aliquote e detrazioni tasi all. d

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aliquote e detrazioni tasi all. d
ALL. “D”
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2015
1) Aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come definite dall’art.
13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n.
214/2011;
2) Aliquota del 3,3 per mille per le unità immobiliari, diverse da quelle di lusso di cui
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, equiparate
all’abitazione principale, come definite dall’art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) del
D.L. n. 201/2011 e precisamente:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché
dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3) Aliquota del 3,3 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze assimilate
all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento Comunale IUC - IMU, e
precisamente:
-
art. 9 - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) Aliquota dello 0 (zero) per mille per le seguenti tipologie di immobili:
-
abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ivi
comprese le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
equiparate all’abitazione principale dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e
dall’articolo 9 del Regolamento Comunale IUC-IMU;
-
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dall’art. 13,
comma 2, lettera b) del D.L. n. 201/2011. L’applicazione dell’aliquota dello 0
(zero) per mille è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, della
dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n.
102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013;
-
alloggi regolarmente assegnati dall’ACER o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell’ACER;
-
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come definiti dall’art.
13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011. L’applicazione dell’aliquota dello 0 (zero)
per mille è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, della
dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n.
102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013;
-
unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative
pertinenze, nonché quelle classificate nella categoria catastale C/1, a
disposizione del proprietario. Per unità immobiliari a disposizione si intendono
quelle sprovviste da almeno due anni di contratti attivi di fornitura di erogazione
idrica, calore e gas;
-
unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5;
-
aree fabbricabili, come definite ai sensi dell’IMU;
5) Aliquota dello 0 (zero) per mille:
-
da applicare solo sulla quota dovuta dal locatario (inquilino) che sia soggetto
passivo TASI unicamente per un’abitazione ed eventuali pertinenze la cui
rendita complessiva sia inferiore o uguale a € 700,00. Qualora il locatario
(inquilino) sia soggetto passivo TASI per altri immobili siti nel Comune di
Piacenza, l’aliquota dello 0 per mille non è applicabile.
6) Aliquota dell’1 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di
cui ai punti precedenti.
Detrazioni
Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale
della sola unità abitativa. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a concorrenza dell’ammontare
dell’imposta dovuta, sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di
cui alla tabella che segue:
Importo rendita catastale unità
abitativa (Euro)
Detrazione (Euro)
≤ 250
140
> 250 e ≤ 300
120
> 300 e ≤ 350
110
> 350 e ≤ 400
90
> 400 e ≤ 450
80
> 450 e ≤ 500
70
> 500 e ≤ 550
60
> 550 e ≤ 600
50
> 600
0
La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di:
- € 80,00 per i contribuenti residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente da più di
cinque anni nel Comune di Piacenza;
- € 60,00 in tutti gli altri casi
Le maggiorazioni di € 80,00 o € 60,00 si applicano:
a) nel caso di figli di età non superiore a ventisei anni, spetta la detrazione per ciascun
figlio, oltre il secondo, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) per ciascun figlio diversamente abile, dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, con invalidità
certificata pari al 100% con indennità di accompagnamento ai sensi delle vigenti
disposizioni normative. Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà
presentare, entro la data di scadenza del saldo dell’imposta, una copia del certificato di
invalidità e dell’accompagnamento. Se la documentazione stessa è già stata prodotta per
l’IMU, non dovrà essere ripresentata. I contribuenti che hanno inviato la documentazione
entro i termini indicati, possono tener conto della maggiore detrazione di €
60,00
per
l’anno di riferimento e per quelli successivi, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti.
Potrà essere richiesta documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nella definizione di figlio di cui alle lettere a) e b) sono compresi i soggetti in affido
familiare anche se non residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. Per aver diritto alla maggiorazione, solo nel caso di soggetti in
affido familiare, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo
dell’imposta, un’autocertificazione attestante tale condizione.
Il diritto alla maggiorazione della detrazione, di cui alla lettera a), spetta fino al
compimento del ventiseiesimo anno di età, secondo le modalità previste dalla Circolare
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.