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(Cessioni all`esportazione la non imponibilità IVA supera il limite dei
Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Cessioni all’esportazione: la non imponibilità IVA supera il limite dei 90 giorni? Della Dott.ssa Roberta De Pirro Abstract Assonime, nella Circolare n. 10 del 17 marzo 2014, ha commentato la sentenza della Corte di Giustizia UE relativa alla causa C-563/12 del 19 dicembre 2013, nella quale si conclude che il regime di non imponibilità IVA previsto per le c.d. esportazioni “improprie” può trovare applicazione anche nel caso in cui la prova che la merce abbia effettivamente lasciato il territorio della Comunità europea sia fornita successivamente dal termine - previsto da molte legislazioni nazionali - dei 90 giorni dalla data di consegna della stessa al cessionario. Testo Assonime, nella Circolare n. 10 del 17 marzo 2014, ha commentato la recente sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C-573/12 depositata il 19 dicembre 2013, nella quale è stato affermato il principio secondo il quale una normativa nazionale in base alla quale i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea devono lasciare il territorio dell’Unione entro un termine prestabilito dalla data di cessione deve intendersi contraria alle norme dettate dalla Direttiva IVA n. 2006/112/CE in materia di esportazioni, qualora dal semplice superamento di tale termine derivi l’imponibilità in via definitiva della cessione all’esportazione. Normativa nazionale e le interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria La normativa IVA dettata in materia di cessioni all’esportazione è contenuta nell’articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972, che con specifico riferimento alle c.d. “esportazioni improprie” al comma 1, lett. b) considera non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni con trasporto o spedizione fuori dal territorio comunitario effettuati entro il termine di 90 giorni dalla consegna della merce, a cura del cessionario non residente o di soggetti terzi che operano per suo conto. Al fine di identificare la data di consegna della merce, momento a decorrere dal quale decorrono i 90 giorni che garantiscono il regime di non imponibilità della operazioni in commento, occorre fare riferimento al documento di consegna o trasporto, quale ad esempio il documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472/1996 o alla lettera di vettura internazionale (CMR). Prova dell’avvenuta esportazione deve essere data tramite la vidimazione da parte dell’Ufficio doganale o dell’Ufficio postale di un esemplare della fattura. Il mancato rispetto del riferito termine dei 90 giorni comporta l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia l’applicazione di una sanzione compresa tra il 50% e il 100% dell’imposta dovuta. Detta sanzione non trova applicazione nel caso in cui il cedente, entro i 30 giorni successivi, versi l’imposta, previa la regolarizzazione della fattura emessa con titolo di non imponibilità. In ordine alla natura del termine dei 90 giorni, il cui rispetto risulta fondamentale al fine di garantire il regime di non imponibilità IVA delle c.d. “esportazioni improprie”, nonché in ordine agli strumenti di prova dell’avvenuta esportazione in più occasioni, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti: nella Circolare 13 febbraio 1997, n. 35/E ha affermato che la prova dell’avvenuta esportazione non può essere costituita dall’apposizione da parte della Dogana del visto di uscita sull’esemplare della fattura dallo stesso emessa e presentata in dogana dall’atto dell’esportazione dal cessionario ovvero, dal soggetto, che per il suo conto, ha svolto le procedure doganali per l’esportazione delle merci e ciò nella considerazione che il documento di esportazione, munito del visto uscire, resta nella disponibilità dell’acquirente estero; Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International nella successiva Circolare 25 gennaio 1999, n. 23 il Ministero delle finanze ha esaminato le conseguenze derivanti dal mancato trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio dell’Unione europea, precisando che il mancato rispetto del termine dei 90 giorni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 determina la decadenza del beneficio della non imponibilità IVA e l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. Sempre nell’ambito dello stesso documento di prassi, si legge che “ove il cedente non sia in grado di provare l’avvenuto trasporto o spedizione, questi è tenuto a versare l’IVA. Da tale affermazione, secondo Assonime potrebbe evincersi che il regime di non imponibilità potrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui la prova dell’effettivo trasferimento della merce fuori dal territorio comunitario sia data successivamente al termine dei 90 giorni. In tale ipotesi troverebbe comunque applicazione il riferito regime sanzionatorio. infine, nella circolare 12 giugno 2002, n. 50/E l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell’ipotesi delle c.d. “esportazioni improprie” gli obblighi relativi alle stesse incombono sul cessionario, il quale deve restituire al cedente un esemplare della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità, entro 90 giorni dall’operazioni. Il mancato adempimento di tali obblighi da parte del cessionario comporta in capo al cedente di procedere alla regolarizzazione dell’applicazione dell’imposta e il conseguente versamento dell’imposta dovuta. Alla luce delle riferite precisazioni rese in materia dall’Agenzia delle Entrate, non risulta chiara quale sia la valenza del termine dei 90 giorni previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972. Intervenendo in argomento, i giudici di legittimità, nella sentenza n. 21956 del 27 ottobre 2010 ha affermato che il termine in parola ha natura perentoria; ad avviso della Corte, infatti, se tale termine non viene rispettato, il trattamento di non imponibilità attribuito all’operazione (cessione all’esportazione) non può essere riconosciuto, anche se i beni sono stati effettivamente esportati. Corte di Giustizia UE, Sentenza relativa alla causa C-563/12 del 19 dicembre 2013 Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia UE derivava da un contenzioso instauratosi in Ungheria a seguito di un controllo fiscale riguardante una società che aveva effettuato alcune cessioni di beni a clienti esteri sulla base di contratti che prevedevano l’applicazione della clausola “ex words”, clausola commerciale secondo la quale la responsabilità del trasporto è a carico dell’acquirente. L’Amministrazione finanziaria ungherese aveva rilevato, durante un’ispezione, che, sebbene le operazioni fossero state considerate delle cessioni all’esportazione, i beni erano stati trasportati fuori dal territorio comunitario oltre il termine dei 90 giorni previsto dalla legge ungherese. La società in questione aveva impugnato la contestazione, rilevando un contrasto tra la normativa interna e la direttiva IVA, rilevando che nel caso in questione, i beni erano stati trasportati realmente fuori dal territorio UE e che di tale circostanza era stata fornita la prova. Nella sentenza relativa alla causa C-563/12 del 19 dicembre 2013, la Corte ha rilevato che a norma dell’articolo 146 della Direttiva (n. 2006/112/CE) le esportazioni si considerano perfezionate quanto il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dal territorio UE. La norma, come rileva la Corte, non prevede che il bene destinato all’esportazione debba essere trasportato fuori dal territorio comunitario entro un termine prestabilito (così come tra l’altro previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972, la cui inosservanza avrebbe la conseguenza di privare definitivamente l’operazione del regime di non imponibilità. Un termine è previsto, ma solo in via eccezionale, dall’articolo 147, par. 1 lett. b) per l’ipotesi di cessione di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale del viaggiatore. Inoltre, sempre a dire della Corte, il disposto dell’articolo 131 della Direttiva IVA stabilisce che gli Stati membri possono stabilire alcune specifiche condizioni per assicurare la corretta applicazione dei regimi di esenzione dall’imposta, e quindi prevenire possibili fenomeni di abuso o evasione. Nel prevedere tali condizioni, tuttavia, gli Stati membri devono rispettare i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. Studio Associato Servizi Professionali Integrati Member Crowe Horwath International Sulla base di tali conclusioni, di conseguenza, con specifico riferimento al caso di specie, e alla previsione del rispetto dei 90 giorni quale condizione necessaria ed indispensabile per beneficiare nel caso di cessioni all’esportazione del regime di non imponibilità IVA, nel caso in cui venga fornita prova dell’avvenuto invio all’estero del bene, è possibile riconoscere l’applicazione dei detto regime, anche se il bene è stato esportato dopo la scadenza del riferito termine dei 90 giorni. Riflessi delle conclusioni della corte a livello nazionale Venendo al contesto nazionale, in base a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE, sarebbe possibile applicare il regime di non imponibilità IVA anche nel caso in cui la prova della cessione all’esportazione sia fornita dopo il termine dei 90 giorni dalla data di consegna al cessionario dei beni. Inoltre, non sembra neanche trovare giustificazione l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, nell’ipotesi in cui sia fornita la prova che la cessione all’esportazione è stata realizzata. La sanzione dovrebbe essere applicata soltanto nel caso in cui l’operazione è stata considerata non imponibile, ma i beni effettivamente non sono stati trasportati all’estero, oppure non è stata fornita prova del trasferimento. Al fine di superare le incertezze interpretative in ordine al dettato del riferito articolo 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 sarebbe, pertanto, auspicabile che l’Agenzia delle Entrate intervenga con chiarimenti in argomento. Pubblicato sul sito www.ilquotidiano.ipsoa.it in data 18 marzo 2014