Regolamento per la concessione di loculi ed aree per la costruzione

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Regolamento per la concessione di loculi ed aree per la costruzione
COMUNE DI FASANO
( Prov. di Brindisi )
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI
ED AREE PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE
FUNERARIE NEI CIMITERI DI FASANO CENTRO PEZZE DI GRECO E MONTALBANO - SPEZIALE.
ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quanto disciplinato dal
regolamento comunale di polizia mortuaria sulle tipologie delle sepolture, loro
caratteristiche dimensionali e tecniche nonché il periodo ordinario di rotazione dei campi
ad inumazione, la concessione dei loculi realizzati dal comune e la concessione delle aree
a privati ed enti e la manutenzione delle edicole funerarie sono disciplinate dal presente
regolamento.
ART. 2 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE
1 - Il comune, secondo le procedure di pianificazione dei piani regolatori dei cimiteri,
concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati ed enti, residenti in Fasano, l’uso di aree
cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di cappelle che di tombe. La
deroga alla residenza è possibile solo per la sepoltura di salme di propri congiunti
tumulate, in via provvisoria, in cappelle o tombe di terzi .Vengono, altresì, poste in
concessione loculi già realizzati o ristrutturati per la tumulazione delle salme per un
periodo massimo di 25 anni.
2 - Salvo quanto disposto dagli articoli successivi del presente regolamento, sono
comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all’entrata
in vigore del D.P.R. 803/75.
3 - Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari
purché appartenenti allo stesso nucleo familiare di origine - compresi i coniugi - a
condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a due loculi da
realizzare fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi
connessi alla concessione della medesima.
4 - La disposizione del comma precedente non è applicabile per le concessioni delle aree
cimiteriali da effettuare a favore di enti.
5 - Le concessioni di aree in favore sia di privati che di Enti, sia per cappelle che per
tombe, vengono effettuate in rigoroso ordine numerico crescente a partire dal numero 1
fino all’esaurimento delle stesse, così come riportate nelle planimetrie dei piani di
lottizzazione dei Cimiteri.
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6 – L’ordine numerico crescente dei lotti potrà subire modifica per la concessione di aree
in favore di enti e ciò al fine di consentire agli stessi la realizzazione idonea di un
organismo edilizio su un’area di forma regolare.
La scelta dei lotti e la definizione geometrica del loro accorpamento avverrà dopo
aver acquisito il parere della direzione dei lavori delle opere di ampliamento.
ART.3- PROCEDURA PER LA CONCESSIONE
1 - Le concessioni di aree avvengono su presentazione di domande, redatte in bollo, ed
indirizzate al sindaco con le quali si specifica:
a) generalità, domicilio e codice fiscale dei richiedenti;
b) richiesta di un solo lotto, ad eccezione degli enti la cui richiesta non può superare
il numero di venticinque;
c) di aver preso visione delle norme che disciplinano le concessioni e delle sanzioni
che si applicano nei confronti degli inadempienti alle disposizioni;
d) impegno specifico ad effettuare il versamento del canone od il pagamento delle
spese per la stipulazione della concessione.
2 - Le assegnazioni delle aree avverranno in ordine cronologico di presentazione delle
istanze.
3 - Nel caso che il numero delle domande dovesse superare quello dei lotti delle aree, si
procederà come segue:
a) per gli enti si ridurrà il numero dei lotti in proporzione al numero dei soci o degli
iscritti agli stessi;
b) per i privati si terrà conto dell’anzianità dei richiedenti.
3-bis- Il comma 3 dell’art.3 del “Regolamento per la concessione di loculi ed aree per la
costruzione di edicole funerarie nei cimiteri di Fasano, Pezze di Greco e Montalbano-Speziale”,
approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 75 del 28/09/2001, opera in via
sussidiaria rispetto al criterio fondamentale riportato nel comma 2 e solo per i casi per i quali il
comma 2 non possa costituire scriminante tra le istanze.1
3-ter- Nel caso in cui la superficie assegnata agli Enti sia inferiore a quella dei lotti all’uopo
destinati nel piano di lottizzazione cimiteriale, si potrà consentire, all’Ente che ne farà
richiesta, l’assegnazione di un numero di lotti superiore a 25.
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Comma aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 56 in data 30/09/2002
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4 - Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del
concessionario, sono subordinate al pagamento dei canoni, al deposito delle spese
contrattuali, la consistenza dei quali viene determinata con atti della civica
amministrazione.
ART.4- OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO
1 - Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura
.In difetto potranno sospendersi
gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al
successivo articolo 11.
2 - Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la
concessione, così come disposto dal seguente articolo 9, la manutenzione ordinaria può
essere richiesta a persone che abbiano ivi sepolti i familiari o che abbiano il consenso per
la loro futura tumulazione, ed autorizzata con apposito atto, che l’amministrazione si
riserva di assumere volta per volta.
3 - L’esecuzione di tale manutenzione non fa nascere alcun diritto sulla concessione della
sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell’amministrazione o di terzi.
4 - Potranno inoltre essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia
effettuato il risarcimento dei danni arrecati alla struttura cimiteriale in dipendenza
dell’esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall’avente causa.
5 - In caso di contitolarità della sepoltura, gli obblighi di cui al presente articolo sono
solidali.
ART.5 .TIPI DI SEPOLTURA IN CONCESSIONE
1 - Le aree per le quali l’amministrazione comunale ha facoltà di concessione sono così
determinate:
Per Fasano Centro-Cimitero esistente:
a) aree per la costruzione di edicole esterne per confraternite (costruzione fuori terra di
valore artistico e architettonico) così individuate:
iarea di mq. 74,25 (22,50 x 3,30) suddivisa in 9 lotti virtuali per comodità di
assegnazione: Ex = mq. 8,25 (3,30 x 2,50) (dove x = 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
iarea E10 = mq. 24,43
iarea E11 = mq. 41,13
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senza alcuna limitazione in merito al numero dei loculi e dei relativi ossari, la cui
realizzazione sarà comunque vincolata al rispetto delle norme igienico-sanitarie
vigenti;
b) lotti per la costruzione di cappelle private (costruzione fuori terra di valore artistico e
architettonico) così individuati:
B1 = mq. 10,54 (3,10 x 3,40)
B2 = mq. 9,86 (2,90 x 3,40)
B3 = mq. 9,35 (2,75 x 3,40)
B4 = mq. 9,80 (2,80 x 3,50)
B5 = mq. 11,16 (3,10 x 3,60)
vincolati alla realizzazione di 10 loculi più 10 ossari in soprassuolo;
c) aree per la costruzione di tombe private (costruzione fuori terra di valore artistico e
architettonico) così individuate:
T1 = mq. 5,36 (1,85 x 2,90)
T2 = mq. 6,00 (2,00 x 3,00)
vincolata alla realizzazione di 4 loculi più 4 ossari in soprassuolo;
Per Fasano Centro Ampliamento e Pezze di Greco
a) area per la costruzione di cappelle per Enti (costruzione fuori terra di valore artistico e
architettonico), suddivisa virtualmente in lotti per una comodità di assegnazione al fine di
poter materializzare il perimetro della superficie da assegnare sul piano di lottizzazione, la
cui superficie è stabilita in :
• lotto virtuale: mq. 8 (2,50 x 3,20) (in Fasano disponibili n. 276), senza alcuna limitazione
in merito al numero dei loculi e dei relativi ossari, la cui realizzazione sarà comunque
vincolata al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
b) area per la costruzione di cappelle private (costruzione fuori terra di valore artistico
e architettonico) la cui superficie è stabilita in :
•
mq.10,56 (3,20 x 3,30) vincolata alla realizzazione di 10 loculi più 10 ossari in
soprassuolo (in Fasano lotti disponibili n. 184);
•
mq.8 (2,50 x 3,20) vincolata alla realizzazione di 5 loculi più 5 ossari in soprassuolo
(in Fasano lotti disponibili n.213);
c) area per la costruzione di tombe private (costruzione fuori terra di valore artistico e
architettonico ) la cui superficie è stabilita in:
• mq. 7,14 (2,10 x 3,40) vincolata alla realizzazione di 4 loculi più 4 ossari in soprassuolo
(in Fasano lotti disponibili n.188);
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Per Montalbano - Speziale
a) area per la costruzione di cappelle per Enti (costruzione fuori terra di valore
artistico ed architettonico) la cui superficie, suddivisa in due lotti, è così stabilita:
•
mq.132 (33,00 x 4,00) vincolata alla realizzazione di 200 loculi;
•
mq. 156 (39,00 x 4,00) vincolata alla realizzazione di 210 loculi;
b) area per la costruzione di cappelle private (costruzione fuori terra di valore
artistico e architettonico) la cui superficie è stabilita in :
•
mq. 9,86 (3,40 x 2,90) vincolata alla realizzazione di 10 loculi (superfici n.58);
c) area per la costruzione di tombe private (costruzione fuori terra di valore artistico
e architettonico (vincolata alla realizzazione di 4 loculi (superfici n.4) ;
2 - I loculi, oggetto di concessione, sono quelli già realizzati dall’amministrazione, quelli
che potranno essere ristrutturati o quelli che potranno essere realizzati.
3 – Il canone per la concessione delle aree cimiteriali è determinato, in linea di massima e
con arrotondamento per eccesso, sulla base dei seguenti criteri:
a) in rapporto al costo complessivo dei lavori concernente gli ampliamenti e miglioramenti
dei cimiteri, ivi incluse le spese per gli oneri fiscali, generali e quant’altro attinente alla
realizzazione degli interventi;
b) in relazione alla volumetria realizzabile sulle aree concesse.
ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI COSTRUZIONE
1 - Le costruzioni ed i materiali sono soggetti alla normativa prevista nei piani regolatori
dei cimiteri e negli atti agli stessi allegati e richiamati, fatti salvi ulteriori e specifici obblighi
incombenti ai concessionari e previsti negli articoli che seguono.
2 - I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:
a) presentazione, entro un anno dalla data di stipulazione dell’atto, del progetto
esecutivo delle opere da realizzare;
b) ultimazione delle opere, certificata dal direttore dei lavori in conformità al
successivo punto c), entro dodici mesi, se privato, 36 mesi se ente, dalla data del
rilascio della concessione edilizia. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di
presentazione di varianti in corso d’opera. Durante tale periodo è facoltà del servizio
tecnico promuovere ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le
indicazioni progettuali approvate dalla amministrazione. A motivata richiesta del
concessionario, il comune si riserva la facoltà di concedere proroghe;
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c) utilizzo della struttura solo dopo aver ottenuto il certificato di agibilità rilasciata dal
Comune di Fasano su apposita istanza completa dei seguenti allegati:
- dichiarazione del direttore dei lavori di aver ultimato le opere nel rispetto
della concessione edilizia e delle eventuali prescrizioni della AUSL;
- attestazione di avvenuto deposito del collaudo statico presso l’Ente preposto
nel caso di strutture in cemento armato ovvero certificato di collaudo statico a
firma del direttore dei lavori. nei casi in cui la normativa vigente non preveda
l’assoggettamento dell’opera alle norme in materia di c.a.;
-
risarcimento di eventuali danni arrecati al pubblico patrimonio cimiteriale
connessi all’esecuzione delle opere di cui alla concessione edilizia ed
accertate dall’amministrazione comunale.
3 – Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di
nascita e di morte della persona a cui la salma o i resti mortali si riferiscono. I nomi
dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi solo
emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacertà del luogo.
4 – Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle diverse tipologie di sepoltura,
è fatto obbligo per i privati e per gli Enti osservare una sospensione dei lavori nei mesi di
ottobre e novembre in occasione della commemorazione dei defunti. Tale periodo di
sospensione non sarà computato ai fini della durata della concessione edilizia. I relativi
cantieri dovranno essere curati dal punto di vista della pulizia e della sicurezza, in modo
da non compromettere l’incolumità dei visitatori ed il decoro del luogo.
ART.7 AMMISSIONE NELLA SEPOLTURA
1 - Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dall’amministrazione comunale, nelle sepolture
private il diritto d’uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria
famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea retta ed i loro
coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi; per le sepolture concesse
ad enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell’atto di
concessione.
2 - Il concessionario o i concessionari, nel caso in cui si sia proceduto, mediante atto
notarile depositato presso il comune, alla suddivisione dell’intera sepoltura in quanto di
pertinenza, potranno disporre l’ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
a) parenti fino al quarto grado;
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b) affini entro il terzo grado;
c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario
richiedente;
d) persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del
concessionario.
3 - Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l’ammissione di salme, resti
o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino.
ART.8- SUBENTRI NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE
1 - Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della
titolarità della concessione a beneficio di chi non riveste la qualità di erede legittimo.
2 - Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della
concessione i suoi eredi i quali, entro un anno, sono tenuti a denunciare questa loro
qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari
rimanenti.
3 - Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari
non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente
accrescimento delle rispettive quote.
4 - Ai sensi dell’art.93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica
Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d’uso sulla
concessione, ad eccezione di quanto previsto dall’art.7, comma 2° lett.d del presente
regolamento.
5 - Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in alcun caso consentiti
trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.
ART. 9 - RINUNCIA SU AREE LIBERE
DA COSTRUZIONE
1 - E’ facoltà del concessionario che non ha ancora iniziato le opere rinunciare alla
concessione. Il canone da rimborsare viene decurtato del 5% per ogni mese dalla data di
stipulazione dell’atto con un minimo del 10%.
2 - Lo svincolo della cauzione verrà disposto contestualmente al rimborso del canone.
3 - Le spese contrattuali, tutte nessuna esclusa, si intendono a carico del rinunciante.
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ART. 10 - RINUNCIA SU AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE
1 - Il concessionario che ha iniziato le opere e dichiara di non portarle a termine, come
pure il concessionario che ha ultimato le opere per altro non dichiarate agibili, ha facoltà
di rinunciare alla concessione.
2 - Il canone della concessione da rimborsare verrà decurtato con le modalità di cui
all’articolo precedente, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute
dall’amministrazione comunale per il ripristino dell’area.
3 - In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità
dell’amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del
rinunciante.
ART.11 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI
1 - La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei
seguenti casi:
a) per inosservanza delle prescrizioni di cui all’art.6;
b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli
aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi
alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
d) quando venga accertato che siano state tumulate salme di persone diverse da
quelle consentite e previste dall’art.7 del presente regolamento;
e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di
concessione o dal presente regolamento o dal regolamento di polizia mortuaria.
2 - La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) ed e) di cui al
comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità,
previa pubblicazione della diffida all’albo comunale ed alla porta di ingresso del cimitero
per la durata di novanta giorni consecutivi.
3 - Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, di cui al comma 2, sarà dichiarata la
decadenza con determinazione del dirigente, che avrà efficacia dalla data di esecutività del
provvedimento stesso.
4 - Nel caso previsto al punto a) di cui al primo comma, i termini indicati nei commi
precedenti sono abbreviati a trenta giorni.
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ART.12 - PROCEDURE SUCCESSIVE ALL’ATTO DI DECADENZA
1 - Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell’articolo
precedente, si provvederà alla traslazione delle salme o resti o ceneri eventualmente
sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune; potranno altresì
essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 20 anni.
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Le
opere
delle
sepolture
decadute
restano
nella
piena
disponibilità
dell’amministrazione comunale che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione
secondo le modalità fissate dal presente regolamento oppure provvedere alla loro
demolizione o al loro restauro.
ART. 13 - NORME FINALI E TRANSITORIE
1 - Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione con
la quale è stato approvato e sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni concernenti
la disciplina delle concessioni di aree cimiteriali e locali comunali.
2 - Dopo l’avvenuta esecutività della deliberazione, il regolamento è pubblicato all’albo
comunale per giorni 15 ( quindici).
3 - Copia del presente regolamento verrà rimessa dal Segretario Generale ai Dirigenti e
responsabili di servizi concernenti le materie di trattazione per ulteriori provvedimenti di
competenza.
4 - In fase di prima applicazione del presente regolamento, le domande precedentemente
presentate saranno prese in considerazione previa conferma delle stesse da parte degli
interessati.
5 - Qualora le istanze presentate riguardassero persone decedute, le stesse saranno
tenute in considerazione solo se confermate dagli eredi. Analoga considerazione deve
essere effettuata anche per le istanze pervenute entro il 31/12/2001 da parte di persone
non più residenti.
6 - Per l’adempimento di quanto ai commi 4 e 5 il servizio cimiteriale provvederà a
trasmettere agli interessati specifica nota, assegnando un termine non superiore a 30
giorni per la conferma della richiesta, per il versamento immediato del primo acconto alla
tesoreria comunale ed all’impegno a versare il saldo in ulteriori due rate, con l’avvertenza
che in caso di inadempimento si decadrà dal beneficio con perdita dell’acconto versato.
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Trascorso il termine assegnato e senza che l’interessato abbia confermato, l’istanza
precedentemente presentata si intenderà decaduta a tutti gli effetti.
7 - Le disposizioni previste dall’articolo 6 si applicano anche alle concessioni delle aree già
effettuate con la riduzione dei termini al 50% e previa diffida agli interessati.
Al fine di evitare interferenza nei lavori tra il pubblico ed il privato, il termine di cui al
secondo comma lettera a) dell’articolo 6 incomincia a decorrere dalla data di ultimazione
dei lavori di ampliamento del cimitero.
8 - Le disposizioni di cui all’art.12 del presente regolamento si applicano anche alle
concessioni rilasciate sulla base di tutti i precedenti regolamenti abrogati.
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