FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Ufficio del Giudice Sportivo
Transcript
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Ufficio del Giudice Sportivo
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Ufficio del Giudice Sportivo Curva Nord - Stadio Olimpico 00194 ROMA - tel.06/36857306 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A COMUNICATO A/04/GS (Riunione del 27 Ottobre 2010) Omologazione risultati delle gare del 24/10/2010 - 4° giornata di ANDATA - 1°Fase =================================================================================================== Girone 1 1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro --------------------------------------------------------------------------------------------------RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL -ASD SAN GREGORIO CATANIA RUGBY 41 9 ( 5- 0) Sig. FALZONE A. M-THREE ORVED RUGBY SAN DONA'-AMATORI RUGBY MILANO 2008 SRL 39 - 21 ( 5- 2) Sig. MASINI L. ASD PRO RECCO RUGBY -UDINE RUGBY F.C. ASD 28 - 16 ( 3- 2) Sig. BONACCI G. G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA -RUGBY BRESCIA SSD S.R.L. 67 - 12 (10- 2) Sig. LIPERINI M. C.U.S. VERONA RUGBY ASD -U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD 27 - 17 ( 4- 2) Sig. TRAVERSI S. LIVORNO RUGBY SSD S.R.L. -RUGBY BADIA ASD 23 - 10 ( 3- 1) Sig. MANCINI S. Girone 2 1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro -------------------------------------------------------------------------------------------------NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO -PIACENZA RUGBY PROPAGANDA ASD 41 0 ( 7- 0) Sig. BOARETTO S. (Anticipata al 23/10/10) DONELLI VINI MODENA RUGBY CLU-ASD ASTI RUGBY 1981 20 9 ( 3- 0) Sig. MARRAMA S. RUGBY GRANDE MILANO ASD -COSMO HAUS RUGBY REGGIO 17 - 32 ( 1- 5) Sig. CARRERA M. BANCA FARNESE RUGBY LYONS -CLUB AMATORI SPORT CATANIA ASD 22 - 15 ( 1- 2) Sig. BONO D. RIVIERA RUGBY 2010 ASD -RUBANO RUGBY SRL SSD 28 - 17 ( 3- 1) Sig. BLESSANO C. GLADIATORI SANNITI ASD -RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD 28 - 27 ( 3- 4) Sig. SALVI G. C L A S S I F I C A Girone 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL 18 4 4 0 0 19 158 27 131 0 C.U.S. VERONA RUGBY ASD 17 4 4 0 0 11 92 55 37 0 G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA 17 4 4 0 0 18 130 64 66 0 ASD SAN GREGORIO CATANIA RUGBY 15 4 3 0 1 13 99 75 24 0 M-THREE ORVED RUGBY SAN DONA' 12 4 2 0 2 14 105 80 25 0 RUGBY BRESCIA SSD S.R.L. 10 4 2 0 2 11 67 95 -28 0 U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD 10 4 2 0 2 10 91 71 20 0 ASD PRO RECCO RUGBY 5 4 1 0 3 6 54 85 -31 0 AMATORI RUGBY MILANO 2008 SRL ASD 4 4 1 0 3 7 69 118 -49 0 UDINE RUGBY F.C. ASD 1 4 0 0 4 5 66 101 -35 0 LIVORNO RUGBY SSD S.R.L. 0 4 1 0 3 4 33 88 -55 4RUGBY BADIA ASD 44 0 0 4 2 26 131 -105 4C L A S S I F I C A Girone 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen COSMO HAUS RUGBY REGGIO 19 4 4 0 0 19 112 45 67 0 NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO 18 4 4 0 0 17 116 31 85 0 CLUB AMATORI SPORT CATANIA ASD 15 4 3 0 1 12 93 50 43 0 DONELLI VINI MODENA RUGBY CLUB 15 4 3 0 1 16 105 41 64 0 BANCA FARNESE RUGBY LYONS 13 4 3 0 1 7 80 72 8 0 RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD 10 4 2 0 2 8 58 81 -23 0 RIVIERA RUGBY 2010 ASD 7 4 1 0 3 7 68 69 -1 0 RUBANO RUGBY SRL SSD 6 4 1 0 3 7 78 87 -9 0 GLADIATORI SANNITI ASD 5 4 2 0 2 9 80 95 -15 4ASD ASTI RUGBY 1981 4 4 1 0 3 5 49 92 -43 0 PIACENZA RUGBY PROPAGANDA ASD 1 4 0 0 4 4 30 140 -110 0 RUGBY GRANDE MILANO ASD 1 4 0 0 4 5 58 124 -66 0 OPPOSIZIONE OMOLOGATORIA SOCIETA’ LIVORNO RUGBY SSD Srl Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex artt. 80 e segg. Regolamento di Giustizia, presentato dalla società Livorno Rugby SSD Srl, in persona del suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante Sig. Sergio Tobia, avverso il provvedimento assunto nella riunione in data 6 ottobre 2010, Comunicato A/1/GS, con il quale, in relazione alla gara RUGBY BRESCIA SSD SRL – RUGBY LIVORNO SSD SRL del 3.10.2010 quest’ultima società è stata dichiarata perdente con il risultato di 20 a 0, punita con la penalizzazione di 4 punti in classifica e la multa di € 300,00 per aver fatto partecipare alla gara il giocatore Sig. Andrea Giugni che risultava squalificato dal GS Regionale del C.R. Toscano con Comunicato C/25/GSR Coppa delle Province, verificati i requisiti di cui all’art. 80 del Regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile. Nel merito la reclamante sostiene in sintesi : Non ufficialità della attività in cui è stata comminata la sanzione. Il Giudice Sportivo Nazionale, probabilmente per una non completezza di informazioni giunte dal GSR è incorso in una errata valutazione dei fatti, non considerando la natura dell'attività sportiva nel corso della quale il giocatore Andrea Giugni aveva riportato la squalifica. La "Coppa delle Province" per squadre seniores, organizzata dal Comitato Regionale Toscano, non è, infatti, né una fase (a qualunque titolo) del Campionato nazionale di serie C né una manifestazione federale ufficiale. L'attività non risulta infatti tra quelle "ufficiali" prevista dalla Federazione ed è stata organizzata e qualificata dal CRT come "torneo regionale", per dare una occasione di ulteriore attività a quelle società toscane seniores che, terminata la fase regionale della serie C, sarebbero rimaste inattive. Segue Segue Com. A/04 /GS pag. 2 Segue Opposizione Omologatoria “R. Livorno SSD Srl La delibera n. 66/2008 del Consiglio Federale, nel prevedere la sospensione delle sanzioni comminate dagli organi di giustizia, fa espressamente riferimento ai "campionati" e per campionati non possono intendersi che quelli federali ufficiali, previsti dai comunicati federali, che rispondono, per loro struttura ed organizzazione, a regole e principi regolamentari, che non sono certamente quelli di un qualunque torneo o manifestazione a carattere locale. La sospensione della sanzione è prevista dal regolamento solo in virtù di una apposita delibera del Consiglio federale, che nel caso di specie è stata assunta in relazione ai "campionati" e una interpretazione estensiva che vorrebbe applicare tale sospensione anche a manifestazioni diverse, peraltro non ufficiali quale quella in esame, risulterebbe assolutamente contraria a principi fondamentali del nostro ordinamento di giustizia sportiva, non potendosi in materia sanzionatoria, applicare analogicamente ed estensivamente norme peggiorative della condizione del sanzionato a fattispecie non espressamente previste. Pertanto, per ogni altro tipo di manifestazione che non sia campionato, non si può applicare la sospensione prevista dalla delibera n.66/2008. Pertanto, la sanzione è stata dallo stesso scontata in via ordinaria con il decorso del tempo della squalifica perché non sospesa dalla delibera richiamata. Solo un successivo errore di valutazione da parte del CRT, che non modifica la sostanza della situazione, può aver determinato l'inclusione della sanzione tra quelle "sospese", benché la stessa fosse già stata interamente scontata. Pertanto il giocatore Andrea Giugni poteva legittimamente partecipare alla gara del 3.10 ultimo scorso dal momento che la sanzione comminata dal GSR è stata regolarmente scontata. Inefficacia della sanzione comminata per difetto di notificazione. In via subordinata per quanto di interesse della scrivente Società (che ha tesserato ìl giocatore Giugni Andrea dalla corrente stagione Sportiva, mediante trasferimento dalla Rugby Etruschi Livorno ASD) la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Regionale non è stata mai a suo tempo comunicata alla società di appartenenza del giocatore, Rugby Etruschi Livorno, né notificata al giocatore personalmente come prescritto dal Regolamento di Giustizia in tema di notificazione di provvedimenti sanzionatori a carico dei tesserati. Circostanze attenuanti in relazione al comportamento della Società nel fatto contestato In via ancora subordinata, nella non creduta ipotesi che la "Coppa delle Province" del CRT - attività non obbligatoria e giocata da squadre seniores miste- al di fuori di ogni dettame regolamentare - non fosse ritenuta una attività "fine a se stessa” come essa è stata, ma assurga a attività ufficiale (del che dovrebbero però occuparsi sotto altro aspetto gli organi federali per le gravissime violazioni regolamentari commesse dal Comitato Regionale Toscano e dal Giudice Sportivo Regionale) non può negarsi che la situazione nel suo complesso possa aver indotto in errore la Società sulla posizione disciplinare del giocatore, che proviene da una Società militante nella serie C e un legittimo affidamento sul fatto che il giocatore fosse utilizzabile perché libero da sanzioni. Pertanto dovrebbe essere riconosciuta, in ogni caso, seppur nella denegata e subordinata ipotesi sopra richiamata, l'esistenza di una o più circostanze attenuanti generiche ai fini della graduazione della sanzione irrogata. Quanto sopra premesso si chiede - In tesi, in accoglimento del I° motivo di gravame, riforma re e annullare il provvedimento impugnato, confermando il risultato sul campo, in quanto la sanzione di due settimane di squalifica, dal 31/05/10 al 13/06/10 inclusi, al tesserato Giugni Andrea, è stata interamente scontata; - In ipotesi, in accoglimento del II° motivo di gravame, accertata incidentalmente la nullità e/o comunque l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo Regionale, mai comunicata ai soggetti interessati, la dichiari (il gsn) priva di effetto sotto ogni altro profilo regolamentare e, conseguentemente, riformi e annulli. confermando il risultato sul campo, il provvedimento impugnato. - In subordinata e gradata ulteriore, in accoglimento del III° motivo di gravame, valuta to lo svolgimento dei fatti, di ritenere la sussistenza nella fattispecie di attenuanti generiche ai sensi dell’art. 10 n. 2 RdG e pertanto ai sensi dell’art. 11 n. 2 Rdg sostituisca alla sanzione dei punti di penalizzazione quella, immediatamente meno grave, della squalifica del campo per una giornata o nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia. Il GSN osserva, Non è fondata l’affermazione di non ufficialità dell’attività nella quale è stata comminata la sanzione e pertanto va disattesa. Si ricorda infatti alla reclamante che la Circolare Informativa 2009/2010 alle pagine 47 e 48 sotto il titolo “4.3 attività federale ufficiale” dispone: “ai fini regolamentari sono altresì considerate attività federale ufficiali tutte le attività zonali e di selezione regionali, nonché i Tornei regionali o interregionali, seniores e juniores, ulteriori alle fasi regionali o interregionali di campionati o trofei federali.” Il Comitato Regionale Toscano ha organizzato nel maggio del corrente anno un Torneo Regionale intitolato Coppa delle Province 2010 riservato alle squadre seniores appartenenti alla serie C ed a cui potevano partecipare anche giocatori appartenenti alla Categoria Under 20 proprio in relazione agli stimoli dati dalla Federazione e rivolti all’opportunità – talora necessità – di non lasciare che vi sia un periodo” morto” cioè privo di attività agonistica nel momento in cui un qualsiasi campionato ha trovato conclusione ben prima del mese di giugno. Di tale attività sportiva il Comitato ha doverosamente informato il competente Ufficio Tecnico della F.I.R. con nota all’oggetto: Regolamenti 2° fase Regionale serie C, Under 20, Un der 18, Under16. Pertanto la partecipazione della società Rugby Etruschi Livorno ASD alla Coppa delle Province 2010 era volta verso questa direzione e la relativa attività è da qualificarsi senza alcun dubbio “attività Federale ufficiale “della F.I.R.. Segue Segue Com. A/04 /GS pag. 3 Segue Opposizione Omologatoria “R. Livorno SSD Srl In ordine alla asserita inefficacia della sanzione per difetto di notificazione si osserva che il GSR ha assunto nella riunione del 3.06.2010 il provvedimento della squalifica per due settimane dal 31.5.010 al 13.06.010 nei confronti del giocatore della Etruschi R. Livorno Giugni Andrea per aver violato il disposto dell’art. 26/1 lettera C (offese a direttore di gara) e tale provvedimento è stato regolarmente pubblicato con il Comunicato GSR/serieC/25 del 3/6/2010 ed altrettanto regolarmente comunicato a mezzo telegramma numero 29/8L in data 3 giugno 2010 indirizzato alla società in quel momento detentrice del cartellino del ripetuto giocatore e cioè gli “Etruschi Livorno” (vedi art. 55 punto 3 del Reg. di Giustizia). In sostanza il giocatore Giugni riceve la sanzione nel momento in cui è ancora tesserato per la stagione sportiva 2009/2010 con la società su nominata e solo nella corrente stagione sportiva 2010/2011 viene tesserato dalla società reclamante e cioè Rugby Livorno SSD Srl. È peraltro incontrovertibile, e non potrebbe essere diversamente, che il giocatore Giugni, squalificato per due giornate delle quali una soltanto “scontata” “si porta dietro”il bagaglio di una gara di squalifica ancora da scontare nel nuovo campionato di pertinenza e ciò o con la precedente squadra degli Etruschi o con la nuova Rugby Livorno. Nel caso di trasferimento di un tesserato è compito ed onere, anche morale, di tutte le parti che intervengono in questa “fase di trasmissione” di far conoscere e documentare la situazione disciplinare del tesserato. Tale onere incombeva sia allo stesso giocatore (in primis) sia alla squadra degli Etruschi sia infine a quella del Livorno che -evidentemente- non solo non si è informata al momento di acquisire il cartellino del giocatore ma non ha neppure prestato attenzione ai vari comunicati pubblicati dall’Ufficio del Giudice Sportivo Regionale. In un solo lapidario concetto : “ignorantia legis non excusat”. Infatti, il nominativo del sig. Giugni, quale giocatore che doveva scontare ancora una settimana di squalifica, ovviamente con la precedente squadra degli Etruschi, è stato inserito nell’ELENCO DEGLI SQUALIFICATI E INTERDETTI pubblicato dal Comitato Regionale Toscano il 16 agosto 2010. In tale elenco sono state riportate altresì (per quanto ad abundantiam, perciocché nessuna norma lo impone, riscontro esplicito alla doglianza di cui a pagina 4 quart’ultimo capoverso del ricorso) le date di sospensione delle sanzioni a mente del disposto degli artt. 6, 90 punti 1-2-3-4, 92 RdG F.I.R. e della Delibera Federale n° 66 del 18.7.2008 valida per tutte le sta gioni sportive. Orbene, per quanto concerne il Campionato di Serie C in discussione, la data di sospensione delle sanzioni connesse alla fine del relativo Campionato è stata precisata nel 6 giugno 2010. La squalifica di due settimane comminata al sig. Giugni ricomprendeva il periodo temporale dal 31 maggio al 13 giugno 2010 e poiché il Campionato di riferimento del giocatore era terminato il 6 giugno va da sé che il predetto risultava aver scontato solo una delle due gare di squalifica inflittegli con tutte le conseguenze che ne sono poi derivate e che del tutto fuori luogo ed ingiustamente vengono fatte risalire dalla ricorrente agli Organi di Giustizia della Federazione. Richiesta di applicare al caso le circostanze attenuanti in relazione al comportamento della società nel fatto contestato. Anche questa richiesta va disattesa. È “giurisprudenza” consolidata ormai da lustri del Giudice Sportivo Nazionale che in simili casi non sia minimamente giustificato l’accoglimento di attenuanti di sorta. Non per una sorta di idea preconcetta ma perché a fattispecie “chiara” (errore o dimenticanza nel frangente “topico” di una sanzione da dover ancora scontare) corrisponde, da sempre, altrettanta fattispecie “chiara” e cioè: partita persa, punti di penalizzazione e multa. Il diritto sportivo “pretende” snellezza, chiarezza ed uniformità di comportamento verso tutti. Non v’è motivo di ricercare una “gradualità” di colpa in simile fattispecie: l’incuria, da qualsiasi circostanza cagionata, comporta “quella” chiara punizione “nota” a tutti. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Nazionale, - visti gli articoli 6 78, 79, 80, 90 punti 3 e 4, 92, 28/1 lettera e) Regolamento di Giustizia, e gli articoli 16 lettera b) e 25 lettera b) Regolamento Attività Sportiva, nonché il disposto della Delibera Federale n°66/2008, valida per tutte le stagioni sportive, e la Circolare Informativa 2009/2010 al punto 4.3 pagg.47 e 48; -Respinge il ricorso così come proposto; -conferma in ogni sua parte il provvedimento assunto nella riunione del 6 ottobre 2010 (Comunicato A/1/GS) con il quale in relazione alla gara RUGBY BRESCIA SSD SRL – RUGBY LIVORNO SSD SRL del 3.10.2010 quest’ultima società è stata dichiarata perdente con il risultato di 20 a 0 (mete 4-0), punita con la penalizzazione di 4 punti in classifica e la multa di € 300,00, per aver fatto partecipare alla gara il giocatore sig. Andrea Giugni che risultava squalificato dal GS del Comitato Regionale Toscano con Comunicato C/25/GSR; -dispone incamerarsi il contributo funzionale di Euro 150,00. Roma, 27 Ottobre 2010 (Avv. Michele Carlotto) SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo - ALCACER MACKINLAY JULIO, della AMATORI RUGBY MILANO 2008 SRL ASD, espulso temporaneamente al 38° del 1° tempo - BATTAGELLO LUCA, della LIVORNO RUGBY SSD S.R.L., espulso temporaneamente al 8° del 2° tempo - BERNINI GIACOMO, della AMATORI RUGBY SAN DONA SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 17° del 2° tempo - BILLOT EMMANUEL, della U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD, espulso temporaneamente al 24° del 2° tempo - BRAGHI ENEA, della C.U.S. VERONA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 43° del 1° tempo - CASTIGLIA LUIGI, della RUGBY BRESCIA SSD S.R.L., espulso temporaneamente al 23° del 2° tempo - CUCCHIO MATTEO, della RUBANO RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 37° del 1° tempo Segue Segue Com. A/04 /GS pag. 4 Seguono Ammonizioni 1° cartellino giallo - CUELLO GASTON JAVIER, della RUGBY BRESCIA SSD S.R.L., espulso temporaneamente al 40° del 2° tempo - FONTANA GERMAN ARIEL, della RUGBY REGGIO ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2° tempo - GAVAZZI ANDREA, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al 8° del 2° tempo - GIDDENS SAMUEL JAMES, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 22° d el 2° tempo - GOBBI FRATTINI MATIA, della AMATORI RUGBY MILANO 2008 SRL ASD, espulso temporaneamente al 17° del 2° tempo - LOPEZ JUAN MANUEL, della ASD PRO RECCO RUGBY, espulso temporaneamente al 19° del 2° tempo - LUNARDI ALESSIO, della U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD, espulso temporaneamente al 35° del 2° tempo - MATTERALIA MICHELE, della RIVIERA RUGBY 2010 ASD, espulso temporaneamente al 18° del 1° tempo - MAZZINI CARLO, della UDINE RUGBY F.C. ASD, espulso temporaneamente al 47° del 2° tempo - NOTO DAVIDE, della ASD PRO RECCO RUGBY, espulso temporaneamente al 44° del 2° tempo - PETRUSIC DARIJO, della ASD RUGBY LYONS, espulso temporaneamente al 17° del 2° tempo - POPPMEIER MICHAEL, della ASD SAN GREGORIO CATANIA RUGBY, espulso temporaneamente al 36° del 2° tempo - PRATI LUCIO, della RIVIERA RUGBY 2010 ASD, espulso temporaneamente al 36° del 2° tempo - RICCIARDO JOSEPH ANTHONY, della RUGBY BRESCIA SSD S.R.L., espulso temporaneamente al 18° del 1° tempo - SACCA' ANDREA, della LIVORNO RUGBY SSD S.R.L., espulso temporaneamente al 40° del 1° tempo - SVERZUT OLIVIER, della CLUB AMATORI SPORT CATANIA ASD, espulso temporaneamente al 25° del 1° tempo - UBALDI VALERIO, della LIVORNO RUGBY SSD S.R.L., espulso temporaneamente al 30° del 2° tempo - ZAPPALA' DANILO GIUSEPPE, della CLUB AMATORI SPORT CATANIA ASD, espulso temporaneamente al 22° del 2° tempo AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo - ACCORSI STEFANO, della RIVIERA RUGBY 2010 ASD, espulso temporaneamente al 38° del 2° tempo - BARALDO GIULIO, della RUBANO RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 40° del 2° tempo - CAVALLERI ANDREA, della AMATORI RUGBY MILANO 2008 SRL ASD, espulso temporaneamente al 40° del 2° tempo - DI MAGGIO MAURO, della AMATORI RUGBY SAN DONA SSD A.R.L., espulso temporaneamente al 33° del 2° tempo - IPPOLITO ALESSANDRO, della U.S.FIRENZE RUGBY 1931 ASD, espulso temporaneamente al 25° del 1° tempo ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 66/2008 (valida p er tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL’ART. 90 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SQUALIFICA AUTOMATICA - Doppio Cartellino Giallo - PHILLIPS MATTHEW GRAHAM, della RUGBY CALVISANO S.S.D. ARL, espulso temporaneamente al 27° del 1° tempo ed al 24° del 2 tempo, UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal 25/10/2010 al 31 Ottobre 2010 compresi) ILLECITI TECNICI A CARICO DEL SOGGETTO AFFILIATO - MULTE - U.S. FIRENZE RUGBY 1931 ASD, segnalato dai Giudici di linea, infraz. art. 29/1 lett. A) reiterato, MULTA DI €. 400.00=(QUATTROCENTO/00) Il Segretario (Sig.ra Elia Grassi) I Giudici Sportivi (Avv. Michele Carlotto) (Avv. Achille Reali)