Ripristino della festività del 2 giugno

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Ripristino della festività del 2 giugno
ALLE AZIENDE INDUSTRIALI
ASSOCIATE
DEL
SETTORE
TESSILE-ABBIGLIAMENTO
LORO SEDI
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI
L’Aquila, 6 marzo 2001
Circolare n. 70/2001
Prot. n.
OGGETTO:
Ripristino della festività del 2 giugno – Conseguenze sul contratto
collettivo nazionale di lavoro – Accordo con Filta, Filtea e Uilta
del 28 febbraio 2001; Trattamento economico di malattia –
interpretazione degli artt. 99 e 109 del CCNL 19 maggio 2000.
E’ ormai noto che la legge 20.11.2000 n. 336 ha disposto il ripristino della
festività della Fondazione della Repubblica, da celebrare il 2 giugno di ciascun
anno a partire dal 2001.
La prima conseguenza di tale provvedimento è che il 2 giugno torna ad essere un
giorno festivo a tutti gli effetti. L’elenco delle festività riportato agli
articoli 89, 96 e 105 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro si
incrementa di una dodicesima festività, corrispondente al 2 giugno.
Nel 2001 il 2 giugno cadrà in sabato; il trattamento spettante ai lavoratori è
quello stabilito dal contratto:
− maturazione di 1/26 di retribuzione per la coincidenza della festività con
la giornata di sabato (caso dei giornalieri e dei turnisti su 5 giorni);
− oppure maturazione della normale retribuzione mensile nei casi in cui il
sabato sia giorno lavorativo e la festività sia goduta (caso dei turni 6 x 6
o dei turni a scorrimento);
− oppure maturazione del trattamento di festività lavorata.
Come seconda conseguenza, il provvedimento legislativo ha inciso direttamente
sull’istituto contrattuale della riduzione dell’orario lavorativo (art. 34 del
vigente CCNL).
Negli anni seguenti al 1977 infatti, pur in tempi diversi, tutti i contratti
collettivi dei comparti del tessile-abbigliamento hanno utilizzato il compenso
relativo al 2 giugno cadente in domenica (pari a 1/26 di retribuzione) per
retribuire una parte della riduzione di orario. Il trattamento economico del 2
giugno era stato quindi “assorbito” nella riduzione di orario.
Da quest’anno il venir meno del ventiseiesimo di retribuzione avrebbe provocato
uno squilibrio nell’istituto della riduzione di orario, che a suo tempo fu
pattuito tra le parti scambiando la concessione di ore di riposo con
l’assorbimento dei compensi relativi al 2 giugno e al 4 novembre (per tutti i
comparti in genere) e al solo 2 giugno (per i comparti abbigliamento,
magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia, copertoni e tende).
A tale seconda conseguenza ha posto rimedio l’accordo intervenuto il 28 febbraio
2001 tra le Associazioni del settore tessile-abbigliamento e Filta, Fitlea,
Uilta.
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L’intesa nasce dalla comune volontà delle parti di ripristinare l’equilibrio
economico dell’istituto della retribuzione di orario, neutralizzando gli effetti
della legge n. 336/2000.
A questi fini si è previsto che, con decorrenza dal presente anno:
nei comparti abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto, cappello di paglia,
copertoni e tende verrà assorbito nella riduzione di orario il compenso (pari a
1/26 della retribuzione mensile) del 4 novembre, in sostituzione di quello del 2
giugno;
in tutti gli altri comparti (laniero, cotoniero, nobilitazione, serico,
torcitura e filatura serica, tessili vari) verrà assorbito nella riduzione di
orario il compenso (pari a 1/26 della retribuzione mensile) del 15 agosto,
festività dell’Assunzione. Tale festività, infatti, di norma produce un
trattamento economico sostitutivo perché cade o in sabato, o in domenica o
durante il periodo feriale.
In entrambi i casi, dunque, a fronte del riconoscimento della riduzione di
orario contrattuale, le aziende potranno continuare ad assorbire la stessa
quantità di retribuzione, restando invariato l’onere complessivo della riduzione
di orario.
Due ulteriori clausole prevedono:
− che le particolari norme concordate negli accordi aziendali per un più
intenso utilizzo degli impianti (cicli continui) restino in vigore. In
effetti ci risulta che in questi casi gli accordi aziendali prevedano
l’assorbimento complessivo nei cicli di turnazione di tutte le festività
residue non utilizzate per le fermate collettive. Ciò comporta che sia la
diversa destinazione del compenso economico relativo al 15 agosto, sia la
nuova festività del 2 giugno,
non alterino le quantità di ore lavorative
annue concordate negli accordi aziendali;
− che nel caso (diverso dai cicli continui per un più intenso utilizzo degli
impianti) in cui la festività del 15 agosto cada in una settimana
lavorativa, e non di ferie, l’assorbimento sarà effettuato su un’altra
festività dell’anno cadente in sabato o in domenica.
Trattamento economico di malattia – verbale di interpretazione
Si informa che il 28 febbraio 2001 le Associazioni Sistema Moda Italia,
Associazione Tessile Italiana, Federazione Tessili Vari e Associazione Serica
Italiana, raggruppate nel Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie
Tessili-Abbigliamento-Moda Italiane, hanno firmato con Filta Filtea e Uilta il
verbale di interpretazione contrattuale degli artt. 99 e 109 del CCNL 19 maggio
2000.
Le parti hanno chiarito che «l’art. 99 (“Trattamento economico di malattia” –
disposizioni per le qualifiche speciali o intermedie) e l’art. 109 (“Trattamento
economico di malattia” – disposizioni per gli impiegati) del CCNL 19 maggio 2000
si interpretano nel senso che la “malattia” di cui al primo alinea del comma 1
consiste in ogni evento morbile intercalato rispetto al precedente e al
successivo dall’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, rispettivamente del
lavoratore intermedio o impiegato».
Quanto sopra rileva ai fini dell’applicazione del trattamento di malattia a
carico dell’azienda.
Cordiali saluti.
Il Direttore
(Dr. Antonio Cappelli)
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