angolo quesiti marzo 2008 - Commercialista Telematico

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ANGOLO QUESITI MARZO 2008
a cura di Antonio Gigliotti
QUESITO N. 1: Attività di mediatore creditizio
L’attività di mediatore creditizio genera reddito d’impresa o di lavoro autonomo?
Le prestazioni effettuate sono soggette all’imposta sul valore aggiunto?
RISPOSTA
In base all’articolo 2, comma 1, del DPR n. 287 del 28 luglio 2000 si definisce mediatore creditizio
“colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in
relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con
la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Tale attività può essere definita come ausiliaria all’attività bancaria, rientrando quindi nell’articolo
2195, comma 1, n. 5) del Codice Civile.
Si ritiene perciò che detta attività generi reddito d’impresa, anche se non organizzata in forma
d’impresa, in base all’articolo 55 del Tuir.
La provvigione corrisposta al mediatore creditizio sarà assoggettata a ritenuta a titolo d’acconto,
così come previsto dall’articolo 25-bis del DPR 600/1973. La ritenuta è pari al 23% (aliquota del
primo scaglione di reddito) del 50% dell’ammontare delle provvigioni, con la riduzione di tale
ultima percentuale al 20% se il mediatore dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di
dipendenti o di terzi.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si ritiene che l’attività di mediazione o di consulenza nella
concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari rientri tra le operazioni
esenti elencate tassativamente nell’articolo 10, comma 1, punto 9 del DPR 633/1972.
QUESITO N. 2: Rimborso spese amministratore
Nel caso in cui l’autovettura sia intestata all’amministratore di una società qust’ultima può dedursi
il rimborso chilometrico riconosciuto all’amministratore? Con quali modalità? Le continue
modifiche effettuate negli ultimi anni in tema di deducibilità delle imposte dirette degli autoveicoli
hanno influenzato tale normativa?
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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
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RISPOSTA
La possibilità di dedurre il costo sostenuto dall’amministratore (rimborso chilometrico) per
l’utilizzo dell’auto propria è previsto dall’art. 95 comma 3 del Tuir il quale dispone che “Se il
dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel”.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 95 il rimborso chilometrico riconosciuto all’amministratore per
l’utilizzo della propria auto per attività lavorativa è deducibile dalla società entro determinati limiti.
Il rimborso chilometrico che viene riconosciuto all’amministratore è calcolato sulla base delle
tariffe Aci le quali sulla base di studi che vengono fatti direttamente dall’ente stesso stabiliscono
quanto un’automobile costa in termini di carburante, assicurazione, tasse e manutenzione a seconda
dei vari modelli e dei vari chilometraggi. Il costo che viene così sostenuto dall’amministratore può
essere rimborsato dalla società. Il rimborso che però la società può dedursi è limitato al costo
previsto dalle tabelle Aci corrispondente a 17 cavalli fiscali per le auto a benzina o 20 cavalli fiscali
per le auto a diesel.
Il Ministero delle Finanze nella circolare n. 326/E del 23/12/1997 sostiene che “in sede di
liquidazione, l’ammontare dell’indennità è determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di
automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro”.
Pertanto possiamo sostenere che tra i documenti contabili della società dovrà risultare con cadenza
mensile, bimensile, semestrale o annuale (a seconda del numero di trasferte effettuate) un prospetto
riassuntivo delle trasferte effettuate.
Nel corso del 2006 e del 2007 la disciplina delle autovetture è stata ripetutamente modificata.
Queste modifiche riguardano l’art. 164 del Tuir dove è prevista la deducibilità ridotta per l’acquisto
(anche in leasing) ed il noleggio degli autoveicoli, in questo articolo la deducibilità del rimborso per
costi chilometrici non viene trattata in quanto disciplinata dall’art. 95 sopraesposto, pertanto la
disciplina sul rimborso all’amministratore non ha subito variazioni.
QUESITO N. 3: Auto disabile
Un contribuente ha 2 figli disabili al 90%, entrambi fiscalmente a suo carico, nel cui interesse ha
acquistato un’auto nel 1997 ed una nel 2005. Il contribuente chiede se è possibile sostituire oggi
(2008) le 2 auto con 2 nuove, strutturalmente predisposte per i portatori di handicap, usufruendo
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delle agevolazioni previste (detrazione Irpef del 19% del costo d’acquisto dell’auto; aliquota Iva
agevolata del 4% sul costo dell’acquisto) e quale documentazione debba essere presentata in merito.
RISPOSTA
L’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni n. 66/2006 e n. 169/2002 detta dei chiarimenti
relativamente alla normativa prevista per le agevolazioni in questione e afferma che ogni disabile
ha diritto a un veicolo per la locomozione, pertanto il soggetto cui i disabili sono a carico può fruire
dei benefici previsti per ogni singolo soggetto svantaggiato, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni richieste. Ciò che rileva è la oggettiva condizione di disabilità del soggetto, a prescindere
dal fatto che l’autoveicolo sia intestato al disabile o alla persona cui lo stesso risulti fiscalmente a
carico, e che l’agevolazione può spettare per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso possessore
di reddito di cui risultano a carico i due portatori di handicap.
Deve però sussistere la condizione che, per ciascuna auto, siano trascorsi almeno 4 anni dall’atto del
primo acquisto. Pertanto, nel caso di specie, è possibile usufruire delle agevolazioni solo per
sostituire l’auto acquistata nel 1997 e non anche per quella acquistata nel 2005 (per la quale non
sono ancora decorsi i 4 anni).
Per quanto riguarda la documentazione per poter richiedere l’agevolazione, invece, è necessario
che:

il disabile abbia un REDDITO LORDO ≤ € 2.840,51;

venga presentata la CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA CONDIZIONE DI
DISABILITA’;

venga presentata una COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI da parte del
familiare che, avendo fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere
l’intestatario del veicolo agevolato. In alternativa, è comunque possibile presentare
un’AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;

ai fini IVA, venga presentata una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO
NOTORIO in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione
della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione.
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QUESITO N. 4: Detrazione cure termali
A seguito di problemi alle vie orali il mio medico mi ha consigliato di effettuare delle inalazioni che
vengono somministrate presso i centri di cura termali, volevo sapere se la spesa sostenuta può
essere detratta dall’imposta sul reddito.
RISPOSTA
L’art. 15 comma 1 del Tuir dispone che “Dall’imposta lorda si detrae un importo di pari al 19% dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo:….c) le spese sanitarie, per la parte che eccede €
129,11.”
L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 207 del 9 aprile 1976 chiariva che “Le spese mediche,
chirurgiche e termali sono deducibili allorquando siano inerenti all’assistenza sanitaria delle
persone ammalate ed abbiano un diretto collegamento con le prestazioni professionali rese a dette
persone”.
Possiamo sostenere che la prestazione eseguita nel quesito abbia i connotati e le caratteristiche
richieste dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione sopraesposta, pertanto la spesa in questione è
detraibile nella misura del 19% come previsto dall’art. 15 comma 1 del Tuir.
La risoluzione n. 207 del 9 aprile 1976 inoltre precisa che non sono detraibili quelle spese che
rappresentano un costo accessorio, quali ad esempio le spese di viaggio, di albergo e di soggiorno.
L’articolo 3 comma 3, del D.p.r. 600/1973 prevede che il contribuente conservi idonea
documentazione probatoria dei crediti d’imposta, dei versamenti eseguiti nonché degli oneri
deducibili o detraibili al fine di consentirne l’esibizione o la trasmissione, su richiesta, all’ufficio
verificatore competente.
Per quanto riguarda le cure termali possiamo sostenere che l’idonea documentazione richiesta per
poter detrarre tale spesa possa essere costituita dalla fattura del centro termale e dalla prescrizione
del medico.
QUESITO N. 5: Iva associazioni sportive dilettantistiche
Un’associazione sportiva formata da una squadra di calcio milita in una categoria amatoriale, per
finanziare la propria attività l’associazione concede abitualmente dei spazi pubblicitari che vengono
esposti durante le partite, la concessione può durare un mese, tre mesi, sei mesi oppure tutto l’anno
a seconda del corrispettivo erogato dallo soggetto finanziatore. L’importo riscosso è soggetto a Iva?
Quale aliquota deve essere applicata? Quale regime devo applicare?
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RISPOSTA
L’art. 4 comma 4 del d.p.r. 633/72 dispone che “per gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi,
le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che non
abbiano oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano
effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
nell’esercizio di attività commerciali o agricole”.
Per capire se l’importo riscosso per la concessione di uno spazio pubblicitario è sottoposto ad Iva
bisogna sapere se tale attività possa essere ritenuta un’attività commerciale oppure no.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 88 del 11 luglio 2005 ha espressamente
definito l’attività di sponsorizzazione come attività commerciale, sostenendo che “la
sponsorizzazione, pur distinguendosi dall’ordinario contratto di pubblicità, costituisce comunque
una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata, ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett.
i), del d.p.r. n. 633/72 in ogni caso commerciale”. Dal quesito si nota che le sponsorizzazioni sono
fatte da diversi soggetti e sono ripetute durante l’anno.
Possiamo quindi sostenere che gli importi riscossi in tale attività saranno soggetti ad Iva.
La risoluzione ha inoltre precisato che l’aliquota da applicare è quella ordinaria pari al 20 per cento.
La legge n. 398/1991 prevede per le associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva un regime di imposte dirette agevolato.
Questo regime agevolato prevede l’applicazione dell’imposta con le modalità di cui all’articolo 74,
sesto comma del d.p.r. 633/72 nella quale è prevista una detrazione forfetizzata e l’esonero dalla
presentazione della dichiarazione annuale.
Le fatture di acquisto devono essere conservate e numerate, l’ammontare dei corrispettivi e proventi
da attività commerciale va annotato anche con una unica registrazione entro il 15 del mese
successivo sul prospetto di cui al D.M. 11/12/1997.
Per poter godere di tale agevolazione è necessario che i corrispettivi dell’intero anno conseguiti
nell’esercizio di attività commerciali siano inferiori a € 250.000,00.
Inoltre l’agevolazione si applica solo tramite l’esercizio dell’opzione da indicare nel quadro VO che
dovrà essere allegato all’unico. L’opzione ha effetto fino a revoca ed è vincolante per almeno 5
anni.
L’esercizio dell’opzione deve inoltre essere comunicata alla Siae.
Dott. Antonio Gigliotti
17 Marzo 2008
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