Tardività del provvedimento di sospensione della patente

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Tardività del provvedimento di sospensione della patente
Tardività del provvedimento
di sospensione della patente
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sui
termini entro i quali il Prefetto può adottare il
provvedimento sospensivo della patente di guida disciplinato
all’articolo 233 del Codice della Strada.
La Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza in esame sostiene
che il provvedimento sospensivo previsto all’articolo 223 del
Codice della Strada abbia il compito di tutelare l’incolumità
pubblica: “scopo della sospensione della patente è quello di
impedire provvisoriamente di guidare ad un soggetto la cui
condotta di guida risulti pericolosa per la Pubblica
incolumità, come desumibile da un grave incidente in cui lo
stesso sia rimasto coinvolto”. Secondo la Corte, proprio
l’esigenza cautelare caratterizzante il procedimento di
sospensione della patente può fornire il giusto criterio per
stabilire la preclusione all’applicabilità di tale
provvedimento; nel momento in cui il provvedimento non è più
idoneo a realizzare finalità cautelari di tutela della
pubblica incolumità non potrà più essere adottato.
Secondo la sentenza n°13226/2007 “è senz’altro da escludere
che il provvedimento di sospensione della patente non possa
più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini
di cui all’art. 223, comma primo (mancata trasmissione del
rapporto entro dieci giorni al Prefetto ed alla Direzione
generale della Motorizzazione civile), e comma secondo
(mancata trasmissione entro quindici giorni del parere del
competente ufficio della Direzione Generale della
Motorizzazione civile), del codice della strada e ciò in
quanto non sarebbe ragionevole precludere la possibilità di
adottare un provvedimento previsto a tutela della incolumità
pubblica per il ritardo di pochi giorni nel compimento di tali
attività; ma sarebbe illogico adottare tale sospensione a
distanza di molti mesi dall’incidente, quando il pericolo per
la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque
verificato.”
Secondo la Corte è compito del giudice di merito valutare il
tempo necessario all’amministrazione per addivenire al
provvedimento di sospensione; nella valutazione il giudice
deve tener conto della maggiore o minore difficoltà che
l’amministrazione si trova ad affrontare nel caso concreto ma
anche della necessità che tali indagini, pur nell’assenza di
limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine
tale da non frustrare le finalità cautelari alle quali il
provvedimento è preordinato. Tale valutazione è sindacabile in
sede di legittimità.
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