Cass., Sez. VI, 14 aprile 2016, n. 39461
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Cass., Sez. VI, 14 aprile 2016, n. 39461
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39461 Anno 2016 Presidente: CITTERIO CARLO Relatore: FIDELBO GIORGIO SENTENZA sul ricorso proposto da Mikolajczyk Elzbieta Malgorzata, nata a Grifon Slaski (Polonia) il 31/10/1964 avverso la sentenza del 28/01/2016 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Nicola Rago, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di Mikolajczyk Elzbieta Malgorzata, richiesta dalla Repubblica della Polonia per l'esecuzione della Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data Udienza: 14/04/2016 sentenza emessa il 19 marzo 2020 dal Tribunale di Bielsko Biala, divenuta irrevocabile il 27 marzo 2002, in ordine al reato di appropriazione indebita commesso dall'estradanda tra il 2000 e il 2001. 2. Il difensore della Mikolajczyk ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi. cod. pen. e 10 della Convenzione europea di estradizione, in quanto la Corte territoriale non ha rilevato l'intervenuta prescrizione della pena. In particolare, premesso che il Tribunale di Bielsko Biala nel condannare l'estradanda alla pena di un anno di reclusione ha disposto la sospensione della stessa per la durata di tre anni a condizione che intervenisse il risarcimento del danno nel termine di tre mesi; che tale impegno, assunto dalla Mikolajczyk all'udienza del 19.3.2002 non è stato rispettato; che il termine di prescrizione della pena deve intendersi decorso dalla scadenza del termine della condizione; che nella specie il termine di prescrizione per il reato di appropriazione indebita è di dieci anni; ha sostenuto che la pena si è prescritta il 27.6.2012, cioè al compimento del decimo anno dalla scadenza del termine di tre mesi concesso all'estradanda per provvedere al risarcimento del danno. Inoltre, il difensore precisa come, anche a voler ritenere che il termine debba decorrere dalla data in cui viene accertata la sussistenza delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale, coincidente con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento - che nella specie è stato assunto il 27.9.2004 -, la pena sarebbe ugualmente prescritta alla data del 27.9. 2014. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 705 comma 2 lett. a) e b) cod. proc. pen. e il relativo vizio di motivazione, in quanto nel processo davanti all'autorità giudiziaria polacca la Mikolajczyk non risulta sia stata difesa da un avvocato, né di fiducia, né d'ufficio; inoltre, non emerge dalla lettura dei verbali d'udienza che sia stata informata della possibilità di avvalersi di un difensore e nemmeno emerge la sua volontà di non avvalersi di una difesa tecnica. 2.3. Con l'ultimo motivo ha contestato la sentenza per vizio di motivazione e per la violazione dell'art. 705 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., evidenziando come i giudici non abbiano considerato la situazione di totale degrado delle 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale 2.1. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 172 commi 1 e 5 carceri in Polonia, peraltro ritenendo incompleta la documentazione prodotta al riguardo dalla difesa e relativa alla sistematica violazione dei diritti umani, anche con riferimento agli spazi vitali dei detenuti e alla discriminazione di genere che caratterizza il sistema carcerario polacco. 1. Il primo motivo è infondato. Questo Collegio, consapevole che in tema di individuazione del termine di decorrenza della prescrizione della pena oggetto di sospensione condizionale poi revocata esiste un contrasto di giurisprudenza, condivide l'orientamento secondo cui il dies a quo coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la decisione che ha disposto la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, Mercurio, Rv 262462) e non con quello in cui si sono verificate le condizioni per revocare la sospensione condizionale (Sez. 1, n. 17346 del 11/04/2006, Petrella, Rv 233882). Per cui, nel caso in esame, il termine di dieci anni previsto per la prescrizione della pena in relazione al reato in questione, decorre dal 27/09/2004, cioè dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento del Tribunale di Bielsko Biala che ha disposto la revoca della sospensione condizionale, originariamente concessa all'estradanda. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, detto termine non può considerarsi decorso, in quanto in data 05/02/2014 nei confronti della Mikolajczyk è stato eseguito l'arresto provvisorio a scopo estradizionale a seguito di segnalazione esistente in S.I.S.: è in questa data che ha avuto inizio l'esecuzione della pena nei confronti dell'estradanda, avendo lo Stato richiedente dimostrato il suo concreto interesse all'esecuzione della pena oggetto della sentenza di condanna, titolo per l'attivazione della procedura estradizionale. Sicché deve escludersi che sia maturato il termine decennale di estinzione della pena irrogata. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la sentenza impugnata chiarito, correttamente, che il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione previsto dall'art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., non ricorre nel caso di giudizio celebrato senza l'assistenza del difensore quando, 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale CONSIDERATO IN DIRITTO come nel caso in esame, la legislazione della Stato richiedente rimetta all'imputato la scelta di difendersi personalmente (Sez. 6, n. 19302 del 21/04/2008, Gan, Rv 239680; Sez. 6, n. 7388 del 20/12/2012, Carpa, Rv 254415; Sez. 6, n. 33577 del 01/07/2015, Tennina, Rv 264430). Nella specie, l'estradanda è comparsa personalmente in giudizio, obbligandosi a corrispondere una somma di denaro a titolo di riparazione del danno concesso. 3. Del tutto infondato è, infine, l'ultimo motivo, che si limita a riproporre la questione del degrado del sistema carcerario polacco, questione già esaminata dalla Corte territoriale che ha rilevato l'insufficienza della documentazione allegata, precisando, inoltre, come dal rapporto annuale di Amnesty International prodotto dalla difesa non emergano elementi da cui poter desumere una situazione complessiva di trattamenti inumani, ma solo il riferimento a singole vicende che non consentono di giudicare il sistema nel suo complesso (sez. 6, n. 30864 del 08/04/2014, Lytvyuyuk, Rv 260055). 4. L'infondatezza dei motivi proposti, determina il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 aprile 2016 Il Consighere estensore Il Presidente Corte di Cassazione - copia non ufficiale cagionato, impegno poi non rispettato, cui è seguita la revoca del beneficio