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modalita` operative
MODALITA’ OPERATIVE
Premessa
Il quadro degli ammortizzatori sociali destinato alle imprese, quali le imprese artigiane aderenti
all’EBER, che non possono fruire della CIG sia essa ordinaria che speciale, è sostanzialmente dato
da due fonti:
1) gli interventi da parte dell’Ente Bilaterale definiti dai propri regolamenti che, per quanto
normato dal DL 185/98 e ss.mm., sono concorrenti alla Indennità di Disoccupazione;
2) la CIG in deroga erogata dalla Regione Emilia Romagna secondo quanto definito nella DGR
692/09;
In queste note riassumiamo quanto riportato al punto 1) per offrire l’accesso a queste prestazioni
tenuto conto del contesto dato dalla presenza, e soprattutto dall’utilizzo, della CIG in deroga messa
a disposizione dalla Regione.
Operatività 2010
Generalità
L’operatività per i primi dieci mesi dell’anno è stata caratterizzata dal pressoché esclusivo ricorso
alla CIG in deroga a fronte di una scelta operata dalla Parti Sociali in accordo con Regione ed INPS.
Questo ha fatto sì che non venissero sottoscritti accordi da porre in copertura da parte dell’Ente
Bilaterale, e oggi, che si vuole riattivare lo strumento, occorre tenere presente una serie di aspetti
che qui riportiamo.
Secondo il DL 185/08 e ss.mm., le provvidenze previste dai Regolamenti dell’Ente Bilaterale si
pongono in modo propedeutico a:
1) gli interventi di DS ordinaria a requisiti normali e ridotti previsti all’art.19 lettere a), b) e c)
del citato decreto
2) a successivi accessi alle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia di CIG in
deroga (art.19 comma 1bis)
ciò significa che l’accesso alla DS, requisiti normali o ridotti, in caso di sospensione è subordinato
all’intervento dell’Ente Bilaterale concorrente e che l’accesso alla CIG in deroga è subordinato
all’esaurimento di dette prestazioni.
Questi semplici ma chiari presupposti normativi si traducono in altrettanto semplici e lineari
indirizzi che così sintetizziamo:
1) Gli interventi sono dedicati ai dipendenti di quelle imprese che sono aderenti
all’Ente Bilaterale
2) Le imprese che hanno richiesto l’autorizzazione alla CIG in deroga per il 2010,
ancorché non fruita, non possono accedere alle provvidenze congiunte EBER
Ds;
3) Le imprese che hanno fruito di CIG in deroga nel 2010 ancorchè autorizzata
nel 2009, non possono accedere alle provvidenze congiunte EBER Ds;
4) Le imprese che hanno ricevuto autorizzazioni e fruito di prestazioni di CIG in
deroga nel 2009 ma non nel 2010, ne possono invece fruire.
5) i requisiti richiesti dall’EB per erogare provvidenze possono differirsi da
quelle richieste dall’INPS per riconoscere l’indennità di disoccupazione
concorrente
6) le prestazioni erogate dall’EB devono rispondere ai requisiti previsti dalla
normativa affinché possano far concorrere l’indennità di disoccupazione nei
confronti dei dipendenti che ne possano fruire.
Il quadro normativo
Regolamenti EBER
Uno dei riferimenti di questa nota sono i nostri Regolamenti che, nel rispetto delle volontà e delle
intenzioni delle Parti Sociali, vengono promulgati dagli Organismi che individuano:
a)
b)
c)
d)
regole di adesione al sistema
campi di intervento
regole di accesso alle provvidenze
quantità delle provvidenze
EBER in occasione della definizione delle quote di adesione per l’anno successivo, aggiorna la
modulistica all’anno di riferimento ed esamina i Regolamenti in vigore e provvedendo, qualora vi
sia la necessità, ad una loro revisione od aggiornamento.
In questa sede faremo riferimento ad una parte dei Regolamenti e delle Modulistica che troverete
integralmente sul sito dell’Ente all’indirizzo www.eber.org
Legislazione Nazionale e regionale
Per quanto riguarda la legislazione nazionale il riferimento è il DL 185/08 trasformato con
modifiche dalla L.2/09 e integrato ulteriormente dalla L.33/09, a cui ha fatto seguito, per dare
attuazione a parti previste dalla stessa normativa, il DI 46441 del 27 maggio 2009.
Su tale legislazione l’INPS ha emesso una certa quantità di messaggi e circolari volto a regolare
aspetti operativi e di accesso alle prestazioni previste che nel tempo hanno definito la prassi
comportamentale dell’Istituto.
Più semplice il riferimento legislativo regionale, dettato da un accordo siglato nel maggio 2009 con
le Parti Sociali denominato “un Patto per attraversare la crisi”, che si fonda sostanzialmente su due
delibere la DGR 692/09 in cui si fissano criteri e modalità di erogazione della CIG in deroga nel
biennio 2009 2010, resi operativi da una prassi universalmente accettata, e la DGR 1159/10 che
chiarisce alcuni aspetti controversi di sovrapposizione tra la normativa nazionale e quella regionale.
Le Imprese
Dando per scontato che le imprese che attivano accordi secondo i regolamenti EBER siano ad esso
aderenti, queste NON DEVONO aver ricevuto alcuna autorizzazione alla CIG in deroga nel corso
del 2010.
In particolare le imprese devono:
a) avere versato la quote di adesione per l’anno in corso nei tempi previsti (16 febbraio), il suo
pagamento in ritardo comporta una maggiorazione del 50% della quota dovuta (art. 4 reg.
FSR);
b) essere in regola con le quote, se dovute, dei cinque anni precedenti; le quote che non sono
state, totalmente o parzialmente, versate è possibile effettuarne oggi il relativo versamento
(art. 5 reg. FSR);
c) non aver ricevuto nel corso del 2010, come si è già detto, alcuna autorizzazione all’utilizzo
per la CIG in deroga, né aver attivato autorizzazioni rilasciate nel 2009; in pratica l’impresa
nel corso del 2010, non deve aver usufruito di periodi coperti dalla CIG in deroga, né essere
autorizzata a farlo.
I Dipendenti
L’impresa deve poi valutare per propri lavoratori il loro diritto alla DS, determinante per la
sottoscrizione degli accordi e l’avvio delle procedure con l’INPS.
Apprendisti
Una prima distinzione deve essere tra gli Apprendisti e le altri tipologie di dipendenti.
L’Apprendista, ha diritto alla Ds se la sua assunzione è antecedente al 28 novembre 2008,
ma ai sensi e per gli effetti dell’art 19 comma 1 lettera c), a differenza degli altri lavoratori,
le 90 giornate di cui può fruire in caso di sospensione non vengono computate per anno
solare, ma per durata del contratto di apprendistato.
Ciò significa che un apprendista può essere inserito in un accordo a copertura di EBER con
intervento della DS se:
a) è stato assunto prima del 28 novembre 2008
b) non abbia già usufruito, anche nel 2009, di tutte le 90 giornate di DS messe a
disposizione dalla vigente normativa
Operai e Impiegati
Per questi ricorrono i soliti requisiti di accesso alla DS:
•
•
Accesso alla DS a requisiti normali con almeno due anni di anzianità di iscrizione
alla Disoccupazione e con versate, nell’ultimo biennio, almeno 52 settimane
Accesso alla Ds con requisiti ridotti con almeno due anni di anzianità di iscrizione
alla Disoccupazione e con versate, nell’anno precedente, almeno 78 giornate.
L’INPS ha chiarito che, come prevede il DI 46441, sono considerati validi ai fini dei
requisiti richiesti anche i periodi di versamenti figurativi quali (apprendistato, malattia, ecc.),
pertanto nei casi di apprendisti che sono recentemente passati operai o impiegati, i periodi di
apprendistato sono da considerarsi efficaci a tutti gli effetti.
Per i principi normativi sopra esposti vi è un aspetto che va chiarito con l’INPS: è il caso del
lavoratore che in un precedente rapporto di lavoro abbia, nel corso del 2010, percepito la CIG in
deroga.
In questo caso non dovrebbe esserci alcun problema in quanto la CIG è erogata all’impresa (diritto
collettivo) anche se per accedervi i lavoratori devono aver esaurito le proprie 90 giornate di Ds in
concorrenza con il contributo degli EE.BB. (diritto individuale).
Sono esclusi dagli interventi di EBER :
1) lavoranti a domicilio
2) lavoratori stagionali
3) lavoratori titolari di pensione diretta
Tipologie di intervento per dipendenti
I regolamenti di EBER dispongono gli interventi per sospensione in assoluta sovrapposizione con
quanto previsto dal DI 46441 e che qui riportiamo:
a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori
economico-finanziari complessivamente considerati;
b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini ovvero
contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di
somministrazione di lavoro;
c) mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze
contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) sospensioni o contrazioni della attività lavorativa in funzione di scelte economiche,
produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni
meteorologiche incerte;
f) ritardati pagamenti oltre centocinquanta giorni in caso di appalti o forniture verso la
pubblica amministrazione.
Tali fattispecie sono presenti sia nella modulistica EBER che nella comunicazione che va effettuata
in via telematica all’INPS; va da se che quanto identificato nell’accordo trovi corrispondenza nella
comunicazione all’INPS.
Si fa notare che gli interventi che EBER definiva di “Forza Maggiore” sono compresi al punto e),
concorrendo, come avveniva anche nelle precedenti normative, con l’indennità di Ds.
Le fattispecie di sospensioni
Si ricorda che nell’anno 2010 i Regolamenti di EBER non prevedono più le riduzioni di orario
orizzontali e, uniformando il comportamento dell’INPS, ammettono le sole sospensioni di una o
più giornate consecutive o una o più settimane consecutive (art. 5 Regolamento Sospensioni).
Pertanto non sono più ammessi i c.d. accordi di riduzione che al loro interno ammettevano sia le
riduzioni nell’orario giornaliero (orizzontali) che le riduzioni verticali (una o più giornate
lavorative).
I Regolamenti ammettono riprese lavorative di una o più giornate anche se non previste in accordo.
Quest’ultima specificazione, in concorso alla impossibilità delle riduzioni orizzontali, non ammette
più la c.d. deroga che di fatto permetteva di trasformare accordi di sospensione in accordi di
riduzione adattandosi alle necessità congiunturali.
Gli Accordi
Gli accordi vanno sottoscritti nelle modalità previste dai vigenti regolamenti e posti al vaglio
dei comitati di bacino che appongono il visto di conformità.
EBER ha predisposto una modulistica utile a gestire la concomitanza delle prestazioni di DS e gli
eventuali interventi estranei alla normativa ex 185/09 e ss.mm.
I modelli predisposti sono:
FSR 22/10
va utilizzato SOLO per i lavoratori che hanno diritto alla indennità di disoccupazione. Tale
accordo è la base per la richiesta di disoccupazione all’INPS e ogni lavoratore dovrà
firmare il modello SR72 che è stampabile dalla procedura messa a disposizione dall’INPS
che provvede anche alla sua precompilazione.
Siccome per le necessità regolamentari di EBER - FSR l’accordo deve essere con le
firme in originale così come per le esigenze di INPS, è evidente che occorre provvedere
alla redazione di due originali.
FSR XX/10
è da utilizzarsi per quei lavoratori che NON hanno diritto alla Indennità di disoccupazione
per sospensioni.
Gli accordi devono essere sottoscritti entro la data di inizio delle sospensioni.
Gli accordi vanno trasmessi entro 10 giorni al Bacino EBER di competenza per l’avvio dell’iter
interno e, parallelamente inviati all’INPS.
Periodi di sospensione
Gli accordi possono essere sottoscritti per un periodo che al massimo può arrivare al 31 dicembre
2010, e al momento non sono definite le modalità per rispondere ad esigenze oltre tale data.
Le Parti Sociali, e la struttura di EBER, ne daranno tempestiva comunicazione.
Gli attuali Regolamenti hanno soppresso il periodo di carenza delle prestazioni relativamente alle
settimane centrali di agosto e le festività natalizie (25 dicembre – 6 gennaio).
Comunicazioni all’INPS
Parallelamente alle note procedure EBER, vanno attivate le procedure INPS che consentono,
utilizzando l’accordo sottoscritto, di far percepire ai lavoratori le provvidenze previste della vigente
normativa.
L’impresa deve far pervenire alla sede INPS competente per territorio:
a) la comunicazione della sospensione dell’attività lavorativa e delle relative motivazioni,
nonché i nominativi dei lavoratori interessati così come previsto dall’art. 19 comma 1-bis
DL 185/08 e ss.mm
b) l’accordo sottoscritto come previsto all’art. 7 DI 46441
L’accordo sottoscritto va inviato o consegnato all’INPS nella sua forma cartacea con le firme in
originale (di qui le due copie in sede di sottoscrizione), mentre alle comunicazioni previste al punto
a) è possibile adempiere con la procedura telematica predisposta dall’INPS.
La procedura semplifica e velocizza una serie di operazioni che rendono credibile la rapida
liquidazione che l’INPS assicura.
Infatti attraverso questa vengono immagazzinati i dati relativi alla sospensione e ai lavoratori
coinvolti, viene inviata la DIDF (dichiarazione di immediata disponibilità alla formazione) ai Centri
per l’Impiego e, una volta che la comunicazione è stata protocollata dall’INPS, è possibile stampare
i modelli SR72 che i lavoratori dovranno portare all’Istituto per richiedere le prestazioni previste.
L’Istituto ha rilasciato il 18 giugno 2010 una nuova versione (3.1) del Manuale Utente relativa alla
procedura disponibile on line.
Si evita di riportare in questa sede ciò che è disponibile on line sul sito Inps al quale occorre
comunque collegarsi per adempiere alla procedure richiesta; pertanto indichiamo esclusivamente le
modalità di accesso al sito.
L’impresa è tenuta a provvedere a tali comunicazioni in via telematica
L’accesso alle funzioni avviene previa identificazione dell’utente (impostazione delle credenziali di
autenticazione, quali codice fiscale e PIN).
In particolare, l’utente deve:
1)
2)
3)
4)
collegarsi al sito Istituzionale, attraverso la url www.inps.it,
accedere alla sezione “Elenco servizi per tipologia di utente” –Sezione Enti Bilaterali
attivare il link “Elenchi lavoratori sospesi”
Autenticarsi (inserendo Codice fiscale e PIN)
Al termine di tutti i passaggi descritti, compare l’Home Page dell’Applicazione, con evidenza del
menu funzionale, composto dall’insieme delle funzioni alle quali risulta abilitato l’utente in esame.
La normativa e le circolari INPS non fissano un termine per la comunicazione da parte
dell’impresa, però fissano in 20 giorni i termini di presentazione della domanda di prestazioni da
parte del lavoratore.
Dovendo l’impresa consegnare al lavoratore il modello precompilato da far pervenire all’INPS e
questo è stampabile solo dopo la protocollazione da parte dell’Istituto che avviene entro 48 ore,
va da sè che la comunicazione telematica deve essere prontamente effettuata non appena è stato
sottoscritto l’accordo.
In conclusione all’INPS devono pervenire:
da parte dell’impresa:
• l’accordo in originale
• la comunicazione della sospensione, le motivazioni e l’elenco dei lavoratori da
effettuarsi in via telematica
da parte del lavoratore:
• la richiesta di prestazioni sul mod. SR72 che viene consegnato dall’impresa
precompilato, al quale il lavoratore può aggiungere gli sgravi fiscali (se non già inseriti
dall’impresa) e la delega sindacale.
Comunicazione dei conteggi
L’impresa deve provvedere a comunicare sia ad EBER che ad INPS le effettive sospensioni
avvenute nel periodo indicato dall’accordo.
La comunicazione deve avvenire mensilmente :
- ad EBER entro il 25 del mese successivo utilizzando il mod.20/10
- ad INPS utilizzando la procedura telematica sopra indicata.
Per quanto riguarda EBER le modalità sono consolidate e si dà comunicazione dei periodi di
sospensione, mentre con INPS va utilizzata la procedura telematica comunicando le riprese
lavorative.
La procedura con INPS può essere eseguita su ogni dipendente comunicato o massivamente
attraverso un file di excel. Il manuale reperibile on line al punto 4.2.4 indica chiaramente le
modalità per entrambe le procedure.
Pagamenti
EBER provvederà come consueto a inviare all’impresa le proprie prestazioni, affinché le eroghi ai
lavoratori, e comunicherà ad INPS i propri interventi affinché INPS provveda alla liquidazione
delle indennità dovute.