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PATRONATO
te devono chiaramente essere dichiarati in Italia
Questo perché gli interessi maturati
devono essere oggetto di tassazione
in Italia. A questi interessi verrà applicata l'imposta sostitutiva del 27%.
Come alternativa è possibile trasferire
dalla banca svizzera a quella italiana
gli interessi maturati sul conto svizzero, in tal modo la banca italiana provvederà direttamente a prelevare alla
fonte il 27%. In questo caso il frontaliere non dovrà più compilare il quadro RW.
Particolare attenzione va fatta per le
pensioni, infatti alle rendite AVS o di
secondo pilastro versate su conti in
svizzera non è applicata nessuna tassazione alla fonte dato che tali rendi-
Ancora una precisazione va fatta sui
residenti iscritti all'AIRE che per
quanto ci riguarda non sono soggetti
alla compilazione del quando RW
anzi un eventuale compilazione del
quadro RW da parte di questi soggetti si configurerebbe come "una sorta
di rinuncia della residenza all'estero"
infatti la questione della residenza
assume un carattere fondamentale
per chi e o non è soggetto a monitoraggio fiscale.
In parole povere chi è stato raggiunto
dal questionario dell'Agenzia ed è
"certamente" residente in Svizzera
dovrà solo limitarsi a comunicare
magari tramite la prova l'effettiva
residenza all'estero.
Chiaramente per una consulenza
dettagliata o per la predisposizione dei modelli vi rimandiamo alle
nostre Sedi di Patronato.
Pe r c h é p e r c h é
I nv a l i d o s e n z a p e n s i o n e
Mio papà, nato nel 1949, per farsi liquidare la cassa pensione, nel marzo 2002 è rientrato definitivamente in Italia.
Nel 2007 si è ammalato di tumore alla prostata. Avendo
tre anni di contributi all’INPS, per attività lavorativa, più
15 mesi di servizio militare, ha presentato domanda di
pensione d’inabilità. INPS lo ha riconosciuto invalido ma
non gli dà la pensione perché i contributi non sono sufficienti. Mi sembra assurdo perché tra Italia e Svizzera ha
accumulato 34 anni e 2 mesi di contributi. È possibile
presentare ricorso alla decisione dell’INPS? Leggo sempre il Dialogo e vi apprezzo molto per la chiarezza delle
risposte. Cordiali saluti
Daniela F.
Gentile signora Daniela,
nel ringraziarla per l’apprezzamento al nostro giornale, devo purtroppo dirle che la decisione presa dall’INPS è corretta e un eventuale ricorso non farebbe cambiare la situazione poiché la legislazione italiana prevede che per maturare il diritto all’assegno d’invalidità o alla pensione di inabilità si devono avere 3 anni di con-
tributi negli ultimi 5, in Italia o in un paese convenzionato con
l’Italia. Suo papà dopo il rientro in Italia non avrà ripreso l’attività lavorativa e non avrà pagato contributi volontari all’INPS per
cui la sua posizione assicurativa si è interrotta con il mese di marzo
2002, mese in cui ha lasciato la Svizzera.
Nel rifiutare la domanda di invalidità l’INPS ha dato a suo
padre l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari,
pagando i quali tra tre anni potrebbe ripresentare la domanda,
cosa che non le conviene fare poiché per stabilire il costo dei contributi volontari l’INPS si basa sul salario percepito in Svizzera
negli ultimi tre anni e il costo è sicuramente molto alto.
Le voglio però ricordare che, nel caso in cui non fosse già stato fatto,
suo papà può presentare alla Cassa Svizzera di Compensazione
AVS/AI di Ginevra, per il tramite dell’INPS, la domanda di
una rendita di invalidità, in quanto la legge svizzera prevede, a differenza di quella italiana, che indipendentemente dal periodo in cui
si sono versati i contributi, se si è riconosciuti invalidi si ha diritto
alla rendita di invalidità.
Antonio Cartolano
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