I prodotti tessili - Camera di Commercio di Modena

Transcript

I prodotti tessili - Camera di Commercio di Modena
18
Modena
Economica Numero 6
novembre‐dicembre 2014
I prodotti
tessili
E L’ETICHETTA
DI COMPOSIZIONE
Una guida all’etichettatura con le norme
da rispettare da parte di tutti coloro
che producono, importano o distribuiscono
prodotti tessili
L’
etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal
Regolamento (UE) 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio entrato in vigore il 7 novembre 2011 e applicato negli Stati membri dall’8
maggio 2012 e contiene disposizioni armonizzate
riguardo all’etichettatura o contrassegno dei prodotti tessili.
Per “etichettatura tessile” si intende l’insieme delle informazioni
che devono apparire su apposita etichetta o contrassegno apposti obbligatoriamente su ogni prodotto tessile perché venga
messo a disposizione sul mercato.
Che cosa si intende per “prodotto tessile”? Secondo l’art. 3 del
Regolamento, il prodotto tessile è il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia
il procedimento di mischia o di unione utilizzato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono prodotti tessili i capi di abbigliamento, le sciarpe, le calze, le tovaglie, le coperte, le tende.
Sono assimilati ai prodotti tessili:
• i prodotti le cui fibre tessili rappresentano almeno l’80% in
peso;
• i rivestimenti di mobili, ombrelli, ombrelloni, le cui parti tessili costituiscono almeno l’80% in peso.
Ci sono prodotti tessili per i quali è sufficiente un’etichettatura
globale e non del singolo pezzo, per esempio canovacci, strofinacci per pulizia, fazzoletti.
Esistono anche prodotti per i quali non vige obbligo di etichetta-
ANNA CORTESE
CONTROLLI
L’autorità competente per i controlli sull’etichettatura e sulla composizione dei prodotti tessili è il Ministero dello Sviluppo
Economico, che si avvale a livello provinciale delle Camere di commercio.
Scopo della vigilanza è verificare la presenza dell’etichetta o contrassegno e la correttezza delle indicazioni destinate al consumatore e l’indicazione del fabbricante.
L’indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo della sede legale del fabbricante costituisce un presidio informativo a tutela
del consumatore.
L’attività di vigilanza è svolta mediante
le seguenti tipologie di controllo: controllo visivo e documentale; prelievo e analisi
di campioni. Può essere effettuata in loco
presso un’impresa produttrice o commerciale o presso luoghi di vendita, anche mercati e on line.
In caso di accertamento di irregolarità, la
Camera di commercio può elevare sanzioni
amministrative, rafforzando il proprio ruolo nella tutela del consumatore.
Modena
Economica Numero 6
Fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza
apponendovi il suo nome o il suo marchio.
Importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.
Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a
disposizione sul mercato un prodotto. Ai sensi dell’art. 15, comma 2 del Regolamento (UE) 1007/2011, un distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il
proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne
modifichi il contenuto.
Immissione sul mercato: prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
Messa a disposizione sul mercato: fornitura di un prodotto per
la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel
corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
NOVITÀ
Nel sito www.mo.camcom.it e presso la sede della Camera di
commercio di Modena, le sedi distaccate di Carpi e Sassuolo
sono disponibili una guida per i fabbricanti e un folder per i consumatori elaborati da Unioncamere nell’ambito del Protocollo
d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla
realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del
mercato e tutela dei consumatori.
Funzionari incaricati dalla Camera di commercio di Modena
stanno effettuando su tutto il territorio provinciale di competenza sopralluoghi in aziende del settore tessile.
19
tura, come per esempio copriteiere, copricaffettiere, parti tessili di calzature.
Etichetta e contrassegno devono contenere obbligatoriamente:
• la composizione fibrosa del prodotto,
indicata utilizzando solo le denominazioni delle fibre elencate nell’Allegato 1 del
Regolamento (UE) 1007/2011;
• i dati percentuali di peso delle fibre
espressi in ordine decrescente;
• l’eventuale presenza di parti non tessili
di origine animale, anche negli accessori come bottoni o inserti, indicata con la
frase “contiene parti non tessili di origine
animale”;
• indicazioni e informazioni ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla normativa
devono essere ben distinte da quelle obbligatorie, in modo da non creare confusione
e non indurre in errore il consumatore;
• l’identità e gli estremi del produttore e
il riferimento al tipo di prodotto.
L’etichetta e il contrassegno devono essere per il consumatore:
• facilmente leggibili;
• durevoli e saldamente fissati;
• scritti in lingua italiana, ma è possibile
aggiungere scritte equivalenti in altre lingue;
• privi di abbreviazione o sigla;
• visibili, anche in caso di acquisti on line.
L’etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto tessile mediante
cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura
con cordoncino fissato da apposito sigillo
(cartellino pendulo).
Il contrassegno è applicato direttamente
al prodotto tessile o sull’involucro contenente il prodotto stesso mediante stampa, impronta a rilievo, stampigliatura,
ricamo, tessitura in cimosa.
Tutti coloro che producono, importano
o distribuiscono prodotti tessili, dalle
materie prime al prodotto finito, a titolo oneroso o gratuito, hanno l’obbligo di
ottemperare alla normativa comunitaria
sull’etichettatura dei prodotti tessili.
Il fabbricante ha l’obbligo di garantire la
fornitura dell’etichetta o del contrassegno
e l’esattezza delle informazioni ivi contenute al momento dell’immissione sul
mercato di un prodotto tessile.
Nel caso in cui siano immessi nel territorio italiano prodotti tessili di origine non
europea è l’importatore a garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno e
delle informazioni ivi contenute.
Spetta al distributore, sia all’ingrosso sia
al dettaglio, comunque garantire, all’atto
della messa a disposizione sul mercato di
un prodotto tessile, che esso rechi l’etichetta o il contrassegno conformi a quanto previsto dal Regolamento.
iniziative
DEFINIZIONI
novembre‐dicembre 2014