iL Dialogo 6.09 SITO.qxd
Transcript
iL Dialogo 6.09 SITO.qxd
PATRONATO te devono chiaramente essere dichiarati in Italia Questo perché gli interessi maturati devono essere oggetto di tassazione in Italia. A questi interessi verrà applicata l'imposta sostitutiva del 27%. Come alternativa è possibile trasferire dalla banca svizzera a quella italiana gli interessi maturati sul conto svizzero, in tal modo la banca italiana provvederà direttamente a prelevare alla fonte il 27%. In questo caso il frontaliere non dovrà più compilare il quadro RW. Particolare attenzione va fatta per le pensioni, infatti alle rendite AVS o di secondo pilastro versate su conti in svizzera non è applicata nessuna tassazione alla fonte dato che tali rendi- Ancora una precisazione va fatta sui residenti iscritti all'AIRE che per quanto ci riguarda non sono soggetti alla compilazione del quando RW anzi un eventuale compilazione del quadro RW da parte di questi soggetti si configurerebbe come "una sorta di rinuncia della residenza all'estero" infatti la questione della residenza assume un carattere fondamentale per chi e o non è soggetto a monitoraggio fiscale. In parole povere chi è stato raggiunto dal questionario dell'Agenzia ed è "certamente" residente in Svizzera dovrà solo limitarsi a comunicare magari tramite la prova l'effettiva residenza all'estero. Chiaramente per una consulenza dettagliata o per la predisposizione dei modelli vi rimandiamo alle nostre Sedi di Patronato. Pe r c h é p e r c h é I nv a l i d o s e n z a p e n s i o n e Mio papà, nato nel 1949, per farsi liquidare la cassa pensione, nel marzo 2002 è rientrato definitivamente in Italia. Nel 2007 si è ammalato di tumore alla prostata. Avendo tre anni di contributi all’INPS, per attività lavorativa, più 15 mesi di servizio militare, ha presentato domanda di pensione d’inabilità. INPS lo ha riconosciuto invalido ma non gli dà la pensione perché i contributi non sono sufficienti. Mi sembra assurdo perché tra Italia e Svizzera ha accumulato 34 anni e 2 mesi di contributi. È possibile presentare ricorso alla decisione dell’INPS? Leggo sempre il Dialogo e vi apprezzo molto per la chiarezza delle risposte. Cordiali saluti Daniela F. Gentile signora Daniela, nel ringraziarla per l’apprezzamento al nostro giornale, devo purtroppo dirle che la decisione presa dall’INPS è corretta e un eventuale ricorso non farebbe cambiare la situazione poiché la legislazione italiana prevede che per maturare il diritto all’assegno d’invalidità o alla pensione di inabilità si devono avere 3 anni di con- tributi negli ultimi 5, in Italia o in un paese convenzionato con l’Italia. Suo papà dopo il rientro in Italia non avrà ripreso l’attività lavorativa e non avrà pagato contributi volontari all’INPS per cui la sua posizione assicurativa si è interrotta con il mese di marzo 2002, mese in cui ha lasciato la Svizzera. Nel rifiutare la domanda di invalidità l’INPS ha dato a suo padre l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari, pagando i quali tra tre anni potrebbe ripresentare la domanda, cosa che non le conviene fare poiché per stabilire il costo dei contributi volontari l’INPS si basa sul salario percepito in Svizzera negli ultimi tre anni e il costo è sicuramente molto alto. Le voglio però ricordare che, nel caso in cui non fosse già stato fatto, suo papà può presentare alla Cassa Svizzera di Compensazione AVS/AI di Ginevra, per il tramite dell’INPS, la domanda di una rendita di invalidità, in quanto la legge svizzera prevede, a differenza di quella italiana, che indipendentemente dal periodo in cui si sono versati i contributi, se si è riconosciuti invalidi si ha diritto alla rendita di invalidità. Antonio Cartolano il dialogo 6/09 17