imposta comunale sugli immobili (ici) residenti estero
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imposta comunale sugli immobili (ici) residenti estero
COMUNE DI TALAMONA UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RESIDENTI ESTERO L'ICI, imposta comunale sugli immobili, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che pur non essendo residenti possiedono in Italia fabbricati e, aree fabbricabili come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Per agevolare ai suddetti soggetti il pagamento dell'imposta, la legge ha previsto ulteriori modalità di versamento in alternativa a quelle ordinarie Infatti, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione dal 1° al 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo dilazionato, cioè solo sull'importo della prima rata non versata entro il 16 giugno. In alternativa il versamento può essere eseguito (senza interessi), entro il 16 giugno 2011. MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DIRETTAMENTE DALL'ESTERO: 1) 2) Vaglia internazionale di versamento intestato a Comune di Talamona – Piazza IV Novembre 6 – 23018 TALAMONA (SO) Bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Talamona – Codice IBAN IT72S0569652270000002624X73 Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali devono essere indicati: l'importo versato, il cognome e nome ovvero la ragione sociale o denominazione del contribuente, lo Stato estero di residenza con l'indicazione della località e l'indirizzo, il codice fiscale, se posseduto, la causale del versamento ("ICI") con l'indicazione dell'anno al quale detta imposta si riferisce. MODALITA' ALTERNATIVA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IN ITALIA: Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono altresì effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione dal 1° al 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo dilazionato (importo della prima rata non versata entro il 16 giugno 2011) tramite l'apposito bollettino di c/c postale o tramite modello F24. I pagamenti possono essere effettuati tramite le modalità indicate nell’allegato “NOTE E ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DELL’ICI” AVVISO IMPORTANTE PER GLI ISCRITTI A.I.R.E. ABITAZIONI ASSIMILATE ALL’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE L’art. 16 del Regolamento Comunale ICI, equipara alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che non risultino locate. Pertanto, in virtù della risoluzione n.12/df del 05/06/2008 del ministero economie e finanze che aveva precisato che: "tali unità immobiliari possono godere dell'esenzione dall'ici nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione” tali abitazioni erano esentate dal pagamento dell’ici già dal 2008. Con risoluzione n. 1/df del 04/03/2009 il Ministero Economie e Finanze, sovvertendo il proprio precedente orientamento ha specificato che l'esenzione "opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge", stabilendo che i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'ici relativa all'anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione, fermo restando che non possono comunque essere richiesti sanzioni ed interessi, a norma dell'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Pertanto, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all’aire, NON RIENTRANDO NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE PER L’ESENZIONE ICI, DEVONO PAGARE L’ICI CON LA DETRAZIONE DI € 103,29 ed effettuare il pagamento anche per l’annualità 2011.