apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 12659/2013 pubbl. il 11/10/2013 RG n. 74035/2011 N. R.G. 74035/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Marianna Galioto dott. Alessandra Dal Moro Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74035/2011 promossa da: PRELIOS CREDIT SERVICING SPA (C.F. 08360630159), con il patrocinio dell’avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA MATTEI, 13 20126 MILANOpresso il difensore avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA ATTORE/I contro STEFANO UMBERTO CAMPI (C.F. CMPSFN67E01F205O), con il patrocinio dell’avv. RUBIN TIZIANO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA CONCA DEL NAVIGLIO, 35 MILANOpresso il difensore avv. RUBIN TIZIANO CONVENUTO/I CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1aE0zRC 1 di 4 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: BARDINI ANNA RITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2a2e sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 12659/2013 pubbl. il 11/10/2013 RG n. 74035/2011 Nel presente giudizio l'attrice agisce in qualità di procuratrice speciale di ELIPSO FINANCE srl, in tesi cessionaria da BANCA ANTONVENETA in data 14.12.07 di diritti di credito nei confronti della società PLAYMARKET srl, e in tale veste propone azione di responsabilità (espressamente qualificata ex art 2394 cc, "per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale") nei confronti dell'odierno convenuto quale AU in carica (ininterrottamente dal 12.2.2000) della menzionata PLAYMARKET. In particolare PRELIOS deduce che: la società debitrice "ancorchè giuridicamente esistente di fatto risulta essere inattiva da ben dieci anni...; tenuto conto della reiterata difficoltà nei pagamenti è presumibile che la stessa versi in uno stato di incapienza patrimoniale..; pertanto il diritto di credito vantato da ELIPSO appare presumibilmente compromesso". Muovendo da tali premesse in fatto ha chiesto l'accertamento della sussistenza dei "presupposti inerenti lo scioglimento" ex art 2484 n 3 cc della menzionata società (alla luce del mancato deposito dei bilanci dal 2001); l'accertamento altresì della violazione da parte dell'odierno convenuto dell'obbligo di "provvedere allo scioglimento della società, precludendo il soddisfacimento del credito" con i profili di responsabilità di cui "al primo comma, ultimo capoverso dell'art 2485 cc"; su tale fondamento la parte ha chiesto quindi la condanna del convenuto al risarcimento di un (asserito) danno per un importo esattamente corrispondente al credito rimasto insoluto. Parte convenuta, fin dal proprio atto di costituzione in giudizio, ha eccepito in via preliminare, nell'ordine: nullità dell'atto di citazione in relazione ad una asserita indeterminatezza della editio actionis; difetto di legittimazione attiva dell'attore rispetto ad entrambe le domande avanzate; prescrizione del diritto fatto valere. Nel merito ha contestato la possibilità di ravvisare un effettivo nesso causale tra la condotta addebitata e il danno lamentato dall'attore e in ogni caso il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere di prova circa le ragioni di credito vantate (saldo negativo del conto) e dunque anche una adeguata quantificazione del danno di cui si chiede il risarcimento. A parere del Collegio deve reputarsi infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta in via preliminare dal momento che l'attore (come appena sopra evidenziato) ha chiaramente indicato gli elementi di fatto su cui ha inteso fondare la propria azione (e le prove offerte a supporto), individuati in: asserito inadempimento di PLAYMARKET alle obbligazioni assunte verso BANCA ANTONVENETA (come da comunicazione di passaggio del credito a sofferenza in data 5.2.02); cessazione di fatto della attività di impresa già dal 2001 (come in realtà puntualmente riconosciuto e anzi rivendicato dal convenuto); omesso accertamento ed iscrizione della causa di scioglimento della società (come pacificamente risulta dalle visure camerali in atti). Nel contempo ha del pari espressamente individuato il tipo di azione esercitata (azione ex art 2394 cc inerente la responsabilità verso i creditori sociali in relazione alla "inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale" piuttosto che azione di danno diretto ex art 2395 cc, secondo scelta sicuramente rientrante nel potere dispositivo della parte e che nel caso di specie risulta inequivoca anche alla luce delle argomentazioni proposte in tema di decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione esercitata). In tal senso pare evidente che eventuali incongruenze nella prospettazione stessa della domanda di parte attrice (prima e a prescindere da ogni valutazione in tema di prova) devono essere propriamente valutate ai fini della decisione di merito sulla domanda. Procedendo dunque all'esame delle diverse questioni sollevate, si osserva quanto segue. pagina http://bit.ly/1aE0zRC 2 di 4 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: BARDINI ANNA RITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2a2e MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene ai presupposti dell'azione esercitata, risulta inequivocabilmente che si discute di originarie ragioni di credito conseguenti al saldo (asseritamente) negativo di c/c 12321 Q aperto con BANCA ANTONVENETA (v all 18 attore di trasferimento della relativa posizione all'uff. legale recupero crediti in data 5.2.02), in asserita continuità con precedente contratto di c/c stipulato con CREDITO LOMBARDO (società poi fusa in ANTONVENETA). Per questa parte è appena il caso di sottolineare come, agli stretti fini della decisione sulla questione preliminare di legittimazione attiva, pare sufficiente il riferimento al c/c risultante acceso presso ANTONVENETA (di cui il convenuto non ha disconosciuto l'esistenza), laddove la questione della pretesa continuità di rapporti CREDITO LOMBARDO-ANTONVENETA concerne piuttosto il merito vero e proprio della controversia (legittimità o meno della pretesa di utilizzare la documentazione contrattuale relativa al c/c acceso presso CREDITO LOMBARDO per la ricostruzione della correttezza o meno degli addebiti successivamente registrati a debito sul conto ANTONVENETA al fine della prova della corretta quantificazione della pretesa creditoria di riferimento). Rilevare altresì come il convenuto (AU della società debitrice dal febbraio 2002) abbia espressamente riconosciuto il dato della accensione del c/c ANTONVENETA e non abbia affatto disconosciuto che il relativo rapporto si sia chiuso con un saldo a debito di PLAYMARKET (contestando invece espressamente solo la corretta quantificazione della posizione). In tal senso può in effetti ragionevolmente ipotizzarsi l'effettiva ricomprensione del credito in parola (quello vantato da ANTONVENETA in relazione al menzionato conto 12321 Q) tra quelli oggetto della cessione 17.12.07 (v all 4) quale espressamente riferibile a "tutti i crediti... dipendenti da finanziamenti secondo diverse forme tecniche vantati da BANCA ANTONVENETA al 14.12.12 che alla data del 31.7.07 risultavano in sofferenza o in incaglio nella accezione di cui alle Istruzioni Banca d'Italia...". Ogni eventuale approfondimento al riguardo appare tuttavia semplicemente irrilevante ai fini di causa dal momento che l'attore ha poi preteso di provare il credito vantato (e dunque la misura del danno asseritamente conseguito) limitandosi a produrre, pur a fronte delle contestazioni di merito di controparte, solo la già menzionata missiva di messa in mora e non anche la relativa documentazione bancaria di riferimento ovvero qualsivoglia ulteriore e diverso elemento di prova a supporto delle proprie pretese - produzioni evidentemente da reputarsi del tutto inidonee allo scopo. Ma prima ancora, già in astratto, si deve semplicemente escludere la possibilità di attribuire alla lamentata violazione dell'obbligo "formale" di messa in liquidazione della società (unica condotta contestata nei confronti del convenuto) una qualsiasi automatica incidenza sul "patrimonio" sociale, come invece apoditticamente preteso dall'attore, e dunque riconoscere immediatamente la completa mancanza di fondamento della azione concretamente esercitata. Nella specie appare evidente in realtà l'equivoco in cui cade la parte nella invocazione della disposizione di cui "al primo comma ultimo cpv dell'art 2485 cc": la norma si limita invero a prevedere che l'amministratore che non provveda agli adempimenti dovuti in materia di messa in liquidazione sia chiamato a rispondere "per i danni subiti dalla società..." ma fa (ovviamente) riferimento a danni che siano "in fatto" riconducibili alla omissione della condotta doverosa, secondo ordinario ed imprescindibile nesso di causalità - con conseguenti oneri di allegazione e di prova indiscutibilmente a carico di chi agisca in giudizio per il risarcimento ma che nella presente vicenda risultano all'evidenza rimasti totalmente insoddisfatti. Proprio quest'ultimo rilievo, quale inerente ad un vizio costitutivo ed insuperabile emergente già nella "astratta" prospettazione dell'attore, appare in definitiva pienamente assorbente di qualunque ulteriore questione concretamente discussa tra le parti o comunque rilevabile d'ufficio. Alla soccombenza dell'attore segue condanna dello stesso alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano come da dispositivo. pagina http://bit.ly/1aE0zRC 3 di 4 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: BARDINI ANNA RITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2a2e Sentenza n. 12659/2013 pubbl. il 11/10/2013 RG n. 74035/2011 Sentenza n. 12659/2013 pubbl. il 11/10/2013 RG n. 74035/2011 P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di parte attrice; condanna l'attrice PRELIOS alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto Campi che si liquidano in un importo di euro 10.000,00 oltre iva e cpa. così deciso in Milano 3.10.13 pagina http://bit.ly/1aE0zRC 4 di 4 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: BARDINI ANNA RITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2a2e Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello