TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITÀ Criteri generali
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TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITÀ Criteri generali
TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITÀ Criteri generali per il 2014 A. FESTIVITA’ NAZIONALI B. FESTIVITA’ RELIGIOSE CIVILI - 25 aprile, Anniversario Liberazione - 1 maggio, Festa del Lavoro - 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica (1) - 1 gennaio, Capodanno - 6 gennaio, Epifania - 31 marzo, Pasqua (alcuni contratti) - 1 aprile, Lunedì dell’Angelo - 15 agosto, Assunzione - 1 novembre, Ognissanti - 8 dicembre, Immacolata Concezione - 25 dicembre, S. Natale - 26 dicembre, S. Stefano - S. Patrono La ex festività del 4/11 è stata regolata diversamente dai vari CCNL di categoria; si consiglia pertanto di consultare attentamente i vari contratti nella parte in cui viene disciplinata l’ex festività in esame. Le 4 festività religiose abolite per legge (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo) sono regolate contrattualmente mediante la concessione di permessi retribuiti sostitutivi (32 ore), ovvero utilizzate per l’attuazione della riduzione di orario settimanale. Si consiglia pertanto di verificare quanto stabilito in proposito nel contratto di categoria applicato. 1) NORME GENERALI LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA MENSILE (Impiegati, intermedi, operai mensilizzati) Trattamento economico da corrispondere nel caso in cui una delle festività elencate ai punti A e B cada: di domenica Compete in aggiunta alla retribuzione mensile, la normale retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio ragguagliato a quanto disposto dai singoli contratti collettivi. (Es. - metalmeccanici 1/26 - plastica/gomma 1/25) dal lunedì al sabato (2) Non compete alcun trattamento in quanto già compresa nella retribuzione mensile. Nel caso in cui alla scadenza delle festività il lavoratore sia in assenza arbitraria, non compete per tale giornata festiva alcun trattamento economico. (1) A decorrere dal 2001 la celebrazione della Festa Nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo (L. n. 336 del 20/11/2000). (2) Per i settori: tessili, calzature, pelli e cuoio la giornata festiva cadente di sabato dà diritto al medesimo trattamento previsto per la festività cadente di domenica. Previdenziale 07/01/2014 LAVORATORI RETRIBUITI NON IN MISURA FISSA (operai salariati) TRATTAMENTO FESTIVITA’ RELIGIOSE E CIVILI (di cui al punto B) 1. LAVORATORE IN SERVIZIO Normale retribuzione globale di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio ragguagliata a quanto disposto dai singoli contratti collettivi. Se retribuiti a cottimo o provvigione: la media delle ultime quattro settimane. 2. IL TRATTAMENTO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE COMPETE ANCHE AL LAVORATORE ASSENTE PER: Infortunio (nei primi 3 gg. di carenza), malattia, gravidanza, puerperio, facoltativa per parto, congedo matrimoniale, ferie, assenze e permessi giustificati qualora l’assenza sia in atto da non oltre 15 giorni. Riduzione dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale. Sospensione dal lavoro per coincidenza con altre festività. Il suddetto trattamento compete anche in caso di infortunio dal 4° giorno in poi in misura integrativa tra quanto previsto dalle norme contrattuali e quanto erogato dall’INAIL (60% fino al 90° giorno, 75% dal 91° giorno). 3. LAVORATORE IN ASSENZA ARBITRARIA NEL PERIODO ANTECEDENTE LA FESTIVITA’ Non compete alcuna forma di retribuzione. FESTIVITA’ NAZIONALI (di cui al punto A) 1. LAVORATORE IN SERVIZIO Normale retribuzione di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio ragguagliata a quanto disposto dai singoli contratti collettivi. Se retribuiti a cottimo o provvigione: la media delle ultime quattro settimane. 2. Per le assenze contemplate al punto 2) del precedente paragrafo, il trattamento economico compete anche qualora le assenze si protraggano oltre i 15 giorni. 3. LAVORATORE IN ASSENZA ARBITRARIA ANTECEDENTE LA FESTIVITA’ - Non compete alcuna forma di retribuzione. N.B. Consigliamo alle aziende di rifarsi alle disposizioni contrattuali per la determinazione delle ore di retribuzione spettanti agli operai salariati per le suddette festività. Previdenziale 07/01/2014 2) TRATTAMENTO DELLE FESTIVITA’ IN C.I.G. In caso di Cassa Integrazione straordinaria, il pagamento delle festività di cui al punto B, ove sia previsto, comporta che le quote di T.F.R. maturate nei periodi di sospensione dal lavoro, immediatamente precedenti il pagamento della giornata festiva, debbono essere garantite direttamente dall’azienda. Contattare, in tal caso, l’Ufficio Previdenziale. LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA MENSILE Impiegati, quadri, intermedi e operai Festività nazionali, civili e religiose cadenti di sabato e domenica - Vanno escluse dal computo delle ore integrabili dall’Istituto Vengono retribuite dal datore di lavoro(1) Festività nazionali, civili e religiose cadenti in giorno infrasettimanale Non vengono retribuite dall’azienda se cadono in un periodo di sospensione dal lavoro - Vanno incluse nel numero delle ore integrabili dall’Istituto - Non comportano in ogni caso la riduzione della misura dell’integrazione settimanale Vengono retribuite dall’azienda se cadono in un periodo di riduzione di orario Vanno escluse dal dall’Istituto numero delle ore integrabili (1) Il pagamento della festività cadente di sabato è previsto solo in alcuni contratti quali ad esempio: tessili, calzature, pelli e cuoio. LAVORATORI RETRIBUITI A ORE Operai Festività nazionali (di cui al punto A) - Sono sempre retribuite dal datore di lavoro. Vanno escluse dal computo delle ore integrabili dall’Istituto. Festività religiose e civili (di cui al punto B) Non vengono retribuite dall’azienda se cadono oltre i 15 gg. di sospensione continuativa. Vengono retribuite dall’azienda se cadono durante una riduzione di orario, ovvero nei primi 15 gg. di sospensione. Vengono incluse nel numero delle ore integrabili dall’Istituto. Vengono escluse dal computo delle ore integrabili dall’Istituto. Previdenziale 07/01/2014