TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITÀ Criteri generali

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TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITÀ Criteri generali
TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITÀ
Criteri generali per il 2014
A. FESTIVITA’ NAZIONALI
B. FESTIVITA’ RELIGIOSE CIVILI
- 25 aprile, Anniversario Liberazione
- 1 maggio, Festa del Lavoro
- 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica (1)
- 1 gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania
- 31 marzo, Pasqua (alcuni contratti)
- 1 aprile, Lunedì dell’Angelo
- 15 agosto, Assunzione
- 1 novembre, Ognissanti
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 dicembre, S. Natale
- 26 dicembre, S. Stefano
- S. Patrono
La ex festività del 4/11 è stata regolata diversamente dai vari CCNL di categoria; si consiglia pertanto di consultare attentamente i vari
contratti nella parte in cui viene disciplinata l’ex festività in esame.
Le 4 festività religiose abolite per legge (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo) sono regolate
contrattualmente mediante la concessione di permessi retribuiti sostitutivi (32 ore), ovvero utilizzate per l’attuazione della riduzione di
orario settimanale.
Si consiglia pertanto di verificare quanto stabilito in proposito nel contratto di categoria applicato.
1)
NORME GENERALI
LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA MENSILE
(Impiegati, intermedi, operai mensilizzati)
Trattamento economico da corrispondere nel caso in cui una delle festività elencate ai punti A e B cada:
di domenica
Compete in aggiunta alla retribuzione mensile, la
normale retribuzione giornaliera comprensiva di ogni
elemento accessorio ragguagliato a quanto disposto
dai singoli contratti collettivi.
(Es. - metalmeccanici 1/26
- plastica/gomma 1/25)
dal lunedì al sabato
(2)
Non compete alcun trattamento in quanto
già compresa nella retribuzione mensile.
Nel caso in cui alla scadenza delle festività il lavoratore sia in assenza arbitraria, non compete per tale giornata festiva alcun
trattamento economico.
(1)
A decorrere dal 2001 la celebrazione della Festa Nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene
ripristinato come giorno festivo (L. n. 336 del 20/11/2000).
(2)
Per i settori: tessili, calzature, pelli e cuoio la giornata festiva cadente di sabato dà diritto al medesimo trattamento previsto per la festività cadente di
domenica.
Previdenziale
07/01/2014
LAVORATORI RETRIBUITI NON IN MISURA FISSA
(operai salariati)
TRATTAMENTO
FESTIVITA’ RELIGIOSE E CIVILI (di cui al punto B)
1.
LAVORATORE IN SERVIZIO
Normale retribuzione globale di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio ragguagliata a quanto disposto dai
singoli contratti collettivi.
Se retribuiti a cottimo o provvigione: la media delle ultime quattro settimane.
2.
IL TRATTAMENTO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE COMPETE ANCHE AL LAVORATORE ASSENTE PER:
Infortunio (nei primi 3 gg. di carenza), malattia, gravidanza, puerperio, facoltativa per parto, congedo matrimoniale, ferie,
assenze e permessi giustificati qualora l’assenza sia in atto da non oltre 15 giorni.
Riduzione dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale.
Sospensione dal lavoro per coincidenza con altre festività.
Il suddetto trattamento compete anche in caso di infortunio dal 4° giorno in poi in misura integrativa tra quanto previsto dalle
norme contrattuali e quanto erogato dall’INAIL (60% fino al 90° giorno, 75% dal 91° giorno).
3.
LAVORATORE IN ASSENZA ARBITRARIA NEL PERIODO ANTECEDENTE LA FESTIVITA’
Non compete alcuna forma di retribuzione.
FESTIVITA’ NAZIONALI (di cui al punto A)
1.
LAVORATORE IN SERVIZIO
Normale retribuzione di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio ragguagliata a quanto disposto dai singoli
contratti collettivi.
Se retribuiti a cottimo o provvigione: la media delle ultime quattro settimane.
2.
Per le assenze contemplate al punto 2) del precedente paragrafo, il trattamento economico compete anche qualora le assenze si
protraggano oltre i 15 giorni.
3.
LAVORATORE IN ASSENZA ARBITRARIA ANTECEDENTE LA FESTIVITA’
-
Non compete alcuna forma di retribuzione.
N.B. Consigliamo alle aziende di rifarsi alle disposizioni contrattuali per la determinazione delle ore di retribuzione spettanti
agli operai salariati per le suddette festività.
Previdenziale
07/01/2014
2)
TRATTAMENTO DELLE FESTIVITA’ IN C.I.G.
In caso di Cassa Integrazione straordinaria, il pagamento delle festività di cui al punto B, ove sia previsto, comporta che le quote di
T.F.R. maturate nei periodi di sospensione dal lavoro, immediatamente precedenti il pagamento della giornata festiva, debbono essere
garantite direttamente dall’azienda. Contattare, in tal caso, l’Ufficio Previdenziale.
LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA MENSILE
Impiegati, quadri, intermedi e operai
Festività nazionali, civili e religiose cadenti di sabato e
domenica
-
Vanno escluse dal computo delle ore integrabili
dall’Istituto
Vengono retribuite dal datore di lavoro(1)
Festività nazionali, civili e religiose cadenti in giorno infrasettimanale
Non vengono retribuite dall’azienda se cadono in un
periodo di sospensione dal lavoro
- Vanno incluse nel numero delle ore integrabili
dall’Istituto
- Non comportano in ogni caso la riduzione della
misura dell’integrazione settimanale
Vengono retribuite dall’azienda se cadono in un periodo
di riduzione di orario
Vanno escluse dal
dall’Istituto
numero delle ore
integrabili
(1) Il pagamento della festività cadente di sabato è previsto solo in alcuni contratti quali ad esempio: tessili, calzature, pelli e
cuoio.
LAVORATORI RETRIBUITI A ORE
Operai
Festività nazionali (di cui al punto A)
-
Sono sempre retribuite dal datore di
lavoro.
Vanno escluse dal computo delle ore
integrabili dall’Istituto.
Festività religiose e civili (di cui al punto B)
Non vengono retribuite dall’azienda se cadono
oltre i 15 gg. di sospensione continuativa.
Vengono retribuite dall’azienda se cadono
durante una riduzione di orario, ovvero nei primi
15 gg. di sospensione.
Vengono incluse nel numero delle ore integrabili
dall’Istituto.
Vengono escluse dal computo delle ore integrabili
dall’Istituto.
Previdenziale
07/01/2014