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Egregi CLIENTI - Loro SEDI
Treviso, 26 novembre 2015.
CIRCOLARE N. 14 / 2015.
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI AGEVOLATI
Il disegno di legge stabilità 2016 prevede che l’acquisto in proprietà o in leasing (non in locazione operativa) di beni
strumentali nuovi (comprese le autovetture ed esclusi, tra gli altri, gli immobili), consente una maggiorazione (+
40%) della deducibilità dei relativi costi, rispettivamente ammortamenti e canone di locazione. La norma non ha ancora concluso il proprio iter parlamentare ma si ritiene utile fornire la presenta informativa posto che l’agevolazione
riguarda gli investimento realizzati a decorrere dal 15 ottobre scorso.
La disposizione si applica sia alle imprese sia ai lavoratori autonomi.
I beni strumentali per fruire dell’incentivo devono essere:
•
nuovi
•
acquistati nel periodo 15/10/20145 – 31/12/2016
La disposizione si applica anche agli autoveicoli, ai veicoli commerciali e industriali, inclusi quelli a deducibilità limitata, vale dire:
•
autovetture aziendali: deducibilità al 20%
•
autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: deducibilità al
70%
•
autovetture agenti e rappresentanti di commercio: deducibilità all’80%.
Per le autovetture il costo fiscale a cui applicare la maggiorazione del 40% deve soggiacere alle limitazioni previste in
termini di soglie massime di importo- maggiorate però anch’esse del 40%, come evidenziato nella seguente tabella.
Utilizzo veicoli
Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi
•
100% di tutti i costi
Uso pubblico (taxi)
•
100% di tutti i costi
Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior
•
70 % di tutti costi senza limiti di importo
•
80% e fino al limite incrementato a € 36.152
•
per il leasing canoni deducibili proporzionalmente al
Strumentali nell’attività propria dell’impresa
(autonoleggi)
parte del periodo di imposta
Agenti o rappresentanti di commercio
limite incrementato a € 36.152
Impresa in situazioni diverse dalle precedenti
•
20% e fino al limite incrementato a € 25.306
(ad es. veicolo non assegnato o a disposizio-
•
per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite
ne a rotazione di dipendenti e amministrato-
incrementato a € 25.306
ri)
Utilizzati da artisti e professionisti
•
20% e fino al limite incrementato a € 25.306
•
per il leasing canoni deducibili in proporzione al limite
incrementato a € 25.306
Ammortamenti e canoni di locazione maggiorati
L’agevolazione si sostanzia mediante l’imputazione nel periodo d’imposta di quote di ammortamento (acquisti in
proprietà) ovvero di canoni di locazione finanziaria (acquisizione dei beni in leasing) più elevati (+40%), rispetto a
quelli ordinari.
Esempio n. 1: Investimento realizzato in proprietà
•
Costo bene strumentale (esempio mobili d’ufficio): 10.000,00
•
Aliquota di ammortamento: 20%
•
Ammortamento ordinario annuale: 2.000
•
Maggiorazione ammortamento 40%: 2.000*40% = + 800
•
Ammortamento complessivo annuale: 2.000 + 800 = 2.800
Esempio n. 2: Investimento realizzato in leasing (computer, stampanti e fotocopiatrici)
•
Canone di locazione di competenza dell’anno: 5.000, di cui:
Quota capitale annuale: 4.000
Quota interessi annuale: 1.000
•
Maggiorazione 40% quota capitale: (4.000*40%) 1.600
•
Quota capitale deducibile: 5.600 (4.000 + 1.600)
Restano fermi i coefficienti stabiliti nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988, nonché le durate minime fiscali previste dalla normativa con riferimento alla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.
L’incentivo fiscale incide dunque solo sulla determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRPEF, (non riguarda l’IRAP) attraverso una variazione in diminuzione (extra contabile) in dichiarazione dei redditi.
Ne consegue che la deducibilità maggiorata degli ammortamenti e dei canoni non rileva, e ciò è fortemente agevolativo, ai fini delle plusvalenze/minusvalenze in caso di cessione prima dell’ultimazione del processo di ammortamento, ovvero di cessione del contratto di locazione finanziaria o di riscatto anticipato del bene e successiva vendita.
Gli acconti per il periodo di imposta 2015 e per quello successivo si calcolano, tuttavia, senza tenere conto degli effetti dell’agevolazione.
Cumulabilità con altre agevolazioni
In assenza di una espressa indicazione nel testo della norma, è ragionevole ritenere che occorre verificare, per ciascuna agevolazione concessa da altre norme (statali, regionali e comunitarie), se esista o meno un espresso divieto di
cumulo con altre agevolazioni: qualora si riscontrasse tale divieto si dovrebbe infatti concludere che i benefici fiscali
dell’agevolazione in oggetto non potrebbero cumularsi con il contributo della legge analizzata.
Sul punto l’Assilea – associazione tra le società di leasing, ritiene che ad esempio, sia cumulabile con l’agevolazione
in oggetto la cd. Beni strumentali ("Nuova Sabatini").
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Lo Studio rimane a Vs. più completa disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti in materia.
RingraziandoVi sempre per la Vostra collaborazione, Vi porgiamo i migliori saluti.
MARCO STROZZI