Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autotrasporti

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Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Autotrasporti
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In data 26 gennaio 2011 è stato rinnovato il ccnl per i lavoratori del settore logistica trasporto e
spedizioni. Riportiamo successivamente i punti oggetto di modifiche di maggior interesse.
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Nella parte generale è stato soppresso il comma 4 dell’articolo 12 che prevedeva il
pagamento della festività del 4 novembre la cui celebrazione è spostata alla prima domenica
del mese di novembre. Inoltre il rinnovo ha esteso anche alle aziende del settore trasporto
merci quanto disposto per il settore Assilogistica ed è stata pertanto eliminata dell’elenco
delle festività la Santa Pasqua.
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Qualora una festività dovesse cadere in un sabato o di domenica è dovuta, in aggiunta alla
retribuzione mensile, la retribuzione di una giornata calcolata sulla base di un ventiduesimo
di quella mensile.
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Il rinnovo contrattuale ha previsto due giornate definite come semifestive: il pomeriggio del
24 dicembre ed il pomeriggio del 31 dicembre. In tali giornate la prestazione lavorativa non
potrà superare le 13 ore ed eccedere la metà del normale orario lavorativo.
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E’ stata prevista la flessibilizzazione della festività del Santo Patrono. Si consente
all’azienda di sostituire la festività del Patrono del luogo presso il quale il lavoratore presta
attività con 10 ore di permessi retribuiti che matureranno nel momento in cui cadrà la
festività. Se tali permessi non verranno goduti entro l’anno decadranno e dovranno essere
liquidati entro la retribuzione dell’aprile successivo.
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Nel caso che un lavoratore presti la propria attività in una giornata festiva, percepirà, oltre
alla retribuzione spettante per la giornata, anche una retribuzione relativa alle ore lavorate
calcolata tenendo conto delle seguenti maggiorazioni:
- lavoro festivo ordinario: maggiorazione 50%
- lavoro festivo straordinario diurno: maggiorazione 65%
- lavoro festivo straordinario notturno: maggiorazione 75%
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Per compensare la riduzione delle festività del 4 novembre e della Santa Pasqua, ai soli
lavoratori in servizio alla data delle del 26 gennaio 2011 è stato previsto il riconoscimento
di un elemento retributivo non assorbibile distinto dalla retribuzione e così regolamentato:
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Quadro
Livello 1
Livello 2
Livello 3S
Livello 3J
Livello 4S
Livello 4J
Livello 5
Livello 6
Livello 6J
(O'5HWU
12,89
12,07
11,07
10,00
9,75
9,26
9,26
8,84
8,26
8,26
Inoltre le Parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori
contenuti nella tabella sottostante.
Livelli
Quadro
Livello 1
Livello 2
Livello 3S
Livello 3J
Livello 4S
Livello 4J
Livello 5
Livello 6
Livello 6J
Minimi mensili
Minimi mensili
Minimi mensili
Minimi mensili
Dal 01.01.2011
Dal 01.09.2011
Dal 01.02.2012
Dal 01.12.2012
1.857,95
1.890,18
1.928,86
1.970,12
1.744,64
1.774,81
1.811,00
1.849,61
1.602,97
1.630,65
1.663,87
1.699,31
1.447,37
1.472,37
1.502,37
1.534,37
1.409,20
1.433,58
1.462,84
1.494,05
1.340,07
1.363,21
1.390,98
1.420,60
1.304,12
1.326,85
1.354,12
1.383,21
1.278,22
1.300,32
1.326,85
1.355,15
1.193,46
1.214,12
1.238,91
1.265,36
1.164,54
1.164,54
1.164,54
1.164,54
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Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.9.2008 – 31.12.2010), ai lavoratori in
servizio al 10.12.2010 verrà corrisposto un importo forfettario lordo pro capite di 150 euro,
suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’ importo di cui sopra sarà erogato in 2 rate di pari entità, di cui la prima entro gennaio 2011 e la
seconda entro marzo 2011.
L’ una tantum non sarà considerata ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del
TFR.
Studio Menozzi
consulenti del lavoro