repubblica italiana - ASBEL

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La Legge News
REPUBBLICA ITALIANA
N. 5442/03 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3174 REG.RIC
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione
ANNO 1997
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello: n.3174/1997, proposto da Carla Trotta,
rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, elettivamente
domiciliata in Roma , alla via della Giuliana , n.50 presso lo studio
dell'avv. Ciro Intino;
contro
il Consorzio provinciale per la riabilitazione dei soggetti neurolesi e
motulesi di Bari, non costituitosi;
l'Azienda USL BA/4, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa dagli avv.ti
prof. Carlo Malinconico e Salvatore Catalano e
Leonardo Digirolamo, ed elettivamente domiciliata presso il primo, in
Roma, piazza Borghese n.3, (Studio legale Guarino);
e nei confronti
del Comitato
Regionale di controllo della Regione Puglia, non
costituitosi,
per l'annullamento
della sentenza resa dal TAR per la Puglia, Bari, sez. Ia, n.619 del 3 luglio
1996, depositata il15 ottobre 1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
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Vista la costituzione in giudizio della USL BA/4.
Vista la mancata costituzione in giudizio degli altri intimati.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti di causa.
Udito il relatore, cons. Paolo De Ioanna, nella pubblica udienza del 10
dicembre 2002.
Uditi gli avvocati Lorusso e Digirolamo
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto.
1. L'appello in epigrafe chiede la riforma della sentenza del TAR Puglia Bari,n.619 del 1996, con la quale è stato respinto il ricorso in primo
grado proposto da Carla Trotta, per l'annullamento della nota n.7362
del 20 giugno 1987, con cui il Commissario del Consorzio provinciale
per la riabilitazione dei neurolesi, ha respinto l'istanza per l'equo
indennizzo , nonché di ogni altro atto connesso, ivi inclusa la nota del
Co.Re.Co. di Bari n.25337 del 21 dicembre 1985.
2. La sig.ra Carla Trotta , essendosi vista riconosciuta l'infermità contratta
per causa di servizio ( cat.8^- Tab.A, ), dall'apposita Commissione
medica operante presso l'Ospedale Militare di Bari, ha chiesto al
Consorzio provinciale il riconoscimento anche dell'equo indennizzo. Il
Commissario del Consorzio de quo, richiamando la pronuncia negativa
resa dal Co. Re. Co. , in data 21 dicembre 1985, con riferimento ad
analoga fattispecie, respingeva tale richiesta, richiamando gli artt.19
del DPR n.347 del 1983, 35 della legge regionale n.16 del 13 marzo
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1980 e 50 del DPR n.686 del 1957: in sostanza, il Commissario
opinava nel senso che l'equo indennizzo spetta solo al personale
dipendente non coperto da assicurazione obbligatoria INAILI.
3. Il giudice di primo grado ha confermato la legittimità dell'operato del
Commissario dell'Ente, sottolineando che nel sistema di diritto positivo
posto in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei
pubblici dipendenti dagli artt. 50 del DPR n.686 del 1957 , 68 del DPR
n.3 del 1957 e 1tt della legge n.1116 del 1962, " l'equo indennizzo e la
rendita derivante dall'assicurazione obbligatoria sono due modalità di
ristoro di un medesimo danno, che tuttavia sono state prefigurate
disgiuntamente a carico di soggetti diversi a seconda che ne sia
beneficiario o meno un dipendente iscritto all'INAIL".
4. La Trotta ha interposto appello contro la decisione di primo grado. La
AUSL BA 4 resiste. La causa è stata trattenuta in decisione nella
pubblica udienza del 10 dicembre 2002.
Diritto.
1. L'appellante contesta il punto centrale dell'impianto della sentenza di
primo grado: infatti, a suo avviso, l'art. 50 del DPR n.686 del 1957 non
statuirebbe l'inapplicabilità dell'equo indennizzo ai casi in cui il
dipendente sia già coperto da una assicurazione obbligatoria a carico
della PA, ma enucleerebbe invece il criterio della deducibilità delle
somme dovute
a titolo di equo indennizzo da quanto già
eventualmente percepito in virtù dell'operatività di una assicurazione
obbligatoria. Tale criterio di deducibilità sarebbe del tutto in linea con
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il principio del divieto di cumulo tra i due istituti dell'equo indennizzo
e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, divieto di cumulo
che l'appellante non contesta, ma si attaglierebbe perfettamente al caso
della Trotta che non ha mai percepito nulla a titolo di assicurazione
obbligatoria da parte dell'INAIL. Non si tratterebbe quindi di un caso di
cumulo, ma più semplicemente dell'ipotesi di un dipendente al quale è
stata riconosciuta la causa di servizio e che si vedrebbe privato di ogni
forma di tutela assicurativa e comunque indennitaria contro le malattie
contratte a causa del servizio. A giudizio dell'appellante, il
Commissario dell'Ente avrebbe dovuto comunque riconoscere l'equo
indennizzo , ferma restando la possibilità di ripetere in seguito le
somme non dovute, nel momento in cui fosse stata corrisposta la
rendita INAIL, sulla base del disposto del richiamato art.50 del DPR
n.686/1957.
2. La tesi dell'appellante è priva di pregio e l'appello deve essere respinto.
L' appellante è iscritta obbligatoriamente alle forme di rendita per
infortunio sul lavoro gestite dall'INAIL. L'equo indennizzo e la rendita
derivante dall'iscrizione obbligatoria all'INAIL sono due modalità di
tutela di una stessa fattispecie inabilitante, con oneri a carico delle
pubbliche finanze: esse sono state costruite storicamente attraverso due
modalità organizzative e gestionali ben distinte, che operano nei
confronti di soggetti diversi. L'iscrizione obbligatoria all'INAIL
esclude in radice la possibilità che lo stesso soggetto possa beneficiare
anche dell'equo indennizzo: si realizzerebbe una duplicazione di
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benefici, e di oneri a carico della finanza pubblica, del tutto
ingiustificato. Gli orientamenti giurisprudenziali al riguardo sono
univoci e , del resto, non vengono messi in discussione dall'appellante.
3. In questo contesto non è dato ricostruire un criterio operativo in base al
quale , comunque, in attesa dell'erogazione della rendita INAIL, il
responsabile di una gestione pubblica ( il Commissario del Consorzio
nel nostro caso) potrebbe " anticipare" denaro pubblico, in attesa che
l'INAIL proceda ad erogare la rendita di sua competenza. L'art. 50
citato, non può essere letto in questa chiave: da norma di garanzia per
una corretta gestione del pubblico denaro, diverrebbe norma di azione
che autorizza una sorta di anticipo " a breve", senza copertura, di
benefici che verranno corrisposti da un altro ente. Si tratta , con ogni
evidenza, di una interpretazione non solo contraria alla ratio della
norma citata, ma idonea ad esporre il responsabile della gestione
pubblica a serie conseguenze , sul piano della responsabilità
amministrativa e contabile.
4. Per le ragioni svolte l'appello deve essere respinto. Sussistono giusti
motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Ordina che la Pubblica Amministrazione dia esecuzione alla presente
decisione.
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Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2002, con la
partecipazione dei signori:
Alfonso Quaranta
Presidente
Corrado Allegretta
Consigliere
Filoreto D’Agostino
Consigliere
Marco Lipari
Consigliere
Paolo De Ioanna
Consigliere estensore.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Paolo De Ioanna
F.to Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24 settembre 2003
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale