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Gli INVALIDI CIVILI si suddividono in tre fasce: ciechi civili - sordomuti – mutilati e invalidi
civili.
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Gli invalidi civili sono persone che, affetti da una determinata patologia, hanno perso una
% della capacità lavorativa.
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La perdita della capacità lavorativa non deve essere dovuta a cause di guerra, di lavoro, di
servizio: queste menomazioni sono indennizzate dallo Stato (guerra e servizio) o dall’INAIL
o dall’INPS (infortuni o malattie professionali).
Le leggi che regolamentano tutte queste invalidità sono tutte del dopoguerra:
Più che per le prestazioni economiche, queste leggi garantivano il diritto all’assistenza
sanitaria, anche ai figli e hai famigliari maggiorenni. Questo diritto, nel 1980 è stato assorbito
dalla riforma sanitaria che ha garantito il diritto all’assistenza di tutti i residenti.
Sono da ricordare, in modo particolare, le leggi del:
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1950 provvedimenti per Il recupero dei poliomielitici e per gli affetti dalla lussazione
congenita dell’anca.
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1954: assegno a vita anche per i ciechi civili al 90% (decimisti): visus non superiore a 1/10:
veniva erogato, con fondi dello Stato, dalle UIC
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1958: riconoscimento ed assunzione obbligatoria dei sordomutismi.
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1961: assunzione massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
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1962: pensione non reversibile ai ciechi assoluti.
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1968: indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.
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1969: pensione sociale agli ultra 65° senza reddito familiare e non dell’invalido.
Erano tutti provvedimenti settoriali.
Nel 1970 la legge 381 prevede la pensione per i sordomuti congeniti prelinguali ; la legge
382 prevede la pensione e l’indennità di accompagnamento, legate al reddito, per i ciechi civili;
per entrambe le categorie le leggi prevedono la sostituzione della pensione di invalidità con la
pensione sociale per gli ultra 65°, legate al reddito dell’invalido e non della familia.
Nel 1971 la legge 118 riconosce i mutilati ed invalidi civili con un assegno per un’invalidità
> del 67% e la pensione coll 100%, dal 18° al 65° anno ed in funzione del reddito; l’ ind.
frequenza per i minorenni; l’assegno sociale e la pensione vengono sostituite dall’ assegno
sociale per gli ultra sessantacinquenni con reddito personale limitato e diverso per gli invalidi
parziali (67% - 99%) e totali. Nel1980 legge 18 indenn. Accomp. per invalidi impossibilitati a
deambulare o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Nel tempo questa legislazione ha avuto un’evoluzione.
Nel 1988 sono state istituite l’indennità di comunicazione per i sordomuti ed un’ indennità
speciale per ciechi ventesimisti (indipendentemente dal reddito) e soppresso l’assegno mensile
per i decimisti; elevazione dal 67 al 74% l’invalidità per essere considerati inv. civili con
beneficio economico, sempre legato al reddito, dal 33 al 46% l’invalidità per il collocamento
obbligatorio ed al 51 % per il diritto al congedo per cure. Nel 1989 le competenze dell’ULSS
sono state trasferite allo Stato le competenze per l’invalidità civile ed istituite le Commissioni
per le pensioni di guerra e l’invalidità civile; lo scopo era quello di eliminare i falsi invalidi,
fallito l’esperimento , la competenza è ritornata alle ULSS e queste Commissioni sono state
trasformate in commissioni di verifica: lo Stato dubita dell’operato dei medici delle ULSS e
sottopone il loro operato al giudizio delle commissioni di verifica formate da medici scelti dal
Ministero del Tesoro.
Nel 1992 abbiamo la legge 104 sull’handicap che sancisce il diritto all’integrazione sociale e
assistenza del disabile handicappato. E’ considerato handicappato l’invalido che presenta una
menomazione fisica, psichica o sensoriale con difficoltà di apprendimento, di relazione con
svantaggio sociale o di emarginazione. Questa legge, che molti non considerano importante,
garantisce un sacco di privilegi. Questi diventano maggiori se la patologia assume
connotazione di gravità ex art. 3, comma3, i benefici sono tantii: misure assistenziali dirette a
superare lo svantaggio del minorato dall’asilo nido all’università (sussidi tecnici, insegnanti di
sostegno, personale di assistenza, trasporto gratuito, permessi parentali per se e per familiari,
congedo straordinario di 2 anni per se o i genitori, o se conviventi per il coniuge, i figli, i
fratelli, agevolazioni per il trasporto sia collettivo, che individuale, diritto di scelta della sede di
lavoro, agevolazioni per i concorsi o l’abilitazione, assegno per il nucleo familiare, diritto alla
libera circolazione, sussidi tecnici ad uso personale idonei anche per il superamento delle
barriere architettoniche, contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia negli
edifici pubblici che in quelli privati, agevolazione sui mezzi di trasporto,agevolazioni sull’IRPEF,
IVA 4% per tutti i sussidi tecnici e per l’acquisto dei veicoli adattati, ed esenzione bollo auto per
ciechi , sordomuti, psichici con indennità di accompagnamento, o invalidi con grave limitazioni
di deambulazione.
Negli anni successivi queste leggi (381 per sordomutismi, 382 per ciechi, 118 per mutilati
invalidi civili, 18 per l’indenn. accomp., 104 sull’ handicap, 482/68 per il collocamento
obbligatorio sono state integrate dalla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio mirato del
disabile; dalla legge 138/01 per una nuova valutazione del concetto di cecità: ciechi totali,
ciechi parziali ventesimisti, ipovedenti gravi decimisti ed ipovedenti medio-grave (visus 2/10) e
lievi (visus 3/10); dalla legge 95/2006 che modifica il sordomuto in sordo congenito o acquisito
durante l’età evolutiva (prima del 13° anno) la legge 248/05 che trasferisce all’INPS tutte le
competenze sull’invalidità civile già del Ministero del Tesoro; la legge 80/2006 che impone alle
commissioni l’obbligo di visitare i richiedenti entro 15 giorni dalla presentazione della
domanda se affetti da neoplasia; il DM 2.8.87 che preveda l’esclusione dalle visite di revisione
gli affetti da una serie di menomazione o patologie stabilizzate o ingravescenti, con indennità
di accompagnamento; la legge 114/2014 che semplifica ulteriormente molte procedure
amministrative per gli invalidi e per i minori che diventano maggiorenni ed esclude dalle visite
di verifica di cui al DM 02/08/07 anche gli invalidi al 100%.
Altre disposizioni di legge hanno modificato qualche norma dell’invalidità civile,
dell’handicap, o del collocamento dei disabili, ma non è possibile citarle tutte perché trattasi di
norme che modificano qualche aspetto delle leggi precedenti.
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Le domande per l’invalidità civile, che non venivano presentate all’ULSS, con la legge
102/90, debbono essere presentata all’INPS solo per via telematica sia dall’interessato, se ha il
PIN, o dalle associazioni di categoria (ANMIC, Ciechi, Sordi) o dai Patronati.
Abbiamo parlato di invalidità e di % di invalidità, cioè la perdita delle capacità lavorative
determinata dalla patologia; le % interessanti sono quelle del 33%, 46%, 51%, 67%, 74%, 75%,
100%, persona non deambulante o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza
assistenza continua, cieco assoluto, cieco ventesimista, sordo prelinguale, handicap e
collocamento privilegiato e mirato dell’invalido. Questa valutazione viene effettuata da
commissioni presiedute da un medico specialista in medicina legale , da un medico dell’ULSS,
da un medico delle associazioni di categoria degli invalidi (Anmic/Anfaas/Ciechi/Sordi) da uno
specialista neurologo/psichiatrico/oculistico / oncologo e, dal 01/01/2010, da un medico del
CML dell’INPS. Per l’handicap, legge 104, e per il collocamento,privilegiato legge 68, la
Commissione viene integrata da altri esperti (fisioterapisti, ortopedici, assistente sociale,
dirigente del Serv. Ins. Lavor.) La Commissione può esprimere la valutazione dell’invalidità con
voto unanime (in questo caso il verbale dovrebbe essere subito comunicato all’invalido) o a
maggioranza per il dissenso di uno dei componenti la Commissione. In questo caso, ma
purtroppo anche quando il voto è unanime, il Centro Medico Legale dell’INPS può accettare o
non accettare il giudizio emesso dalle Commissioni. In quest’ultimo caso (troppo spesso
succede anche quando la Commissione esprime il giudizio con voto unanime, compreso il
medico INPS) il CML dell’INPS può disporre per una nuova visita(all’INPS) dell’invalido,
presente un medico di categoria, ed esprimere un nuovo giudizio. Il CML può non accettare il
giudizio della Commissione e rifare il verbale ed emettere un nuovo giudizio. Tutti i verbali,
prima di diventare esecutivi, devono avere l’approvazione della Commissione Medica
superiore dell’inps (Roma), che può approvare o modificare il verbale nel giudizio, come può
chiedere una nuova visita da parte del CML della sede, il giudizio può essere definitivo, come
può essere soggetto a revisione indicando anche entro quando; la revisione è competenza del
CML dell’INPS effettuata sempre da un medico INPS, presidente e da un medico di categoria
degli invalidi.
Contro il giudizio definitivo può essere disposto ricorso giudiziario entro sei mesi dal
ricevimento del verbale. Per il ricorso occorre la relazione di un medico che indichi il motivo
del ricorso, la presentazione dell’istanza al giudice da parte di un avvocato, la nomina di un
medico quale CTU dal giudice del lavoro. Il CTU, visitato l’invalido in presenza di un medico di
fiducia dell’invalido e uno dell’INPS, relazionerà al Giudice esprimendo il suo giudizio
sull’invalidità; il Giudice disporrà il provvedimento in conformità a quanto stabilito dal CTU e
disporrà per i conseguenti provvedimenti nei confronti della parte perdente.Contro questo
pronunciamento è possibile chiedere di andare a sentenza specificando il motivo della
richiesta. La sentenza del Giudice è inappellabile.
Altra possibilità è la richiesta di aggravamento dell’invalidità. L’aggravamento può essere
richiesto o per la comparsa di nuove patologie invalidanti o perché è trascorso qualche mese
con aggravamento della patologia esistente o perché non sono state valutate tutte le patologie
invalidanti: in questi casi ritengo più opportuno attivare subito ricorso giudiziario sia per non
perdere i diritti acquisiti, sia perché le Commissioni difficilmente riconoscono una loro
omissione e difficilmente valutano patologie precedentemente ignorate.
Il ricorso giudiziario può aver diritto al gratuito patrocinio, cioè nessuna spesa a carico del
ricorrente, se il reddito familiare è inferiore a € 10.500/anno o ad alcune altre agevolazioni se il
reddito è inferiore a € 21000
Per il suo giudizio le Commissioni non decidono arbitrariamente ma si avvalgono di tabelle
indicative delle percentuali di invalidità delle patologie rilevate. Quelle attualmente in vigore
sono state approvate dal Ministero della sanità (oggi della Salute) con DM 05/02/1992 o di
quelle internazionali: ICD9. Le tabelle del DM sono precedute da alcune premesse
indispensabili per una loro corretta applicazione perché molte patologie possono essere
concorrenti o coesistenti ad altre e, molto spesso, debbono essere “interpretate”: le
miocardiopatie sono classificate in classi NYHA (da I a IV) con % variabili da 21 - 30% a 100%;
così per la coronaropatia: può essere lieve (NYHA I = 11 – 20%), gravissima (NYHA IV = 100%): i
cardiologi difficilmente si esprimono con questa classificazione: descrivono la patologia e
lasciano la sua interpretazione ai medici delle Commissioni; così è per il morbo di Crohn, la
pancreatite cronica, la sindrome depressiva endoreattiva, o la sdr. depressiva endogena, la
sindrome schizofrenica, i disturbi ciclotimici, ecc. in questi casi ci sono sempre modi diversi
sull’interpretare la diagnosi e l’invalidità è in balia delle Commissioni.
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Conseguita l’invalidità con il diritto ad eventuali benefici economici, o conseguito
l’handicap grave ex art. 3, comma3, necessita relazionarsi con l’INPS ( o con gli Enti pubblici per
alcune prestazioni) per ottenere il beneficio acquisito: la pensione, l’indennità di
accompagnamento, l’indennità di frequenza, i permessi parentali, il congedo straordinario di
due anni e gli altri benefici che possono essere di competenza dell’INPS, o di altri Enti. L’INPS
informa l’invalido sulla documentazione che deve trasmettere all’INPS solo per via telematica
direttamente dall’invalido, dopo che ha ottenuto il PIN, o tramite un patronato. Le
associazioni degli invalidi (ANMIC, Unione Ciechi, Unione Sordomuti, ANFAAS), autorizzate a
presentare le domande, ad assisterli durante le visite, ecc., non sono autorizzate a presentare
la documentazione richiesta; l’invalido deve arrangiarsi o rivolgersi ad un patronato. Questi
può agire, però, se l’invalido comunica alla sua associazione che le revoca la delega
precedentemente rilasciata e l’associazione, a sua volta, trasmette all’INPS con posta PEC
l’avvenuta rinuncia. Faccio presente che il modello per i benefici economici (AP70) è soltanto
di 13 pagine,quello per i permessi parentali è di 7, ecc. ogni pagina presenta più quesiti ai quali
si deve rispondere con esattezza pena la perdita del beneficio richiesto. Contro questa
decisione è ammesso ricorso al Comitato Provinciale INPS e, dopo, alla magistratura. Se gli
errori sono facilmente emendabili l’invalido o il Patronato possono intervenire per correggere
o completare la documentazione. E’ da tener presente che l’invalido avente diritto alla
pensione o all’indennità di frequenza deve comunicare l’importo del reddito personale
presunto, e per l’indennità di accompagnamento se ha avuto dei ricoveri ospedalieri o in altre
strutture a titolo gratuito.
Ultima perla dell’INPS: la legge 114/2/2014 riconosce alcune agevolazioni all’invalido: per
ottenerle, negli ultimi sei mesi prima del diciottesimo anno, bisogna presentare la domanda
all’INPS; le domande all’INPS possono essere presentate solo dai Patronati; le associazioni di
categoria sembrano escluse da questa possibilità: la legge 114 è stata voluta per semplificare la
vita al cittadino, ma la nostra burocrazia sa sempre escogitare qualche stratagemma perché ciò
non avvenga.