angolo quesiti marzo 2008 - Commercialista Telematico
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angolo quesiti marzo 2008 - Commercialista Telematico
ANGOLO QUESITI MARZO 2008 a cura di Antonio Gigliotti QUESITO N. 1: Attività di mediatore creditizio L’attività di mediatore creditizio genera reddito d’impresa o di lavoro autonomo? Le prestazioni effettuate sono soggette all’imposta sul valore aggiunto? RISPOSTA In base all’articolo 2, comma 1, del DPR n. 287 del 28 luglio 2000 si definisce mediatore creditizio “colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”. Tale attività può essere definita come ausiliaria all’attività bancaria, rientrando quindi nell’articolo 2195, comma 1, n. 5) del Codice Civile. Si ritiene perciò che detta attività generi reddito d’impresa, anche se non organizzata in forma d’impresa, in base all’articolo 55 del Tuir. La provvigione corrisposta al mediatore creditizio sarà assoggettata a ritenuta a titolo d’acconto, così come previsto dall’articolo 25-bis del DPR 600/1973. La ritenuta è pari al 23% (aliquota del primo scaglione di reddito) del 50% dell’ammontare delle provvigioni, con la riduzione di tale ultima percentuale al 20% se il mediatore dichiara di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si ritiene che l’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari rientri tra le operazioni esenti elencate tassativamente nell’articolo 10, comma 1, punto 9 del DPR 633/1972. QUESITO N. 2: Rimborso spese amministratore Nel caso in cui l’autovettura sia intestata all’amministratore di una società qust’ultima può dedursi il rimborso chilometrico riconosciuto all’amministratore? Con quali modalità? Le continue modifiche effettuate negli ultimi anni in tema di deducibilità delle imposte dirette degli autoveicoli hanno influenzato tale normativa? www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 1 RISPOSTA La possibilità di dedurre il costo sostenuto dall’amministratore (rimborso chilometrico) per l’utilizzo dell’auto propria è previsto dall’art. 95 comma 3 del Tuir il quale dispone che “Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel”. Alla luce di quanto previsto dall’art. 95 il rimborso chilometrico riconosciuto all’amministratore per l’utilizzo della propria auto per attività lavorativa è deducibile dalla società entro determinati limiti. Il rimborso chilometrico che viene riconosciuto all’amministratore è calcolato sulla base delle tariffe Aci le quali sulla base di studi che vengono fatti direttamente dall’ente stesso stabiliscono quanto un’automobile costa in termini di carburante, assicurazione, tasse e manutenzione a seconda dei vari modelli e dei vari chilometraggi. Il costo che viene così sostenuto dall’amministratore può essere rimborsato dalla società. Il rimborso che però la società può dedursi è limitato al costo previsto dalle tabelle Aci corrispondente a 17 cavalli fiscali per le auto a benzina o 20 cavalli fiscali per le auto a diesel. Il Ministero delle Finanze nella circolare n. 326/E del 23/12/1997 sostiene che “in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità è determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro”. Pertanto possiamo sostenere che tra i documenti contabili della società dovrà risultare con cadenza mensile, bimensile, semestrale o annuale (a seconda del numero di trasferte effettuate) un prospetto riassuntivo delle trasferte effettuate. Nel corso del 2006 e del 2007 la disciplina delle autovetture è stata ripetutamente modificata. Queste modifiche riguardano l’art. 164 del Tuir dove è prevista la deducibilità ridotta per l’acquisto (anche in leasing) ed il noleggio degli autoveicoli, in questo articolo la deducibilità del rimborso per costi chilometrici non viene trattata in quanto disciplinata dall’art. 95 sopraesposto, pertanto la disciplina sul rimborso all’amministratore non ha subito variazioni. QUESITO N. 3: Auto disabile Un contribuente ha 2 figli disabili al 90%, entrambi fiscalmente a suo carico, nel cui interesse ha acquistato un’auto nel 1997 ed una nel 2005. Il contribuente chiede se è possibile sostituire oggi (2008) le 2 auto con 2 nuove, strutturalmente predisposte per i portatori di handicap, usufruendo www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 2 delle agevolazioni previste (detrazione Irpef del 19% del costo d’acquisto dell’auto; aliquota Iva agevolata del 4% sul costo dell’acquisto) e quale documentazione debba essere presentata in merito. RISPOSTA L’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni n. 66/2006 e n. 169/2002 detta dei chiarimenti relativamente alla normativa prevista per le agevolazioni in questione e afferma che ogni disabile ha diritto a un veicolo per la locomozione, pertanto il soggetto cui i disabili sono a carico può fruire dei benefici previsti per ogni singolo soggetto svantaggiato, fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste. Ciò che rileva è la oggettiva condizione di disabilità del soggetto, a prescindere dal fatto che l’autoveicolo sia intestato al disabile o alla persona cui lo stesso risulti fiscalmente a carico, e che l’agevolazione può spettare per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso possessore di reddito di cui risultano a carico i due portatori di handicap. Deve però sussistere la condizione che, per ciascuna auto, siano trascorsi almeno 4 anni dall’atto del primo acquisto. Pertanto, nel caso di specie, è possibile usufruire delle agevolazioni solo per sostituire l’auto acquistata nel 1997 e non anche per quella acquistata nel 2005 (per la quale non sono ancora decorsi i 4 anni). Per quanto riguarda la documentazione per poter richiedere l’agevolazione, invece, è necessario che: il disabile abbia un REDDITO LORDO ≤ € 2.840,51; venga presentata la CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA CONDIZIONE DI DISABILITA’; venga presentata una COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI da parte del familiare che, avendo fiscalmente a carico il portatore di handicap, risulterà essere l’intestatario del veicolo agevolato. In alternativa, è comunque possibile presentare un’AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; ai fini IVA, venga presentata una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO in cui si attesti che nel quadriennio anteriore alla data di immatricolazione della vettura non è stato acquistato altro veicolo con analoga agevolazione. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 3 QUESITO N. 4: Detrazione cure termali A seguito di problemi alle vie orali il mio medico mi ha consigliato di effettuare delle inalazioni che vengono somministrate presso i centri di cura termali, volevo sapere se la spesa sostenuta può essere detratta dall’imposta sul reddito. RISPOSTA L’art. 15 comma 1 del Tuir dispone che “Dall’imposta lorda si detrae un importo di pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:….c) le spese sanitarie, per la parte che eccede € 129,11.” L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 207 del 9 aprile 1976 chiariva che “Le spese mediche, chirurgiche e termali sono deducibili allorquando siano inerenti all’assistenza sanitaria delle persone ammalate ed abbiano un diretto collegamento con le prestazioni professionali rese a dette persone”. Possiamo sostenere che la prestazione eseguita nel quesito abbia i connotati e le caratteristiche richieste dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione sopraesposta, pertanto la spesa in questione è detraibile nella misura del 19% come previsto dall’art. 15 comma 1 del Tuir. La risoluzione n. 207 del 9 aprile 1976 inoltre precisa che non sono detraibili quelle spese che rappresentano un costo accessorio, quali ad esempio le spese di viaggio, di albergo e di soggiorno. L’articolo 3 comma 3, del D.p.r. 600/1973 prevede che il contribuente conservi idonea documentazione probatoria dei crediti d’imposta, dei versamenti eseguiti nonché degli oneri deducibili o detraibili al fine di consentirne l’esibizione o la trasmissione, su richiesta, all’ufficio verificatore competente. Per quanto riguarda le cure termali possiamo sostenere che l’idonea documentazione richiesta per poter detrarre tale spesa possa essere costituita dalla fattura del centro termale e dalla prescrizione del medico. QUESITO N. 5: Iva associazioni sportive dilettantistiche Un’associazione sportiva formata da una squadra di calcio milita in una categoria amatoriale, per finanziare la propria attività l’associazione concede abitualmente dei spazi pubblicitari che vengono esposti durante le partite, la concessione può durare un mese, tre mesi, sei mesi oppure tutto l’anno a seconda del corrispettivo erogato dallo soggetto finanziatore. L’importo riscosso è soggetto a Iva? Quale aliquota deve essere applicata? Quale regime devo applicare? www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 4 RISPOSTA L’art. 4 comma 4 del d.p.r. 633/72 dispone che “per gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che non abbiano oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole”. Per capire se l’importo riscosso per la concessione di uno spazio pubblicitario è sottoposto ad Iva bisogna sapere se tale attività possa essere ritenuta un’attività commerciale oppure no. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 88 del 11 luglio 2005 ha espressamente definito l’attività di sponsorizzazione come attività commerciale, sostenendo che “la sponsorizzazione, pur distinguendosi dall’ordinario contratto di pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale, attività considerata, ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett. i), del d.p.r. n. 633/72 in ogni caso commerciale”. Dal quesito si nota che le sponsorizzazioni sono fatte da diversi soggetti e sono ripetute durante l’anno. Possiamo quindi sostenere che gli importi riscossi in tale attività saranno soggetti ad Iva. La risoluzione ha inoltre precisato che l’aliquota da applicare è quella ordinaria pari al 20 per cento. La legge n. 398/1991 prevede per le associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva un regime di imposte dirette agevolato. Questo regime agevolato prevede l’applicazione dell’imposta con le modalità di cui all’articolo 74, sesto comma del d.p.r. 633/72 nella quale è prevista una detrazione forfetizzata e l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale. Le fatture di acquisto devono essere conservate e numerate, l’ammontare dei corrispettivi e proventi da attività commerciale va annotato anche con una unica registrazione entro il 15 del mese successivo sul prospetto di cui al D.M. 11/12/1997. Per poter godere di tale agevolazione è necessario che i corrispettivi dell’intero anno conseguiti nell’esercizio di attività commerciali siano inferiori a € 250.000,00. Inoltre l’agevolazione si applica solo tramite l’esercizio dell’opzione da indicare nel quadro VO che dovrà essere allegato all’unico. L’opzione ha effetto fino a revoca ed è vincolante per almeno 5 anni. L’esercizio dell’opzione deve inoltre essere comunicata alla Siae. Dott. Antonio Gigliotti 17 Marzo 2008 www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 5