sospensione della patente

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sospensione della patente
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La sospensione della patente consiste nella privazione della sua validità per un certo periodo di
tempo.
SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO
Quando l’interessato risulti temporaneamente privo dei requisiti psico-fisici prescritti dall’art. 119:
• in sede di accertamento sanitario nell’ambito della procedura di conferma di validità;
• a seguito di un provvedimento di revisione.
Il provvedimento è emesso dal Ministero e dura fino a quando l’interessato non produce la
certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psicofisici.
Contro la sospensione a tempo indeterminato è ammesso il ricorso al Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di sospensione. Il Ministro si
pronuncia entro i 45 giorni successivi e , se il ricorso è accolto, la patente viene restituita al titolare.
Contro il provvedimento è ammesso entro 60 giorni anche il ricorso al TAR competente. Ricorso al
TAR è ammesso anche contro il provvedimento del Ministro.
SOSPENSIONE A TEMPO DETERMINATO
La sospensione della patente di guida a tempo determinato viene applicata come sanzione
amministrativa accessoria quando il titolare sia incorso nella violazione di norme del Codice.
Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni amministrative pecuniarie
L’agente che accerta la violazione provvede al ritiro materiale della patente e al rilascio di un
permesso provvisorio di guida che consenta di condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato
dall’interessato.Entro 5 giorni dal ritiro la patente deve essere inviata al prefetto territorialmente
competente. Questi, nei successivi 15 giorni, emana l’ordinanza, in cui viene indicata la durata della
sospensione, che va notificata all’interessato, comunicata al Ministero ed annotata sulla patente. Se
il termine di 15 giorni non viene rispettato, l’interessato può ottenere la restituzione della patente
E’ ammesso ricorso al prefetto competente territorialmente avverso la sanzione principale.
Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali.
Per molte violazioni alle norme del Codice punite con sanzioni penali (arresto, ammenda) è prevista
la sanzione accessoria della sospensione della patente. L’agente o l’organo accertatore ritira
immediatamente la patente e trasmette entro 10 giorni il verbale al prefetto. Il prefetto provvede ad
emanare il provvedimento fissandone la durata. Il provvedimento è iscritto sulla patente e
comunicato al Ministero.
Esempi di reati:
• Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione;
• inversione del senso i marcia in autostrada, o attraversamento spartitraffico, o guida in senso
opposto a quello consentito;
• guida in stato di ebbrezza;
• guida in stato di alterazione psichica e fisica correlata con l’uso di stupefacenti o psicotrope;
• fuga in caso di incidente;
• circolazione con veicolo sequestrato.
E’ ammesso ricorso all’autorità giudiziaria del luogo dove è stata commessa la violazione.
Sospensione a seguito di incidente per violazione di una norma del codice della strada con
danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo).
L’organo accertatore che ha provveduto al rilevamento del sinistro trasmette entro 10 giorni copia
del rapporto e del verbale di contestazione al prefetto territorialmente competente, e al Ministero. Il
prefetto, sentito il parere del Ministero , dispone la sospensione provvisoria della patente fino a un
massimo di 1 anno ordinando all’intestatario di consegnarla entro 5 giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza: il provvedimento viene iscritto sulla patente e comunicato al Ministero.
E’ ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ ammesso anche ricorso al
TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione.