le conseguenze della mancata nomina del

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le conseguenze della mancata nomina del
9/09/1995
PRASSI
n. 32
LE CONSEGUENZE DELLA
MANCATA NOMINA DEL
RAPPRESENTANTE FISCALE
NEGLI SCAMBI INTRA-CEE
Vincenzo D'Avanzo e Giacinto Mazzocca
Nell'ipotesi di mancata nomina del rappresentante fiscale, ove la legge ne richieda l'obbligo, da parte
di un soggetto d'imposta identificato in altro Stato
membro, l'Ufficio IVA competente è tenuto a
formalizzare il processo verbale di constatazione,
utilizzando per la relativa notifica all'interessato le
procedure stabilite dal D.M. 25 agosto 1986, concernente la mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri dell'Unione europea.
L'importante precisazione è contenuta nella risoluzione 24 agosto 1995, n. 237/E (riportata nella
pagina seguente - nota 1), con la quale la Direzione
Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso
tributario ha ritenuto non regolare il comportamento
tenuto da una società francese per cessioni di beni
nei confronti di acquirenti nazionali.
La società transalpina, in pratica, introduce beni
nel territorio dello Stato e li concede in deposito,
per la successiva vendita, ad una società nazionale.
La consegna dei beni ai propri clienti viene eseguita
dal depositario con regolare emissione di documento
di accompagnamento dal quale risulta espressamente che la merce viene movimentata su ordine e per
conto della società francese depositante.
A seguito dell'avvenuta consegna dei beni, il cedente comunitario emette una fattura senza addebito
d'imposta ritenendo l'operazione alla stregua di una
cessione intracomunitaria, come tale tassabile in Italia da parte del cessionario nazionale.
L'Amministrazione centrale ha chiarito che l'introduzione dei beni in Italia da parte della società
francese realizza un'acquisizione intracomunitaria ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993,
per cui il soggetto francese avrebbe dovuto adempiere agli obblighi fiscali collegati a tale operazione
mediante la nomina di un rappresentate fiscale.
La successiva cessione costituisce, invece, un'operazione territorialmente rilevante, da assoggettare ad
imposta nazionale con emissione di regolare fattura
da parte del rappresentante.
Pertanto, tenuto conto della mancata nomina del
rappresentate, le operazioni poste in essere devono
essere regolarizzate nel modo seguente:
— per la cessione dei beni a favore di acquirenti italiani, questi ultimi sono tenuti ad emettere
un'autofattura a norma dell'articolo 17, terzo comma del D.P.R. 633 del 1972, rientrando l'operazione
tra quelle effettuate in Italia da un soggetto estero
privo di stabile organizzazione o rappresentante fiscale;
— relativamente, invece, al mancato adempimento degli obblighi fiscali collegati all'acquisizione intracomunitaria, unico responsabile può considerarsi la società francese nei cui confronti devono
essere attivate tutte le iniziative che la mutua assistenza tra gli Stati comunitari consente.
Finanza & Fisco 2387
2/09/1995
PRASSI
n. 32
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Nota (1)
Ministero delle Finanze - Risoluzione n. 237/E del 24 agosto 1995
OGGETTO: Iva CEE - Art. 38 del D.L. 30/08/
1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993,
n. 427 - Introduzione dalla Francia dei beni nel
territorio dello Stato - Mancata nomina del rappresentante fiscale - Conseguenze per l'operatore
nazionale e Ue
Con la nota in riferimento, codesta Direzione Regionale ha trasmesso, per il parere, l’istanza del commercialista, con la quale si chiede se sia o meno conforme alle disposizioni comunitarie la procedura seguita da una società francese per cessioni a operatori
nazionali di beni precedentemente introdotti nel territorio dello Stato e affidati in deposito, per la eventuale vendita, ad altro soggetto italiano.
La consegna dei beni all’acquirente avviene da
parte del depositario, con l'emissione di regolare bolletta di accompagnamento sulla quale viene evidenziato che la movimentazione dei beni avviene per
ordine e conto del soggetto francese depositante.
Quest’ultimo, a consegna avvenuta, emette nei
confronti del cessionario italiano fattura senza addebito di imposta ritenendo l’operazione rientrante tra
le cessioni intracomunitarie.
Al riguardo, in conformità al parere espresso da
codesta direzione regionale, ritiene la scrivente che
l’iter procedurale con cui vengono effettuate le operazioni in questione non appare in linea con quanto
espressamente previsto dalle disposizioni nazionali
che, in base ai dettami comunitari, regolano, ai fini
dell’Iva, gli scambi intracomunitari.
È invero, l’articolo 38 (a), comma 3, lettera b),
del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel recepire le disposizioni dell’articolo 28-bis, n. 5, letteNota (a)
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con mod.,
dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Art. 38, commi 3 e 5
Acquisti intracomunitari
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
(omissis)
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di
un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel
territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
ra b) della VI direttiva comunitaria, n. 77/388 del 17
maggio 1977 e successive modificazioni, stabilisce che
«l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per
conto di un soggetto passivo di imposta di beni provenienti da altro Stato membro» costituisce operazione
di acquisto intracomunitario, come tale assoggettabile
all’Iva in Italia, con la sola eccezione delle ipotesi previste dal comma 5, lettera a) dello stesso articolo 38.
La successiva cessione dei beni costituisce operazione territorialmente rilevante da assoggettare all’imposta nazionale.
Ciò posto, poiché come conseguenza della mancata nomina del rappresentante fiscale da parte della società francese l’operazione posta in essere nei confronti
degli operatori italiani configura una cessione dei beni
effettuata nel territorio dello Stato da soggetto estero
privo di stabile organizzazione o rappresentante fiscale, i relativi obblighi agli effetti dell’Iva devono essere adempiuti dal cessionario nazionale mediante emissione di autofattura a norma dell’articolo 17, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
Per quanto concerne, invece, l’introduzione dalla
Francia dei beni nel territorio dello Stato, operazione
per la quale non sono stati adempiuti gli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari, unico responsabile risulta essere la società francese, nei cui confronti
il competente ufficio Iva è tenuto a formalizzare il processo verbale di constatazione, utilizzando per la relativa notifica all’interessato le procedure stabilite dal
D.M. 25 agosto 1986, concernente la mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri
delle comunità europee.
Di tale ultima procedura si prega di voler tenere
informata la scrivente.
(omissis)
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del
Consiglio delle Comunità europee 16-7-1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25-7-1988, n. 2503, se
i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per
suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale
dai dazi doganali;
(omissis)
Finanza & Fisco 2388