Sentenza - Persona e Danno

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Sentenza - Persona e Danno
Sentenza n. 4841/2015 pubbl. il 16/04/2015
RG n. 67082/2010
N. R.G. 67082/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67082/2010 promossa da:
CRISTOFORO MONDINI (C.F. MNDCST68L28E591P), con il patrocinio dell’avv. BATTISTON SAMANTHA, elettivamente domiciliato in Magenta, VIALE DELLO STADIO, 68 presso il difensore
ATTORE
contro
U.G.F. ASS.NI SPA (C.F. 02705901201), con il patrocinio dell’avv. PALTRINIERI VINCENZO,
elettivamente domiciliata in Milano, via Goldoni n. 1, presso lo studio del difensore
AZ. OSP. G. SALVINI (C.F. 12314450151), con il patrocinio dell’avv. PAOLO VINCI, elettivamente
domiciliato in Milano, PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, presso il difensore
CONVENUTI
EDDA ANNAMARIA SACCO (C.F. SCCDNN30E64G850N)
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione
delle conclusioni.
Fatto e Diritto
Cristoforo Mondini conveniva dinanzi al Tribunale di Milano Edda Annamaria Sacco, la UGF
Assicurazioni S.p.A. e l’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” deducendo: che il 10.5.2007, mentre stava attraversando la via Morandi, nel territorio del comune di Senago, era stato investito dall’autovettura Citroen Saxo, condotta da Edda Annamaria;; che, in seguito al sinistro, era stato trasportato all’ospedale pagina
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini
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Salvini di Garbagnate Milanese, con diagnosi di frattura spiroide biossea della gamba sinistra, e
sottoposto all’intervento di osteosintesi cruenta;; che, dopo la dimissione, era stata accertata la presenza di un’area di necrosi cutanea ed in seguito la perdita di sostanza cutanea;; che i sanitari della struttura
sanitaria convenuta non erano riusciti ad arrestare l’evoluzione dell’infezione in senso osteomelitico;; che, a causa di tale patologie, era stato costretto a numerosi ricoveri; che la società che assicurava
l’autovettura condotta dalla Sacco, aveva versato la somma 48.065,00, trattenuta dall’attore a titolo di acconto. Evidenziava che, a causa del comportamento dei convenuti, aveva subito i seguenti danni:
danno biologico; danno patrimoniale relativo alle spese mediche da sostenere in futuro; danno relativo
alla perdita delle retribuzioni (tra il dicembre del 2008 ed il settembre del 2010) ed alla perdita della
Si costituiva l’Azienda Ospedaliera “G Garbagnate Milanese, di seguito, per brevità, solo Ospedale Salvini eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione della struttura sanitaria convenuta, in
ragione dell’esclusiva responsabilità della Sacco nella causazione dei danni richiesti dall’attore. Deduceva, inoltre, che non vi era prova del fatto che l’infezione contratta dall’attore sia riconducibile all’assistenza ospedaliera. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice, l’accertamento della esclusiva responsabilità della Sacco e della Unipol e la loro condanna al pagamento dei danni richiesti dall’attore, con vittoria di spese.
La UGF Assicurazioni, società di assicurazione della vettura condotta dalla Sacco, si costituiva
deducendo: che il Mondini aveva attraversato la strada senza osservare le normali regole di prudenza
ed al di fuori delle strisce pedonali;; che non era stata fornita la prova dell’esclusiva responsabilità del conducente l’autovettura;; che non vi era prova dei danni richiesti dall’attore. Concludeva chiedendo il
rigetto delle domande di parte attrice e, in subordine, la condanna della struttura sanitaria convenuta a
tenere indenne l’assicurazione dalle conseguenze negative derivanti dall’eventuale accoglimento delle domande formulate dal Mondini.
Annamaria Sacco, ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Accertamento della responsabilità
Nel merito, le domande spiegate da parte attrice sono fondate e meritano accoglimento per i motivi che
seguono.
Con riferimento alla dinamica del sinistro stradale, che ha visto coinvolto il Mondini, il quale stava
attraversando la strada, appare opportuno compiere alcune precisazioni di ordine generale.
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capacità lavorativa specifica, con vittoria delle spese di lite.
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Come più volte osservato dalla Suprema Corte, il dovere di attenzione del conducente teso
all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e
generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia,
essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si
sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni
della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza
comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare,
proprio dei pedoni, cfr., per riferimenti, Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013,; Sez. 4, n. 4854 del
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di
eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi
degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 cod. strada (tipico, quello
dell’attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali).
Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o
trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sez.
4, n. 1207 del 30/11/1992, dep. 1993).
Come affermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione, da tali principi, discende che: “il
conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non
per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone (imprudente o violativo di
una specifica regola comportamentale: una tale condotta risulterebbe concausa dell'evento lesivo,
penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente, ai sensi dell'art. 41 c.p.,
comma 1), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria
causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre
l'evento (art. 41 c.p., comma 2)”(Cass. 5866/2015).
Con riferimento alla censura relativa al concorso di colpa dell’attore si osserva che la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, non opera in
contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra
evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova
idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai
sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di
quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.
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30/01/1991,; Sez. 4, n. 44651 del 12/10/2005,; Sez. 4, n. 40908 del 13/10/2005).
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Nel caso in esame non è contestato che il Mondini, mentre stava attraversando la via Morandi, è stato
investivo dall’autovettura condotta da Annamaria Sacco.
Quest’ultima, gravata del relativo onere, non costituendosi non ha superato la presunzione di colpa di cui al primo comma.
Con riferimento al possibile concorso di colpa dell’attore si osserva che la UGF si è limitata ad
invocare il contenuto delle dichiarazioni rese dalla Sacco alla Polizia Locale (relative al fatto che il
Mondini sarebbe sbucato all’improvviso), dalle quali non può trarsi alcun argomento di prova, in quanto frutto di unilaterali dichiarazioni dell’assicurato a sé favorevoli.
pedonali. L’assenza della detta segnaletica e l’attraversamento della strada da parte del Mondini non può però portare a ritenere, in assenza di ulteriori elementi di prova, che l’attore abbia attraversato all’improvviso o in modo imprudente la strada. In assenza di prova, non può ritenersi che l’attore abbia concorso alla causazione del sinistro stradale in esame.
Deve pertanto ritenersi che unica responsabile dell’investimento sia Annamaria Sacco.
In merito alla vicenda relativa ai fatti successivi al sinistro stradale e, dunque, al coinvolgimento
dell’ospedale Salvini, si osserva quanto segue.
In via generale, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo
il quale "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione
sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione
patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di
causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della
normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario
o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che
quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
975 del 16/0 1/2009).
Più di recente, la Suprema Corte ha rilevato come "In tema di responsabilità contrattuale del medico
nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente
ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del
danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di
scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto
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Dalla relazione di incidente stradale (doc. 1 della UGF) emerge che via Morandi è priva di strisce
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adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (Cass.
15993/2011).
Orbene l'espletata consulenza tecnica – le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in
quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio
della documentazione medica prodotta – depositata il 28.11.2012 a firma del dott. Giuseppe Basile,
specialista ortopedico, e del dott. Giuseppe Deleo, specialista in medicina legale, ha consentito di
accertare i seguenti elementi:
- Il 10.5.2007 il Mondini, vittima di infortunio da circolazione stradale, vien trasportato al
chirurgicamente per riduzione e sintesi con placca e viti;; l’attore viene dimesso il 19.5.2007;
- Da una certificazione di visita ortopedica del 4.6.2007 si rileva la presenza di un’area di necrosi cutanea al terzo medio gamba in via di demarcazione;
- Il 12.6.2007 si registra la perdita di sostanza cutanea dall’area di necrosi;;
- Il referto del 4.8.2007 risulta positivo per enterobacter cloacae (sviluppo di numerose
colonie);
- Seguono numerosi visite mediche (ortopediche e di chirurgia plastica) e ricoveri per
intervento chirurgico di innesto cutaneo e per recentazione piaga escussione tramite
fistolosi;
- Il referto di una scintigrafia del 12.12.2007 dimostra la presenza di un processo settico;
- Il 21.2.2008 viene eseguito un intervento chirurgico per resezione ossea di osteomelite
cronica;
- Seguono numerose visite mediche ed un ricovero per intervento chirurgico di pulizia
chirurgica, avanzamento di lembo e copertura con innesto;
Sulla base dei predetti elementi di fatto il collegio di consulenti ha evidenziato che:
- Il Mondini presentava una lesione traumatica dell’arto inferiore sinistro, consistente in una frattura biossea trattata chirurgicamente;
- Al detto danno si è aggiunta una lesione costituita dal grave e prolungato processo settico
che si è sovrapposto con chiarezza dall’estate del 2007 e che ha comportato una lunga storia clinica stabilizzatasi intorno alla fine dell’estate del 2010;;
- Un esame eseguito il 4.8.2007 risulta positivo per enterobacter cloacae: questa appartiene
alla famiglia delle enterobacteriaceae colacae ed è una delle tredici specie ed è
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Pronto Soccorso del Salvini per frattura spiroide biossea alla gamba sinistra, trattata
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responsabile della causa di morbilità ed infezioni delle pelle tra i pazienti ospedalizzati.
Sono la causa di infezioni che si sviluppano all’interno di un ospedale.
Questo essendo il tenore dell'accertamento peritale deve rilevarsi come nella fattispecie siano
stati interamente assolti gli oneri probatori gravanti sulla parte attrice secondo la consolidata
giurisprudenza e siano stati- invece- interamente negletti quelli gravanti sulla patte convenuta e
secondo i quali "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di
responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere
probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto o il
contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato
eziologicamente rilevante" (Cass. S.U. sentenza n.577/08).
Gli elementi accertati dai c.t.u. consentono di ritenere che il Mondini ha verosimilmente contratto
l’infezione da enterobacter cloacae in occasione del primo ricovero (nel maggio del 2007) presso l’ospedale Salvini. Ciò per considerazioni di ordine statistico probabilistico, per la non contestata
negatività per il predetto batterio precedentemente all’intervento, per la
compatibilità
cronologica e per l’esclusione di altre potenziali cause di trasmissione dell’infezione dopo la degenza.
Acquisita in concreto la prova positiva della riferibilità eziologica dell'insorgenza di nuova
patologia in esito al contatto con la struttura sanitaria convenuta, si osserva che parte convenuta si
è limitata ad allegare di aver posto in essere i corretti comportamenti di prevenzione del rischio
infettivo, conformi ai protocolli e del tutto in sé adeguati a scongiurare l'evento.
In realtà, a supporto di detta mera allegazione, parte convenuta non ha offerto alcun elemento di
prova costituenda (non avendo attico lato capitoli di prova in ordine alle concrete modalità
assunte nel caso in esame al fine di prevenire il rischio infettivo) o costituita.
Stante la completa inottemperanza della convenuta all'onere probatorio sulla stessa incombente,
secondo i principi come sopra delineati, non può che procedersi all'affermazione di sussistenza
della dedotta responsabilità.
In conclusione, ritiene il Tribunale che Annamaria Sacco, la UGF Assicurazioni (a titolo di
responsabilità extracontrattuale) e l’Ospedale Salvini (per inadempimento contrattuale) siano da
ritenere responsabili, in via solidale, dei danni subiti dall’attore.
Danni risarcibili
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debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
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In merito all’entità delle lesioni subite dall’attore, dalla relazione di c.t.u., non specificamente
contestata con riferimento alla quantificazione dei danni, emerge che:
- I postumi in termini di inabilità temporanea sono i seguenti: 120 giorni di inabilità
totale; 450 giorni di inabilità temporanea al 75%; 30 giorni di inabilità al 50%; 30
giorni al 33% (i predetti postumi, nel caso in cui non si fosse verificata l’infezione nosocomiale, si sarebbero ridotti nel modo che segue: 10 giorni al 100%; 45
giorni al 75%, 45 giorni al 50%, 30 giorni al 25%);
- Danno biologico permanente al 27/28%: il 10%12% del danno è da attribuirsi
all’iniziale lesione locomotoria e la restante quota al danno infettivologico - Danno della capacità lavorativa specifica di operaio metalmeccanico addetto alla
produzione di lavastoviglie nella misura del 15-20%;
- Risultano documentate spese sanitarie pari ad euro 2.832,74, che si stimano
congrue (oltre ad euro 86,47 per copie delle cartelle cliniche).
a) Danno non patrimoniale
In via generale, occorre premettere che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056
cod.civ., il risarcimento deve comprendere il danno emergente (le effettive perdite subite dal
danneggiato rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il mancato
guadagno, vantaggio, utilità che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se il fatto illecito non
si fosse verificato).
Per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito da Cristoforo Mondini, occorre
fare applicazione delle tabelle elaborate da questo tribunale comunemente adottate per la
liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione
dell’integrità psico/fisica – criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte (vd Cass.
7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290).
In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere
integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a
prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del
diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia,
l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del
giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche
attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).
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successivamente sovrappostosi;
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Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che “il
grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il
pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una
volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una
liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile
soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto
più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai
pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere
tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza
23778/2014).
L’importo astrattamente liquidabile per una lesione dell’integrità psicofisica nella misura del 28%
in soggetto di sesso maschile, dell’età di 38 anni all’epoca dei fatti risulta corrispondente alla somma di euro 131.378,00.
Il Giudice, procedendo ad una valutazione nella sua effettiva consistenza delle sofferenze fisiche
e psichiche patite da Cristoforo Mondini (così da tendere ad un risarcimento del danno nella
misura più prossima alla sua integralità, puramente tendenziale atteso che trattasi di danno alla
persona) ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale intesa
come sofferenza soggettiva in sé considerata sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione
dei predetti valori monetari. Il danneggiato, infatti, non ha allegato l’esistenza di elementi specifici tali da far ritenere che la fattispecie in esame si differenzi dai casi consimili di invalidità
dello stesso grado.
A titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea all’attore deve essere riconosciuta la somma di euro 48.240,00 (ottenuta considerando un valore unitario di euro 100,00 per ciascun
giorno di inabilità temporanea assoluta).
b)Danni patrimoniali
In merito ai danni patrimoniali, si osserva quanto segue.
1.La domanda di parte attrice può trovare accoglimento con riferimento al danno emergente,
costituito dalle spese mediche sostenute dall’attore, pari a complessivi euro 2.919,21.
3. Merita altresì accoglimento la domanda relativa al risarcimento del lucro cessante (art. 1223
c.c.) derivanti dalla perdita delle retribuzioni e della capacità lavorativa specifica.
Con riferimento alla prima voce di danno si osserva come l’attore ha dimostrato di aver chiesto
un’aspettativa non retribuita, concessa dall’Elettrolux per 4 mesi (doc.24 di parte attrice). Tale pagina
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rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'” (Cass. Sentenza n. 4841/2015 pubbl. il 16/04/2015
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danno, sulla base dei documenti relativi ai redditi percepiti dal Mondini negli anni precedenti
(doc. 25) può essere determinato in euro 6.000,00 (pari alla retribuzione di 4 mesi, calcolata sulla
base delle dichiarazioni dei redditi versate in atti).
Con riferimento alla perdita della capacità lavorativa specifica si osserva quanto segue.
In via generale, appare opportuno premettere che, in caso di illecito lesivo dell’integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale
attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico – nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul
bene salute in sé considerato – con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può
autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacitò lavorativa generica si associ
una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione
della capacità di guadagno (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1879; Cass. 1.12.2009 n. 25289).
La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione dei redditi dell’infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest’ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui
godeva prima del sinistro (Cass. 21014/200/; Cass.13409/2001).
La riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una
causa del danno da riduzione del reddito; sicchè la prova della riduzione della capacità di lavoro
non comporta automaticamente l’esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di
guadagno.
Nel caso in esame, alla luce del tipo di lesione subita, del fatto che l’attore svolge le mansioni di operaio addetto alle riparazioni delle lavastoviglie, dell’elevata percentuale di invalidità allo stesso riconosciuta (28%) e delle inevitabili conseguenze che tali invalidità avrà sull’attività lavorativa svolta dall’attore (come accertato dal c.t.u.), delle prove fornite dall’attore (il quale, attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi, ha provato una contrazione degli stessi in
seguito al sinistro), può ritenersi che in futuro Cristoforo Mondini percepirà un reddito inferiore
del 20% (percentuale che, alla luce dell’elevato grado di invalidità e del tipo di mansioni, di carattere manuale, svolte dall’attore ritiene il giudice di condividere a fronte della forbice
compresa tra il 15 ed il 20% indicata dal c.t.u.), a quello che avrebbe altrimenti conseguito in
assenza dell’evento per cui è causa. pagina
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formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece,
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Ancora in via generale non pare inutile ricordare che la Suprema Corte ha così statuito: “Il grado
di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette
automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità
lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata
percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la
menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa
consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita
patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di
detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi
avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio” (Cass. n. 26534 del 2013).
L’art. 137 del D.Lgs. 209/2005 dispone che “nel caso di danno alla persona, quando agli effetti
del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità
permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il
lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle
detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni”.
Cristoforo Mondini, nel 2007, lavorava alle dipendenze della Elettrolux. Nel 2007 ha percepito
redditi da lavoro dipendente pari ad euro 20.217,00 (cfr. doc. 25 di parte attrice) e tale valore
deve essere preso come riferimento, in considerazione del fatto che questo è il più alto degli
ultimi tre anni.
Sulla base dei predetti elementi utilizzando l’importo sopra indicato (per 27 anni, considerando
l’età dell’attore all’epoca dei fatti, 48 anni ed un’età lavorativa pari a 65 anni) come valore di riferimento da diminuire poi allo scopo di risarcire proprio il danno da diminuzione della capacità
lavorativa specifica, apprezzabile, come risultante dalla c.t.u., in misura pari al 20% - per il
danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica si può risarcire la somma di euro
27.000,00 (somma ottenuta moltiplicando il reddito percepito dall’attore nel 2007 per un numero di anni pari a 27, per i motivi sopra evidenziati). Dal valore così ottenuto si è poi passati a
calcolare una percentuale pari al 20% del detto importo, allo scopo di ottenere una somma che
tenga conto della effettiva diminuzione che il Mondini sarà costretto a subire.
Il credito complessivo vantato dall’attore ammonta, pertanto, detratto l’importo di euro 48.065,00
versato dalla UGF, ad euro 167.462,00.
Interessi e rivalutazione
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ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che
Sentenza n. 4841/2015 pubbl. il 16/04/2015
RG n. 67082/2010
Inoltre, l’attore chiede che venga riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso
legale sul danno liquidato.
La pretesa, relativa al lucro cessante per il ritardato risarcimento del danno, non può essere
liquidata nei termini richiesti.
L’intero danno non patrimoniale subito dal danneggiato è stato liquidato equitativamente ai valori
attuali della moneta e non deve quindi farsi luogo alla sua rivalutazione.
Inoltre, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (risalente alla sentenza del 17/2/1995 n. 1712), vertendosi in tema di debito di valore non sono dovuti sul credito
risarcitorio suddetto gli interessi legali con decorrenza dall’illecito.
possibile danno ulteriore da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, solo nei casi
in cui la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero
la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il
creditore, che deve esser posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato
se il pagamento fosse stato tempestivo – atteso che l’attore non ha dedotto l’esistenza di un ulteriore danno da ritardo, gli stessi possono essere riconosciuti solo nei limiti degli interessi
legali decorrenti dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
Domande di regresso svolte dai convenuti
Con riferimento alla graduazione delle singole colpe (ed al conseguente frazionamento
dell’importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento) si osserva quanto segue.
In via generale non pare inutile ricordare l’orientamento assolutamente pacifico della Suprema Corte, secondo il quale la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più
persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria
anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di
costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della
ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili.
Del pari frutto di una giurisprudenza del tutto consolidata il principio in forza del quale il giudice
del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se
uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in
vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (Cass. 25
febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre 2001 n. 15687; Cass. 3 aprile 1997 n. 1869; Cass. 16
febbraio 1996 n. 1199; Cass. 20 gennaio 1995 n. 620; Cass. 29 novembre 1994 n. 10201 e Cass. 8
giugno 1994 n. 5546).
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Per quanto riguarda gli interessi - i quali consistono in una mera modalità liquidatoria del
Sentenza n. 4841/2015 pubbl. il 16/04/2015
RG n. 67082/2010
Nel caso in esame i convenuti hanno proposto, ciascuna nei confronti dell’altra, una domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della controparte nella causazione dei danni e la conseguente condanna a tenerla indenne dalle conseguenze negative.
In merito alle dette domande, dalla relazione di c.t.u. emerge come, a fronte di un danno
complessivo del 28%, il 40% della responsabilità sia da ascrivere alla Sacco ed alla UGF, mentre
del restante 60% debba essere ritenuto responsabile l’ospedale Salvini.
In accoglimento della domanda spiegata dalla UGF, pertanto, l’ospedale Salvini deve essere condannato a tenere indenne Annamaria Sacco e la UGF in via di regresso, nei limiti del 60%, di
quanto lo stessa andrà a pagare a parte attrice per capitale, interessi e spese in dipendenza della
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU, già liquidate con separati provvedimenti, devono essere poste definitivamente a
carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od
eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie le domande di parte attrice e, per l’effetto, condanna Annamaria Sacco, la UGF
Assicurazioni S.p.A. e l’Ospedale “G. Salvini” di Garbagnate Milanese, in solido, al
pagamento, in favore di Cristoforo Mondini, a titolo di risarcimento danni del
complessivo importo di euro 167.462,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente
pronuncia sino al soddisfo;
2) Condanna l’Ospedale “G. Salvini” di Garbagnate Milanese a tenere indenne Annamaria
Sacco e la UGF in via di regresso, nei limiti del 60%, di quanto lo stesso andrà a pagare a
parte attrice per capitale, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza;
3) condanna i convenuti, in solido, in favore dell’attore al pagamento delle spese di lite,
liquidate in euro 13.400,00 ed in euro 374,00 per contributo unificato, oltre il 15% di
spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t..u, già liquidate con
separato provvedimento.
Milano, 15 aprile 2015
Il Giudice
dott. Martina Flamini
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presente sentenza.