apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 12659/2013 pubbl. il 11/10/2013
RG n. 74035/2011
N. R.G. 74035/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Perozziello
dott. Marianna Galioto
dott. Alessandra Dal Moro
Presidente Relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74035/2011 promossa da:
PRELIOS CREDIT SERVICING SPA (C.F. 08360630159), con il patrocinio dell’avv. BERNINI
ASTI CINZIA MARIA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA MATTEI, 13 20126
MILANOpresso il difensore avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA
ATTORE/I
contro
STEFANO UMBERTO CAMPI (C.F. CMPSFN67E01F205O), con il patrocinio dell’avv. RUBIN
TIZIANO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CONCA DEL NAVIGLIO, 35
MILANOpresso il difensore avv. RUBIN TIZIANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: BARDINI ANNA RITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2a2e
sezione specializzata in materia di impresa
Sentenza n. 12659/2013 pubbl. il 11/10/2013
RG n. 74035/2011
Nel presente giudizio l'attrice agisce in qualità di procuratrice speciale di ELIPSO FINANCE srl, in
tesi cessionaria da BANCA ANTONVENETA in data 14.12.07 di diritti di credito nei confronti della
società PLAYMARKET srl, e in tale veste propone azione di responsabilità (espressamente qualificata
ex art 2394 cc, "per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del
patrimonio sociale") nei confronti dell'odierno convenuto quale AU in carica (ininterrottamente dal
12.2.2000) della menzionata PLAYMARKET.
In particolare PRELIOS deduce che: la società debitrice "ancorchè giuridicamente esistente di fatto
risulta essere inattiva da ben dieci anni...; tenuto conto della reiterata difficoltà nei pagamenti è
presumibile che la stessa versi in uno stato di incapienza patrimoniale..; pertanto il diritto di credito
vantato da ELIPSO appare presumibilmente compromesso". Muovendo da tali premesse in fatto ha
chiesto l'accertamento della sussistenza dei "presupposti inerenti lo scioglimento" ex art 2484 n 3 cc
della menzionata società (alla luce del mancato deposito dei bilanci dal 2001); l'accertamento altresì
della violazione da parte dell'odierno convenuto dell'obbligo di "provvedere allo scioglimento della
società, precludendo il soddisfacimento del credito" con i profili di responsabilità di cui "al primo
comma, ultimo capoverso dell'art 2485 cc"; su tale fondamento la parte ha chiesto quindi la condanna
del convenuto al risarcimento di un (asserito) danno per un importo esattamente corrispondente al
credito rimasto insoluto.
Parte convenuta, fin dal proprio atto di costituzione in giudizio, ha eccepito in via preliminare,
nell'ordine: nullità dell'atto di citazione in relazione ad una asserita indeterminatezza della editio
actionis; difetto di legittimazione attiva dell'attore rispetto ad entrambe le domande avanzate;
prescrizione del diritto fatto valere. Nel merito ha contestato la possibilità di ravvisare un effettivo
nesso causale tra la condotta addebitata e il danno lamentato dall'attore e in ogni caso il mancato
assolvimento da parte dell'attore dell'onere di prova circa le ragioni di credito vantate (saldo negativo
del conto) e dunque anche una adeguata quantificazione del danno di cui si chiede il risarcimento.
A parere del Collegio deve reputarsi infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta in via
preliminare dal momento che l'attore (come appena sopra evidenziato) ha chiaramente indicato gli
elementi di fatto su cui ha inteso fondare la propria azione (e le prove offerte a supporto), individuati
in: asserito inadempimento di PLAYMARKET
alle obbligazioni assunte verso BANCA
ANTONVENETA (come da comunicazione di passaggio del credito a sofferenza in data 5.2.02);
cessazione di fatto della attività di impresa già dal 2001 (come in realtà puntualmente riconosciuto e
anzi rivendicato dal convenuto); omesso accertamento ed iscrizione della causa di scioglimento della
società (come pacificamente risulta dalle visure camerali in atti). Nel contempo ha del pari
espressamente individuato il tipo di azione esercitata (azione ex art 2394 cc inerente la responsabilità
verso i creditori sociali in relazione alla "inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione del
patrimonio sociale" piuttosto che azione di danno diretto ex art 2395 cc, secondo scelta sicuramente
rientrante nel potere dispositivo della parte e che nel caso di specie risulta inequivoca anche alla luce
delle argomentazioni proposte in tema di decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione esercitata).
In tal senso pare evidente che eventuali incongruenze nella prospettazione stessa della domanda di
parte attrice (prima e a prescindere da ogni valutazione in tema di prova) devono essere propriamente
valutate ai fini della decisione di merito sulla domanda.
Procedendo dunque all'esame delle diverse questioni sollevate, si osserva quanto segue.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene ai presupposti dell'azione esercitata, risulta inequivocabilmente che si discute di
originarie ragioni di credito conseguenti al saldo (asseritamente) negativo di c/c 12321 Q aperto con
BANCA ANTONVENETA (v all 18 attore di trasferimento della relativa posizione all'uff. legale
recupero crediti in data 5.2.02), in asserita continuità con precedente contratto di c/c stipulato con
CREDITO LOMBARDO (società poi fusa in ANTONVENETA).
Per questa parte è appena il caso di sottolineare come, agli stretti fini della decisione sulla questione
preliminare di legittimazione attiva, pare sufficiente il riferimento al c/c risultante acceso presso
ANTONVENETA (di cui il convenuto non ha disconosciuto l'esistenza), laddove la questione della
pretesa continuità di rapporti CREDITO LOMBARDO-ANTONVENETA concerne piuttosto il merito
vero e proprio della controversia (legittimità o meno della pretesa di utilizzare la documentazione
contrattuale relativa al c/c acceso presso CREDITO LOMBARDO per la ricostruzione della correttezza
o meno degli addebiti successivamente registrati a debito sul conto ANTONVENETA al fine della
prova della corretta quantificazione della pretesa creditoria di riferimento). Rilevare altresì come il
convenuto (AU della società debitrice dal febbraio 2002) abbia espressamente riconosciuto il dato della
accensione del c/c ANTONVENETA e non abbia affatto disconosciuto che il relativo rapporto si sia
chiuso con un saldo a debito di PLAYMARKET (contestando invece espressamente solo la corretta
quantificazione della posizione).
In tal senso può in effetti ragionevolmente ipotizzarsi l'effettiva ricomprensione del credito in parola
(quello vantato da ANTONVENETA in relazione al menzionato conto 12321 Q) tra quelli oggetto
della cessione 17.12.07 (v all 4) quale espressamente riferibile a "tutti i crediti... dipendenti da
finanziamenti secondo diverse forme tecniche vantati da BANCA ANTONVENETA al 14.12.12 che
alla data del 31.7.07 risultavano in sofferenza o in incaglio nella accezione di cui alle Istruzioni Banca
d'Italia...". Ogni eventuale approfondimento al riguardo appare tuttavia semplicemente irrilevante ai
fini di causa dal momento che l'attore ha poi preteso di provare il credito vantato (e dunque la misura
del danno asseritamente conseguito) limitandosi a produrre, pur a fronte delle contestazioni di merito di
controparte, solo la già menzionata missiva di messa in mora e non anche la relativa documentazione
bancaria di riferimento ovvero qualsivoglia ulteriore e diverso elemento di prova a supporto delle
proprie pretese - produzioni evidentemente da reputarsi del tutto inidonee allo scopo.
Ma prima ancora, già in astratto, si deve semplicemente escludere la possibilità di attribuire alla
lamentata violazione dell'obbligo "formale" di messa in liquidazione della società (unica condotta
contestata nei confronti del convenuto) una qualsiasi automatica incidenza sul "patrimonio" sociale,
come invece apoditticamente preteso dall'attore, e dunque riconoscere immediatamente la completa
mancanza di fondamento della azione concretamente esercitata.
Nella specie appare evidente in realtà l'equivoco in cui cade la parte nella invocazione della
disposizione di cui "al primo comma ultimo cpv dell'art 2485 cc": la norma si limita invero a prevedere
che l'amministratore che non provveda agli adempimenti dovuti in materia di messa in liquidazione sia
chiamato a rispondere "per i danni subiti dalla società..." ma fa (ovviamente) riferimento a danni che
siano "in fatto" riconducibili alla omissione della condotta doverosa, secondo ordinario ed
imprescindibile nesso di causalità - con conseguenti oneri di allegazione e di prova indiscutibilmente a
carico di chi agisca in giudizio per il risarcimento ma che nella presente vicenda risultano all'evidenza
rimasti totalmente insoddisfatti.
Proprio quest'ultimo rilievo, quale inerente ad un vizio costitutivo ed insuperabile emergente già nella
"astratta" prospettazione dell'attore, appare in definitiva pienamente assorbente di qualunque ulteriore
questione concretamente discussa tra le parti o comunque rilevabile d'ufficio.
Alla soccombenza dell'attore segue condanna dello stesso alla integrale rifusione delle spese di lite
sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo.
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Sentenza n. 12659/2013 pubbl. il 11/10/2013
RG n. 74035/2011
Sentenza n. 12659/2013 pubbl. il 11/10/2013
RG n. 74035/2011
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta la domanda di parte attrice;
condanna l'attrice PRELIOS alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto Campi
che si liquidano in un importo di euro 10.000,00 oltre iva e cpa.
così deciso in Milano 3.10.13
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Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello