514 controllo obbligatorio gas scarico autoveicoli
Transcript
514 controllo obbligatorio gas scarico autoveicoli
COMUNE DI POLINAGO Provincia di Modena ORDINANZA N. 514 DEL 26/01/2012 Campagna provinciale di controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli Anno 2012 IL SINDACO Richiamate la propria precedente ordinanza prot. 776 del 01/03/2003 con la quale si è disposto il controllo obbligatorio annuale dei gas di scarico per tutti gli autoveicoli; Visto il Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.R. n°495 del 16.12.1992 “Regolamento di ese cuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 28.02.1994 “Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”; Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 05.02.1996 “Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva 92/55/CEE”; Visto il Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione. n°628 del 23.10.1996 “Regolamento recante norme per l’approvazione e l’omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”; Vista la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 “Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell’art. 7 del Nuovo codice della strada”; Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 18.07.2003 “Recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1996/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore”; Visto il D.Lgs. n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della d irettiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”; Visto il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni; Preso atto che in seguito al coordinamento svolto dall’Amministrazione Provinciale numerosi comuni della provincia di Modena hanno adottato o sono in procinto di adottare analogo provvedimento; INVITA i proprietari (o locatari) di autoveicoli, a garantire la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli, in modo da limitare, al minor livello possibile, la quantità di inquinanti nei gas di combustione, provvedendo in tal senso mediante l’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione; ORDINA A) I proprietari di autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio ovvero coloro che ne abbiano a qualunque titolo la disponibilità aventi la residenza o la sede legale nel Corso Roma, 71 - 41040 Polinago (Mo) P.IVA 00474870367 Tel.centralino 0536/47000 Fax 0536/47672 Sito internet: www.comune.polinago.mo.it e-mail certificata: [email protected] Comune di Polinago devono effettuare il controllo strumentale, con esito positivo, delle caratteristiche dei gas di scarico. I controlli devono essere eseguiti presso una delle ditte autorizzate dall’Amministrazione Comunale ai sensi del successivo comma B), oppure presso l’ufficio provinciale della M.C.T.C., che attesti la conformità ai parametri fissati dal decreto interministeriale emanato in data 5/2/1996 dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Sanità in applicazione della Direttiva comunitaria 92/55 e successive integrazioni e disposizioni. I suddetti controlli potranno essere effettuati anche presso Ditte situate in altri Comuni del territorio nazionale, purché debitamente autorizzate dalle rispettive Amministrazioni nell'ambito di analoghi provvedimenti ordinatori ed a condizione che le modalità di esecuzione e di attestazione di positivo superamento dei controlli siano conformi a quanto disposto al successivo comma C). I controlli devono essere effettuati secondo le modalità e periodicità riportate al comma C). B) I soggetti abilitati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione e al successivo rilascio di attestato di validità devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dall’art. 6 della Direttiva 07.07.1998 del Ministero dei LL.PP. Le ditte artigiane e commerciali del settore che, disponendo di idonei strumenti per il controllo delle caratteristiche dei gas di scarico degli autoveicoli, intendano essere autorizzate all’effettuazione dei controlli con rilascio di attestato valido ai fini della presente Ordinanza, devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco sui moduli predisposti dagli uffici competenti. L'inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati, è condizionato dalla preventiva verifica della idoneità e della corretta taratura della strumentazione posseduta che deve essere conforme a quanto previsto dal D.M. n°628 del 23.10.1996. Le officine autorizzate devono esporre all’esterno dei propri locali un apposito contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva 07.07.1998 del Ministero dei LL.PP. Il contrassegno è fornito dalle Amministrazioni Comunali. La cancellazione dall'apposito elenco è automaticamente disposta, nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, venga riscontrata la manomissione o la non corretta taratura della strumentazione di misurazione, oppure l'esecuzione di controlli in modo difforme rispetto a quanto di seguito prescritto. Le autofficine sono tenute ad effettuare, almeno con cadenza annuale, la taratura calibrazione degli strumenti di controllo, affidandosi alle ditte produttrici degli strumenti o a quelle che ne curano la manutenzione. Il certificato di taratura deve essere trasmesso al competente ufficio del Comune di Polinago entro un anno dalla data del certificato precedente. L'elenco delle ditte autorizzate è periodicamente aggiornato d'ufficio e a richiesta degli interessati. Le autofficine autorizzate sono tenute ad applicare le tariffe definite tra gli enti preposti e le Associazioni di categoria mediante apposito protocollo d’intesa. C) I controlli devono essere condotti secondo le modalità riportate nei successivi punti: 1. per quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza le modalità di effettuazione dei controlli devono essere quelle indicate nel D.M. 5/2/1996 e successive modifiche; 2. affinché il controllo possa intendersi superato le concentrazioni degli inquinanti devono risultare inferiori ai limiti di legge; 3. Il controllo deve essere ripetuto fino ad esito favorevole previa effettuazione dei necessari interventi di manutenzione; 4. i veicoli a doppia alimentazione (gas metano/GPL e benzina) devono essere regolati in modo tale da minimizzare le emissioni anche in caso di funzionamento a benzina; il controllo può essere effettuato con la sola alimentazione a gas dovendo ritenersi la benzina alimentazione di soccorso; Corso Roma, 71 - 41040 Polinago (Mo) P.IVA 00474870367 Tel.centralino 0536/47000 Fax 0536/47672 Sito internet: www.comune.polinago.mo.it e-mail certificata: [email protected] 5. per i veicoli ad accensione comandata con oltre 15 anni che in seguito ai necessari interventi di manutenzione non risultassero rientrare entro i limiti previsti dalla presente ordinanza, le sole officine autorizzate dal costruttore possono rilasciare, in deroga ai limiti previsti dal presente atto, l'attestato di positivo superamento del controllo certificando di aver provveduto alla regolazione del veicolo nel miglior modo possibile; 6. l'attestato di superamento del controllo, costituito dallo stampato emesso direttamente dallo strumento di misura deve riportare: per i veicoli diesel il valore di opacità dei fumi, per i veicoli ad accensione comandata (benzina, gas metano/GPL e benzina) i valori di emissione di CO ed HC. Sull'attestato devono inoltre essere riportate, senza cancellazioni, il numero di targa dell’autoveicolo, la data di effettuazione del controllo e la ragione sociale della ditta esecutrice che deve attestare la conformità alle disposizioni dell'ordinanza; 7. l’attestato deve essere conservato sul veicolo ed esibito a richiesta dei competenti organi di controllo; 8. il primo controllo deve essere eseguito entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, nell’ambito della revisione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n°285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada” e successive integrazioni. I successivi controlli devono essere effettuati entro 365 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo controllo per i veicoli immatricolati dopo il 01.01.1988 ed entro 180 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo controllo per i veicoli antecedenti il 01.01.1988; 9. il controllo dei gas di scarico effettuato nell’ambito della revisione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n°285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della str ada” e successive integrazioni sostituisce a tutti gli effetti il controllo previsto dalla presente ordinanza per i 365 giorni successivi per i veicoli immatricolati dopo il 01.01.1988 e per i successivi 180 giorni per i veicoli immatricolati antecedentemente il 01.01.1988. D) Sanzioni amministrative: 1. la mancata esecuzione del controllo, riscontrata dagli organi di vigilanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 50€ a 300€ nonché l'obbligo di sottoporre il veicolo al controllo e di esibire l'attestato al comando della Polizia Municipale entro i successivi 15 giorni; 2. l'accertato mancato rispetto dei limiti massimi di emissione in caso di controlli disposti da parte della Polizia Municipale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25€ a 150€ nonché l'obbligo di sottoporre il veicolo a manutenzione ed al successivo controllo di esibire l'attestato al comando della Polizia Municipale entro i successivi 15 giorni; 3. la mancata esibizione dell’attestato entro i successivi 15 giorni, di cui ai precedenti punti 1 e 2, comporta la sanzione amministrativa da 25€ a 150€; 4. la riscontrata errata taratura degli strumenti di controllo utilizzati dalle officine autorizzate comporterà la sanzione da 80€ a 480€ nonché la sospensione dell'autorizzazione ad effettuare i controlli; 5. l'accertato rilascio dell'attestato a veicoli non idonei, a seguito della scorretta effettuazione del controllo, da parte delle officine autorizzate comporterà la sanzione fino a 500€ e la revoca dell'autorizzazione, senza pregiudizio per eventuali azioni penali, nel caso se ne ravvisassero gli estremi; 6. l’esecuzione dei controlli dei gas di scarico con strumentazione non conforme al D.M. 628/96 da parte di officine non autorizzate comporterà la sanzione fino a 500€. DISPONE Che la presente ordinanza entri in vigore il 31/01/2012 fino al 31/12/2012 e che contestualmente all’entrata in vigore della presente sia revocata la precedente ordinanza prot. 776 del 01/03/2003. INCARICA Corso Roma, 71 - 41040 Polinago (Mo) P.IVA 00474870367 Tel.centralino 0536/47000 Fax 0536/47672 Sito internet: www.comune.polinago.mo.it e-mail certificata: [email protected] Il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sul rispetto di quanto disposto dal presente atto. La vigilanza sul rispetto di quanto disposto al comma D) del presente atto, è affidata al Corpo di Polizia Municipale ed alla Commissione tecnica eventualmente nominata dall’ente preposto e dalle Associazioni rappresentative degli autoriparatori. AVVISA Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito Web del Comune della stessa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna. IL SINDACO Cabri Armando Corso Roma, 71 - 41040 Polinago (Mo) P.IVA 00474870367 Tel.centralino 0536/47000 Fax 0536/47672 Sito internet: www.comune.polinago.mo.it e-mail certificata: [email protected]