Norme Organizzative Generali

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Norme Organizzative Generali
Norme Organizzative Generali
Art. 1 Competenza
1.
Le norme organizzative generali che seguono sono comuni a tutte le manifestazioni federali di nuoto, tuffi,
pallanuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento.
2.
Le disposizioni sui limiti di partecipazione per determinate categorie di atleti, sul tesseramento, sulle tasse di
iscrizione, sulle tasse e modalità di reclamo e ricorso, sui provvedimenti disciplinari, sugli eventuali contributi
finanziari a favore delle Società, sulle classifiche e sui premi sono contemplate nel Regolamento Organico,
nelle norme di carattere specifico annualmente emanate dalla F.I.N. e nei regolamenti particolari delle singole
manifestazioni.
Art. 2 Organizzazione
1.
Ove non diversamente disposto dal regolamento di una singola manifestazione, la organizzazione resta affidata
alla Società, la quale ne è responsabile nei confronti della F.I.N., cui appartiene la squadra dichiarata
"ospitante" secondo il calendario stabilito dalla F.I.N.
Art. 3 Ammissione alle gare
1.
Sono ammessi a gareggiare nelle manifestazioni federali di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato e
nuoto per salvamento, gli atleti di nazionalità italiana, salvo specifiche eccezioni, muniti di tessera valida per
l'anno in corso.
Art. 4 Atleti e Squadre
1.
Capitano
Per il nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento la stessa persona può fungere da "Capitano" (per
le manifestazioni a "squadre") o da Rappresentante di Società (per le manifestazioni a carattere individuale)
anche per più di una squadra della propria Società sullo stesso campo di gara, fermo restando la diversità dei
compiti.
1/a Per la pallanuoto il "Capitano" dovrà essere un atleta che fa parte della formazione.
1/b Il "Capitano" è il responsabile dell'ordine e della disciplina della squadra sul campo di gara ed è l'unico a
poter conferire con il Giudice Arbitro o Arbitro
2.
Identificazione
Gli atleti vengono identificati dal Giudice Arbitro o dall'Arbitro, dietro presentazione della tessera federale
valida per l'anno in corso.
2/a Nel caso di dubbia identificazione, il Giudice Arbitro (o l'Arbitro) può richiedere la presentazione di un
documento personale d'identità: l'atleta per l'identificazione del quale sussista, da parte del Giudice Arbitro o
dell'Arbitro e dopo la regolamentare presentazione dei documenti, un dubbio, potrà partecipare alle gare
solamente dopo apposita conferma scritta rilasciata da parte del "capitano" o del Rappresentante di Società che
accompagna l'atleta.
2/b Il Giudice Arbitro o l'Arbitro trattiene presso di sé tutte le tessere federali fino al termine della
manifestazione: il Giudice Arbitro o l'Arbitro o l'Addetto ai concorrenti ed il Giudice di partenza, possono in
qualsiasi momento, prima o dopo la gara, verificare l'identità di un atleta.
3.
Tessera mancante
La partecipazione a manifestazioni federali da parte di un atleta che sul campo di gara risulti sprovvisti di
tessera federale è ammessa solo nel caso in cui esso non sia in grado di presentarla per fortuita indisponibilità.
3/a In tale caso il Dirigente o Tecnico della Società, che risultino nominati sul modulo di affiliazione, o anche,
quando si tratta di incontri a squadre, il Capitano se maggiorenne, della squadra, dovranno presentare una
dichiarazione attestante la regolarità del tesseramento (artt. 11 e 12 R.O.) ed il motivo della mancanza della
tessera.
3/b Preso atto della motivazione ed ammessa la partecipazione degli atleti in questione, la dichiarazione verrà
allegato agli atti ufficiali della manifestazione.
3/c Sarà cura del Giudice Unico accertare la veridicità della dichiarazione stessa.
Nel caso di dichiarazione non vera, i firmatari della dichiarazione, gli atleti non in regola con il tesseramento e
la Società incorreranno nei provvedimenti previsti dal Regolamento Organico.
4.
Irregolarità
L'atleta a carico del quale venga constatata una qualsiasi irregolarità di posizione federale non viene ammesso
alla gara, ovvero viene eliminato dalla medesima con le relative conseguenze tecniche e disciplinari.
4/a L'atleta e la Società in posizione irregolare vengono deferiti ai competenti Organi della Giustizia Federale.
5.
Atleti non italiani
a) Gli atleti di nazionalità non italiana, sempreché tesserati F.I.N., vengono ammessi alle seguenti
manifestazioni, limitatamente alle gare individuali senza obbligo di richiedere il nullaosta:
- Campionati regionali o gare locali;
- Criterium nazionali ed individuale;
- Manifestazioni interregionali.
b) La loro partecipazione non dà diritto alla classifica individuale e al punteggio per le società di appartenenza.
Detti atleti sono esclusi dalle gare di nuoto a staffetta.
Per la pallanuoto valgono le eccezioni previste dal Regolamento Organico.
6.
Atleti alle armi
I punteggi relativi a gare individuali, previsti dagli appositi regolamenti delle manifestazioni, acquisiti da atleti
sotto le armi per adempiere il servizio di leva, saranno accreditati sia alla società di appartenenza che alla
società militare per la quale l'atleta si trova tesserato provvisoriamente.
7.
Atleti convocati per allenamento o partecipazione a meetings od incontri
Gli atleti convocati dalla F.I.N. per prendere parte ad allenamenti controllati od a gare relative a "meetings" ed
incontri internazionali, qualora dichiarino la loro indisponibilità, ferma restando la possibilità di un controllo
dei motivi della rinuncia, nello stesso periodo della durata della convocazione non possono prendere parte a
qualsiasi attività agonistica intermedia, anche locale, salvo che non abbiano ottenuto specifica deroga dalla
Presidenza Federale.
Art. 5 Misure di Sicurezza
1.
Forza Pubblica
Per tutte le manifestazioni, la Società ospitante (o il Comitato Organizzatore) dovrà richiedere la presenza della
Forza Pubblica.
2.
Dirigente "a disposizione"
Prima dell'inizio della manifestazione, un dirigente della Società "ospitante" (o del Comitato Organizzatore)
deve presentarsi al Giudice Arbitro o all'Arbitro e deve mettersi a sua disposizione, per assisterlo in ogni
momento ne sia richiesto e fino a che lo stesso Giudice Arbitro o Arbitro non lasci il campo di gara e
comunque sino a che lo stesso non lo esoneri dal suo incarico. Il Dirigente "a disposizione" dovrà apporre la
propria firma sul verbale di gara.
3.
Medico di Servizio
Per tutte le manifestazioni, la Società "ospitante" (o il Comitato Organizzatore) dovrà provvedere affinché sia
presente il medico di Servizio. Il Medico dovrà apporre la propria firma sul verbale di gara.
4.
Pubblico
La Società "ospitante" (o il Comitato organizzatore) dovrà curare la scrupolosa osservanza delle disposizioni di
carattere generale e particolare stabilite dalla F.I.N. o richieste dal Giudice Arbitro o dall'Arbitro, affinché la
manifestazione possa svolgersi in modo assolutamente regolare, senza che si verifichino atteggiamenti o atti o
tentativi di violenza o di intimidazione, prima, durante e dopo la manifestazione, nei confronti della giuria, dei
dirigenti e degli atleti ospiti.
Art. 6 Orario
1.
A tutti gli effetti l'ora ufficiale è quella di Giudice Arbitro o dell'Arbitro.
2.
Ogni manifestazione può iniziarsi con un ritardo di 10 minuti di normale tolleranza, trascorsi i quali ogni
ulteriore ritardo fino al limite massimo previsto dalle Norme Particolari delle singole discipline sarà punito con
una ammenda a ciascuna Società responsabile.
Art. 7 Reclami e ricorsi
1.
I reclami e i ricorsi relativi alle manifestazioni federali debbono essere presentati con le modalità previste dal
Regolamento Organico e norme emanate in materia dalla F.I.N..
2.
Per gli incontri di pallanuoto non è ammessa la presentazione di "reclami tecnici".
Art. 8 Materiale Tecnico
1.
La Società o i Comitati organizzatori delle manifestazioni sono tenuti a procurare tutto il materiale tecnico
necessario per lo svolgimento della manifestazioni stesse (copia del Regolamento Organico, copia del
Regolamento tecnico, copia del Regolamento delle manifestazioni, tabella dei punteggi, moduli di gara,
cartucce, palloni ecc.), oltre all'attrezzatura completa del campo di gara.
Art. 9 Giuria
1.
Al servizio di giuria viene provveduto a cura del Gruppo Ufficiali di Gara (GUG Centrale o GUG Regionale).
Art. 10 Commissario di campo
1.
La F.I.N. può provvedere alla designazione di un Commissario di campo con compiti di controllo e referto.
Art. 11 Giudice Arbitro
1.
E' l'ufficiale di gara designato dal GUG competente, fra quelli muniti di questa qualifica, a sovrintendere alle
manifestazioni agonistiche, indette o approvate dalla F.I.N. ai sensi dell'art., 51 del Regolamento Organico, in
cui opera una Giuria ovvero più ufficiali di gara contemporaneamente, ovvero quando trattasi di tornei o
concentramenti.
2.
Il Giudice Arbitro ha sul campo di gara, funzioni giudicanti come da art. 63 del Regolamento Organico,
nonché funzioni di controllo tecnico e coordinamento.
3.
In particolare:
a) cura che vengano osservati e rispettati lo Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti Tecnici,
il Regolamento della manifestazioni e tutte le norme particolari emanate dalla F.I.N
b) verifica la regolarità del campo di gara e delle relative attrezzature e strumentazioni
c) distribuisce i compiti tra gli Ufficiali di Gara a sua disposizione
d) sovrintende al funzionamento della Giuria
e) si sostituisce ovvero sostituisce un Ufficiale di Gara con un altro presente in campo
f) decide in caso di disaccordo fra gli Ufficiali di Gara
g) redige e/o controfirma il verbale della manifestazione inviandolo documentato, ai competenti
organi F.I.N.
h) prende eventualmente in consegna i premi e li consegna agli aventi diritto