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Le novità della Legge di Stabilità 2016
Il super - ammortamento per Investimenti in Beni Strumentali (*)
(*)Le specifiche tecniche contenute nel presente documento potrebbero subire delle modifiche in sede di approvazione
definitiva del disegno di legge.
Le informazioni fornite nel presente documento hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono in alcun modo consulenza professionale, né in materia
fiscale, né di tipo legale. Credemleasing non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni da chiunque adottate, o non adottate,
utilizzando le informazioni e le considerazioni riportate nel presente documento.
Le novità della Legge di Stabilità 2016
Il 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl Stabilità 2016 contenente anche alcune
misure di interesse per il settore del leasing finanziario: il cd. «super-ammortamento» al 140%
sui nuovi investimenti.
Il super-ammortamento rappresenta una sorta di continuità rispetto al credito d’imposta «Guidi –
Padoan». A differenza di quest’ultimo, però, il super-ammortamento al 140% considera ai fini del
computo l’intero investimento e non l’eccedenza rispetto a spese effettuate negli anni precedenti.
Ambito soggettivo
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Soggetti titolari di redditi d’impresa;
•
Soggetti esercenti arti e professioni.
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Le novità della Legge di Stabilità 2016
Ambito oggettivo
Investimenti effettuati, anche in locazione finanziaria, in beni materiali strumentali nuovi
(incluso il targato) con coefficiente di ammortamento pari o superiore al 6,5%.
Sono esclusi i fabbricati e le costruzioni e altri beni come ad es. aerei, condutture, materiale
rotabile e ferroviario, etc…
Sono esclusi la locazione operativa e il noleggio.
Investimenti in locazione finanziaria
il soggetto beneficiario è l’utilizzatore che effettua investimenti con riferimento al periodo che
va dal 15.10.2015 al 31.12.2016;
momento rilevante ai fini dell’agevolazione: rileva la data di sottoscrizione del verbale di
consegna (intercorrente tra il 15.10.2015 al 31.12.2016) e non quella di stipula del contratto.
Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini
dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte
dello stesso locatario.
Il costo fiscalmente rilevante ai fini dell’agevolazione è il costo di acquisto maggiorato del
40%;
l’agevolazione riguarda le Imposte sui Redditi (Ires + Irpef);
l’agevolazione è cumulabile con Nuova Sabatini.
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Novità sulla fiscalità delle auto aziendali
Solo per le acquisizioni – anche in locazione finanziaria – effettuate dal 15 ottobre 2015 al 31
dicembre 2016, il legislatore ha aumentato le soglie massime di deducibilità per i veicoli
disciplinati dall’art.164, co.1 lettera b) del TUIR.
In particolare:
Per le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi passa da 18.076 Euro a
25.306 Euro il limite di costo su cui parametrare i canoni rilevanti fiscalmente;
agenti e rappresentanti passa da 25.823 Euro a 36.152 Euro il limite di costo su cui
parametrare i canoni rilevanti fiscalmente.
Rimangono immutate invece le percentuali di deducibilità del 20%, 70% e dell’80%. Di seguito
la tabella riepilogativa della deducibilità dei costi per l’auto aziendale.
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Investimenti realizzati con il leasing finanziario
La norma stabilisce che la maggiorazione del 40% vale «con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria».
A tal fine, poiché la disposizione prevede una maggiorazione del costo di acquisto del bene,
appare corretto distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni e sul riscatto. In
particolare, il maggior valore imputato:
ai canoni, sarà deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing (metà del periodo
di ammortamento del bene); nel caso di durata contrattuale maggiore della durata fiscale, il
maggior valore imputabile ai canoni va ripartito lungo la durata contrattuale.
al prezzo di riscatto, sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta
esercitata l’opzione finale di acquisto.
In caso di locazione finanziaria, il beneficio sarà quindi distribuito in un arco temporale
generalmente inferiore rispetto all’ipotesi dell’acquisto diretto del bene.
L’appeal fiscale del leasing – rispetto all'acquisto – è tanto maggiore quanto più bassa è la quota
di riscatto.
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Simulazione vantaggio fiscale leasing vs finanziamento
Un’azienda acquisisce due macchinari, uno in proprietà ed uno in locazione finanziaria
(decorrenza contratto: 1° gennaio 2016).
Costo dei macchinari: 100 mila euro cadauno
Prezzo di riscatto: 1000 euro (1% del costo bene).
Il coefficiente di ammortamento fiscale del macchinario: 20%
Durata contrattuale leasing finanziario : 2,5 anni (30 mesi) pari alla metà del coefficiente di
ammortamento del 20%.
Deducibilità
accelerata in
caso di leasing
finanziario
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Approfondimenti
Per maggiori informazioni può recarsi alla filiale Credem più vicina a casa sua o
consultare il sito www.credemleasing.it.
I nostri consulenti sono a sua disposizione per qualsiasi consulenza con
l’obiettivo di continuare a soddisfare le esigenze di crescita della Sua impresa.
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