le conseguenze della mancata nomina del
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9/09/1995 PRASSI n. 32 LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE NEGLI SCAMBI INTRA-CEE Vincenzo D'Avanzo e Giacinto Mazzocca Nell'ipotesi di mancata nomina del rappresentante fiscale, ove la legge ne richieda l'obbligo, da parte di un soggetto d'imposta identificato in altro Stato membro, l'Ufficio IVA competente è tenuto a formalizzare il processo verbale di constatazione, utilizzando per la relativa notifica all'interessato le procedure stabilite dal D.M. 25 agosto 1986, concernente la mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri dell'Unione europea. L'importante precisazione è contenuta nella risoluzione 24 agosto 1995, n. 237/E (riportata nella pagina seguente - nota 1), con la quale la Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario ha ritenuto non regolare il comportamento tenuto da una società francese per cessioni di beni nei confronti di acquirenti nazionali. La società transalpina, in pratica, introduce beni nel territorio dello Stato e li concede in deposito, per la successiva vendita, ad una società nazionale. La consegna dei beni ai propri clienti viene eseguita dal depositario con regolare emissione di documento di accompagnamento dal quale risulta espressamente che la merce viene movimentata su ordine e per conto della società francese depositante. A seguito dell'avvenuta consegna dei beni, il cedente comunitario emette una fattura senza addebito d'imposta ritenendo l'operazione alla stregua di una cessione intracomunitaria, come tale tassabile in Italia da parte del cessionario nazionale. L'Amministrazione centrale ha chiarito che l'introduzione dei beni in Italia da parte della società francese realizza un'acquisizione intracomunitaria ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, per cui il soggetto francese avrebbe dovuto adempiere agli obblighi fiscali collegati a tale operazione mediante la nomina di un rappresentate fiscale. La successiva cessione costituisce, invece, un'operazione territorialmente rilevante, da assoggettare ad imposta nazionale con emissione di regolare fattura da parte del rappresentante. Pertanto, tenuto conto della mancata nomina del rappresentate, le operazioni poste in essere devono essere regolarizzate nel modo seguente: — per la cessione dei beni a favore di acquirenti italiani, questi ultimi sono tenuti ad emettere un'autofattura a norma dell'articolo 17, terzo comma del D.P.R. 633 del 1972, rientrando l'operazione tra quelle effettuate in Italia da un soggetto estero privo di stabile organizzazione o rappresentante fiscale; — relativamente, invece, al mancato adempimento degli obblighi fiscali collegati all'acquisizione intracomunitaria, unico responsabile può considerarsi la società francese nei cui confronti devono essere attivate tutte le iniziative che la mutua assistenza tra gli Stati comunitari consente. Finanza & Fisco 2387 2/09/1995 PRASSI n. 32 ________________ Nota (1) Ministero delle Finanze - Risoluzione n. 237/E del 24 agosto 1995 OGGETTO: Iva CEE - Art. 38 del D.L. 30/08/ 1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 - Introduzione dalla Francia dei beni nel territorio dello Stato - Mancata nomina del rappresentante fiscale - Conseguenze per l'operatore nazionale e Ue Con la nota in riferimento, codesta Direzione Regionale ha trasmesso, per il parere, l’istanza del commercialista, con la quale si chiede se sia o meno conforme alle disposizioni comunitarie la procedura seguita da una società francese per cessioni a operatori nazionali di beni precedentemente introdotti nel territorio dello Stato e affidati in deposito, per la eventuale vendita, ad altro soggetto italiano. La consegna dei beni all’acquirente avviene da parte del depositario, con l'emissione di regolare bolletta di accompagnamento sulla quale viene evidenziato che la movimentazione dei beni avviene per ordine e conto del soggetto francese depositante. Quest’ultimo, a consegna avvenuta, emette nei confronti del cessionario italiano fattura senza addebito di imposta ritenendo l’operazione rientrante tra le cessioni intracomunitarie. Al riguardo, in conformità al parere espresso da codesta direzione regionale, ritiene la scrivente che l’iter procedurale con cui vengono effettuate le operazioni in questione non appare in linea con quanto espressamente previsto dalle disposizioni nazionali che, in base ai dettami comunitari, regolano, ai fini dell’Iva, gli scambi intracomunitari. È invero, l’articolo 38 (a), comma 3, lettera b), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel recepire le disposizioni dell’articolo 28-bis, n. 5, letteNota (a) D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 Art. 38, commi 3 e 5 Acquisti intracomunitari 3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: (omissis) b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; ra b) della VI direttiva comunitaria, n. 77/388 del 17 maggio 1977 e successive modificazioni, stabilisce che «l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo di imposta di beni provenienti da altro Stato membro» costituisce operazione di acquisto intracomunitario, come tale assoggettabile all’Iva in Italia, con la sola eccezione delle ipotesi previste dal comma 5, lettera a) dello stesso articolo 38. La successiva cessione dei beni costituisce operazione territorialmente rilevante da assoggettare all’imposta nazionale. Ciò posto, poiché come conseguenza della mancata nomina del rappresentante fiscale da parte della società francese l’operazione posta in essere nei confronti degli operatori italiani configura una cessione dei beni effettuata nel territorio dello Stato da soggetto estero privo di stabile organizzazione o rappresentante fiscale, i relativi obblighi agli effetti dell’Iva devono essere adempiuti dal cessionario nazionale mediante emissione di autofattura a norma dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Per quanto concerne, invece, l’introduzione dalla Francia dei beni nel territorio dello Stato, operazione per la quale non sono stati adempiuti gli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari, unico responsabile risulta essere la società francese, nei cui confronti il competente ufficio Iva è tenuto a formalizzare il processo verbale di constatazione, utilizzando per la relativa notifica all’interessato le procedure stabilite dal D.M. 25 agosto 1986, concernente la mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle comunità europee. Di tale ultima procedura si prega di voler tenere informata la scrivente. (omissis) 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16-7-1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25-7-1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali; (omissis) Finanza & Fisco 2388