Circolare n. 59/2013

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Circolare n. 59/2013
Prot. n. 59/LE/GaPa
Roma, 5 aprile 2013
- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI
– LORO SEDI –
Circolare n. 59/2013
SERVIZI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE – ETÀ MASSIMA DEGLI
AUTOBUS: CHIARIMENTI MINISTERO DEI TRASPORTI
Il Ministero dei trasporti ha diramato una circolare per fornire chiarimenti interpretativi della
normativa circa l’età massima degli autobus impiegati sui servizi di linea di competenza
statale.
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A fronte delle incertezze del dato normativo contenuto nel Decreto legislativo 21 novembre
2005 n.285, recante la disciplina dei servizi di linea di competenza statale, e del relativo
Decreto ministeriale di attuazione, l’Associazione ha sottoposto alla competente Direzione
Generale del Ministero dei trasporti le problematiche scaturenti dall’interpretazione delle
disposizioni relative all’età degli autobus nella disponibilità delle imprese e da queste impiegati
nell’esercizio dei servizi di linea da tale criticità evidenziando, peraltro, l’esigenza
dell’emanazione di un provvedimento amministrativo di chiarimento, nell’impossibilità di
attendere oltremodo l’auspicata modifica legislativa alla disciplina in parola.
Conseguentemente, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’Intermodalità del
Ministero ha diramato, lo scorso 28 marzo 2013, la circolare n.1/2013. Le norme oggetto della
circolare sono, per l’appunto, l’articolo 3 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n.285/2005 il quale
dispone che “dal 1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus immatricolati per la
prima volta da non più di sette anni” e l’articolo 11, comma 1 del D.M. n.316/2006 secondo il
quale “per l’esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese (..) impiegano autobus in
propria disponibilità (…)”.
In sintesi, il Ministero ha chiarito, come da tempo sostenuto dall’Associazione, che la norma in
parola deve intendersi riferita all’obbligo in caso all’impresa di disporre, al momento della
richiesta dell’autorizzazione e per tutta la durata della stessa, anche solo di un autobus
immatricolato da meno di sette anni e non di un intero parco veicolare con tale caratteristica.
Saranno le UMC competenti a verificare la sussistenza di tale requisito sulla totalità degli
autobus dell’impresa destinati all’esercizio del servizio in sede di immatricolazione o di
aggiornamento dell’allegato A alla carta di circolazione.
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Si analizzano in dettaglio i chiarimenti contenuti nella nota ministeriale.
1. Impiego e disponibilità di autobus immatricolati da almeno sette anni
Il Ministero ha chiarito che l’impiego di autobus – previsto dal richiamato articolo 11 D.M.
n.316/2006 – con i requisiti prescritti “assorbe” il requisito della disponibilità dal momento che
la ratio e la funzionalità sottesa al requisito della “disponibilità” si realizza solo con
l’impiego/utilizzo degli autobus.
E’ necessario e sufficiente, al fine di soddisfare la condizione richiesta dalla disciplina in
parola, verificare in capo all’impresa l’impiego degli autobus per ritenere, altresì, verificato il
requisito della disponibilità.
2. Impiego esclusivo di autobus immatricolati da meno di sette anni
La Direzione Generale del Ministero ha chiarito che è coerente con il dato testuale delle norme
vigenti che l’esercizio del servizio autorizzato avvenga con autobus immatricolati da meno
di sette anni senza che sia necessario che tutti gli autobus impiegati per un servizio
presentino queste caratteristiche. In considerazione di ciò, se anche solo alcuni autobus – e al
limite almeno un autobus – in disponibilità dell’impresa e impiegati per l’esercizio del
servizio sono immatricolati da meno di sette anni, l’obbligo deve ritenersi rispettato.
Nell’ipotesi di imprese costituite in associazione, il requisito dovrà risultare verificato per la
riunione di imprese nel suo complesso, “posto che – chiarisce il Ministero – in tali casi ai fini
del rilascio dell’autorizzazione, la sussistenza di idonea dotazione di mezzi e strutture [articolo
3, comma 2 lettera e) ed f) D.Lgs. 285/2005] è valutata in riferimento all’associazione”.
Per quanto concerne i servizi tra l’Italia ed uno Stato extra UE, “nel caso sia accertato
univocamente che l’impresa italiana non svolgerà il servizio – ad esempio perché preposta alla
bigliettazione o ad altre operazioni commerciali – il requisito in esame non è valutato neppure
in capo all’impresa estera, dal momento che – spiega il Ministero - sarebbe impossibile
controllare (ex ante) il requisito in capo ad un’azienda avente sede in uno Stato extra UE.
Chiaramente rileverà ai fini di tale verifica anche l’esame dell’accordo di partenariato con
l’impresa estera.
Ed ancora, in merito ai servizi svolti con Paesi extra UE, la circolare specifica che “le imprese
italiane autorizzate che intendano utilizzare autobus immatricolati da oltre sette anni dovranno
dimostrare – in sede di immatricolazione o di aggiornamento dell’allegato A alla carta di
circolazione – di aver già in uso, per lo specifico servizio, autobus immatricolai da meno di
sette anni”.
3. Sussistenza del requisito
dell’autorizzazione
dell’età
dell’autobus
per
tutta
la
durata
La Direzione Generale del Ministero dei trasporti ha ritenuto che sebbene l’esame testuale della
disposizione contenuta nel D.Lgs. n.285/2005 “non rende obbligatorio l’impiego di autobus
esclusivamente di età inferiore a sette anni”, tuttavia non consente di limitare la titolarità di
tale requisito ad un momento specifico. In dettaglio, il Dicastero ritiene che “l’esercizio dei
servizi di linea autorizzati è atto che evidentemente deve intendersi come continuativo e non
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circoscritto ad una data specifica, e quindi l’impiego di autobus immatricolati da meno di
sette anni deve sussistere per tutto il periodo di esercizio; vale a dire per tutta la durata
dell’autorizzazione”.
4. Modalità di controllo del requisito
La presenza del requisito in commento deve essere autocertificata dall’impresa nella
dichiarazione annuale prescritta dal D.Lgs. 285/2005 e da produrre alla Direzione Generale per
il trasporto stradale e l’intermodalità Divisione 2 del Ministero dei trasporti entro il mese di
maggio di ciascun anno.
L’articolo 5, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.285/2005 dispone, infatti, che l'impresa, dall'anno
successivo a quello di iscrizione all'elenco nazionale delle imprese, è tenuta a produrre al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cadenza annuale, ed entro il mese di maggio,
apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti il rispetto delle
condizioni previste all'articolo 3, comma 2 del richiamato decreto, tra le quali quella di disporre
di autobus classificati come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni
pubbliche in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea; autobus che,
per l’appunto, dal 1° gennaio 2011, devono essere immatricolati per la prima volta da non più
di sette anni.
Gli Uffici competenti del Ministero, dal canto loro, potranno verificare la sussistenza del
requisito mediante ispezioni presso la sede dell’impresa. In merito, la circolare in commento
chiarisce che, “evidentemente la verifica sul singolo autobus non consente di valutare se
l’impresa o la riunione di imprese rispetta la prescrizione normativa in esame, posto che tale
valutazione va effettuata sulla totalità degli autobus destinati all’esercizio del servizio”.
In ultimo, relativamente ai servizi effettuati tra l’Italia ed un Paese extra UE, il Ministero
chiarisce che è l’ufficio della Motorizzazione Civile competente che provvede - in sede di
immatricolazione o di aggiornamento dell’allegato A alla carta di circolazione di un autobus
da adibire a detti servizi internazionali – a verificare l’impiego di autobus immatricolati da
meno di sette anni per lo specifico servizio in questione.
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Si coglie occasione per rammentare alle aziende associate che il 31 dicembre 2013 si esaurirà
il periodo transitorio di validità delle concessioni rilasciate ai sensi della Legge 1822/1939 e
che, pertanto, entro tale data alle imprese concessionarie che ne faranno richiesta – previa
verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 3 del D.Lgs. n.285/2005 - sarà
rilasciata la corrispondente autorizzazione laddove, in assenza di impulso dell’impresa,
l’esercizio del servizio non potrà essere continuato a fronte della scadenza del titolo. Il
D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72 1 prevede che il termine di conclusione del procedimento
finalizzato al rilascio di autorizzazione per trasformazione delle concessioni dei servizi di linea
interregionali esistenti - tenuto conto delle particolari verifiche tecniche richieste agli uffici
ministeriali competenti – è di 120 giorni (si consulti circolare Anav n.77/2011). Sull’argomento
l’Associazione ha sensibilizzato già da tempo il Ministero dei trasporti, evidenziando le criticità
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D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72 recante "Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni
per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
a ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge
18 giugno 2009, n. 69".
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amministrative conseguenti allo spirare di tale termine e della necessaria semplificazione delle
procedure in esame in favore delle aziende e, pertanto, si auspica la questione sia presto oggetto
di provvedimento ministeriale di chiarimento operativo che recepisca le sollecitazioni
formulate.
Gli uffici associativi ([email protected] – 0648793017) sono a disposizione per eventuali
ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Tullio Tulli
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