aliquote e detrazioni tasi all. d
Transcript
aliquote e detrazioni tasi all. d
ALL. “D” ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2015 1) Aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011; 2) Aliquota del 3,3 per mille per le unità immobiliari, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, equiparate all’abitazione principale, come definite dall’art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) del D.L. n. 201/2011 e precisamente: - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 3) Aliquota del 3,3 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento Comunale IUC - IMU, e precisamente: - art. 9 - l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4) Aliquota dello 0 (zero) per mille per le seguenti tipologie di immobili: - abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ivi comprese le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 equiparate all’abitazione principale dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dall’articolo 9 del Regolamento Comunale IUC-IMU; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dall’art. 13, comma 2, lettera b) del D.L. n. 201/2011. L’applicazione dell’aliquota dello 0 (zero) per mille è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013; - alloggi regolarmente assegnati dall’ACER o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell’ACER; - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come definiti dall’art. 13, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011. L’applicazione dell’aliquota dello 0 (zero) per mille è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2013; - unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, nonché quelle classificate nella categoria catastale C/1, a disposizione del proprietario. Per unità immobiliari a disposizione si intendono quelle sprovviste da almeno due anni di contratti attivi di fornitura di erogazione idrica, calore e gas; - unità immobiliari classificate nella categoria catastale D/5; - aree fabbricabili, come definite ai sensi dell’IMU; 5) Aliquota dello 0 (zero) per mille: - da applicare solo sulla quota dovuta dal locatario (inquilino) che sia soggetto passivo TASI unicamente per un’abitazione ed eventuali pertinenze la cui rendita complessiva sia inferiore o uguale a € 700,00. Qualora il locatario (inquilino) sia soggetto passivo TASI per altri immobili siti nel Comune di Piacenza, l’aliquota dello 0 per mille non è applicabile. 6) Aliquota dell’1 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui ai punti precedenti. Detrazioni Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze spetta una detrazione variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di cui alla tabella che segue: Importo rendita catastale unità abitativa (Euro) Detrazione (Euro) ≤ 250 140 > 250 e ≤ 300 120 > 300 e ≤ 350 110 > 350 e ≤ 400 90 > 400 e ≤ 450 80 > 450 e ≤ 500 70 > 500 e ≤ 550 60 > 550 e ≤ 600 50 > 600 0 La detrazione di cui alla tabella precedente è maggiorata di: - € 80,00 per i contribuenti residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente da più di cinque anni nel Comune di Piacenza; - € 60,00 in tutti gli altri casi Le maggiorazioni di € 80,00 o € 60,00 si applicano: a) nel caso di figli di età non superiore a ventisei anni, spetta la detrazione per ciascun figlio, oltre il secondo, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; b) per ciascun figlio diversamente abile, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, con invalidità certificata pari al 100% con indennità di accompagnamento ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Per aver diritto alla maggiorazione, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo dell’imposta, una copia del certificato di invalidità e dell’accompagnamento. Se la documentazione stessa è già stata prodotta per l’IMU, non dovrà essere ripresentata. I contribuenti che hanno inviato la documentazione entro i termini indicati, possono tener conto della maggiore detrazione di € 60,00 per l’anno di riferimento e per quelli successivi, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti. Potrà essere richiesta documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nella definizione di figlio di cui alle lettere a) e b) sono compresi i soggetti in affido familiare anche se non residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per aver diritto alla maggiorazione, solo nel caso di soggetti in affido familiare, il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza del saldo dell’imposta, un’autocertificazione attestante tale condizione. Il diritto alla maggiorazione della detrazione, di cui alla lettera a), spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012.