiliari
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato
ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che non risultino locate. Pertanto, in virtù della risoluzione n.12/df
del 05/06/2008 del ministero economie e finanze che aveva precisato che: "tali unità immobiliari
possono godere dell'esenzione dall'ici nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del
29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione” tali abitazioni
erano esentate dal pagamento dell’ici già dal 2008.
Con risoluzione n. 1/df del 04/03/2009 il Ministero Economie e Finanze, sovvertendo il proprio
precedente orientamento ha specificato che l'esenzione "opera solamente nei casi di
assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge", stabilendo che i comuni devono
provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il
versamento dell'ici relativa all'anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite,
di rientrare nelle condizioni di esenzione, fermo restando che non possono comunque essere
richiesti sanzioni ed interessi, a norma dell'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Pertanto, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello stato ed iscritti all’aire, NON RIENTRANDO NEI CASI STABILITI DALLA
LEGGE PER L’ESENZIONE ICI, DEVONO PAGARE L’ICI CON LA DETRAZIONE DI € 103,29 ed effettuare il
pagamento anche per l’annualità 2011.