La pace e la tregua di Dio

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La pace e la tregua di Dio
La pace e la tregua di Dio
Il debole argine della chiesa alla violenza dei cavalieri
Introduzione. La Cavalleria nasce in Europa nel Medioevo, dopo la frantumazione
dell’impero di Carlo Magno e la nascita del feudalesimo (IX sec. circa).
Alla base della cavalleria c’è senz’altro un fenomeno sociale: nel feudo franco il diritto di
ereditarietà del primogenito (secondo la legge del Maggiorasco che estrometteva dal
patrimonio i cadetti) forma una categoria di nobili senza possedimenti di terra ma
con una ricchezza sufficiente ad equipaggiarsi e militare a cavallo (solo alcuni
sceglievano la vita monacale).
Così il termine “Eques” o “Caballarius” (cavaliere) indicò l’uomo di condizione nobile con
possibilità di mantenere servi, equipaggiamenti, cavalli di ricambio. Nel X secolo vediamo
questi cavalieri turbolenti, avidi di possesso, crudeli, come spesso erano i ricchi
signori, continuamente impegnati in zuffe e scorrerie per procurarsi potere e
ricchezze.
Già nel 989 un concilio di vescovi in Francia, per controllare le scorrerie dei cavalieri,
aveva proclamato la pace di Dio, vietando di usare violenza contro chi non portava
le armi e contro le chiese. Seguì poi il movimento per la tregua di Dio, promosso da
numerosi vescovi in varie regioni europee. Con l'espressione tregua di Dio si intende un
periodo cronologico di sospensione dell'impiego della forza armata imposto
dall'autorità ecclesiastica. La tregua di Dio veniva fatta coincidere, generalmente, con
periodi di festività liturgiche o giorni di particolare rilievo (come la domenica).
La “pace” e la “tregua di Dio” sono dunque forme di tutela verso luoghi sacri o importanti
per l’economia (santuari, chiese, ospizi, mercati, guadi, strade) e infine verso tutte quelle
categorie di persone che per la loro debolezza venivano considerate “pauperes” (poveri,
inermi). Gli effetti della pace e della tregua di Dio furono modesti: il dilagare della violenza
si ridimensionò soltanto con la fine della cosiddetta anarchia feudale iniziata con lo
sgretolamento dell’impero carolingio e in qualche caso conclusasi solo con l’emergere degli
stati nazionali.
Documento 1.
I primi uomini non erano distolti dal male da nessuna legge o dal timor di Dio,
ma ubbidivano ai piaceri del ventre e della vista o agli altri vizi; allo stesso modo
oggi, sparito il timore delle leggi umane e divine, ciascuno, disprezzando gli editti
dei vescovi, fa quello che vuole: i potenti opprimono con la forza i deboli e gli
uomini sono come pesci del mare che si divorano l’un l’altro. Impera l’iniquità e
prende vigore dall’iniquità calpestata. Per questo vediamo in tutto il mondo furti
di cose della Chiesa e rapine ai danni dei poveri. Da ciò lacrime continue e pianto
di orfani.
Concilio di Trosly, prologo (909).
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Documento 2
Maledizione contro coloro che violano le chiese. Se qualcuno avrà violato una
santa chiesa, o ne avrà portato via qualcosa con la violenza se non rimedierà
sufficientemente a ciò che ha fatto, sia maledetto.
Maledizione contro coloro che distruggono i beni dei poveri. Se qualcuno avrà
predato una pecora, un bue, un asino, una vacca, un capra, un capro o dei
maiali di contadini o di altri poveri, a meno che non lo abbia fatto per propria
colpa, se trascurerà di risarcire tutto completamente, sia maledetto.
Maledizione contro coloro che colpiscono i chierici. Se qualcuno avrà attaccato,
preso o percosso un sacerdote, un diacono o qualunque altro membro del clero
che non porta armi cioè scudo, spada, corazza, elmo ma che va semplicemente in
giro o sta nella [sua] casa, a meno che, dopo un esame del suo proprio vescovo, si
scopra che [il chierico] è incorso in qualche delitto.
Concilio di Charroux, cc. 1-3 (989).
Le due fonti vengono da:
http://fermi.univr.it/rm/didattica/fonti/anto_ame/cap_XII/XII_4_it.htm#1D
Documento 3.
Giuramento dei cavalieri (promosso dal vescovo Guarino di Beauvais,1023-1025)
Non invaderò in nessun modo una chiesa. In ragione della sua immunità, non
invaderò neppure i magazzini che sono nella cinta di una chiesa, salvo se un
malfattore abbia violato questa pace o per un omicidio o per prendere un uomo o
un cavallo. Ma se invado per questi motivi i suddetti magazzini, non porterò via
nulla, se non il malfattore o il suo equipaggiamento, consapevolmente.
Non attaccherò il chierico o il monaco se non portano le armi del mondo, né
quello che cammina con loro senza lancia né scudo; non prenderò il loro cavallo,
salvo il caso di flagrante delitto che mi autorizzi a farlo o a meno che essi abbiano
rifiutato di riparare la loro colpa nello spazio di quindici giorni dopo il mio
avvertimento.
Non prenderò il bue, la vacca, il maiale, la pecora, l'agnello, la capra, l'asino e il
fardello che porta, la giumenta e il suo puledro non domo. Non assalirò il
contadino né la contadina, i sergenti o i mercanti; non prenderò il loro denaro;
non li costringerò al riscatto; non li rovinerò prendendo i loro averi col pretesto
della guerra del loro signore, e non li batterò per togliere loro il sostentamento.
Mulo o mula, cavallo o giumenta e puledro che sono al pascolo, non ne spoglierò
alcuno dalle calende di marzo fino a Ognissanti, salvo se li trovo in atto di farmi
danno.
Non incendierò né abbatterò le case, a meno che non vi trovi un cavaliere mio
nemico o un ladro, e a meno che siano unite a un castello che sia davvero un
castello.
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Non taglierò né sradicherò né vendemmierò le viti altrui, col pretesto della guerra,
se non sulla terra che è e deve essere mia. Non distruggerò mulini e non ruberò il
grano che vi si trova, salvo quando sarò in cavalcata o in spedizione militare
pubblica, o se è sulla mia propria terra.
Al ladro pubblico e riconosciuto non procurerò né appoggio né protezione, né a lui
né alla sua impresa di brigantaggio, consapevolmente. Quanto all'uomo che
scientemente violerà questa pace, cesserò di proteggerlo non appena lo saprò; e
se ha agito in modo inconsapevole ed è ricorso alla mia protezione, o farò
riparazione per lui o l'obbligherò a farla nello spazio di quindici giorni, dopo di
che sarò autorizzato a chiedergli ragione o lo priverò della mia protezione.
Non attaccherò il mercante né il pellegrino e non li spoglierò, salvo se
commettono qualche malefatta. Non ucciderò il bestiame dei contadini, se non
per il mio nutrimento e quello della mia scorta.
Non catturerò il contadino e non gli toglierò il sostentamento per istigazione
perfida del suo signore.
Non attaccherò le donne nobili, né quelli che circoleranno con esse, in assenza
del loro marito, a meno che non trovi che commettono qualche malefatta contro
di me; mi comporterò allo stesso modo con le vedove e le monache.
Non spoglierò neppure quelli che trasportano vino su carrette e non prenderò i
loro buoi. Non fermerò i cacciatori, i loro cavalli e i loro cani, salvo se mi
nuocciono, a me o a tutti quelli che hanno assunto lo stesso impegno e
l'osservano nei miei confronti.
Eccettuo le terre che sono del mio allodio e del mio feudo, o mi appartengono in
franchigia, o sono sotto la mia protezione o di mia spettanza. Eccettuo anche i
casi in cui costruirò o assedierò un castello, il caso in cui sarò presso l'esercito
del re e dei nostri vescovi, o alla cavalcata. Ma anche allora, esigerò soltanto ciò
che sarà necessario per il mio sostentamento e non riporterò a casa nient'altro
che i ferri dei miei cavalli.
Nell'esercito, non violerò l'immunità delle chiese, a meno che non m'impediscano
l'acquisto e il trasporto dei viveri.
Dall'inizio della Quaresima fino a Pasqua non attaccherò il cavaliere che non
porta le armi del mondo e non gli toglierò il sostentamento che avrà con sé. Se un
contadino fa torto a un altro contadino o a un cavaliere, aspetterò quindici giorni;
dopo di che, se non avrà riparato m'impadronirò di lui, ma prenderò dei suoi
averi solo quanto è legalmente fissato.
trad. tratta da S. GASPARRI, A. DI SALVO, F. SIMONI, Fonti per la storia medievale. Dal V all'XI secolo,
Firenze 1992, p. 520 sg.
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Nel prologo del Concilio di Trosly è denunciata la condotta dei “potenti” (intendi: i
cavalieri). Come si comportano?
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Il documento 2 (Concilio di Charroux) contiene una serie di maledizioni (ossia di
scomuniche). Contro chi sono indirizzate? Che cosa il tono del documento lascia
intendere sulla frequenza dei crimini che vengono elencati?
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Definisci le espressioni “pace di Dio” (1) e “tregua di Dio” (2).
1.
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2.
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Nel documento 3 sottolinea con colori diversi le parti che cercano di imporre la
Pace di Dio e quelle che cercano di imporre la tregua di Dio.
“Dalle calende di marzo a ognissanti”… (documento 3)
Quanti mesi dura esattamente il periodo indicato? Che cosa durante questo
periodo non è possibile fare?
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