La pace e la tregua di Dio
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La pace e la tregua di Dio
La pace e la tregua di Dio Il debole argine della chiesa alla violenza dei cavalieri Introduzione. La Cavalleria nasce in Europa nel Medioevo, dopo la frantumazione dell’impero di Carlo Magno e la nascita del feudalesimo (IX sec. circa). Alla base della cavalleria c’è senz’altro un fenomeno sociale: nel feudo franco il diritto di ereditarietà del primogenito (secondo la legge del Maggiorasco che estrometteva dal patrimonio i cadetti) forma una categoria di nobili senza possedimenti di terra ma con una ricchezza sufficiente ad equipaggiarsi e militare a cavallo (solo alcuni sceglievano la vita monacale). Così il termine “Eques” o “Caballarius” (cavaliere) indicò l’uomo di condizione nobile con possibilità di mantenere servi, equipaggiamenti, cavalli di ricambio. Nel X secolo vediamo questi cavalieri turbolenti, avidi di possesso, crudeli, come spesso erano i ricchi signori, continuamente impegnati in zuffe e scorrerie per procurarsi potere e ricchezze. Già nel 989 un concilio di vescovi in Francia, per controllare le scorrerie dei cavalieri, aveva proclamato la pace di Dio, vietando di usare violenza contro chi non portava le armi e contro le chiese. Seguì poi il movimento per la tregua di Dio, promosso da numerosi vescovi in varie regioni europee. Con l'espressione tregua di Dio si intende un periodo cronologico di sospensione dell'impiego della forza armata imposto dall'autorità ecclesiastica. La tregua di Dio veniva fatta coincidere, generalmente, con periodi di festività liturgiche o giorni di particolare rilievo (come la domenica). La “pace” e la “tregua di Dio” sono dunque forme di tutela verso luoghi sacri o importanti per l’economia (santuari, chiese, ospizi, mercati, guadi, strade) e infine verso tutte quelle categorie di persone che per la loro debolezza venivano considerate “pauperes” (poveri, inermi). Gli effetti della pace e della tregua di Dio furono modesti: il dilagare della violenza si ridimensionò soltanto con la fine della cosiddetta anarchia feudale iniziata con lo sgretolamento dell’impero carolingio e in qualche caso conclusasi solo con l’emergere degli stati nazionali. Documento 1. I primi uomini non erano distolti dal male da nessuna legge o dal timor di Dio, ma ubbidivano ai piaceri del ventre e della vista o agli altri vizi; allo stesso modo oggi, sparito il timore delle leggi umane e divine, ciascuno, disprezzando gli editti dei vescovi, fa quello che vuole: i potenti opprimono con la forza i deboli e gli uomini sono come pesci del mare che si divorano l’un l’altro. Impera l’iniquità e prende vigore dall’iniquità calpestata. Per questo vediamo in tutto il mondo furti di cose della Chiesa e rapine ai danni dei poveri. Da ciò lacrime continue e pianto di orfani. Concilio di Trosly, prologo (909). www.didadada.it Documento 2 Maledizione contro coloro che violano le chiese. Se qualcuno avrà violato una santa chiesa, o ne avrà portato via qualcosa con la violenza se non rimedierà sufficientemente a ciò che ha fatto, sia maledetto. Maledizione contro coloro che distruggono i beni dei poveri. Se qualcuno avrà predato una pecora, un bue, un asino, una vacca, un capra, un capro o dei maiali di contadini o di altri poveri, a meno che non lo abbia fatto per propria colpa, se trascurerà di risarcire tutto completamente, sia maledetto. Maledizione contro coloro che colpiscono i chierici. Se qualcuno avrà attaccato, preso o percosso un sacerdote, un diacono o qualunque altro membro del clero che non porta armi cioè scudo, spada, corazza, elmo ma che va semplicemente in giro o sta nella [sua] casa, a meno che, dopo un esame del suo proprio vescovo, si scopra che [il chierico] è incorso in qualche delitto. Concilio di Charroux, cc. 1-3 (989). Le due fonti vengono da: http://fermi.univr.it/rm/didattica/fonti/anto_ame/cap_XII/XII_4_it.htm#1D Documento 3. Giuramento dei cavalieri (promosso dal vescovo Guarino di Beauvais,1023-1025) Non invaderò in nessun modo una chiesa. In ragione della sua immunità, non invaderò neppure i magazzini che sono nella cinta di una chiesa, salvo se un malfattore abbia violato questa pace o per un omicidio o per prendere un uomo o un cavallo. Ma se invado per questi motivi i suddetti magazzini, non porterò via nulla, se non il malfattore o il suo equipaggiamento, consapevolmente. Non attaccherò il chierico o il monaco se non portano le armi del mondo, né quello che cammina con loro senza lancia né scudo; non prenderò il loro cavallo, salvo il caso di flagrante delitto che mi autorizzi a farlo o a meno che essi abbiano rifiutato di riparare la loro colpa nello spazio di quindici giorni dopo il mio avvertimento. Non prenderò il bue, la vacca, il maiale, la pecora, l'agnello, la capra, l'asino e il fardello che porta, la giumenta e il suo puledro non domo. Non assalirò il contadino né la contadina, i sergenti o i mercanti; non prenderò il loro denaro; non li costringerò al riscatto; non li rovinerò prendendo i loro averi col pretesto della guerra del loro signore, e non li batterò per togliere loro il sostentamento. Mulo o mula, cavallo o giumenta e puledro che sono al pascolo, non ne spoglierò alcuno dalle calende di marzo fino a Ognissanti, salvo se li trovo in atto di farmi danno. Non incendierò né abbatterò le case, a meno che non vi trovi un cavaliere mio nemico o un ladro, e a meno che siano unite a un castello che sia davvero un castello. www.didadada.it Non taglierò né sradicherò né vendemmierò le viti altrui, col pretesto della guerra, se non sulla terra che è e deve essere mia. Non distruggerò mulini e non ruberò il grano che vi si trova, salvo quando sarò in cavalcata o in spedizione militare pubblica, o se è sulla mia propria terra. Al ladro pubblico e riconosciuto non procurerò né appoggio né protezione, né a lui né alla sua impresa di brigantaggio, consapevolmente. Quanto all'uomo che scientemente violerà questa pace, cesserò di proteggerlo non appena lo saprò; e se ha agito in modo inconsapevole ed è ricorso alla mia protezione, o farò riparazione per lui o l'obbligherò a farla nello spazio di quindici giorni, dopo di che sarò autorizzato a chiedergli ragione o lo priverò della mia protezione. Non attaccherò il mercante né il pellegrino e non li spoglierò, salvo se commettono qualche malefatta. Non ucciderò il bestiame dei contadini, se non per il mio nutrimento e quello della mia scorta. Non catturerò il contadino e non gli toglierò il sostentamento per istigazione perfida del suo signore. Non attaccherò le donne nobili, né quelli che circoleranno con esse, in assenza del loro marito, a meno che non trovi che commettono qualche malefatta contro di me; mi comporterò allo stesso modo con le vedove e le monache. Non spoglierò neppure quelli che trasportano vino su carrette e non prenderò i loro buoi. Non fermerò i cacciatori, i loro cavalli e i loro cani, salvo se mi nuocciono, a me o a tutti quelli che hanno assunto lo stesso impegno e l'osservano nei miei confronti. Eccettuo le terre che sono del mio allodio e del mio feudo, o mi appartengono in franchigia, o sono sotto la mia protezione o di mia spettanza. Eccettuo anche i casi in cui costruirò o assedierò un castello, il caso in cui sarò presso l'esercito del re e dei nostri vescovi, o alla cavalcata. Ma anche allora, esigerò soltanto ciò che sarà necessario per il mio sostentamento e non riporterò a casa nient'altro che i ferri dei miei cavalli. Nell'esercito, non violerò l'immunità delle chiese, a meno che non m'impediscano l'acquisto e il trasporto dei viveri. Dall'inizio della Quaresima fino a Pasqua non attaccherò il cavaliere che non porta le armi del mondo e non gli toglierò il sostentamento che avrà con sé. Se un contadino fa torto a un altro contadino o a un cavaliere, aspetterò quindici giorni; dopo di che, se non avrà riparato m'impadronirò di lui, ma prenderò dei suoi averi solo quanto è legalmente fissato. trad. tratta da S. GASPARRI, A. DI SALVO, F. SIMONI, Fonti per la storia medievale. Dal V all'XI secolo, Firenze 1992, p. 520 sg. www.didadada.it Nel prologo del Concilio di Trosly è denunciata la condotta dei “potenti” (intendi: i cavalieri). Come si comportano? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….……………….… ……………………………………………………………………………………………………….. Il documento 2 (Concilio di Charroux) contiene una serie di maledizioni (ossia di scomuniche). Contro chi sono indirizzate? Che cosa il tono del documento lascia intendere sulla frequenza dei crimini che vengono elencati? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Definisci le espressioni “pace di Dio” (1) e “tregua di Dio” (2). 1. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Nel documento 3 sottolinea con colori diversi le parti che cercano di imporre la Pace di Dio e quelle che cercano di imporre la tregua di Dio. “Dalle calende di marzo a ognissanti”… (documento 3) Quanti mesi dura esattamente il periodo indicato? Che cosa durante questo periodo non è possibile fare? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… www.didadada.it